Tipologia: CCNL
Data firma: 23 dicembre 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aiop, Aris, Fondazione Pro Juventute don Carlo Gnocchi e Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil-Sanità
Settori: Servizi, Sanità privata
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.
Art. 2 - Disposizioni generali.
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali.
Art. 4 - Decorrenza e durata.
Art. 5 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali.
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Contrattazione decentrata.
Art. 7 - Diritto all'informazione.
• a) Livello nazionale.
• b)Livello regionale.
• c) Livello aziendale
Art. 8 - Pari opportunità.
Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 9 - Assunzione.
Art. 10 - Documenti di assunzione.
Art. 11 - Visite mediche.
Art. 12 - Periodo di prova.
Art. 13 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse.
Art. 14 - Cumulo delle mansioni.
Art. 15 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 16 - Orario di lavoro.
Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Art. 18 - Contratti di formazione lavoro (CFL).
Art. 19 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.
Art. 20 - Rapporti di lavoro temporaneo.
Art. 21 - Mobilità.
Art. 22 - Riposo settimanale.
Art. 23 - Festività.
Art. 24 - Ferie.
Art. 25 - Permessi straordinari.
• 1) Permessi retribuiti:
• 2) Permessi non retribuiti:
• 3) Gravidanza e puerperio.
• 4) Permessi di cui alla legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni.
• 5) Servizio militare o sostitutivo civile.
Art. 26 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Art. 27 - Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale.
Art. 28 - Diritto allo studio.
Art. 29 - Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio.
Titolo V - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 30 - Comportamento in servizio.
Art. 31 - Ritardi e assenze.
Art. 32 - Permessi - Recuperi.
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari.
Titolo VI - Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 34 - Trattamento economico di malattia e infortunio.
Art. 35 - Assicurazioni e infortuni sul lavoro.
Art. 36 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.
Titolo VII - Classificazione del personale e trattamento economico
Art. 37 - Il sistema di classificazione del personale.
Art. 38 - Norma generale d'inquadramento.
 Art. 39 - Norma di qualificazione e progressione professionale.
Art. 40 - Passaggio di posizione o di categoria.
Art. 41 - Retribuzione.
Art. 42 - Posizioni economiche a regime.
Art. 43 - Inquadramento del personale nel sistema di classificazione.
• Declaratorie delle categorie e delle posizioni economiche
• Profili professionali
Art. 44 - Una tantum.
Art. 45 - Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EADR).
Art. 46 - Indennità integrativa speciale (contingenza).
Art. 47 - Retribuzione individuale d'anzianità - ad personam.
Art. 48 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore.
Art. 49 - Paga giornaliera e oraria.
Art. 50 - Lavoro supplementare e straordinario.
Art. 51 - Pronta disponibilità.
Art. 52 - Indennità.
• (a) indennità di rischio da radiazioni
• (b) indennità di profilassi antitubercolare
• (c) indennità per servizio notturno e festivo
• (d) altre indennità:
Art. 53 - Indennità specifiche.
Art. 54 - Indennità professionali.
Art. 55 - Premio d'incentivazione.
Art. 56 - Tredicesima mensilità.
Art. 57 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga.
Art. 58 - Vitto e alloggio.
Art. 59 - Abiti di servizio.
Art. 60 - Attività sociali, culturali, ricreative.
Titolo VIII - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 61 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 62 - Preavviso.
Art. 63 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 64 - Previdenza complementare.
Art. 65 - Indennità in caso di decesso.
Art. 66 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro.
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 67 - Rappresentanze sindacali (RSU).
Art. 68 - Assemblea.
Art. 69 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 70 - Aspettativa sindacale.
Art. 71 - Contributi sindacali.
Titolo X - Procedure per la conciliazione e per l'arbitrato nelle controversie di lavoro
Art. 72 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale.
Elenco degli allegati al presente CCNL
(1) Tabella di inquadramento del personale.
(2) Norme particolari per i Centri di riabilitazione.
(3) Norme di solidarietà occupazionale.
(4) Accordo 6.9.94 sulla costituzione delle RSU.
(5) Accordi OTA del 25.1.91 e 6.12.91.
(6) Accordo collettivo nazionale 16.12.96, in merito agli aspetti applicativi del D.lgs. 19.9.94 n. 626.
(7) Accordo 11.2.98 sul rapporto di lavoro temporaneo.
(8) Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero.
(9) Accordo 18.6.92 riguardante le disposizioni dell'art. 25, comma 1, legge 23.7.91 n. 223.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'Aiop, all'Aris e alla fondazione don Carlo Gnocchi (Onlus) 1998-2001

Il giorno 23 dicembre 1999, in Roma tra Aiop […], Aris […], Fondazione Pro Juventute don Carlo Gnocchi […] e le Federazioni Nazionali Sanità di: Fp/Cgil […]; Fps/Cisl […]; Uil/Sanità […] si è siglato il CCNL che regola il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Case di cura private, dagli Irccs, dagli Ospedali Classificati, dai Presidi, dai Centri di riabilitazione, dalle RSA a carattere prevalentemente sanitario, aderenti ad Aiop, Aris e Fpj don C. Gnocchi Onlus, con esclusione del personale medico, composto da 72 articoli, 9 allegati e una dichiarazione congiunta Aiop - OOSS.

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.

Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da Case di cura, Irccs, Presidi, Ospedali Classificati, Centri di riabilitazione e RSA a carattere prevalentemente sanitario, associati all'Aiop, o all'Aris o alla Fpj don C. Gnocchi, con esclusione del personale medico.
Per il personale degli Ospedali classificati, degli Irccs e dei Presidi prevalgono sulle clausole del presente contratto le norme regolamentari, ove esistenti, dichiarate equipollenti ai fini dell'equiparazione dei titoli e dei servizi del personale dipendente, ai sensi della normativa vigente.
Si intende per Struttura ogni singola unità produttiva.

Art. 2 - Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, fatto salvo quanto già previsto dal comma 2, art. 1, per Ospedali classificati, Presidi e Irccs, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.
I prestatori d'opera devono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle singole strutture sanitarie di cui al precedente art. 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge, fatto salvo quanto già previsto dal comma 2, art. 1, per gli Ospedali classificati, i Presidi e gli Irccs.

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Contrattazione decentrata.

La contrattazione decentrata si realizza a livello regionale e aziendale e ha come finalità l'obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compite, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell'area privata, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro.
[…]
A livello regionale, le parti dovranno definire:
(a) la predisposizione dei criteri di avviamento del personale ai corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione;
(b) la definizione dell'applicazione delle norme inerenti i contratti di formazione lavoro (CFL) e degli altri espressamente rinviati a tale livello;
(c) l'esatto inquadramento di eventuali figure professionali atipiche, non previste dal vigente CCNL e dalle relative declaratorie e profili professionali, al fine di un'esatta collocazione dei prestatori d'opera nelle categorie e nelle posizioni economiche definite.
A livello regionale - o provinciale ove non esiste il livello regionale - le parti s'incontreranno per discutere l'andamento dei processi occupazionali e di ristrutturazione del settore.
Le parti verificheranno, inoltre, la piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro, assieme a clausole che consentano di controllare il rispetto dei CCNL.
Vengono demandati alla contrattazione decentrata aziendale: (a) la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro;
(b) il monitoraggio dell'applicazione del presente CCNL;
(c) l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi e delle materie espressamente previste dagli articoli:
- art. 16 (Orario di lavoro);
- art. 17 (Part-time);
- art. 20 (Lavoro temporaneo);
- art. 21 (Mobilità);
- art. 24 (Ferie);
- art. 27 (Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale);
- art. 28 (Diritto allo studio);
- art. 36 (Tutela della salute e ambiente di lavoro);
- art. 50 (Lavoro supplementare e straordinario);
- art. 51 (Pronta disponibilità).
[…]
La contrattazione aziendale riguarda, altresì, purché concordati tra le parti secondo i principi di cui all'Accordo Governo-Parti sociali 23.7.93, la realizzazione di programmi di innovazioni sull'organizzazione del lavoro e le erogazioni economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti, aventi per obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività, facendo riferimento per le strutture classificate che hanno applicato - ai sensi dell'Accordo 25.11.96 - i vari modelli di incentivazione, ai relativi accordi attualmente esistenti.
[…]

Art. 7 - Diritto all'informazione.
Le parti, considerato anche quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 23.7.93, condividono la necessità di un sempre maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali.
In questo senso, particolare importanza rivestono l'esame delle problematiche proprie del settore e l'individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.
A tal fine le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie e organizzative, alle diverse articolazioni nell'ambito territoriale nazionale e ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità della parte datoriale e delle OOSS, s'impegnano per l'acquisizione di elementi di conoscenza comune.
Le sedi d'informazione sono:

a) Livello nazionale.
Annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna associazione porterà a conoscenza delle OOSS:
- le prospettive e l'andamento del settore;
- l'andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi;
- l'andamento dell'occupazione femminile;
- elementi sul grado di utilizzo dei CFL, del part-time e dei contratti a termine.

b) Livello regionale.
Annualmente, in appositi incontri regionali, ciascuna associazione porterà a conoscenza delle OOSS:
- l'andamento del settore con particolare attenzione all'aspetto occupazionale e ad eventuali situazioni di crisi;
- l'eventuale necessità di promozione di iniziative nei confronti degli enti preposti ad attivare e/o potenziare corsi di riqualificazione, aggiornamento o qualificazione professionale per le realtà di cui al presente CCNL;
- ove richiesto, tempestive informazioni sullo stato di attuazione degli accreditamenti delle strutture.

c) Livello aziendale.
Fermo restando le competenze proprie delle Amministrazioni, queste forniscono, ove richiesto e nei limiti previsti dalla legge n. 675/96, informazioni riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, nonché informazioni relative agli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori.

Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 10 - Documenti di assunzione.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da Organi sanitari pubblici;
- libretto sanitario, ove richiesto a norma di legge;
[…]

Art. 11 - Visite mediche.
L'Amministrazione potrà accertare l'idoneità fisica del prestatore d'opera e sottoporlo a visita medica prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli Organi sanitari pubblici, salvo quanto previsto dal D.lgs n. 626/94 e successive modificazioni e dal D.lgs. n. 230/95. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla legge vigente, sono a carico della struttura sanitaria.
In riferimento all'Accordo tra le parti del 13.3.91, si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il solo tempo strettamente necessario, per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per legge solo allorquando l'articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.

Art. 15 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
Le Amministrazioni, nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti la propria qualifica dall'Ufficio sanitario a ciò preposto, fatta salva l'inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere organizzatorio delle aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, anche ricorrendo a una novazione del rapporto, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.

Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 16 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a D3 e in 38 ore per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, entro il 1° trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le RSU di cui all'art. 67, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell'assistenza del malato.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le RSU di cui all'art. 67; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 e un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le RSU di cui all'art. 67.
Con riferimento al Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, formalizzato nell'Intesa Governo-Parti sociali del 22.12.98, le Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative, rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell'orario di servizio, fermo restando il debito orario.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nel turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 7, art. 50 del presente contratto.

Art. 22 - Riposo settimanale.
Tutti i lavoratori hanno diritto a 1 giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, ad eccezione della corresponsione dell'indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 24 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

Art. 26 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura associativa convenzionata/accreditata prevista dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione psico-fisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure a sostegno:
(a) concessione di aspettativa non retribuita per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate;
(b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
(c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.

Titolo V - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari devono essere adottati da parte dell'Amministrazione in conformità all'art. 7, legge n. 300 del 20.5.70, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite […]
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:
(1) richiamo verbale;
(2) richiamo scritto;
(3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
(4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
(a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 31, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
(c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
[…]
(f) compia qualsiasi insubordinazione nel confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite;
[…]
(l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale.
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
(A) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
(C) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di 1 anno dall'applicazione della prima sanzione;
[…]
(E) introduzione di persone estranee nell'azienda senza regolare permesso;
(F) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
[…]
(M) detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della struttura;
(N) molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all'interno della struttura;
(O) per atti di libidine commessi all'interno della struttura.
È in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. […]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento di licenziamento per mancanze.

Titolo VI - Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 34 - Trattamento economico di malattia e infortunio.

[…]
L'infortunio sul lavoro (anche 'in itinere') riconosciuto dall'Inail, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste.
[…]

Art. 36 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.
In materia di sicurezza e salute dei lavoratori, cosi come disciplinata dal D.lgs 19.9.94 n. 626, modificato e integrato dal D.lgs. 19.9.96 n. 242, le parti si richiamano all'Accordo collettivo nazionale firmato il 16.12.96, riportato nell'allegato 6, facente parte integrante del presente CCNL.

Titolo VII - Classificazione del personale e trattamento economico
Art. 50 - Lavoro supplementare e straordinario.

Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a D3 e oltre le 38 ore settimanali per il personale.
Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore settimanali.
All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle RSU di cui all'art. 67 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi.
Il lavoro supplementare e straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore, sarà utilizzato, d'intesa con le RSU di cui all'art. 67 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).
Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e/o straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
[…]

Art. 51 - Pronta disponibilità.
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine all'opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le RSU di cui all'art. 67.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art. 23 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto a un compenso di £. 42.000 lorde per ogni 12 ore.
[…]
In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di 8 giorni di disponibilità nel mese.

Art. 52 - Indennità.
Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:

(a) indennità di rischio da radiazioni:
al personale classificato di categoria A da parte dell'esperto qualificato, ai sensi del D.lgs. 17.3.95 n. 230, viene riconosciuta l'indennità di rischio da radiazioni pari a £ 2.400.000 lorde annue frazionabile in rapporto all'effettivo rapporto svolto. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale tecnico sanitario di radiologia medica. Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15. La predetta indennità e il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia;

(b) indennità di profilassi antitubercolare:
viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche un'indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa e uguale per tutti di £ 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9.4.53 n. 310, e successive modificazioni;

(c) indennità per servizio notturno e festivo:
al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di £ 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le 6.
Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete un'indennità di £. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta a £ 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di 1 indennità festiva per ogni singolo dipendente;

Art. 59 - Abiti di servizio.
[…]
Ai dipendenti addetti a particolari servizi devono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 67 - Rappresentanze sindacali (RSU).

La rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro è la RSU costituita ai sensi dell'Accordo 6.9.94, riportato nell'allegato 4, che fa parte integrante del presente CCNL.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalla RSU e dalle OOSS territoriali firmatarie del CCNL.
Per i livelli di contrattazione nazionale o regionale, la rappresentanza sindacale è composta dalle rispettive strutture delle OOSS firmatarie del presente contratto.
[…]

Art. 68 - Assemblea.
In relazione a quanto previsto dall'art. 20, legge n. 300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui 10 ore annue indette dalle RSU e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OOSS firmatarie del presente CCNL.
[…]