Categoria: 2009
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Tipologia: Accordo
Data firma: 2 novembre 2009
Validità: 01.11.2009 - 31.12.2011
Parti: Gruppo Copra e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Copra
Fonte: filcams.cgil.it


Verbale di accordo

Addì 02/11/2009 presso la sede centrale del Gruppo Copra si sono incontrate le parti; la direzione del Gruppo Copra […] per le società controllate del Gruppo Copra Coop e Copra Dimensione Servizi; le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil […]

Premesso che:
1. la grave crisi a livello internazionale e nazionale ha duramente colpito i clienti aziendali e istituzionali presso i quali si effettuano i servizi di pulizia o ristorazione;
2. gli incrementi dei maggiori costi relativi al personale non sono coperti dagli indici Istat, (unico indice di rivalutazione delle tariffe applicate ai clienti) nettamente prossimi allo zero; le aziende committenti, a loro volta in un forte disagio economico e finanziario, non sono disposte a riconoscere incrementi di prezzo non dovuti dai contratti di fornitura;
3. i tempi di pagamento dei servizi medesimi, da parte dei clienti, sono aumentati con il conseguente aumento dell’esposizione creditizia di copra nei loro confronti senza che tutto ciò abbia avuto alcun impatto negativo sul regolare pagamento di salari, stipendi ed oneri di legge che, le aziende de) gruppo copra, intendono continuare a mantenere;
4. copra, di conseguenza, ha la necessità di contenere i propri costi del lavoro al fine di evitare contraccolpi occupazionali non autorizzando, di norma, straordinari e supplementari per nessuna ragione e programmando le assenze retribuite per ferie e rol al fine di contenere l’incidenza delle ore lavorate sulla produttività attesa; a tal fine anche le sostituzioni per altre assenze impreviste per morbilità saranno oggetto di attento esame per valutarne l’effettività delle sostituzioni;
5. le azioni previste sono finalizzate a garantire gli incrementi tabellari dei ceni multi servizi e turismo e le azioni normative qui previste;
6. le OO.SS. sulla base di quanto premesso ai punti 4 e 5, di cui prendono atto, chiedono che copra mantenga inalterati i livelli occupazionali e che le misure da intraprendere garantiscano il rispetto complessivo dei CCNL applicati;
si è raggiunto il presente accordo;

A) le premesse sono parti integranti del presente accordo;
B) gli straordinari e i supplementari, salvo espresse deroghe per comprovate esigente organizzative, non sono autorizzati;
C) il modello organizzativo, ai fini del mantenimento dì tutti i posti di lavoro, prevede la non sostituzione, in linea di massima, di nessun assente salvo la garanzia dell’effettuazione dei servizi minimi previsti presso i committenti;
D) In via del tutto occasionale, secondo tali previsioni concordate nei punti B e C, l’ispettore della produzione potrà, se vi è disponibilità individuale del lavoratore, far compiere ore aggiuntive ai normali contratti individuali somministrati; tali ore saranno recuperate nel settore della ristorazione, di norma, entro i 30 giorni successivi quando o comunque nel minor tempo possibile quando l’andamento produttivo lo permetterà mentre, nel settore delle pulizie, entro 6 mesi; le giornate di recupero, a richiesta del lavoratore, potranno essere godute nelle giornate di Lunedì e venerdì;
E) Solamente in piccoli cantieri ove la presenza abituale è di una/ due unità lavorativo oppure ove occorra sostituire, in tali piccole unità produttive, figure di rilievo professionale sono ammesse deroghe preventivamente autorizzate;
F) Sulla base di quanto premesso le ore aggiuntive effettuate non daranno luogo a maggiorazioni in busta paga, bensì ad un recupero proporzionale (es: 3 ore di ore aggiuntive comporteranno 4 ore di permessi retribuiti aggiuntivi); la gestione di tale recupero sarà normata come da punto D;
G) Al fine di evitare residui di ferie e rol non goduti ed al fine di garantire un recupero psico fisico del lavoratore, tutte le ferie e i rol saranno smaltiti entro l’anno di effettiva maturazione e, nel settore “scolastico”, entro il periodo dell’apertura delle scuole medesime;
H) Entro il 31/12 /2009, ove possibile una parte pari ad almeno 10 giornate procapite delle ferie e rol residui saranno goduti;
I) A partire dal 2010 il godimento di ferie e i rol saranno programmati, di norma, con cadenza mensile fatti salvi i diritti di godimento delle due settimane estive; i lavoratori delle scuole programmeranno tale smaltimento entro i periodi di apertura del servizio scolastico previsto;
J) Il lavoro domenicale nel settore pulizie, per esigenze di servizio si considera, se lavorato come 6ª giornata se invece lavorato come 5ª giornata senza maggiorazioni;
[…]
L) Esclusivamente in considerazione delle premesse di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente accordo le festività e le ex festività non godute ricadenti nei giorni di riposo (generalmente la domenica salvo eccezioni per esigenze di servizio) non saranno retribuite bensì godute quale ulteriore giornata di permesso retribuito;
[…]