Tipologia: Regolamentazione nazionale
Data firma: 11 maggio 1987
Validità: 01.01.1985 - 31.12.1986
Parti: Comitato di Coordinamento dell'Utenza Portuale, l'Associazione Nazionale dei Porti Italiani e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Portuali
Fonte: CNEL

Sommario:

 Verbale di accordo biennale (1985-1986)
Titolo I
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Registri dei lavoratori portuali
Art. 3 Contenuto dei registri
Art. 4 Requisiti per l'iscrizione nei registri
Art. 5 Ammissione fra i lavoratori portuali
Art. 6 Graduatoria dei lavoratori da iscrivere
Art. 7 Lavoratori avventizi
Art. 8 Lavoratori permanenti
Art. 9 Libretto di ricognizione
Art. 10 Categoria dei lavoratori portuali
Art. 11 Passaggio di categoria
Art. 12 Doveri dei lavoratori portuali
Art. 13 Incompatibilità delle attività di lavoratore portuale con altre attività
Art. 14 Riduzione dei ruoli
Art. 15 Cancellazione dai registri
Art. 16 Cancellazione dai registri per invalidità
• Idoneità fisica dei lavoratori
• Visita medica a domanda del lavoratore
• Visita disposta d'ufficio
• Lavoratore dichiarato inidoneo
• Beneficio dell'assistenza economica
• Modalità per cancellazione
Art. 17 Lavoratori parzialmente e/o temporaneamente inabili al lavoro portuale
Art. 18 Commissione centrale e commissioni locali dei ruoli e della produttività
Art. 19 Informazione
Art. 20 Contrattazione integrativa locale
Titolo II
Art. 21 Avviamento al lavoro
Art. 22 Orario di lavoro
• Lavoro normale
• Lavoro a turni
• Permessi retribuiti per riduzione dell'orario di lavoro
Art. 23 Giornate e turni di lavoro
Art. 24 Determinazione ora base
• A) Lavoro normale.
• B) Lavoro a turni
Art. 25 Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni
• Lavoro straordinario

Lavoro notturno
• Lavoro festivo
• Lavoro a turni - Maggiorazioni
Art. 26 Riposo settimanale
Art. 27 Elementi base della retribuzione
Art. 28 Giornata lavorata base (GLB)
Art. 29 Contingenza
Art. 30 Scatti di anzianità
Art. 31 Elemento distinto dalla retribuzione (EDR)
Art. 32 Trattamento economico per salari differiti ed altri istituti (Giornata retribuita)
Art. 33 Tariffa di cottimo
Art. 34 Compimento di giornata
Art. 35 Integrazione per mancato avviamento al lavoro (IMA)
• Norme che regolano l'IMA
Art. 36 Professionalità e specializzazioni
• A) Indennità di traslazione e/o conduzione mezzi meccanici e di funzione.
• B) Indennità per la polivalenza operativa
Art. 37 Indennità di equilibrio salariale
 Titolo III
Art. 38 Tredicesima mensilità
Art. 39 Quattordicesima mensilità
Art. 40 Festività
Art. 41 Ferie
Art. 42 Trattamento economico di malattia
Art. 43 Trattamento economico di infortunio sul lavoro
Art. 44 Controllo per assenze per malattia
Art. 45 Permesso straordinario per lutto familiare
Art. 46 Applicazione dell'art. 1262 del codice della navigazione
Art. 47 Collocamento in quiescenza per limiti di età, invalidità, anzianità di servizio, dimissioni volontarie
Art. 48 Trattamento di fine servizio (TFS)
• a) Decesso per incidente sul lavoro
• b) Decesso per malattia e infortunio
Art. 49 Una tantum
Art. 50 Regolamentazione normo-economica dei dirigenti di compagnia: Console - Vice Consoli - Capi Sezione - Dirigenti tecnici (esonerati dai turni di lavoro a norma dell'art. 179 del reg. Mar.) e retribuiti a completo carico delle spese di amministrazione
• Trattamenti economici
o a) Stipendio base
o b) indennità di contingenza
o c) Scatti di anzianità
o d) Indennità di carica
• 2) Tredicesima mensilità
• 3) Quattordicesima mensilità
• 4) Ferie e permessi retribuiti
• 5) Festività infrasettimanali
• 6) Trattamento economico di malattia
• 7) Assicurazione infortunio sul lavoro e trattamento economico
• 8) Trasferta
• 9) Sostituzione in caso di malattia-infortunio o assenza temporanea
• 10) Trattamento di fine servizio (TFS)
Art. 51 Borse di studio
Art. 52 Cure termali
Art. 53 Congedo matrimoniale
Art. 54 Provvidenze varie
Art. 55 Parità di diritti
Art. 56 Donatori di sangue e midollo
Art. 57 Colonie marine e montane
Titolo VI
Art. 58 Diritti sindacali
• Permessi sindacali
Art. 59 Congedi
Art. 60 Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
Art. 61 Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 62 Assistenza legale ai lavoratori
Art. 63 Corsi di addestramento e aggiornamento professionale
Art. 64 Attività culturale, sociale e per il tempo libero
Art. 65 Contributi sindacali
Art. 66 Ore retribuite per assemblee sindacali
Art. 67 Attività di patronato
Art. 68 Diritto allo studio
• A) Diritto allo studio per i lavoratori studenti
• B. Diritto allo studio per altri corsi di formazione
Art. 69 Tutela della salute e dell'integrità fisica
Art. 70 Indumenti protettivi e di lavoro
Art. 71 Condizioni di miglior favore
Art. 72 Decorrenza e durata

Regolamentazione nazionale per i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali 1985-86

Verbale di accordo biennale (1985-1986)
L'anno 1987, addì 11 maggio, in Roma, nella sede del Ministero della marina mercantile, fra il Comitato di Coordinamento dell'Utenza Portuale, l'Associazione Nazionale dei Porti Italiani, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale (Filt/Cgil - Fit/Cisl e Uiltrasporti) è stato concordato l'allegato testo della "Regolamentazione Nazionale dei lavoratori delle compagnie e gruppi portuali" derivante dall'accordo già intervenuto in sede ministeriale in data 18 dicembre 1984 a conclusione della VI Piattaforma rivendicativa della categoria, nonché il seguente punto:
"le divergenze interpretative e/o applicative della presente regolamentazione, con esclusione delle norme derivanti da disposizioni di leggi o di regolamento, sono rimesse alla decisione della Commissioni locali dei ruoli e della produttività. Le conseguenti determinazioni dovranno essere trasmesse al Ministero della marina mercantile che, se del caso, potrà sottoporle alla commissione Centrale".
Il presente verbale fa parte integrante della Regolamentazione.

Titolo I
Art. 1 Sfera di applicazione

La presente regolamentazione nazionale si applica ai lavoratori iscritti nei registri tenuti dalla Autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale delle Compagnie e Gruppi portuali di cui agli artt. 108 e 110 del Codice della Navigazione e degli artt. 148 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione nei registri
Per ottenere l'iscrizione nei registri, di cui all'art. 150 Reg. Mar., sono necessari i seguenti requisiti:
[…]
3) sana e robusta costituzione fisica accertata dal medico di porto o, in sua assenza, ad un medico designato dal capo compartimento (2);
[…]
Contro le risultanze della visita sanitaria, di cui al numero 3 del precedente comma, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta:
1) da un medico designato dal Capo del Compartimento, Presidente;
2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio;
3) da un medico designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Le designazioni di cui al precedente comma, non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.
Nota 2
Laddove le funzioni del Compartimento sono devolute agli Enti portuali, in base agli artt. 19 e 1266 Cod. Nav. e all'art. 147 Reg. Mar., tali funzioni vengono svolte dagli organi competenti dell'Ente stesso.

Art. 7 Lavoratori avventizi
[…]
I lavoratori iscritti nel registro degli avventizi sono avviati al lavoro quando i lavoratori permanenti non sono sufficienti ad eseguire le operazioni portuali. […]
I lavoratori avventizi sono tenuti a frequentare i corsi di addestramento professionale.
[…]

Art. 12 Doveri dei lavoratori portuali
I lavoratori portuali devono:
[…]
3) non farsi sostituire da altri nel lavoro;
[…]
5) non assentarsi dal lavoro né sospenderlo senza l'autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni.

Art. 15 Cancellazione dai registri
Oltre che nei casi previsti dal Codice o da leggi, il lavoratore è cancellato dai registri:
[…]
2) per permanente inabilità al lavoro portuale (vedi articolo 16);
[…]
L'inabilità di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo è accertata da una Commissione istituita presso la Capitaneria di porto e composta:
1) dal medico di porto di ruolo, Presidente;
2) da un medico designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
3) da un medico designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della stessa, ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero della marina mercantile, composta:
1) dal Capo del servizio competente del Ministero della marina mercantile, Presidente;
2) da un funzionario medico di grado non inferiore al sesto appartenente all'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
3) da due medici designati, rispettivamente, dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dall'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;
4) da un medico designato dall'organizzazione sindacale competente. Le designazioni di cui ai nn. 2 e 3 del precedente comma non possono cadere sui sanitari che abbiano fatto parte della commissione che emise il giudizio impugnato.
Gli accertamenti di cui sopra hanno effetto anche ai fini del trattamento previdenziale del lavoratore.

Art. 16 Cancellazione dai registri per invalidità
Ai fini degli accertamenti della permanente inabilità al lavoro portuale, di cui al punto 2) del precedente art. 16, si applicano le seguenti disposizioni (Circolare Serie I n. 78, dell'11.12.57):

Idoneità fisica dei lavoratori
gli accertamenti sanitari diretti a constatare se il lavoratore conservi la idoneità fisica al lavoro portuale ai fini dell'art. 156 Reg. Mar. comma 1° n. 2 - possono essere disposti dall'Autorità preposta, d'ufficio o a domanda dell'interessato, senza preventiva autorizzazione ministeriale.
L'inabilità del lavoratore viene accertata dalla Commissione istituita presso ogni Capitaneria di porto ai sensi del citato articolo 156 Reg. Mar.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale si ritiene vincolato all'osservanza della norma dell'ultimo comma dell'art. 156, solo quando insieme alla "permanente inabilità al lavoro portuale" è riconosciuta, a domanda dell'interessato, una inabilità non specifica ma assoluta e generica per occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Al fine di evitare ai lavoratori il pregiudizio di essere cancellati dai registri senza che l'Inps riconosca loro il diritto alla pensione di invalidità, è necessario seguire i seguenti criteri prudenziali:

Visita medica a domanda del lavoratore
È sufficiente avvertire l'interessato che per aver diritto alla pensione di invalidità, oltre alla domanda di visita sanitaria all'Autorità preposta, deve anche presentare domanda di pensione all'Inps.
Inoltre all'interessato deve essere comunicato che la visita sanitaria dovrà concludersi con un giudizio non solo di permanente invalidità al lavoro portuale ma anche di riconoscimento della sussistenza delle condizioni invalidanti stabilite dall'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.

Visita disposta d'ufficio
È necessario consultare in via preliminare il medico dell'Inps per accertare con ogni possibile approssimazione se al lavoratore possono essere riconosciute non solo l'inabilità al lavoro portuale ma anche le condizioni di invalidità, di cui al citato articolo 10. Se l'esito risulti positivo, l'Autorità preposta procede senz'altro a norma dell'art. 156 Reg. Mar. diversamente prima di dare inizio alla procedura di cui al predetto articolo, deve prospettare il caso al Ministero.

Lavoratore dichiarato inidoneo
Il lavoratore dichiarato inidoneo dalla Commissione medica di primo grado, non dev'essere più avviato al lavoro. Qualora abbia presentato ricorso, rimarrà nella posizione di aspettativa fino all'esito della decisione della Commissione Medica Centrale, la quale, dovendo decidere sulla base della documentazione prevenutale, prima di pronunciare un giudizio definitivo sul ricorso e in caso di insufficienza di elementi, può chiedere alla competente Autorità un supplemento di indagini sanitarie sul lavoratore.

Art. 17 Lavoratori parzialmente e/o temporaneamente inabili al lavoro portuale
A) Per i lavoratori che, a causa di malattia o infortunio verificatosi sul lavoro, siano considerati parzialmente inabili, ma che, comunque, siano in grado di svolgere ancora mansioni all'interno del porto, sono adottati i seguenti interventi:
- ai lavoratori che abbiano inabilità al lavoro portuale non più recuperabile nel tempo, verranno riservati i posti in organico previsti per fattorini e magazzinieri degli addetti ai servizi delle compagnie in caso di nuove assunzioni, attraverso i criteri stabiliti per la mobilità definitiva.
B) Per i lavoratori temporaneamente inabili al lavoro portuale si individueranno criteri e forme di avviamento al lavoro riservate ai soli lavoratori indicati.

Art. 18 Commissione centrale e commissioni locali dei ruoli e della produttività
È istituita, presso il Ministero della marina mercantile la Commissione centrale dei ruoli e della produttività.
La Commissione centrale dei ruoli e della produttività ha il compito di:
- elaborare gli indirizzi generali della politica degli organici;
- definire i criteri sulla mobilità e sull'impiego dei lavoratori anche tra le diverse categorie e tra i porti viciniori;
- esaminare le proposte ed i pareri avanzati dalle commissioni locali
- formulare proposte per l'incremento della produttività;
- esaminare le particolare condizioni operative portuali relative alle navi traghetto e porta-contenitori;
- predisporre l'emanazione, da parte del Ministero di direttive per la disciplina, a livello locale, del lavoro con pioggia;
- esaminare l'estensione della disciplina del lavoro portuale alle operazioni di pesatura, misurazione e conteggio delle merci ed ai portabagagli, sia nell'ambito delle norme vigenti sia attraverso un'ulteriore definizione giuridica nel contesto delle previste modifiche al Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione;
[…]
La Commissione centrale dei ruoli e della produttività è composta da:
- Il Direttore generale del lavoro marittimo e portuale con funzioni di presidente o, in sua sostituzione, il dirigente superiore vicario;
- il Direttore della Divisione XV della Direzione Generale del lavoro marittimo e portuale e funzionari addetti alla stessa Divisione;
- il Direttore della Divisione XIX della Direzione Generale del demanio marittimo e dei porti e funzionari addetti alla stessa Divisione;
- il Direttore della Divisione XX della Direzione Generale del demanio marittimo e dei porti e funzionari addetti alla stessa Divisione;
- due rappresentanti dell'Assoporti;
- sei rappresentanti dell'utenza portuale;
- sei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali nazionali di settore Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti.
In considerazione dell'ampia sfera di competenze ad essa attribuite, dalla Commissione potranno essere di volta in volta, chiamati a far parte - su conforme parere dei suoi membri - esperti dei problemi che figurano all'ordine del giorno.
Analoghe commissioni con gli stessi compiti sono istituite in tutti i porti.
Esse sono composte da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali a livello territoriale della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti;
da tre rappresentanti degli utenti e degli operatori portuali su designazione del Comitato di Coordinamento dell'Utenza Portuale;
da un ufficiale di porto designato dal Comandante del porto e - nei porti dove hanno sede le Aziende dei Mezzi Meccanici e dei magazzini portuali o Consorzi volontari portuali - anche da un rappresentante di dette Aziende o Consorzi.
Dette Commissioni sono presiedute dall'Autorità preposta ed hanno il compito di formulare proposte e pareri alla Commissione centrale dei ruoli e della produttività istituita presso il Ministero della marina mercantile:
- sulle assunzioni dei lavoratori portuali e degli addetti alle locali compagnie e gruppi portuali, nonché per i porti ove operano anche sulle assunzioni degli ormeggiatori dei portabagagli, dei dipendenti delle Aziende dei Mezzi Meccanici e dei magazzini dei porti e dei Consorzi volontari portuali non costituiti con legge;
- sui relativi bandi di concorso;
- sulla mobilità e l'impiego all'interno delle categorie e tra le stesse categorie, anche in via temporanea, sempre che ciò non contrasti con le norme in vigore. A tale scopo le Commissioni medesime dovranno stabilire gli opportuni criteri da seguire ai fini dell'attuazione della mobilità in questione, in relazione alle esigenze locali, tenendo altresì conto degli indirizzi generali indicati dalla predetta Commissione centrale.
Nei porti dove sono istituiti Enti portuali, alla costituzione delle suindicate commissioni procedono questi ultimi, ferme restando le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali, degli utenti e degli operatori portuali nei termini di cui sopra, ed i compiti delle commissioni stesse che saranno estesi al personale dipendente dall'Ente interessato, nonché alle altre eventuali categorie di addetti ai servizi dei porti, la cui disciplina rientri nelle competenze dell'Ente medesimo.

Art. 19 Informazione
Le parti convengono sull'opportunità che l'Autorità marittima sia a livello centrale che periferico, fornisca di norma, annualmente informazioni sui programmi di investimenti tempi e modalità di attuazione anche per i riflessi sull'occupazione sull'organizzazione del lavoro e della produttività e sull'ambiente. Analoga informazione avverrà anche a richiesta di una delle parti stipulanti qualora si verificassero nel corso dell'anno significativi aggiornamenti a tali programmi.
L'informazione approfondirà, su richiesta di una delle parti, in particolare le ipotesi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi nonché dell'attività produttiva e dell'impegno lavorativo, tenendo conto della necessaria valorizzazione professionale collettiva ed individuale dei lavoratori e del miglioramento dell'ambiente di lavoro.

Art. 20 Contrattazione integrativa locale
[…]
La contrattazione integrativa locale verrà attuata in ogni singolo porto, in relazione all'organizzazione del lavoro e all'introduzione di nuove tecnologie che costituiscano, anche gradualmente, nei vari settori operativi i tradizionali sistemi di lavoro.
Competenti per detto livello integrativo di contrattazione sono le parti firmatarie del presente accordo rappresentate a livello locale, nel rispetto delle procedure e delle norme di legge ed amministrative vigenti.
Le materie oggetto della contrattazione sono:
- distribuzione e inizio degli orari di lavoro;
- organizzazione del lavoro;
- addestramento professionale;
- mobilità e politica degli organici;
- ambiente di lavoro ed indumenti protettivi;
- eventuale istituzione del servizio di mensa;
[…]

Titolo II
Art. 21 Avviamento al lavoro

Gli uffici del lavoro portuale stabiliscono i criteri per l'avviamento al lavoro e per l'avvicendamento della manodopera.
Il Console provvede all'avviamento degli operai al lavoro e al loro avvicendamento secondo i criteri stabiliti dalla Autorità preposta.
L'avviamento al lavoro dei permanenti potrà essere regolata ai fini sociali, con criteri differenziati in relazione alla specializzazione professionale alle condizioni fisiche, all'anzianità di servizio alle attitudini psicotecniche, alle esigenze dell'addestramento. Inoltre ai fini produttivistici, dovrà essere ricercata la ottimale razionalità e mobilità nell'impiego delle squadre e dei singoli lavoratori.

Art. 22 Orario di lavoro
Lavoro normale

L'orario di lavoro delle maestranze portuali è di 40 ore settimanali ripartite su 5 giorni di otto ore ciascuno dal lunedì al venerdì.
È previsto un turno di lavoro continuativo nella mattinata del sabato di 6 ore e trenta minuti.
L'inizio dell'orario di lavoro, l'interruzione per il pasto e la ripresa delle operazioni sono determinati dalle singole Autorità preposte, a norma dell'art. 202 Reg. Mar. sentite le OO.SS. provinciali e/o locali.

Lavoro a turni
L'orario di lavoro per il lavoro a turni è di 39 ore settimanali.
La durata di ciascun turno è di 6 ore e 30 minuti e l'orario di lavoro è ripartito dal lunedì al sabato.
I turni si articolano in due o più nell'arco delle 24 ore, dei quali due ricadenti nelle ore diurne.
Il lavoro a turni continuativi può essere iniziato anche il sabato mattina.
Nei giorni festivi non sono ammessi, di norma, più di 2 turni.
L'utente ha facoltà di optare per l'orario normale oppure per lavoro a turni.
L'utente che ha optato per il lavoro a turni dovrà continuare con lo stesso sistema fino al termine dell'operazione. Si intende come termine dell'operazione, a questo fine, anche il passaggio da quella di sbarco a quella di imbarco e viceversa, il cambiamento di ormeggio ed altre particolari situazioni riconosciute dall'Autorità preposta.
L'inizio del lavoro a turni è determinato in sede locale dall'Autorità preposta, sentito il Consiglio del lavoro portuale e le OO.SS. provinciale e/o locali.
Sarà comunque cura della Compagnia portuale assicurare la necessaria disponibilità di manodopera.
Di regola ciascun lavoratore non potrà eseguire più di sei turni settimanali.
Nei porti, nei quali venga richiesto dall'utenza l'espletamento del lavoro in quarto turno per i traffici specializzati, potrà essere adottato, fermo restando la durata di 13 ore per i primi due turni, l'orario per il terzo e quarto turno di 5 ore e trenta minuti.
[…]

Art. 23 Giornate e turni di lavoro
[…]
La prestazione lavorativa in giornata festiva (festività infrasettimanali e domeniche) sarà regolarmente retribuita come giornata lavorativa con l'aggiunta delle maggiorazioni previste ma darà luogo ad un riposo compensativo non retribuito nella settimana successiva.

Art. 25 Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni
Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario quello eccedente l'orario normale di lavoro e dei turni ordinari, prestato secondo le modalità previste dalle norme vigenti nei singoli porti.
Esso non potrà superare, in orario normale, le 2 ore giornaliere e sarà obbligatorio, entro tale limite, solo per le navi a finire.
Nel lavoro a turni è ammessa la prosecuzione dell'orario per 45 minuti per le navi che terminano l'operazione con quel turno di lavoro, salvo diversa regolamentazione locale.

Lavoro notturno
È considerato lavoro notturno quello prestato secondo gli orari e le modalità previste dalle norme vigenti nei singoli porti.

Art. 26 Riposo settimanale
Il lavoratore portuale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, da godere, di regola, alla domenica.
Qualora sia avviato al lavoro in detto giorno, ha diritto al godimento di una giornata di riposo compensativo nella settimana successiva.

Titolo III
Art. 41 Ferie

Il godimento delle ferie è obbligatorio […]

Art. 56 Donatori di sangue e midollo
Al lavoratore donatore competono 24 ore di riposo a partire dal momento in cui lo stesso si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo.
[…]

Titolo VI
Art. 63 Corsi di addestramento e aggiornamento professionale

Ai lavoratori che frequentano corsi di addestramento e riqualificazione professionale, autorizzati dalle Autorità marittime competenti, su proposta della Commissione locale dei ruoli e della produttività spetta, per ogni giornata di frequenza, la GR maggiorata del 20%.
Tale importo verrà erogato, per la parte relativa alla GLB, contingenza e scatti di anzianità, dal Fondo. Il restante valore, fino alla concorrenza della GR maggiorata del 20%, verrà posto a carico delle spese generali delle rispettive Compagnie e Gruppi.
Le Commissioni locali dei ruoli e della produttività potranno avanzare proposte presso gli organi competenti per la istituzione di corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, atti a migliorare e adeguare la preparazione dei lavoratori ai fini della produttività dei porti.
Detti corsi potranno essere previsti solo nei casi in cui le tecnologie lo impongano.

Art. 66 Ore retribuite per assemblee sindacali
Ai lavoratori portuali competono 10 ore di assemblea all'anno retribuite, poste a carico delle spese generali della Compagnia o del Gruppo, quando l'assemblea viene indetta ufficialmente dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
[…]
Le assemblee potranno essere promosse dalle OO.SS. per la trattazione dei problemi sindacali e del lavoro, con preavviso di almeno 24 ore.
[…]

Art. 67 Attività di patronato
I lavoratori hanno diritto a farsi assistere da istituti di patronato riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 69 Tutela della salute e dell'integrità fisica
I lavoratori portuali iscritti nei registri, hanno diritto di controllare mediante loro rappresentanze, l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Stante la necessità che si formuli una "regolamentazione nazionale antinfortunistica e per la tutela della salute dei lavoratori dei porti" il Ministero della marina mercantile assumerà una iniziativa specifica nei confronti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità.
Ai fini di tale tutela si procederà a programmi di indagine sull'ambiente di lavoro concordati fra le parti firmatarie della presente regolamentazione, volti a salvaguardare la salute e la integrità psico-fisica dei lavoratori, nelle aree individuate di comune accordo con i relativi criteri di priorità.
Le indagini verranno effettuate dagli organismi previsti dalla legge n. 833/1978 e successive regolamentazioni e modificazioni (unità sanitarie locali, presidi e servizi multizonali, ecc.) o, in alternativa, da istituti specializzati a diritto pubblico.
Per la manipolazione dei prodotti chimici, le società produttrici forniranno adeguata certificazione contenente i criteri di manipolazione ed indicante gli indumenti protettivi necessari a salvaguardare la salute dei lavoratori.
La documentazione sarà presentata ai responsabili preposti all'organizzazione del lavoro della Compagnia e/o dell'Ente portuale. Le operazioni non potranno avere luogo in mancanza delle previste cautele.
In relazione all'esigenza di eliminare il massimo di rischio infortunistico derivante dalle operazioni sulle navi-traghetto, verranno approfonditi, in sede tecnica, i criteri di rilevazione ed i limiti per l'accumulazione dei gas, delle fonti di calore, nonché per la movimentazione dei mezzi.

Art. 70 Indumenti protettivi e di lavoro
Ai lavoratori portuali che disimpegnano determinate prestazioni, devono essere forniti, durante il servizio, idonei indumenti e particolari oggetti di vestiario o di corredo, per garantire che non ricevano e non procurino danno di qualsiasi natura e tutelino la loro integrità fisica.
Compete alle Compagnie e Gruppi portuali, previa approvazione delle Autorità preposte, provvedere all'assegnazione, conservazione e rinnovo i tali indumenti, di oggetti di corredo, nonché il controllo dell'uso degli stessi.