Tipologia: Accordo
Data firma: 11 gennaio 2018
Validità: 31.12.2020
Parti: Apindustria-Confimi e Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, PMI, Cremona
Fonte: contrattopmi.it

Sommario:

 

Premessa
Parte I - Relazioni sindacali
Art. 1 - Percorso di partecipazione
Art. 2 - Commissione territoriale
Art. 3 - Incentivi per investimenti
Parte II - Politiche attive
Art. 4 - Laboratorio scuola
Art. 5 - Rete di lavoro
Art. 6 - Piani di riqualificazione/ricollocazione professionale
Parte III - Classificazione del personale
Art. 7 - Inquadramento professionale
Parte IV - Tipologie contrattuali
Art. 8 - Contratti a termine
Art. 9 - Staffetta inter-generazionale con il contratto Socrate per l’occupazione (OSC)
Art. 10 - Attività stagionale

 

Parte V - Orario lavoro
Art. 11 - Fruizione collettiva dei permessi annui retribuiti
Art. 12 - Conciliazione tempi di vita e lavoro e pari opportunità
Parte VI - Formazione
Art. 13 - Formazione continua e formazione sulla sicurezza
Parte VII - Premio di risultato territoriale
Art. 14 - Struttura del PDRT
Art. 15 - Riparametrazione del PDRT
Art. 16 - Conversione del PDRT in Welfare
Art. 17 - Caratteristiche e modalità di erogazione del PDRT
Parte VIII - Welfare
Art. 18 - Welfare
Parte IX - Ambito di applicazione e durata
Art. 19 - Ambito di applicazione
Art. 20 - Durata


Accordo Territoriale Verbale di accordo 11 gennaio 2018 integrativo del CCNL 22 luglio 2016 per la Piccola e Media Industria Manifatturiera Metalmeccanica e della Installazione di Impianti

Tra Apindustria Confimi Cremona […], e Fim Cisl Asse del Po [...], Uilm Uil Cremona […]

Premesso che:
Apindustria Confimi Cremona ha manifestato la propria disponibilità a sperimentare l'introduzione di una contrattazione territoriale di secondo livello, a contenuto economico g normativo e ad adesione volontaria da parte delle aziende associate, così come previsto dall'accordo di rinnovo del CCNL Confimi Impresa Meccanica - Firn Cisl - Uilm Uil del 22 luglio 2016;
Firn Cisl e Uilm Uil della provincia di Cremona hanno valutato positivamente tale disponibilità, anche allo scopo di introdurre dei contenuti innovativi;
le Parti, in particolare, riconoscono che con tale sperimentazione negoziale possano realizzarsi concreti obiettivi di sviluppo e crescita per le imprese e i lavoratori del territorio, con riferimento nella specie alla possibilità di introdurre misure specifiche per migliorare la competitività, la flessibilità organizzativa e l'ottimizzazione dei costi, l’ampliamento delle figure professionali da inserire nel sistema, garantendo al tempo stesso il coinvolgimento dei lavoratori, attraverso un miglioramento del trattamento economico individuale ed il conseguimento dei benefici contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente, nonché l’utilizzo degli strumenti incentivanti previsti dalle normative, anche territoriali, definiti allo scopo di favorire la formazione professionale e l’occupazione;
al fine di perseguire gli scopi di cui sopra, le Parti hanno definito una manifestazione di intenti, di cui all’Accordo Territoriale sottoscritto dalle stesse in data 17 gennaio 2017, con l’impegno di concordare, nel corso della durata di vigenza del CCNL, una serie di intese e dare così concreta attuazione agli obiettivi sopra definiti;
in esecuzione agli impegni di cui al predetto Accordo, le Parti hanno quindi definito l’intesa che segue, dando attuazione alle materie di seguito enunciate, condividendo il principio in base al quale la contrattazione territoriale di settore sia fondamento di un nuovo percorso, con l’obiettivo di sostenere un’organizzazione del lavoro basata sul senso di appartenenza e di squadra, mettendo al centro la professionalità dei collaboratori ed il ruolo sociale dell’impresa nel territorio, attraverso due fondamentali azioni: la partecipazione e la crescita e valorizzazione professionale.
Tanto premesso, le parti hanno concordato quanto segue:

Parte I - Relazioni sindacali
Art. 1 - Percorso di partecipazione

1.1 Il valore della partecipazione è fondamento di un nuovo modello organizzativo, basato sulla condivisione e sulla capacità di rispondere alle nuove sfide che le aziende si trovano ad affrontare. Partendo da questa considerazione, è volontà delle Parti promuovere piani formativi, anche attraverso l’utilizzo dei fondi interprofessionali, allo scopo di analizzare il grado di partecipazione e le modalità/esperienze con le quali essa è declinata all’interno delle imprese. Da un’analisi generale, che inquadra il contesto territoriale, si promuoveranno successivamente percorsi mirati, condivisi con l’azienda, volti a favorire e/o migliorare la propria realtà di impresa partecipata.
1.2 L’analisi generale sarà attuata attraverso un percorso seminariale rivolto alle imprese, promosso dalla Commissione territoriale, di cui all’art. 2 del presente Contratto, e con esperti sul tema, a conclusione del quale sarà sottoposto un questionario volto a fotografare il ruolo e grado della partecipazione sul territorio. Seguiranno incontri assembleari, aperti sia ai lavoratori che agli imprenditori, volti a far emergere i diversi punti di vista sul tema della partecipazione. I risultati raccolti rappresenteranno il punto di partenza dal quale declinare un specifico piano formativo al quale le aziende interessate potranno accedere.

Art. 2 - Commissione territoriale
2.1 La Commissione territoriale è responsabile dell’analisi, attuazione e verifica di quanto specificatamente attribuitole dal presente contratto.
2.2 È composta da un membro per ciascuna Parte firmataria. La Commissione territoriale, di volta in volta, potrà essere allargata ad esperti e tecnici a seconda del tema affrontato, i quali non avranno potere di voto e decisionale, ma funzione consultiva ed informativa.
2.3 La Commissione territoriale si doterà di un regolamento condiviso da tutti in membri. Si definisce fin d’ora che tutte le decisioni verranno assunte all’unanimità. La Commissione territoriale si insedierà entro un mese dalla sottoscrizione del presente Contratto.

Parte IV - Tipologie contrattuali
Art. 8 - Contratti a termine

8.1 Premesso che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, allo scopo di ridurre/limitare l’utilizzo di altre forme contrattuali non stabili e di ricercare soluzioni maggiormente idonee alle caratteristiche ed esigenze del settore di appartenenza delle PMI metalmeccaniche, si concorda che a fronte della stabilizzazione di almeno il 50% dei lavoratori a tempo determinato dell’anno precedente, l’azienda beneficerà - esclusivamente per l’anno successivo - di un aumento della percentuale di contratti a termine stipulabili, rispetto a quella prevista dal CCNL Confimi Meccanica (20% dei contratti a tempo indeterminato in forza all’anno di ogni assunzione a termine), pari al 5%.
8.2 La percentuale aggiuntiva verrà portata al 10% laddove sia stabilizzato almeno il 75% dei predetti contratti e al 15% laddove sia stabilizzato il 100% degli stessi per l’anno successivo.

Art. 9 - Staffetta inter-generazionale con il contratto Socrate per l’occupazione (OSC)
9.1 Tramite il contratto Socrate per l’Occupazione (OSC) si vuole favorire l’inserimento lavorativo dei giovani nelle aziende, attraverso il meccanismo della staffetta intergenerazionale.
In particolare, in caso di sostituzione di personale, a cui manchino massimo 18 mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici, le Parti concordano la possibilità per le aziende di assumere giovani under 36 anni con contratto Socrate per l’Occupazione (OSC) della durata massima di 24 mesi, in deroga a quanto previsto dal CCNL Confimi Meccanica. Essi saranno affiancati ai lavoratori in uscita, affinché acquisiscano le competenze necessarie per la loro sostituzione.
9.2 Come garanzia di effettivo apprendimento delle mansioni da espletare, si prevede che l’affiancamento sia almeno di 12 mesi, nel caso in cui il giovane non abbia fatto in precedenza alcuna esperienza lavorativa nell’ambito dell’attività/mansione per cui è stato assunto, 6 mesi, nel caso in cui abbia svolto precedenti esperienze lavorative nel campo.

Parte V - Orario lavoro
Art. 12 - Conciliazione tempi di vita e lavoro e pari opportunità

12.1 Nella continua trasformazione del mondo del lavoro, le nuove forme di organizzazione del rapporto, in grado di coniugare maggiori performance e migliore gestione del tempo, rappresentano un importante strumento ed opportunità.
Le aziende potranno individuare aree e mansioni alle quali applicare la flessibilità in entrata/uscita giornaliera di massimo 30 minuti e/o il lavoro agile (smart working e/o coworking). Nel caso di ricorso al lavoro agile, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alla Commissione territoriale, attraverso la compilazione di uno specifico modulo, dal quale si evincerà il rispetto della normativa vigente.
12.2 Aziende e lavoratori si impegnano a recepire quanto disciplinato nell’Accordo delle Parti Sociali europee del 26 aprile 2017 e nella dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016 in materia di pari dignità e molestie sul luogo di lavoro.

Parte VI - Formazione
Art. 13 - Formazione continua e formazione sulla sicurezza

13.1 Sulla base di quanto disciplinato all’art. 53 del CCNL Confimi Meccanica, le Parti si rendono disponibili, attraverso la Commissione territoriale, a valutare richieste di percorsi di formazione avanzati dalle aziende, con lo scopo di accrescere professionalità e migliorare competenze trasversali utili nel contesto lavorativo aziendale e territoriale.
13.2 Si definisce un’analisi e messa a punto di percorsi formativi, attraverso il coinvolgimento della Commissione Territoriale, dell’Ufficio Formazione dell’Associazione e dell’Ufficio Sicurezza dell’Azienda, anche in previsione della costituzione dell’Organismo Paritetico Territoriale.

Parte VII - Premio di risultato territoriale
Art. 14 - Struttura del PDRT

14.1 Le Parti stabiliscono l’istituzione di un Premio di Risultato Territoriale (di seguito PDRT).
[…]
14.3 Parametro corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Le parti ritengono fondamentale promuovere una cultura diffusa sulla prevenzione in materia di salute e sicurezza, in un’ottica di protezione e tutela non solo del singolo lavoratore ma di tutta l’azienda.
Tenuto conto che la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e la formazione sul loro uso sono in capo all’azienda, attraverso i propri responsabile e preposti, e fermo restando le norme di legge in materia di obblighi e responsabilità, il lavoratore è tenuto al corretto utilizzo dei dpi e al rispetto delle procedure di sicurezza disciplinate a livello aziendale.
Le parti ritengono strategico che il tema della salute e della sicurezza venga vissuto come aspetto condiviso che coinvolge la responsabilità di ciascun lavoratore nel rispetto di se stesso e degli altri.
Al fine di promuovere i concetti sopra esposti, le parti intendono legare parte del PDRT al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, come di seguito meglio dettagliato.
Fermo restando che le aziende dovranno fornire alla Commissione territoriale, con verifica quadrimestrale, l’elenco dei dispositivi messi a disposizione dei lavoratori, le parti individuano per il parametro “corretto utilizzo dei dpi” un premio del valore massimo di 200,00 euro lordi. Tale parametro sarà modulato nel seguente modo:
Anno 2018
- assenze di infortuni per mancato corretto utilizzo dei dpi: riconoscimento della totalità del premio;
- 1° infortunio per mancato/errato utilizzo dei dpi: decurtazione di 30,00 euro;
- 2° infortunio per mancato/errato utilizzo dei dpi; decurtazione di 70,00 euro;
- 3°infortunio per mancato/errato utilizzo dei dpi: decurtazione di 100,00 euro;
- 4° infortunio per mancato/errato utilizzo dei dpi: decurtazione di 150,00 euro;
- oltre il 4° infortunio: non riconoscimento del premio.
Anno 2019
- assenze di infortuni per mancato corretto utilizzo dei dpi: riconoscimento della totalità del premio;
- 1° infortunio per mancato/errato utilizzo dei dpi: decurtazione di 50,00 euro;
- 2° infortunio per mancato/errato utilizzo dei dpi; decurtazione di 80,00 euro;
- 3°infortunio per mancato/errato utilizzo dei dpi: decurtazione di 120,00 euro;
- 4° infortunio per mancato/errato utilizzo dei dpi: decurtazione di 170,00 euro;
- oltre il 4° infortunio: non riconoscimento del premio.
Anno 2020
- assenze di infortuni per mancato corretto utilizzo dei dpi: riconoscimento della totalità del premio;
- 1° infortunio per mancato/errato utilizzo dei dpi: decurtazione di 70,00 euro;
- 2° infortunio per mancato/errato utilizzo dei dpi; decurtazione di 100,00 euro;
- 3°infortunio per mancato/errato utilizzo dei dpi: decurtazione di 150,00 euro;
- oltre il 3° infortunio: non riconoscimento del premio.
In caso di infortunio, le parti specificano che la decurtazione del premio opererà su tutti i lavoratori.
I rapporti di infortuni per mancato utilizzo dei DPI dovranno pervenire alla commissione territoriale entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento. La commissione territoriale a maggioranza potrà attivare verifica dell’accaduto con la convocazione della direzione aziendale e del lavoratore interessato previa analisi del dvr.
[…]

Parte IX - Ambito di applicazione e durata
Art. 19 - Ambito di applicazione

19.1 Potranno applicare il presente accordo le aziende associate ad Apindustria Confimi Cremona, che applicano il CCNL Confimi Meccanica.
[…]