Decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
“Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1, della sezione VI dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2016."
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
VISTO l'articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo l, comma l, della legge 28 novembre 1996, n. 609;
VISTO il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, recante "Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose" e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”; e in particolare l’articolo 27 concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell’articolo l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2016 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 35 del 12 febbraio 2016, che al punto 6.1 della sezione VI dell'allegato, dispone che il personale addetto alle operazioni di carico e scarico deve aver frequentato uno specifico corso di addestramento;
ATTESO che il richiamato punto 6.1 prevede che i predetti corsi di addestramento sono organizzati da organismi qualificati e che i requisiti degli organismi, le modalità di effettuazione dei corsi ed i relativi programmi sono stabiliti dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dal richiamato punto 6.1 della sezione VI dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2016;
CONSIDERATA la necessità di prevedere un addestramento adeguato e uniforme sul territorio nazionale degli addetti alle operazioni di carico e scarico di gas naturale c di biogas sugli aspetti connessi alla sicurezza antincendio;
SENTITO il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Decreta
Art. 1.
Soggetti formatori
l. A norma del punto 6.1 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2016 sono soggetti formatori, abilitati ad effettuare corsi di addestramento, per quanto attiene la sicurezza antincendio, al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale e di biogas:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) i privati, gli enti o le società, di seguito denominati "organismi formatori", in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
Art. 2
Requisiti degli organismi formatori
1. Gli organismi formatori devono disporre di un corpo docente formato da unità in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o triennale ad indirizzo tecnico o diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, propedeutici all'esercizio di una professione, unitamente ad una comprovata esperienza, almeno biennale, nel settore del gas naturale o biogas, maturata attraverso lo svolgimento di prestazioni tecniche presso enti, società o studi professionali;
b) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
c) certificato dì formazione professionale rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 con specifico riferimento alla gestione delle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci pericolose.
2. Gli organismi formatori devono, altresì, disporre di un’adeguata struttura logistica e gestionale per garantire lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e per assicurare l'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto.
Art. 3
Programmi e modalità di svolgimento dei corsi di addestramento
l. Per ogni corso l’organismo formatore nomina un direttore del corso, che cura il corretto svolgimento del programma didattico, i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto, e provvede alla tenuta del registro delle presenze, verificando la regolare partecipazione dei discenti.
2. Il corso, della durata di almeno sedici ore, è costituito da una parte teorica ed una pratica e si conclude con una verifica finale.
3. A ciascun corso non può partecipare un numero di discenti superiore a venti.
4. Il soggetto formatore fornisce ai discenti il materiale didattico inerente gli argomenti trattati.
5. Per i discenti in possesso del certificato di formazione professionale ADR, in corso di validità, per il trasporto di merci pericolose in cisterna, il corso potrà avere durata ridotta ad otto ore e il relativo programma include i contenuti minimi di cui all'allegato l.
6. Al fine di consentire gli eventuali controlli, l'organismo formatore comunica, almeno 15 giorni prima di dare inizio all'attività di formazione, il possesso dei requisiti previsti all' articolo 2 e le informazioni relative al corso di addestramento, alla Direzione regionale dei vigili del fuoco competente per territorio in relazione alla sede di svolgimento del corso. Detta comunicazione deve contenere:
a) dati identificativi dell’organismo formatore;
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
c) il programma del corso;
d) il nominativo e i recapiti del direttore del corso;
e) il calendario delle lezioni, la sede di svolgimento e i relativi docenti;
f) i nominativi dei componenti della commissione esaminatrice, la sede e la data di svolgimento della verifica finale;
g) l’elenco nominativo dei discenti.
7. La Direzione regionale dei vigili del fuoco, può comunicare eventuali elementi ostativi e può disporre, per il tramite del Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, eventuali controlli, anche con metodo a campione, della regolare esecuzione dei corsi di addestramento.
8. Al termine del corso, l’organismo formatore comunica alla stessa Direzione regionale dei vigili del fuoco l’elenco nominativo degli attestati di proficua frequenza, di cui all’articolo 4, rilasciati.
Art. 4
Verifica finale e attestalo di proficua frequenza
1. Al termine del corso, il discente che ha frequentato il corso di addestramento con assenze non superiori al venti per cento della durata dello stesso, è ammesso alla verifica finale.
2. La Commissione per la verifica finale è composta da almeno tre componenti, di cui uno anche con funzioni di segretario. Per i corsi organizzati dagli organismi formatori, i componenti, con esclusione del segretario, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.
3. La verifica prevede la compilazione di un questionario, a risposta multipla, di venti domande e lo svolgimento di almeno due esercitazioni pratiche previste dal programma formativo di cui all’allegato 1.
4. La verifica finale si intende superata se il candidato risponde correttamente ad almeno quattordici domande e riporta una valutazione almeno sufficiente nelle esercitazioni pratiche.
5. A seguito del superamento della verifica finale, il soggetto formatore rilascia l'attestato di proficua frequenza riportante il numero progressivo annuale nonché le generalità del discente, la tipologia del corso, la sede, il calendario delle lezioni e la composizione della commissione di verifica.
6. In caso di non superamento dell'esame finale, i candidati possono richiedere di essere sottoposti a nuova verifica, trascorso almeno un mese.
7. I candidati che superano la verifica finale sono inseriti in un apposito elenco di addetti alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0.8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 3 febbraio 2016. Gli organismi formatori curano la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco.
8. In caso di inattività prolungata per oltre cinque anni nelle mansioni di carico e scarico, il personale è tenuto a frequentare il corso di addestramento ridotto di cui all’allegato I e a sottoporsi a una nuova verifica di cui al comma l, prima di essere nuovamente incaricato delle operazioni di carico e scarico.
9. L’organismo formatore può chiedere al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio in relazione alla sede di svolgimento del corso o alla sede dell'azienda da cui dipende il discente, l'effettuazione della verifica finale.
10. Al fine di consentire gli eventuali controlli da parte dell'autorità competente, l’organismo formatore conserva, per ogni corso effettuato, tutta la documentazione inerente i requisiti e l'organizzazione dei corsi di cui al presente decreto.
11. Nel caso di corsi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’elenco di cui al comma 7 è tenuto dal Comando dei vigili del fuoco organizzatore del corso.
Art 5.
Disposizione finali
1. Ai sensi degli articoli 14, 23 e 26-ter del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le attività di formazione e verifica finale svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste nel presente decreto sono rese a titolo oneroso e con le stesse modalità previste dall'articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512 e dal decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
2. Il Comando dei vigili del fuoco effettua i corsi e la verifica finale di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta completa.
Roma, 13 settembre 2018
IL CAPO DIPARTIMENTO
Frattesi
Allegato I
(Articolo 3)
PROGRAMMA DEI CORSI DI ADDESTRAMENTO PER ADDETTI ALLE OPERAZIONI Di CARICO E SCARICO DEI DEPOSITI Di GAS NATURALE E BIOGAS E LORO DERIVATI
a) CORSO COMPLETO DI 16 ORE
L Nozioni fondamentali sulle caratteristiche chimico-fisiche del gas metano, del biogas e delle loro miscele (2 ore):
- composizione;
- odore caratteristico;
- potere calorifico;
- peso specifico e densità;
- azione chimica e infiammabilità;
2. Modalità d’uso e precauzioni di esercizio (2 ore) :
- combustione e fonti di innesco;
- ventilazione, aerazione dei locali a scarico dei fumi;
- rischio dei gas compressi;
- apparecchiature di controllo e di sicurezza;
- distanze di sicurezza (interne, di protezione ed esterne);
- bonifica dei serbatoi e procedure di emergenza.
3. Operazioni di carico e scarico in condizioni di sicurezza (3 ore):
- cenni alla normativa tecnica di riferimento (sezioni V e VI dell’allegato al D.M. 3 febbraio 2016)
- Valutazioni preventive all'avvio delle operazioni di carico e di scarico;
- apparecchiature e attrezzature di normale impiego (regolatori di pressione e materiali vari);
4. Istruzioni per l'utente e situazioni di emergenza (2 ore):
- corretto utilizzo del gas e degli accessori del relativo stoccaggio;
- comportamento in caso di perdita di gas o anomalie varie;
- comportamento in caso di incendio.
5. Nozioni sulla etichettatura e cartellonistica di sicurezza (1 ora):
- generalità e varie tipologie.
6. Esercitazioni pratiche (3 ore):
- prove di collegamento delle varie apparecchiature e attrezzature;
- controllo sui corretti collegamenti impiantistici;
- corretta esecuzione di tutte le operazioni in caso di emergenza.
7. Mezzi di estinzione dell'incendio e loro utilizzo (3 ore):
- elementi teorici sui mezzi di estinzione dell'incendio e sul relativo utilizzo;
- presa visione e illustrazione dei mezzi di estinzione più diffusi;
- esercitazione pratica sull’utilizzo degli estintori.
b) CORSO RIDOTTO DI 8 ORE
Il corso prevede i seguenti argomenti del corso completo:
3. Operazioni di carico e scarico in condizioni di sicurezza (2 ore);
4. Istruzioni per l'utente e situazioni di emergenza (1 ora);
6. Esercitazioni pratiche (3 ore);
7. Mezzi di estinzione dell'incendio e loro utilizzo (2 ore).*
* tale esercitazione può essere svolta anche con sistemi audiovisivi.