Tipologia: Accordo smart working
Data firma: 25 ottobre 2018
Validità: 30.06.2019
Parti: Alpitel e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, RSU
Settori: Metalmeccanici, Alpitel
Fonte: fiom-cgil.it
Sommario:
Accordo per attività lavorativa in regime di smart working
Verbale accordo sindacale
Accordo per attività lavorativa in regime di smart working
Ai sensi degli artt. nn. 18 e ss. della legge n. 81/2017
Addì 25 ottobre 2018 presso la sede di Assistal a Milano in via Restelli 3 si sono incontrati […] l’Alpitel […] le Organizzazioni sindacali Fiom Cgil […] la Fim Cisl […], unitamente alle OO.SS territoriali presenti e al coordinamento delle RSU, per discutere la regolamentazione dello Smart Working da estendere a tutte le sedi in cui sia possibile prevederlo e applicarlo a tutte le categorie dei lavoratori che possano eseguire il lavoro o parte di esso presso sedi diverse da quelle lavorative;
Premesso che
a. come previsto dagli artt. 18 e ss. della L. 22 maggio 2017, n. 81, lo Smart Working è una modalità di “esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattatone collettiva”;
b. lo svolgimento del lavoro agile contribuisce a un aumento della competitività e della produttività e, nel contempo, offre una forma di agevolazione e di conciliazione dei tempi di vita private e di lavoro salvaguardando in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive in termini di formazione, crescita professionale, informazione e partecipazione al contesto lavorativo;
c. la modalità di svolgimento della prestazione di lavoro in regime di smart working consiste in una mera variazione del luogo e dei tempi di esecuzione della prestazione lavorativa e, pertanto, l’adozione di tale tipologia di lavoro non determina alcuna conseguenza sugli elementi costitutivi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, l’inquadramento, le mansioni, il livello retributivo etc.).
Tutto quanto premesso, le parti convengono quanto segue
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. La prestazione lavorativa potrà avvenire anche all’esterno dei locali aziendali per un massimo di 1 (una) giornata settimanale (otto ore giornaliere) non frazionabile, in un luogo diverso dalla sede della Alpitel e limitatamente a spazi privati (come possono essere le abitazioni) e, quindi, non pubblici o aperti al pubblico (come possono essere giardini pubblici, piazze, bar, ristoranti etc.). La prestazione di lavoro in regime di smart working potrà essere svolta nel solo territorio della Repubblica italiana, essendo escluso lo svolgimento di tale attività in Stati esteri, oltre che sulle acque territoriali italiane o extraterritoriali.
3. L’esercizio della prestazione potrà avvenire solo ed esclusivamente in luoghi che possano garantire, da un lato, la salute e sicurezza anche secondo quanto previsto dall’art. 2087 c.c. e, dall’altro rispettare i principi e le regole in punto di riservatezza e tutela dei dati che caratterizzano la prestazione professionale del lavoratore.
4. La prestazione lavorativa potrà essere articolate su fasce orarie diverse nell’arco dell’intera giornate, purché almeno il 50% della prestazione lavorativa rientri nella fascia oraria 08.00 -18.00.
5. Per effetto della distribuzione discrezionale dell’orario di lavoro, il lavoratore conferma e si impegna a non svolgere prestazioni aggiuntive, straordinarie, notturne o festive.
6. In fase di svolgimento della prestazione lavorativa in regime di smart working, il lavoratore si obbliga a rendersi sempre disponibile e rintracciabile tramite gli strumenti elettronici e informatici fomiti dalla Alpitel.
7. La Alpitel si impegna a fornire al lavoratore le dotazioni minime e necessarie (strumenti informatici) per lo svolgimento dell’attività in regime di Smart Working, detta strumentazione è assegnata, al lavoratore per finalità esclusivamente lavorative, pertanto ogni strumento informatico dovrà essere fornito e manutenuto dalla Alpitel, mentre grava sul lavoratore l’obbligo di custodia, di diligenza e di cura anche nel rispetto dei regolamenti aziendali.
8. Le spese relative alla connessione internet e rete elettrica restano a carico del lavoratore.
9. Il lavoratore, durante la prestazione dell’attività lavorativa in regime di smart working, mantiene il trattamento economico e normativo a lui riservato.
10. Il lavoratore conferma che durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di smart working è soggetto a tutti i doveri e obblighi cui è tenuto durante lo svolgimento della prestazione professionale che siano compatibili con la prestazione resa in regime di lavoro agile, così come rimarrà invariato il potere di controllo del datore di lavoro. In caso di ferie, malattie e qualunque tipo di assenza, il lavoratore è tenuto a rispettare tutti gli oneri previsti dal CCNL applicato.
11. Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (comprese le norme relative alla sorveglianza sanitaria).
12. In presenza di un giustificato motivo, sia la Alpitel sia il lavoratore possono recedere con effetto immediato e prima della scadenza del termine dal presente Accordo di smart working.
13. In caso di recesso dal presente Accordo di smart working il lavoratore è tenuto a restituire immediatamente tutti i beni e gli strumenti che la Alpitel aveva fornito per lo svolgimento dell’attività in regime di lavoro agile.
14. Nello svolgimento dell’attività in regime di Smart Working, il lavoratore è tenuto all’osservanza e al rispetto delle regole vigenti in materia di tutela degli eventuali dati personali da trattare, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, ai sensi della vigente normativa, nonché delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali.
15. L’attivazione della facoltà di lavorare in smart working, presuppone la sottoscrizione di successivi accordi individuali con i lavoratori interessati.
L’accordo ha carattere sperimentale e provvisorio - avrà la durata determinata fino al 30 giugno 2019,
entro la quale scadenza le parti si impegnano a incontrarsi per valutare gli effetti.
Verbale accordo sindacale
Addì 25 ottobre 2018 si sono incontrati a Milano presso la sede della Assistal le seguenti parti Alpitel spa […] assistita da Assistal […], le OO.SS. Fiom Cgil nazionale […], Fim Cisl nazionale […] unitamente alle OO.SS territoriali presenti e alle RSU membri del Coordinamento nazionale
Premesso che
a. le parti hanno sottoscritto il Verbale di accordo sindacale il 16 novembre 2017 con cui hanno concordato che il limite percentuale contrattualmente e normativamente previsto per i contratti a termine è esteso dalla percentuale del 20% alla nuova percentuale massima del 50%, da calcolarsi con riferimento alle assunzioni a tempo determinato in termini di full time equivalenti, con effetto fino alla data del 31 dicembre 2018.
b. Sono stati recentemente introdotte modifiche legislative intervenute sulla norma che disciplina i contratti a tempo determinato, Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito nella Legge 9 agosto 2018 n. 96, che modificano sostanzialmente la disciplina degli stessi.
Le parti convengono che l’intesa raggiunta nel citato Verbale di accordo del 16 novembre 2017 che qui viene riconfermata ed integralmente riportata, terminerà gli effetti alla prevista scadenza del 31 dicembre 2018 senza necessità di proroga.