Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 31 ottobre 2018
Recepimento della direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.
G.U. 5 novembre 2018, n. 257

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE;
Visto, in particolare, l'art. 21 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è data attuazione alle norme dell'Unione europea in materia di navigazione interna per le parti in cui le stesse modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati del richiamato decreto legislativo n. 114 del 2018, ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;
Vista la direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 27 gennaio 2000, n. 16, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'allegato A, n. 19;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Considerato che la direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016;
Considerato che le previsioni contenute negli allegati I e III della direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018, che modificano gli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629, sono già contenute nell'allegato II e nell'art. 7, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;
Ritenuto, quindi, necessario modificare esclusivamente l'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;
 

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114

1. All'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Robustezza e stabilità
Rafforzamento della struttura e stabilità
Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto»;
b) dopo il punto 7, è aggiunto il seguente:
«8. Macchinari
Apparati di governo
Alberi dell'elica e accessori
Motori di propulsione, accoppiamento e accessori
Presenza di un'elica di prua
Sistema di sentina e impianti antincendio
Fonte di alimentazione di emergenza e impianti elettrici
Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto».
 

Art. 2
Diposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2018

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa