REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
SETTORE POLIZIA LOCALE

Prot. n. 4580/410 15.2   Torino, lì 13 maggio 1998
     
    Ai Sig.ri Comandanti dei Servizi e dei Corpi di Polizia Municipale del Piemonte

Loro Sedi


Oggetto: d.lvo 626/94 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - riflessi applicativi per la Polizia Municipale.

Dall’entrata in vigore del decreto in oggetto sono ormai trascorsi quasi quattro anni, tuttavia, data l’importanza delle disposizioni in esso contenute ed i dubbi interpretativi tuttora irrisolti ad esso legati, si è ritenuto opportuno esprimere alcune riflessioni sull’applicazione di queste norme nell’ambito della Polizia Municipale.
La prima questione di rilievo che molte Polizie Municipali si sono poste è se esse rientrino fra i soggetti elencati all’art. 1 c. 2 del decreto l.vo 626/94, (ed in particolare tra le Forze di Polizia o tra i servizi destinati per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica) oppure facciano parte del gruppo più ampio di tutte le altre pubbliche amministrazioni.
Ai fini dell’applicazione del decreto tale distinzione fra i due gruppi è rilevante nel senso che, mentre per il secondo gruppo il decreto deve essere applicato sui luoghi di lavoro senza che vi sia alcun rimando a norme successive, per il primo gruppo, l’art. 1 c. 2 citato rimanda ad un ulteriore decreto del Ministro competente, tuttora non emanato, nel quale verranno individuate “la particolari esigenze connesse al servizio espletato” di cui si deve tener conto nell’applicazione del decreto l.vo 626/94.
Inoltre ci si chiede se, qualora la Polizia Municipale rientri tra i soggetti di cui all’art. 1 c. 2, essa debba aspettare inerte tale ulteriore decreto di applicazione oppure debba applicare già da ora il decreto 626/94, perfezionando eventualmente in un secondo momento l’applicazione stessa con le indicazioni del citato ulteriore decreto.
La soluzione di questi quesiti richiede l’analisi delle norme che sono legate all’identità della Polizia Municipale e più in generale delle varie polizie, ed in particolare le norme seguenti:
• 1. 121 del 1/4/81 art. 16 - Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza
• 1. n. 65 del 7/3/86 - Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale
• l.r. n. 58 del 30/11/97 - Norme in materia di Polizia Locale
• art. 57 del Codice di Procedura Penale
d. lvo n. 285 del 30/4/92 - Nuovo Codice della Strada
d.p.r. n. 495 del 16/12/92 - Regolamento di esecuzione al C.d.S..
La lettura coordinata del complesso di norme elencate non permette, forse anche a causa della ambiguità di identità della P.M., di rispondere alle domande sopra poste in modo certo e definitivo.
Tuttavia a parere del settore scrivente, sia che la Polizia Municipale sia considerata assimilabile ai soggetti di cui all’art. 1 c. 2 del decreto 626/94, (e quindi destinataria di un ulteriore specifico decreto di applicazione) sia che rientri fra la generalità delle Pubbliche Amministrazioni, essa deve applicare fin d’ora le norme del decreto 626/94 senza penalizzare gli obiettivi dello stesso con ulteriori attese.
Si ritiene pertanto opportuno suggerire alcuni ambiti di intervento per un puntuale adempimento alla norma: abbigliamento, addestramento, modalità operative e mezzi operativi.

Capi di vestiario ed accessori
La legge regionale 57/91 ed il Codice della Strada descrivono piuttosto analiticamente i tipi e le dotazioni di vestiario ed accessori necessari al servizio.
Un richiamo all’uso anche estivo di calzature dotate di suole antisdrucciolo, di guanti di costruzione robusta (ad esempio in kevlar) antitaglio ed antigraffio, di un puntuale rispetto della scadenza delle garanzie fomite dalle ditte costruttrici dei capi tecnici, caschi tessuti rifrangenti, e antiacqua, dovrebbe essere sufficiente a garantire la sicurezza e la salute del lavoratore di P.M..
Le dotazioni fomite dovranno ovviamente tener conto delle mansioni svolte da ciascun operatore ed in particolare dovranno essere distinte fra operatori che lavorano all’esterno e operatori che lavorano in ambiente interno.

Addestramento e modalità operative
Dal concerto tra i Ministeri competenti potrebbe scaturite il decreto che più puntualmente disciplini l’addestramento e le modalità operative delle forze di Polizia compresa la Polizia Municipale.
Immediatamente è però possibile intervenire subito in materia di igiene del lavoro, sottoponendo gli operatori alle visite mediche necessarie e analizzando l’ambiente in cui operano sino al punto di poter definire specifici turni o protezioni individuali. In particolare il Medico Competente, il cui ruolo è disciplinato dall’art. 17 del d.lvo 626/94 deve effettuare accertamenti sanitari preventivi per ciascun operatore di P.M., in relazione alle mansioni specifiche a cui è adibito, al fine di individuare eventuali controindicazioni. Lo stato di salute deve poi essere controllato periodicamente e su richiesta degli interessati laddove lo ritengono opportuno in base ai rischi professionali che sopportano.
Occorrerà inoltre integrare sempre più l’aggiornamento professionale con corsi di tipo pratico: pronto soccorso, guida, tiro con la pistola, (se in dotazione), difesa personale, sistemi di arresto del traffico in sicurezza, (anche di notte), ecc
Iniziative queste che sono proposte, ormai da anni, ciclicamente dalla Regione Piemonte e la cui adesione riveste oggi questa ulteriore finalità di consentire a ciascun operatore di svolgere le proprie mansioni e gestire le emergenze di sicurezza.
Ciascun operatore dovrà poi essere istruito in modo adeguato su come affrontare i rischi professionali che possono verificarsi nell’espletamento delle sue mansioni lavorative.

Mezzi operativi
Gli strumenti di lavoro della Polizia Municipale si possono suddividere in quattro categorie:
1) Attrezzature munite di video terminali: l’uso è disciplinato dal D.L.vo 626/1994, al pari di altri dipendenti gli operatori di P.M. osserveranno le regole previste al titolo IV della norma.
2) Armi: la dotazione e l’uso delle armi sono disciplinate dalla legge, è auspicabile però sostituire gli attrezzi datati con le moderne pistole munite di sicurezze automatiche, ciò a vantaggio sia degli operatori che eventualmente di civili coinvolti.
3) Veicoli: sarà forse necessario identificare il tipo od i tipi di veicoli idonei al servizio, la legge regionale prevede la necessaria dotazione che deve accompagnare gli autoveicoli od i motocicli, a cui dovrà essere riservata l’attenzione e la manutenzione corretta prevista dalla casa costruttrice. Tutti i veicoli dovranno essere dotati di libro di macchina su cui i conducenti dovranno segnalare le eventuali irregolarità o gli interventi effettuati. Si segnala infine l’importanza di dotare gli autoveicoli di cassetta di pronto soccorso, da tenere nel bagagliaio, come già indicato nell’allegato C della l.r. 57/91.
4) altri mezzi operativi potrebbero essere gli strumenti per la misurazione della velocità, mazzette rifrangenti o luminose per le ore notturne, rotelle metriche, segnaletica; non sembrano necessarie particolari raccomandazioni al di fuori di quelle fomite dalle ditte costruttrici.
Infine un’ultima riflessione va fatta sull’uso di questi accorgimenti per la sicurezza dell’ambiente lavorativo e dei lavoratori. Spesso infatti vengono curate le dotazioni più complete e i dispositivi più adeguati, che rimangono però inutilizzati o utilizzati sporadicamente, anche per negligenza o comodità degli stessi lavoratori.
Lo sforzo che il decreto 626/94 richiede per migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro comprende anche un’attività ispettiva e di verifica sull’uso di questi accorgimenti e strumenti, (che deve essere curata dai Comandi) senza le quali si rischia di vanificare gli obiettivi del decreto.
La presente viene inviata in uno spirito di collaborazione con i vari Servizi e Corpi di P.M., senza comunque voler interferire sull’autonomia di gestione e di applicazione di dette norme di ciascuna amministrazione, anche in considerazione della responsabilità, anche penali, che gravano sui datori di lavoro inadempienti, che nel caso specifico è individuabile nel dirigente o funzionario responsabile della P.M. o, in assenza, dal soggetto responsabile in base alle strutture dell’ente.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Dr. Stefano BELLEZZA