6° PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE MARCHE E L'INAIL IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Tra
 

La Regione Marche, con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9, ***, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Dott. Luca Ceriscioli, *** autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera della Giunta Regionale n. 1265 del 01/10/2018,

E

L'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della regione Marche - con sede legale in Ancona, in via Piave n° 25, *** rappresentato dal Direttore Regionale dr.ssa Anna Maria Pollichieni, ***
di seguito congiuntamente indicati come "LE PARTI"
 

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del D.Lgs. 81/2008, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale
- l’Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l’Inail a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
- la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all'Ipsema ed all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art. 9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;
- il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018, approvato con Delibera di G.R. n. 540 del 15/07/2015 e s.m.i., prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
 

PRESO ATTO CHE

• dal 2001 ad oggi sono stati siglati dalla Regione Marche e dall'INAIL Marche n. 5 protocolli di intesa, il primo in data 11/10/2001 della durata di due anni, il secondo in data 05/11/2004 della durata di tre anni, il terzo in data 24/04/2008 della durata di tre anni, il quarto in data 17.10.2011 della durata di tre anni, il quinto in data 9.1.2015 della durata di tre anni, aggiornato con DGR 1604 del 28/12/2017;
• l'applicazione di detti protocolli ha permesso la realizzazione di significative iniziative e progetti che sono risultati utili per la crescita del "Sistema regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro";
• le attività programmate nel presente Atto, fanno riferimento al Comitato Regionale di Coordinamento nella materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7 del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e al DPCM 21/12/2007, istituito con DGR 495/2007 e s.m.i.,, sono realizzate attraverso una "tendenziale compartecipazione" organizzativa (risorse economiche, professionali, mezzi e procedure), dei vari partner del "sistema della prevenzione regionale", con particolare riferimento ai due partner principali: Regione Marche ed INAIL;
• al fine di sviluppare questo complessivo "Sistema regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro", a detti protocolli sono stati collegati ulteriori atti e convenzioni siglate dall'INAIL Marche e dalla Regione Marche, con gli altri soggetti istituzionali e intermedi interessati alla problematica prevenzionistica quali le Associazioni datoriali, sindacali e della bilateralità, le Università, l'Ufficio Scolastico Regionale, la Direzione Regionale del Lavoro, creando un sistema integrato di rapporti e relazioni che nel tempo si sono consolidati in un "unicum" strutturato e sinergicamente organizzato, che fa diretto riferimento al Comitato Regionale di Coordinamento;
 

CONSIDERATO CHE

- le Parti firmatarie del presente Protocollo d'intesa - la cui stipula è stata condivisa in seno al Comitato Regionale di coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella seduta del 7 febbraio 2018 - si pongono l'obiettivo di realizzare azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari nell'ambito del "sistema regionale della prevenzione sui luoghi di lavoro".
- tali azioni potranno coinvolgere anche altri soggetti istituzionali e intermedi, interessati al tema della prevenzione sul territorio regionale, al fine di dare vita a una "rete" integrata di rapporti e collaborazioni, anche sulla base degli indirizzi e della pianificazione delle attività che emergeranno in seno al Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
- il coordinamento e l'integrazione delle azioni che si intendono realizzare, sia a livello di programmazione che a livello attuativo, trovano, pertanto, nel Comitato regionale di coordinamento il luogo di confronto e sintesi, per individuare le priorità, i piani operativi e le risorse per l'attuazione e la valutazione delle politiche regionali di salute e sicurezza sul lavoro;
- la Regione Marche e l'INAIL Direzione regionale per le Marche riconoscono, anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo, la necessità di rafforzare il sistema regionale della prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di etnia;
- la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e delle sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per Regione Marche e Inail Direzione regionale per le Marche, e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Finalità

Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di specifiche iniziative.
Gli ambiti di intervento hanno come oggetto la preliminare definizione e pianificazione delle prioritarie attività prevenzionali:
• con particolare riferimento a specifici comparti produttivi;
• con particolare riferimento a specifici rischi e patologie;
• con particolare riferimento a strumenti trasversali di prevenzione da implementare.

Comparti produttivi a cui dare priorità di intervento:
• AGRICOLTURA, attraverso il completamento delle azioni già avviate da precedenti programmi (DGR 1188/2012, DD.GG.RR. 1856/2010 e 1102/2013, Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, prorogato al 2019);
• EDILIZIA, attraverso il completamento delle azioni già avviate da precedenti programmi (DGR 1188/2012, DD.GG.RR. 1856/2010 e 1102/2013, Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018) e con implementazione nell'ambito delle attività di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma;
• MANIFATTURIERO, completando i programmi avviati con la bilateralità specifica dell'artigianato (OPRA) e con Confindustria Marche, indicati nei relativi protocolli d'intesa con INAIL e finalizzati ai temi della informazione, formazione, sistemi di gestione, supporto alla efficace l'azione della rete degli RLST, sconti alle imprese che attuino interventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza;
• SCUOLA, aggiornando i programmi di supporto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nell'attività formativa ed informativa, sia obbligatoria che di miglioramento della cultura della salute e sicurezza, rivolta agli studenti ed al personale come sviluppo delle esperienze realizzate a seguito dei protocolli di intesa tra Regione Marche ed Ufficio Scolastico Regionale (USR) di cui alle DGR 1483/2010 e 1696/2013;
• PESCA, attraverso la prosecuzione di azioni già avviate da precedenti programmi (DGR 1604 del 28/12/2017);
• SANITÀ, attraverso l'attivazione di programmi di supporto alle figure della prevenzione (RSPP, RLS, Medico competente) e ai lavoratori, nell'attività formativa ed informativa con particolare attenzione a rischi specifici del settore, in particolare rischio biologico e stress lavoro-correlato;

Rischi e patologie a cui dare priorità di intervento:
• RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO: con particolare riguardo alle neoplasie professionali (comprese quelle da esposizione ad amianto) e aggiornando i programmi regionali già in atto, alla luce delle indicazioni nazionali derivanti dai Piani Nazionali della Prevenzione e dal PRP;
• RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO: riguardo alle patologie dell'apparato muscolo-scheletrico (in particolare rachide e arti superiori), aggiornando i programmi regionali già in atto, alla luce delle indicazioni nazionali derivanti dai Piani Nazionali della Prevenzione e dal PRP;
• RISCHIO BIOLOGICO: gli attuali fenomeni sociali collegati al flusso di migranti, così come le epidemie collegate alla globalizzazione, indicano la necessità di considerare tra le priorità azioni di informazione e formazione rivolte ai dipendenti della Pubblica Amministrazione coinvolti, con particolare riferimento agli operatori della Sanità.
Le parti si riservano di approfondire altri comparti, settori o rischi specifici, ove ne emergesse la necessità derivante o da criticità rilevate dal sistema dei flussi informativi regionali, ovvero in applicazione di specifici indirizzi nazionali.
Le parti, inoltre, concordano nel portare a compimento le azioni che, riferite ai precedenti protocolli di intesa, non fossero ancora completamente realizzate.
• RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO: a completamento delle attività già intraprese nell'ambito di programmi di prevenzione già in atto (PRP 2014-2018) con particolare riguardo a settori lavorativi con elevato rischio infortunistico per terzi (scuole e sanità).

Strumenti trasversali a cui dare priorità di implementazione:
• INFORMAZIONE:
Nella logica di proseguire le attività informative già avviate nel recente passato, le azioni progettuali saranno orientate principalmente al miglioramento del rapporto tra istituzioni, cittadini, lavoratori e "media", avendo come contenuto prioritario quello della "comunicazione del rischio".
• FORMAZIONE:
Sulla base delle precedenti esperienze, le azioni saranno orientate a sviluppare un complessivo progetto di qualificazione della formazione, che agirà sui seguenti assi:
- Individuazione di poli formativi stabili o itineranti;
- formazione continua dei formatori, in particolare per qualificare gli aspetti comunicativi e delle modalità operative della formazione dell'adulto;
- sperimentazione di percorsi formativi che possano rappresentare standard qualitativi di riferimento ("buone prassi") per il trasferimento efficace delle conoscenze e per il miglioramento delle competenze e dei comportamenti;
- Percorsi formativi rivolti agli operatori ASUR finalizzati a migliorare la capacità di verifica della efficacia formativa realizzata nel territorio.
• ASSISTENZA:
supportare imprenditori e lavoratori, in particolare attraverso la bilateralità e il sistema delle rappresentanze, affinché possano diffondersi:
- i sistemi di gestione e responsabilità sociale di impresa;
- l'utilizzo, ai fini della valutazione dei rischi nelle imprese artigiane, del prodotto multimediale "Impresa Sicura" derivante dalla progettualità realizzata da Regione Marche, INAIL, ASUR, EBAM e riconosciuta come "buona prassi" ai sensi dell'art. 6 p. 8 comma d) del D.Lgs 81/08 dal Ministero del Lavoro in data 23.11.2013 e che verrà implementata nell'anno 2018 con nuovo prodotto multimediale dedicato al comparto Agro-Alimentare.
- percorsi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza non obbligatoriamente previste per legge, che consentano tra l'altro l'applicazione dell'art. 24 delle M.A.T. di cui alla Tariffa dei premi dell'INAIL di cui al Decreto ministeriale 12.12.2000.
• SOSTEGNO DEI RLS/RLST:
proseguire nel potenziamento del ruolo di queste fondamentali figure della prevenzione aziendale, attraverso l'allargamento della risposta ai bisogni informativi/formativi già evidenziati mediante le specifiche ricerche effettuate nel 2009, 2013 e 2017, con sostegno informativo mirato (es. mailing list, sportelli font - office, ecc.), istituzionale (portale della prevenzione) e formativo.
 

Art. 3
Modalità di attuazione

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche convenzioni (Accordi attuativi) nel rispetto del presente Protocollo d'intesa e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione finanziaria delle risorse complessive: professionali, economiche e strumentali, così come indicato nei successivi art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
La collaborazione tra le Parti viene gestita, per l'intera durata del Protocollo, da un Comitato Paritetico di Coordinamento composto da uguale numero di membri qualificati per parte, che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari per l'elaborazione dei progetti esecutivi per ogni ambito di intervento e curerà, tra l'altro, l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dall'Accordo attuativo.
 

Art. 4
Accordi attuativi

Gli Accordi attuativi dovranno prevedere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di coordinamento di cui al precedente art. 3;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, secondo quanto verrà illustrato nel "prospetto di analisi preventiva" che formerà parte integrante dell'Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.
 

Art. 5
Impegni delle Parti

Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nel presente atto le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e a mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo del progetto di cui agli Accordi attuativi di cui all'art. 4.
Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi.
Gli eventuali oneri, da intendersi quelli a titolo di mero ristoro a compensazione delle spese sostenute dalle Parti per la realizzazione delle attività progettuali, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente atto.
 

Art. 6
Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.
 

Art. 7
Tutela dell'Immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di Regione saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo 679-2016 coincidenti in linea di massima con quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione. Sono fatti salvi i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 9
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
 

Art. 10
Durata

Il presente Protocollo d'intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.
 

Art. 11
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Ancona.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
 

Art. 12
Registrazione

Il presente Protocollo si compone di n. 9 fogli, viene sottoscritto con firma digitale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso.
 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE
Prof. Luca Ceriscioli

IL DIRETTORE REGIONALE I.N.A.I.L
Dott.ssa Anna Maria Pollichieni


Fonte: inail.it