Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 05 novembre 2018, n. 28081 - Malattia contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa prestata in favore del Provveditorato al Porto di Venezia. Rinvio a nuovo ruolo


Presidente: FRASCA RAFFAELE Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 05/11/2018

 

 

Rilevato che

 

con sentenza resa in data 29/6/2015, la Corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Omissis, e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato l'Autorità Portuale di Venezia al risarcimento, in favore degli appellanti principali, dei danni dagli stessi sofferti in conseguenza del decesso di F.DR., loro congiunto, provocato da una malattia contratta nell'esercizio della propria attività lavorativa prestata in favore del Provveditorato al Porto di Venezia;
che, con la stessa decisione, la corte territoriale ha disatteso l'appello incidentale proposto dall'Autorità Portuale di Venezia;
che, a fondamento della decisione assunta, la Corte d'appello di Venezia, ribadita la sussistenza della legittimazione passiva dell'Autorità Portuale di Venezia (quale successore, ai sensi della legge n. 84/94, nella posizione sostanziale del Provveditorato al Porto di Venezia), ha, da un lato, rideterminato gli importi risarcitori già riconosciuti in favore degli appellanti principali e, dall'altro, disatteso la domanda con la quale S.S.DR. aveva rivendicato il risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito del decesso del coniuge, tenuto conto dell'avvenuta fruizione, da parte della stessa, della pensione di reversibilità liquidata in suo favore dall'Inail;
che, avverso la sentenza d'appello, l'Autorità Portuale di Venezia propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione;
che OMISSIS, resistono con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di un unico motivo di doglianza;
che la Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia s.c. a r.l., l'Inail e la Italia Marittima s.p.a., tutte già chiamate in giudizio, resistono con controricorso;
che la Italia Marittima s.p.a. ha altresì depositato controricorso in relazione al ricorso incidentale;
che la Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia soc. coop. in li-quidazione, intimata, non ha svolto difese in questa sede;
che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando il rinvio a nuovo ruolo in attesa della de-cisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in relazione alla questione della c.d. compensano lucri cum damno, ovvero, in via gradata, per il rigetto di entrambi i ricorsi;
che tutte le parti costituite hanno depositato memoria; considerato che, con l'unico motivo del ricorso principale, l'Autorità Portuale di Venezia censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 20 della legge 28 gennaio 1984 n. 94 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la legittimazione passiva dell'Autorità Portuale di Venezia quale preteso successore del Provveditorato al Porto di Venezia;
che, al riguardo, la ricorrente sottolinea come, sulla base delle norme di legge richiamate, l'Autorità Portuale di Venezia deve ritenersi subentrata al Provveditorato al Porto di Venezia unicamente in relazione all'esercizio delle funzioni pubblicistiche connesse alla gestione dei corrispondenti interessi portuali, atteso l'espresso divieto, sancito nell'art. 6 della legge richiamata, di assumere la gestione delle attività imprenditoriali in precedenza esercitate dalle organizzazioni portuali (dalla legge n. 84/94 attribuite al patrimonio di società commerciali di diritto privato), con la conseguente impossibilità di predi-care, in capo all'Autorità Portuale, la titolarità di alcun rapporto connesso all'esercizio delle ridette attività imprenditoriali in relazione alle quali era stata individuata la responsabilità per i danni subiti da F.DR. nell'esercizio della propria prestazione lavorativa;
che, con l'unico motivo dell'impugnazione proposta, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per aver erroneamente escluso il credito risarcitorio rivendicato a titolo di danno patrimoniale da S.S.DR., coniuge del lavoratore deceduto, sul presupposto dell'avvenuta liquidazione, in suo favore, della pensione di riversibilità da parte dell'Inail, senza tener conto dell'impossibilità di applicare il principio della compensatio lucri cum damno nei casi, come quello in esame, in cui il pregiudizio e l'incremento ottenuto dal danneggiato non dipendono dal medesimo fatto illecito;
che con ordinanze nn. 15534/2017; 15535/2017; 15536/2017 e 15537/2017, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha rimesso all'esame delle Sezioni Unite la questione se, nella liquidazione del danno, debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati, da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante;
che, ai fini della decisione dell'odierno ricorso, appare opportuno, attendere la risoluzione della ridetta questione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte;
 

 

P.Q.M.

 


Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanze della Terza Sezione Civile nn. 15534/2017; 15535/2017; 15536/2017 e 15537/2017.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione