Cassazione Penale, Sez. 4, 30 ottobre 2018, n. 49596 - Infortunio durante i lavori di realizzazione di un tratto autostradale. Principio d'immutabilità del giudice


Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 19/10/2018

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato, concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziario, la pronuncia di condanna alla pena di un mese e giorni quindici di reclusione (convertita nella pena pecuniaria di euro 11.250,00) emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in relazione al reato di lesioni colpose gravi, aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche, commesso, secondo l'imputazione, da B.G., in qualità di datore di lavoro della S.G.C. s.c.a r.l., da M.M., in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, e da altri imputati non ricorrenti, ai danni del lavoratore A.M.. In Cislago il 1 agosto 2012.
2. Il fatto era stato così ricostruito: in un cantiere sito in Comune di Cislago erano in corso opere per la realizzazione del tratto autostradale A36; nella 'tratta A' del cantiere, in data 1 agosto 2012, si stavano realizzando le opere per montare le armature in ferro, propedeutiche alla realizzazione di gallerie artificiali, del tipo ad «arco rovescio», altrimenti dette «conci» e consistenti in strutture in cemento armato utilizzate per realizzare le gallerie della strada denominata «Pedemontana»; il lavoratore A.M., dipendente della Eurofer, era intento ad eseguire l'operazione di legatura con gli spilli della maglia inferiore del secondo concio dell'arco rovescio, all'interno della gabbia alta circa 120 centimetri; nel contempo altri due lavoratori che si trovavano all'interno della gabbia, dipendenti della Collimiti Costruzioni, effettuavano operazioni di casseratura propedeutiche al getto di cemento; la procedura seguita prevedeva che l'arco rovescio fosse costruito progressivamente in modo che, una volta finito il primo concio, alcuni operai provvedessero al getto di calcestruzzo, mentre i ferraioli proseguivano nella costruzione di un ulteriore tratto di gabbia contiguo al tratto interessato dal getto di calcestruzzo; il giorno dell'infortunio, il pompaggio del calcestruzzo sulla struttura del primo concio ne aveva determinato il collasso, con effetto domino sul secondo concio; in particolare, mentre la prima gettata, eseguita mediante autobetoniera ed autopompa sull'asse centrale della gabbia, non aveva dato problemi, la seconda gettata, eseguita sul muro perimetrale del primo concio al confine con il secondo, aveva determinato il collasso della gabbia metallica schiacciando il lavoratore che si trovava in posizione più interna rispetto agli altri; l'A.M. aveva riportato lesioni da schiacciamento che ne avevano determinato l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo protrattosi per oltre un anno. Secondo il consulente tecnico della pubblica accusa, il collasso della struttura era causalmente riconducibile all'instabilità intrinseca di essa per l'utilizzo di «cavallotti» difformi da quelli indicati nei progetti-disegni esecutivi; in base alle valutazioni dei consulenti della difesa, idonee secondo i giudici di merito a superare la tesi del consulente dell'accusa, Il crollo era ascrivibile all'errata modalità con la quale era stato eseguito il getto di calcestruzzo, che avrebbe determinato il crollo della struttura anche qualora fossero stati utilizzati cavallotti a forma di omega e con i piedi in posizione di contrasto del movimento rotatorio.
3. B.G. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt.179 e 525, comma 2, cod.proc.pen. in quanto il Collegio giudicante che ha deliberato la decisione era diversamente composto rispetto a quello che aveva partecipato alla discussione dell'appello in data 3 ottobre 2017.
3.1. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) cod.proc.pen. con riferimento agli artt.113, 590, commi 1 e 3, cod. pen., 16 e 97, comma 3, d. lgs. 9 aprile 2008, n.81 in quanto si è sostenuto che la presenza di una delega di funzioni dal datore di lavoro al Direttore di Cantiere non valesse ad escludere la responsabilità del datore per l'omesso coordinamento tra i preposti delle ditte esecutrici in ragione del permanere di un obbligo di vigilanza circa il corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il mancato coordinamento e l'omessa cooperazione tra i preposti delle ditte esecutrici, non potendo ricondursi a scelte di carattere generale della politica aziendale, non avrebbe dovuto ascriversi ad omissione di obblighi gravanti sul datore di lavoro in quanto il coordinamento delle attività di cantiere era demandato, con pienezza di poteri, al soggetto delegato.
3.2. Con un terzo motivo/lamenta vizio di motivazione per avere i giudici di merito contraddittoriamente affermato che non fosse possibile accertare le cause del crollo della struttura metallica ed, al contempo, che vi fosse nesso eziologico tra la genericità del P.O.S. della S.G.C. scarl e l'evento. Pur essendo certo che l'instabilità della struttura fosse riconducibile ad un'errata modalità di pompaggio del calcestruzzo, si è attribuita al ricorrente la responsabilità diretta dell'evento per non aver inserito nel P.O.S. alcune prescrizioni non direttamente riconducibili all'infortunio come ricostruito in concreto.
4. M.M. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità perché la sentenza è stata deliberata da un Collegio presieduto dal dott. P.C. e composto dai consiglieri dott. B.DB. e M.C., mentre estensore della sentenza risulta la dott.ssa I.C.;
b) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per mancata correlazione fra accusa e sentenza;
c) violazione degli artt.2087 cod. civ., 44, 113 e 590 cod. pen., nonché 9,92,95 e 97 d. lgs. n.81/2008 ed inosservanza di norma processuale, nonché travisamento della prova, circa la sussistenza del contestato profilo di responsabilità in capo al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) con particolare riferimento al mancato coordinamento delle imprese operanti in cantiere;
d) violazione degli artt.2087 cod. civ., 40, 113 e 590 cod. pen., nonché 37, 89, 90, 92, 95 e 97 d. lgs. n.81/2008 ed inosservanza di norma processuale, nonché travisamento della prova e vizio di motivazione circa la sussistenza delle condotte ascritte al CSE avuto riguardo al mancato coordinamento delle imprese operanti in cantiere nonché all'omessa valutazione del rischio interferenziale in verifica dei P.O.S. delle medesime imprese;
e) violazione dell'art.533 cod.proc.pen. e vizio di motivazione circa la sussistenza degli elementi di giudizio atti a fondare il giudizio di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio;
f) violazione dell'art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto di reato come di particolare tenuità;
g) violazione degli artt.62 n.6, 62 bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione circa il giudizio di mera equivalenza delle riconosciute attenuanti in luogo della loro prevalenza sulle contestate aggravanti.
5. Con memoria depositata in data 8 ottobre 2018 M.M. ha sviluppato i motivi di ricorso insistendo per l'annullamento della sentenza.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo del ricorso di B.G. viene esaminato congiuntamente al primo motivo del ricorso di M.M..
1.1. Entrambe le doglianze attengono alla violazione del principio d'immutabilità del giudice, giacché secondo il ricorrente B.G. il Collegio che ha deliberato la sentenza non era composto dai medesimi giudici che componevano l'organo giudicante alla precedente udienza di discussione, mentre per altro verso, secondo il ricorrente M.M., il Collegio che ha deliberato la sentenza all'udienza del 29 novembre 2017 era presieduto da un magistrato diverso dal Presidente estensore della motivazione.
1.2. Esaminando gli atti del processo, secondo quanto la natura della censura consente, se ne rileva la fondatezza.
2. Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art.525, comma 2, cod.proc.pen., si applica anche nel caso in cui l'attività dibattimentale consista nella sola discussione, senza che vi sia l'acquisizione di prove (Sez. 6, n. 17982 del 21/11/2017, dep. 2018, Mancini, Rv. 27300601) ed, in ogni caso, costituisce un'ipotesi di nullità assoluta per violazione del principio dell'immutabilità del giudice il frazionamento degli interventi conclusivi delle parti svolti dinanzi a due collegi diversamente composti (Sez. 5, n. 45649 del 25/09/2012, Scambia, Rv. 25400401).
2.1. Dall'esame degli atti è emerso che il Collegio giudicante che ha deliberato la decisione all'udienza del 29 novembre 2017 (presieduto dalla dott.ssa I.C. e composto dai consiglieri dott. B.DB. e M.C.) era composto diversamente rispetto al Collegio (presieduto dalla dott.ssa I.C. ma composto dai consiglieri dott. B.DB. e L.S.) dinanzi al quale, all'udienza del 3 ottobre 2017, si era svolta la discussione, disponendosi il rinvio per eventuali repliche e lettura del dispositivo.
2.2. Il Collegio decidente non ha, dunque, appreso direttamente gli interventi conclusivi di tutte le parti processuali, effettuati in precedenza dinanzi a collegio in diversa composizione. Interventi non rinnovabili mediante lettura, in quanto svolti oralmente con verbalizzazione delle sole richieste finali, di per sè inidonee a dar conto del percorso argomentativo che le sorregge, che non può essere ignorato in sede di decisione, pena la svalutazione della discussione stessa e, più in generale, dell’oralità del processo.
3. La sentenza impugnata è quindi affetta da nullità assoluta e a tale vizio segue, restando assorbiti gli ulteriori motivi, l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso il 19 ottobre 2018