Categoria: 1997
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Tipologia: Accordo provinciale
Data firma: 29 aprile 1997
Parti: Confesercenti, Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Terziario, Modena
Fonte: ebitermo.it

Sommario:

 

Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Osservatorio
Art. 2 - Bis Erogazioni di secondo livello
Art. 3 - Orari commerciali

 

Art. 4 - Conciliazioni delle controversie
Art. 5 - Mercato del lavoro
Art. 6 - Decorrenza e durata


Verbale di accordo provinciale terziario, distribuzione e servizi Confesercenti/Confcommercio Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs-Uil

Art. 1 - Relazioni sindacali
A seguito di una attenta valutazione dei problemi del terziario e dei riflessi che ne scaturiscono nei confronti delle imprese e dei lavoratori, le parti convengono sulla necessità di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete e utili alla graduale soluzione dei problemi, anche attraverso comuni strumenti operativi di gestione;
Ogni qualvolta una delle parti lo ritenga opportuno e ne faccia richiesta, si effettueranno incontri per esaminare congiuntamente le problematiche del settore.
Nell’interesse delle imprese e dei lavoratori rappresentati dalle organizzazioni sindacali e del mantenimento del livello occupazionale tali confronti dovranno produrre intese utili per la programmazione di interventi anche presso le istituzioni e gli organi politici.
Le parti concordano di procedere alla costituzione dell’Ente Bilaterale così come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro il cui funzionamento sarà regolato dallo statuto e dal regolamento relativi.
Le parti convengono che l’osservanza delle norme contenute nel presente accordo nonché le norme previste nello Statuto e nel Regolamento dell’Ente Bilaterale è dovuto da parte di tutte le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro Terziario, Distribuzione e Servizi e/o tenute ad applicarlo.
Le parti si impegnano a dare massima diffusione ed informazione circa il raggiungimento del presente Accordo provinciale e in merito alla costituzione dell’Ente Bilaterale terziario allo scopo di far conoscere Le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni dei lavoratori ai reciproci rappresentanti ed al bacino di utenza nonché di pubblicizzare accordi ed intese ulteriori e successive raggiunte tra le parti.

Art. 2 - Osservatorio
Come previsto dal CCNL, l’osservatorio costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e pari opportunità.
A tal fine le parti attiveranno all’interno dell’Osservatorio ogni utile iniziativa per programmare ed organizzare ricerche sul quadro economico e produttivo del comparto, prospettive di sviluppo e previsioni occupazionali, dovrà inoltre elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione.
Le parti si impegnano a fornire periodicamente all’osservatorio Provinciale i dati necessari ad una migliore identificazione e valutazione delle esigenze del mercato. L’Osservatorio, per parte sua, dovrà dotarsi di uno strumento di rilevazione (banca dati), della domanda e dell’offerta.
In particolare l'Osservatorio provinciale rappresenta lo strumento per la raccolta di informazioni riguardanti:
- lo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, attraverso l'utilizzo e l'elaborazione anche dei dati raccolti nella Commissione Paritetica Provinciale relativamente a:
CFL, Apprendistato, Tempi determinati, Flessibilità ed Orario di lavoro, Assunzioni di lavoratori appartenenti alle Categorie protette, ecc
- la raccolta ed elaborazione di dati forniti da Enti e Strutture pubbliche, Collocamento, Uplmo, Cciaa, Inps, Inail, ecc relativamente a: Occupazione, vertenzialità ed applicazione del CCNL, statistica nascita e morte delle imprese, numero di occupati medio per imprese, numero ed entità degli infortuni sul lavoro, ecc.
-la raccolta dei dati relativi ai percorsi di Formazione e Riqualificazione attivati da Enti Pubblici e privati, alle Figure Professionali richieste dal mercato del Lavoro, ecc.
- la raccolta dei dati sulle conseguenze di eventuali processi di ristrutturazione e riorganizzazione,
- la raccolta e classificazione di dati utili alla eventuale elaborazione di studi ed analisi di settore concordati tra le Parti;
- raccolta e classificazione delle leggi e dei decreti che regolano il Settore del Commercio ed i rapporti di lavoro;
- raccolta dei dati provenienti dall'Osservatorio Nazionale e/o da altri Osservatori riguardanti il settore;
- l'elaborazione di proposte, sulla base di dati raccolti come sopra previsto, in materia di: Formazione e riqualificazione professionale, stato e previsione dell'Occupazione, quadro economico e produttivo del Settore, prospettive di sviluppo, ecc. da sottoporre, nei casi previsti dall'Accordo Provinciale, in modo di favorire l'Ente Bilaterale di cui all'Accordo 1996 nell'attuazione dei propri scopi.

Art. 2 - Bis Erogazioni di secondo livello
In riferimento a quanto previsto dall'accordo di Luglio 1993 sottoscritto dalle parti sociali e dal Governo relativamente alla previsione di un'erogazione di secondo livello direttamente correlate ai risultati legati all'andamento economico delle imprese e risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività , le parti nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dal titolo II della prima parte del Contratto collettivo nazionale di lavoro concordano di attivare un tavolo di studio già nell'anno 1997 al fine di definire criteri e parametri che regolamentino l'erogazione del salario di secondo livello, nel rispetto dell'Accordo di Luglio 1993 e di quanto prevede in merito il contratto collettivo; per l'elaborazione dei parametri verranno considerati anche i dati forniti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e dall'Osservatorio di cui all'art. 2 del presente accordo.

Art. 3 - Orari commerciali
In riferimento a quanto previsto dal CCNL e dalle leggi in materia le parti potranno elaborare proposte per la variazione di orari commerciali che, tenendo conto del servizio all’utenza e degli interessi dell’impresa, potranno essere diversamente articolati:
• per comparti merceologici, tipologie, zone cittadine e per periodi di attività straordinarie.
Allo scopo di favorire scelte equilibrate di sviluppo dei settori, le parti stipulanti il presente accordo concordano quanto segue:
Calendari annuali ed orari di apertura dei negozi
3.1. In presenza di proposte delle Amministrazioni Comunali di modifica dei calendari annuali, comprese le deroghe pre-natalizie e pasquali ed in presenza di analoghe proposte provenienti da parte di singoli punti vendita o di loro gruppi, le parti stipulanti il presente accordo avvieranno un confronto preventivo allo scopo di definire modalità di comportamento comune. Nel contempo la parte datoriale si impegna a far pervenire alle Organizzazioni Sindacali le proposte di modifica presentate da singoli o gruppi di punti vendita.
3.2. Le parti convengono che la Commissione Paritetica Provinciale dovrà operare nei confronti del settore commercio al minuto affinché venga prevista in linea generale:
• occupazione aggiuntiva
• riconduzione dello straordinario nell’ambito del tetto previsto dal vigente CCNL
• perseguimento nel limite del possibile di turni di lavoro più brevi nelle fasce orarie e giornate più disagiate
• attivazione dei permessi retribuiti o riduzione dell’orario settimanale ai sensi degli artt. 31 e 32 del vigente CCNL
• nel settore commercio al dettaglio per il lavoro prestato in orario di maggior disagio, oltre le ore 20.00, a seguito di cambiamenti o prolungamenti del medesimo, viene riconosciuta una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 10%. Tale maggiorazione viene cumulata con l’eventuale maggiorazione per lavoro straordinario diurno.
3.3 Le parti convengono che, al fine del funzionamento dell'Osservatorio Provinciale” la parte datoriale farà pervenire alla Commissione Paritetica Provinciale i dati sugli orari commerciali e di lavoro in essere, allo scopo anche di verificare lo stato di applicazione degli artt. 31 e 32 del vigente CCNL, così come previsto dall’art. 11, ultimo comma del CCNL medesimo - parte prima.
3.4 Per le ore prestate come “straordinario” e per quelle festive conseguenti alle deroghe nell’apertura dei negozi nel periodo delle festività di Dicembre e relative ai periodi stabiliti dalle delibere comunali, le parti concordano:
a) fermo rimanendo il diritto al recupero, da effettuarsi nella settimana successiva e comunque entro il successivo mese di febbraio, ad integrazione di quanto previsto nel CCNL del commercio e terziario in materia di maggiorazione delle ore straordinarie e di quelle festive, le aziende commerciali al minuto applicheranno le seguenti maggiorazioni […]
Nel caso che allo svolgimento di lavoro straordinario (oltre la 40° ora ordinaria settimanale) venga seguito il recupero delle relative ore con riposi, ai lavoratori verrà corrisposta soltanto la relativa maggiorazione, con la mensilità del mese di effettuazione e comunque non oltre il mese successivo.

Art. 4 - Conciliazioni delle controversie
Viene costituita nell’ambito dell’Ente Bilaterale una commissione di conciliazione al fine di chiarire eventuali materie di controversa interpretazione, anche connesse con l’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro nel qual caso verrà inoltrato quesito congiunto alle rispettive organizzazioni nazionali, e di concordare modalità utili alla soluzione di contenziosi individuali (compreso il contenzioso relativo all’applicazione della L. 108/90 ed alle sanzioni disciplinari).
[…]

Art. 5 - Mercato del lavoro
Le parti, con l'intento di promuovere e potenziare le occasioni di impiego all'interno delle imprese dei settori Commercio, Servizi della provincia di Modena, con il presente accordo, individuano una serie di strumenti in grado di migliorare le possibilità' di incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'obiettivo comune di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro.
In particolare si individuano, fra gli strumenti in grado di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, attraverso la gestione di una maggiore flessibilità nell'impiego dei Lavoratori, i seguenti:
[…]
- la conferma della validità di strumenti come i CFL, l'Apprendistato ed il Part-Time, la cui applicazione, così come previsto successivamente, sia compito dell’istituenda "Commissione Paritetica Provinciale Mercato del Lavoro";
- le parti convengono altresì, allo scopo di valorizzare ulteriormente le potenzialità occupazionali dei Settori Commercio, Distribuzione e Servizi, di definire norme specifiche relative all'inserimento nel mercato del lavoro di Lavoratori ultratrentaduenni, appartenenti alle categorie protette (punti seguenti da e) a f) del presente Accordo) e all'utilizzo di istituti quali la flessibilità (punto g) ed i contratti a tempo determinato (punto h).
Al fine di favorire l’occupazione, le parti convengono di stipulare accordi in materia di:
• a) Formazione professionale
• b) Contratti di formazione e lavoro
• c) Apprendistato
• d) Part-time
• e) Lavoratori ultratrentaduenni
• f) Lavoratori categorie protette
• g) Flessibilità
• h) Contratto a tempo determinato
Costituzione della “Commissione paritetica provinciale mercato del lavoro”
Viene costituita la “Commissione Paritetica Provinciale Mercato del Lavoro” composta da un membro dell’Associazione Confesercenti, da un membro dell’Associazione Confcommercio e da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale firmataria.
Tale Commissione delibererà relativamente all’applicazione degli accordi presenti e futuri sulle materie sopra indicate alle lettere da a) ad h) ed ulteriori materie che successivamente le parti vorranno regolamentare con appositi accordi integrativi del presente documento.
La “Commissione Paritetica Provinciale Mercato del lavoro” di seguito abbreviata a Commissione Paritetica Provinciale, si incontrerà almeno una volta al mese per svolgere le diverse attività oggetto del presente accordo.
a) Formazione e riqualificazione professionale […]
b) Contratti di formazione e lavoro - Art. 3 C. 3 L. 863/84 e L. 451 del 19/07/’94
Poiché il problema delle professionalità intermedie e specialistiche non è risolvibile spontaneamente dal mercato del lavoro, le parti concordano sull’esigenza di individuare percorsi formativi e proposte di corsi di formazione mirati a stage in azienda per quelle professionalità richieste dalle imprese, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall’Osservatorio Provinciale anche al fine di attivare e/o sensibilizzare gli Enti e le istituzioni competenti per l’organizzazione di iniziative di formazione e di riqualificazione.
Le parti confermano la validità dell’Istituto del contratto di formazione. Nell’intento di rendere possibile l’attivazione del CFL senza la preventiva autorizzazione dell’Ufficio Regionale del Lavoro, convengono di istituire, in sede territoriale, una commissione paritetica nella quale siano rappresentate le parti stipulanti il presente accordo: un rappresentante per ogni Associazione datoriale ed un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale.
Ogni singola organizzazione potrà nominare un membro supplente.
La Commissione paritetica per il rilascio del visto di conformità dei progetti di formazione e lavoro potrà deliberare, con la presenza di almeno uno tra i rappresentanti della OO.SS. e del rappresentante della Associazioni di categoria del CCNL, firmatarie del presente accordo provinciale.
La Commissione si riunirà di norma con cadenza settimanale.
I progetti di formazione e lavoro dovranno essere consegnati alle Associazioni di categoria almeno tre giorni prima della riunione della “commissione”.
La “commissione” è l’unico organo, a livello provinciale, abilitato a rilasciare dichiarazioni di conformità alle proposte di CFL relativamente al settore terziario distribuzione e servizi.
Possono essere stipulati contratti di formazione mirati:
Tipo A1
All’acquisizione di professionalità intermedie per la durata di mesi 24, formazione teorica pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa;
Tipo A2
all’acquisizione di professionalità elevate, per la durata di mesi 24, con la previsione di una formazione teorica pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa;
Tipo B
all’inserimento professionale mediante esperienza lavorativa che consenta un adeguamento della capacità professionale al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese, per una durata di mesi 12, con la previsione di una formazione pari a venti ore. Quest’ultima e da intendersi relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, nonché alla previsione ambientale ed antinfortunistica.
Il progetto di formazione dovrà indicare l’iter professionale dei lavoratori interessati, l’inquadramento iniziale, quello finale e la durata del contratto di formazione.
[…]
Le imprese potranno realizzare la formazione teorica nella sede aziendale, ovvero presso strutture esterne pubbliche o private; saranno tenute a documentare adeguatamente metodi, tempi e contenuti dell’attività formativa svolta.
I contratti di formazione e lavoro part-time non potranno essere autorizzati per orario di lavoro inferiore alle venti ore settimanali.
Eventuali progetti, che prevedano, in deroga a quanto previsto al capoverso precedente, orari inferiori alle venti ore, potranno essere valutati di volta in volta dalla competente commissione che valuterà altresì le eventuali variazioni del CFL da part-time a full-time e viceversa.
[…]
Il progetto dovrà contenere la dichiarazione dell’integrale rispetto delle norme contrattuali e di legge.
[…]
Il rapporto formatore/formandi dovrà essere di 1:1 per le sedi delle aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a tre; alle aziende con sedi con meno di tre addetti sarà consentito assumere su quest’ultime un numero massimo di tre lavoratori in CFL.
Per addetti si intendono il titolare, i soci, i collaboratori ed i dipendenti qualificati.
[…]
La Commissione si riunirà ogni settimana e copia del progetto di formazione e lavoro dovrà essere consegnato dalle singole imprese tramite le Associazioni di categoria firmatarie del presente accordo, almeno due giorni prima della riunione alla Commissione, unitamente a copia del libretto di lavoro del giovane da assumere nonché a copia delle precedenti cessazioni di CFL causa dimissioni.
Qualora il progetto presentato non abbia le caratteristiche di conformità, la Commissione potrà proporvi correttivi (durata, inquadramento) che se accolti dall'Azienda, consentiranno il rilascio del visto di conformità.
Nel caso contrario, il progetto non sarà approvato e l'azienda sarà comunque libera di presentare un nuovo progetto.
La commissione potrà richiedere ulteriori elementi conoscitivi relativamente al progetto che le consentano di deliberare nel corso della riunione successiva.
Il parere di conformità espresso dalla Commissione sarà relativo al profilo professionale da conseguire. La Commissione verificherà il rispetto della normativa di legge riguardante la percentuale di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro confermati nel biennio precedente alla data di presentazione del progetto.
La Commissione ha facoltà di rigettare soltanto i progetti che non posseggano tutti gli elementi qualitativi e quantitativi previsti dalle norme vigenti legali e contrattuali. In caso di parere non favorevole la Commissione deve motivare in modo circostanziato le ragioni del rigetto, per iscritto dietro specifica richiesta.
Le Aziende dovranno presentare i progetti di formazione e lavoro alla Commissione unicamente utilizzando la Modulistica allegata al presente accordo di cui fa parte integrante.
Il fac-simile suddetto dovrà essere utilizzato inderogabilmente da tutte le aziende comprese quelle assistite dai Consulenti del Lavoro e dalle Associazioni di categoria non firmatarie del presente accordo.
Copia del progetto di formazione e lavoro approvato verrà consegnato a cura del datore di lavoro, al lavoratore all'atto dell'assunzione.
[…]
Nel caso di giovani che hanno già svolto attività anche in contratto di formazione con la stessa qualifica rispetto a quella richiesta dall'Azienda, ma per un numero di mesi inferiori a quelli previsti dal presente accordo, il progetto di formazione può essere vistato favorevolmente per il numero di mesi residui rispetto a quelle complessivi previsti dalle griglie di cui sopra.
Le richieste di contratto di formazione per i “periodi residui” sopra citati verranno vagliate dalla Commissione ed autorizzate soltanto per giovani che in precedenza non abbiano svolto più del 50% del periodo formativo previsto nel contratto di formazione sia di tipo A che di tipo B.
Le parti si impegnano a valutare un percorso formativo teorico per tutti i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, nell'ambito delle attività previste contrattualmente a carico degli Enti Bilaterali.
[…]
c) Apprendistato
Le parti attraverso la Commissione Paritetica Provinciale possono esprimere il proprio parere in merito alle richieste avanzate da singole imprese tramite le associazioni datoriali firmatarie circa l'allungamento a 36 mesi del periodo di apprendistato per livelli e/o qualifiche specifiche anche ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro .
Le parti di volta in volta, indicheranno alla Commissione le linee di comportamento da seguire.
d) Part-time […]
e) lavoratori ultratrentaduenni
[…]
f) lavoratori appartenenti alle categorie protette

Con cadenza semestrale le Associazioni categoriali dovranno far pervenire alla Commissione i dati sul numero di rapporti instaurati in base a tale disposizione suddivisi per qualifica.
Nell’Intento di individuare meccanismi incentivanti di avviamento al lavoro a tempo indeterminato anche per coloro per i quali è riscontrabile una oggettiva difficoltà di inserimento le parti convengono di effettuare un primo inserimento per mesi 12 nel rispetto dei criteri previsti dal comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 863/84 per i contratti di formazione e lavoro.
Tale inserimento viene applicato ai lavoratori che non abbiano in precedenza maturato esperienze specifiche nello stesso settore di attività e nella stessa mansione o che presentano una ridotta capacità lavorativa.
Con cadenza semestrale le Associazioni categoriali dovranno far pervenire alla Commissione i dati sul numero di rapporti instaurati in base a tale disposizione suddivisi per qualifica e per tipologia di invalidità.
g) flessibilità
In ordine a particolari esigenze produttive ed in deroga a quanto previsto dal CCNL, potranno essere concordate diverse distribuzioni di orario di lavoro, anche con superamento delle otto giornaliere e delle 40 ore ordinarie settimanali per un massimo di 16 settimane, nel rispetto delle limitazioni di legge.
A fronte di tali diverse distribuzioni dell’orario di lavoro l’azienda riconoscerà, riposi compensativi nei periodi di minor intensità produttiva, (con recupero articolato in mezze giornate o giornate intere) entro il 31 luglio dell’anno successivo.
L’Azienda dovrà darne comunicazione alla Commissione Paritetica e ai dipendenti almeno 20 giorni prima della decorrenza, indicando il calendario annuale di superamento del normale orario ed il programma di massima del successivo recupero. Le variazioni sostanziali sopravvenute al programma aziendale dovranno essere oggetto di ulteriore comunicazione scritta.
A tal fine le aziende dovranno presentare i progetti alla Commissione, per il tramite dell’Associazione Categoriale che li assiste, entro 20 giorni dalla data fissata per il suo inizio; nei successivi 7 giorni tali progetti verranno vistati dalla Commissione.
Il presente punto g) non si ritiene applicabile alle aziende del settore commercio al dettaglio in corrispondenza delle festività natalizie. Per tali casi si applica quanto già previsto dal punto 3.4 dell'art. 3 del presente accordo.
h) contratti a tempo determinato
Soltanto in concomitanza con una delle seguenti ipotesi:
- campagne promozionali e svendite stagionali;
- allestimento per rinnovo, ristrutturazione o apertura di esercizio;
- maggior lavoro per punte stagionali legate ad attività produttive e/o di servizi di particolare specificità (ad esempio confezionamento pacchi natalizi, compilazione dichiarazione dei redditi/altre denunce annuali, distribuzione sementi, ecc)
le aziende potranno assumere personale a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto all’art. 23 della legge 56/87 ed in deroga a quanto previsto dall’art. 21 - parte prima del CCNL Terziario, Distribuzione e servizi, con un massimo di 6 unità per le aziende che occupano fino ad 8 addetti, 10 unità per aziende che occupano da 9 a 30 addetti e 15 unità per aziende da 31 a 50 addetti.
Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute pena la decadenza, a richiedere il parere favorevole vincolante della commissione motivando la relativa istanza.
La Commissione esprimerà il relativo parere entro i 10 giorni successivi.
Istanze per rapporti a termine diversi dai casi sopra indicati saranno valutate dalla Commissione caso per caso.
Le assunzioni a termine in applicazione dell’art. 21 - parte prima del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi non sottoposte alle deroghe sopra regolamentate, dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione scritta alla Commissione, come previsto dal CCNL.
[…]
In relazione ai lavoratori stagionali assunti con contratto a termine o indeterminato il datore di lavoro ed il lavoratore possono concordare che le prestazioni lavorative straordinarie o supplementari eccedenti il normale orario settimanale vengano convertite in permessi da godersi al termine dei lavori.