Tipologia:  CCNL
Data firma: 26 aprile 2007
Validità: 01.05.2007 - 30.04.2011
Parti: Unci  e Fesica-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Associazioni di Categoria nazionali, regionali e territoriali
Fonte: CNEL

Sommario:

 Indice
Campo di applicazione
Decorrenza e durata
Titolo I Disciplina dei livelli di contrattazione
Art. 1 Livelli di contrattazione nazionale e territoriale
Art. 2 Diritti sindacali e di associazioni
Art. 3 Distribuzione contratto
Art. 4 Efficacia del contratto
Art. 5 Occupazione femminile
Art. 6 Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 7 Composizione delle controversie
Art. 8 Previdenza complementare
Art. 9 Ente Nazionale Bilaterale
• Finanziamento
Titolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 10 Assunzione - Documentazione
Art. 11 Periodo di prova
Art. 12 Telelavoro
Art. 13 Lavoro a tempo determinato
Art. 14 Lavoro parziale o part time
Art. 15 Genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti
Art.16 Contratto di lavoro per gli extracomunitari e portatori di handicap
Titolo III Classificazione del personale
Art. 17 Classificazione del personale
Titolo IV Orario di lavoro
Art. 18 Orario di lavoro
• Flessibilità in entrata
Art. 19 Lavoro straordinario
Art. 20 Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Titolo V Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 21 Mansioni promiscue- Mutamento mansioni - Jolly
Art. 22 Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 23 Interruzione - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 24 Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 25 Congedo per matrimonio
Art. 26 Maternità
 Art. 27 Tossicodipendenza - Etilismo
Art. 28 Ferie
Art. 29 Aspettativa
Art. 30 Malattia - Infortuni
• A) Periodo di comporto
• B) sospensione della fruizione
• C) ulteriori previsioni del trattamento
o Day hospital
o Donazioni d'organo
o Lavoratori in trattamento emodialitico
o Cure termali
• D) Denuncia della malattia
• E) Trattamento economico
o Caso di malattia
o Caso di infortunio o malattia professionale
• F) Giornate non indennizzabili
Art. 31 Previdenza complementare
Art. 32 Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 33 Divieti
Art. 34 Risarcimento danni
Art. 35 Formazione continua e professionale
Art. 36 Lavoratori studenti
Art. 37 Codice disciplinare
• Doveri del lavoratore dipendente

• Disposizioni disciplinari.
• Procedura disciplinare
Art. 38 Mobbing
Titolo VI Retribuzione
Art. 39 Trattamento economico
Art. 40 Gratifica natalizia
Art. 41 Indennità
• Indennità in caso di morte
• Indennità di trasferta
Art. 42 Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Art. 43 Trattamento di fine rapporto
Art. 44 Tutela della privacy

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle Associazioni di Categoria nazionali, regionali e territoriali e società loro partecipate, Associazioni di Settore e collaterali

L'anno 2007 il giorno 26 del mese di aprile in Roma tra Unci Unione Nazionale delle Cooperative Italiane […] e Fesica/Confsal […], Confsal/Fisals […] assistita dalla Confsal […], si è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle Associazioni di Categoria nazionali, regionali e territoriali e società loro partecipate, Associazioni di settore e collaterali

Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Associazioni di categoria nazionali, regionali e territoriali e società loro partecipate, Associazioni di settore e collaterali.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam" e suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell'importo iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo I Disciplina dei livelli di contrattazione
Art. 1 - Livelli di contrattazione nazionale e territoriale

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale di settore equiparato a tutti gli effetti a quella nazionale.
[…]
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale o provinciale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione o modulazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno in ogni caso regolamentato dalla direzione aziendale;
[…]
e) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla Legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
f) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l'approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 55 co. 2 del D.Lgs 10/9/03 n. 276;
g) attuazione della disciplina della formazione professionale;
h) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione ragionale o provinciale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Art. 2 - Diritti sindacali e di Associazione
Le parti riconoscono che ciascun lavoratore dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 (dieci) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
[…]
In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, in presenza di più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale.
[…]

Art. 6 - Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, con sede presso l'Ebuc, composta, in misura paritetica, da membri nominati dalle Parti firmatarie del presente CCNL. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione del presente CCNL e della contrattazione integrativa di II livello.
[…]
d) Verificare e valutare l'effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente: il datore di lavoro è tenuto a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) Esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) Esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) Definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
h) Definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL.

Art. 9 - Ente Nazionale Bilaterale (Ebuc)
Le Parti stipulanti il presente CCNL aderiscono all'Ente Nazionale Bilaterale Unci/Confsal - "Ebuc".
L'Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge quali l'art. 1, co. 1175 e 1176, L. 27/12/2006, n. 296.

Titolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 12 - Telelavoro

[…]
Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale.
Il Telelavoro fa quindi parte dell'organizzazione della struttura datoriale, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è all'esterno della stessa.
Il Telelavoratore dipendente ha quindi gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l'attività nei locali del datore e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo del medesimo.
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
- domiciliare: svolto nell'abitazione del Telelavorista;
- mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con gli uffici del datore.
[…]
Il centro di Telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma del datore.
[…]
Al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali del datore.
Il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
[…]
Il datore, nello svolgimento dell'attività lavorativa del telelavorista, dovrà garantire la sicurezza sul luogo di lavoro del lavoratore dipendente in ottemperanza alle vigenti norme in materia. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto di Telelavoro.
[…]
Il datore è tenuto a fornire al telelavoratore i supporti tecnici ed è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.
Alla contrattazione aziendale è demandato:
- l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni della Associazione;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore dipendente.
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal decreto legislativo 84/2003 n. 66:
- art. 3 (orario normale di lavoro settimanale);
- art. 4 (durata massima dell'orario settimanale);
- art. 5 (lavoro straordinario;
- art. 7 (riposo giornaliero);
- art. 8 (pause);
- artt.12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno).
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano negli uffici del datore di lavoro.
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

Art. 13 - Lavoro a tempo determinato
Le assunzioni con contratto di lavoro a termine sono regolamentate con le modalità ed i termini dettati dalla L. 30/2003, del D.Lgs n. 276/03 e succ. modd. e int.
[…]
4. Non è coerente con i principi generali la preventiva programmazione della mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità.
È possibile la monetizzazione delle ferie valutando i singoli casi occorre sempre rispettare il diritto del lavoratore alle ferie per il recupero delle energie psico-fisiche anche quando non sia completato un anno di lavoro.
[…]
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Art. 15 - Genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti
[…]
Per i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dalla ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.

Art. 16 - Contratto di lavoro per gli extracomunitari e portatori di handicap
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo IV Orario di lavoro
Art. 18 - Orario di Lavoro

La durata del lavoro contrattuale mensile è di 173 ore, quello settimanale è normalmente di 40 ore per un massimo di 8 ore giornaliere, distribuito in non meno di cinque giorni.

Art. 19 - lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 250 (duecentocinquanta) ore annue. Il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato. […]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Art. 20 - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
[…]

Titolo V Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 21 - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly

[…]
Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti a cui non venga assegnata una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di attività.
[…]

Art. 23 - Interruzione - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
[…]
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Art. 24 - Intervallo per la consumazione dei pasti
La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro e, nel caso presente, con la rappresentanza sindacale.

Art. 26 - Maternità

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
[…]
- Durante lo stato di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per i primi due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza nonché per il periodo di assenza anticipata eventualmente disposto dalla DPL e per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e quella effettiva se posteriore;
b. per tre mesi successivi alla data del parto o alla data di interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno di gestazione: per data di inizio della gestazione si intende il 300° giorno anteriore la data presunta del parto.
Ferma restando la durata complessiva della assenza obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di posticipare l'inizio del periodo di assenza fino al mese precedente la data presunta del parto se il medico specialista della ASL o convenzionato nonché il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso il periodo di assenza non goduto prima del parto sarà aggiunto a quello da godere dopo il parto stesso, ferma restando la durata complessiva dell'assenza obbligatoria. In caso di parto prematuro i giorni di astensione non goduti prima del parto saranno aggiunti al periodo di assenza obbligatoria dopo il parto.
Lavoratrice in prova
È riconosciuto il diritto all'astensione obbligatoria ed il relativo trattamento alle lavoratrici in prova. La prova viene interrotta e dovrà proseguire al termine dell'astensione obbligatoria.
[…]
Indennità per allattamento
A tutte le lavoratrici madri, comprese le apprendiste, spettano due riposi giornalieri retribuiti per l'allattamento, durante il primo anno di vita del bambino anche se occupate con contratto a termine o part time. Il diritto ai riposi ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche al padre lavoratore nel caso in cui il figlio sia affidato al solo padre.
I riposi in questione, usufruibili anche in unica soluzione hanno la durata di un'ora ciascuno (ridotti a mezz'ora se la lavoratrice usa l'asilo nido o la camera di allattamento allestiti dal datore di lavoro) e sono da considerarsi, ai fini della durata della prestazione giornaliera, come ore di lavoro a tutti gli effetti. Spetta un solo riposo giornaliero se l'orario è inferiore alle sei ore di effettivo lavoro.
[…]
Inoltre la dipendente ha facoltà di:
-di sospendere, in via cautelativa, la prestazione lavorativa se il datore di lavoro non ha la possibilità di adibire ad altre mansioni compatibili con la gravidanza con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo;
-Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto;
[…]

Art. 28 - Ferie
Il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 (quattro) settimane di calendario.
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed inalienabile.
[…]

Art. 30 - Malattia - Infortuni
[…]
Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail ed all'autorità giudizi aria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
[…]

Art. 35 - Formazione continua e Professionale
1. Nel quadro delle più generali intese tra le Parti stipulanti il presente CCNL, preso atto dell'istituzione dei Fondi Paritetici Interprofessionali (Legge n. 388 del 2000), finalizzati alla formazione continua dei propri lavoratori dipendenti, le parti, convengono di aderire al costituendo Fondo Foincoop.
2. Evidenziando che le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento ed all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, i datori di lavoro realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
-un efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti ed i lavoratori neoassunti;
-un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza e i nuovi metodi di lavoro;
-un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Art. 37 - Codice disciplinare
Doveri del lavoratore dipendente

Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
1) Osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che il datore di lavoro ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato e delle disposizione attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[…]
6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali del datore e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti

Disposizioni disciplinari.
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale,
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni;
5) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
6) licenziamento.

-Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto.
Il rimprovero verbale o scritto viene comminato per lievi irregolarità nell'adempimento della prestazione lavorativa e per violazioni di basso rilievo del dovere di corretto comportamento.

-Mancanze punibili con la multa.
-per recidività, entro un anno dell'applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto;

-per provata negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
-per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ne sia prescritto il divieto;
…;
-in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che non comportino pregiudizio agli interessi dell'azienda.

-Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a sette giorni.
-per recidività, entro un anno dell'applicazione, sulle stesse mancanze, della multa;

-per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti;
-per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro;
-per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio;

-per rifiuto di eseguire ordini concernenti il proprio lavoro;

-in genere, per negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi del datore.

Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da otto a dieci giorni.
-per particolare gravità o recidiva, entro un anno dell'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste per la sospensione sino a un periodo non superiore a sette giorni;

-per abituale negligenza nell'osservanza degli obblighi di servizio o per abbandono del posto di lavoro;
-in genere, per negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi del datore o che procurino vantaggi a sé o a terzi (sempreché la gravità dell'atto non sia diversamente perseguibile);

-Licenziamento.
-per particolare gravità o recidiva, entro un anno dell'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste per la sospensione sino a un periodo compreso tra otto e dieci giorni;

-per essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti la sicurezza dell'azienda o, per il personale viaggiante, stradale;
-per furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;

-per abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
-Per insubordinazione verso i superiori.

-per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
[…]

Art. 38 - Mobbing
1. Per le parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità ed inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
2. Il mobbing consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.
3. Il mobbing è regolamentato dai DLgs 215/2003 (attuazione della Direttiva1 2000/43/CE) e 216/2003 (attuazione della Direttiva1 2000/78/CE).

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Note
(1) Il testo riportava erroneamente "attuazione della Delibera..."