Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto 12 marzo 2008
Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.
G.U. 12 maggio 2008, n. 110

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004;
Visti gli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dal citato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha riconosciuto validità alle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) della esposizione all'amianto sulla base dei predetti atti di indirizzo;
Visto l'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui sono valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dai predetti atti di indirizzo ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui al citato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;
Visto il comma 21 del citato art. 1 che riconosce la fruizione dei predetti benefici previdenziali ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007;
Visto, in particolare, il comma 22 del citato art. 1 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione dei predetti commi 20 e 21 della citata legge n. 247 del 2007;
Vista la relazione tecnica alla citata legge n. 247 del 2007, che individua i beneficiari nei lavoratori ai quali sia stata già riconosciuta l'esposizione all'amianto per periodi di esposizione fino al 1992, per i quali i benefici di cui al citato art. 13, comma 8, della legge 257 del 1992, e successive modificazioni, sono estesi ai periodi di esposizione successivi al 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003;
Visto l'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, che disciplina la procedura di comunicazione da parte delle imprese da attività di bonifica di amianto alla Regioni e alle ASL nel cui ambito di competenza sono effettuati gli interventi;
Tenuto conto che per la determinazione dell'avvio dell'azione di bonifica occorre far riferimento alla procedura di cui al citato art. 9 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;
Tenuto conto del termine fissato dalla citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, sulla operatività di detta procedura;
Tenuto conto dell'entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, nel cui contesto è disciplinata la predetta procedura;
 

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che:
a) hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;
b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;
c) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007.
 

Art. 2.
Procedura

1. I lavoratori di cui all'art. 1 devono presentare domanda all'INAIL, entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 1.
2. La durata di esposizione all'amianto per i periodi di attività lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale successivamente all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, è certificato dall'INAIL.
3. La data di avvio dell'azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale, è determinata dalle ASL nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica, previa verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.
4. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dall'INAIL previa acquisizione:
a) della domanda di cui al comma 1;
b) della comunicazione da parte delle ASL competenti della data di avvio dell'azione di bonifica di cui al comma 3, ovvero del mancato avvio della stessa azione di bonifica;
c) del curriculum professionale del lavoratore interessato, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi svolti successivamente all'anno 1992 sino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.
5. Ai fini della certificazione di cui al comma 2 il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie ritenute utili dall'Istituto medesimo.
6. Nei casi di controversia relativa al rilascio e al contenuto del curriculum lavorativo, ovvero di aziende cessate o fallite trovano applicazione le disposizioni recate dall'art. 3, commi 4 e 5 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 11