Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 07 novembre 2018, n. 50306 - Lavori in quota e assenza di addestramento all'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) salvavita


 

 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 20/07/2018

 

 

 

Fatto

 

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Piacenza il 8/05/2013, che aveva dichiarato G.M. e G.E. (unitamente a B. E., poi deceduto) responsabili del reato previsto dagli artt.113, 590, comma 3, in relazione all'art.583, comma 1, n.1 cod. pen., commesso in Comune di Borgonovo Val Tidone il 22 ottobre 2010.
2. Il fatto è stato ricostruito dai giudici di merito come segue: il Consiglio di Amministrazione della Cantina Sociale Valtidone s.c.a r.l., dopo aver approvato il progetto per la costruzione di un nuovo capannone a ridosso di uno preesistente su suo terreno, aveva incaricato il Vicepresidente B.E. di sovraintendere ai lavori; tale incaricato aveva, quindi, demandato la progettazione e la costruzione alla Prefabbricati Parma s.p.a., che a sua volta aveva subappaltato alla G. Sollevamenti s.a.s. l'opera di montaggio dei prefabbricati; in corso d'opera, il B. aveva deciso di sua iniziativa, e senza il consenso del direttore dei lavori, di procedere al taglio di una parte di una pensilina, sovrastante uno dei portoni di accesso al vecchio edificio, al fine di eliminare l'ingombro alla posa dei piloni portanti del nuovo capannone; il taglio era stato eseguito da un'impresa terza, che aveva accorciato le mensole di cm.110, tagliando anche alcuni ferri di armatura superiori; il B. aveva, poi, ordinato agli operai della G. Sollevamenti s.a.s. di riposizionare sulle mensole modificate le vecchie canalette di gronda, rimosse per consentire il taglio; il caposquadra della G. era stato informato che tale operazione si sarebbe svolta il 21 ottobre 2010 ed aveva, quindi, chiesto a G. R., suo superiore, e da lui ottenuta l'autorizzazione ad eseguire il lavoro; il dipendente G.G., esperto nel settore dal 1967, aveva iniziato il lavoro, unitamente ad altri operai, avvalendosi di un carrello elevatore e di un'autogru; gli operai in quota, A. e G., potevano assicurare il cordino delle cinture di sicurezza ad una fune di trattenuta posta sulla sommità della pensilina; dopo il posizionamento della prima delle tre canalette si era, tuttavia, reso necessario spostare il cestello elevatore, che ostacolava le manovre dell'autogrù, e così il G.G. aveva sganciato il cordino dalla fune di trattenuta e si era portato sul carrello; nel tornare sulla pensilina per agganciarsi nuovamente alla fune di trattenuta, una delle mensole non aveva retto il suo peso, per cui l'operaio era precipitato da un'altezza di circa cinque metri con il pesante manufatto; era stato accertato che il cedimento delle mensole e che fosse prevedibile in quanto erano stati tagliati i ferri dell'armatura superiore.
3. G.M.. propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
a) violazione degli artt.42 e 43 cod. pen. perché i giudici di merito hanno del tutto omesso di valutare che il ricorrente, socio accomandatario della G. Sollevamenti s.a.s. non fosse stato informato della variante apportata alle operazioni di lavoro. Il materiale antinfortunistico fornito ai lavoratori era idoneo in relazione alle attività previste nel P.O.S. ed i mezzi di protezione vengono forniti sulla base di un piano di sicurezza che, nel caso in esame, è stato ritenuto adeguato al lavoro da eseguire. Il datore di lavoro non informato della variante non può essere ritenuto in colpa, essendo tenuto a prevedere i soli rischi correlati al lavoro programmato;
b) violazione dell'art.62 bis cod. pen. perché il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato per il grado di colpa assai elevato ascritto ad un soggetto del tutto ignaro, in contraddizione con la determinazione della pena in misura pari al minimo edittale.
4. G.R. propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
a) violazione degli artt.42 e 43 cod. pen. perché i giudici di merito hanno ritenuto il ricorrente negligente per non avere accertato se il nuovo lavoro si svolgesse in sicurezza, trascurando che prima di dare il suo assenso egli si fosse informato sulla fattibilità del lavoro in sicurezza voluto dal B.E.. I responsabili dell'Infortunio erano coloro che avevano voluto la nuova opera all'interno della Prefabbricati Parma, escludendo ogni rischio. Il ricorrente è stato coinvolto in qualità di direttore tecnico per una responsabilità di posizione;
b) violazione degli artt.99, 106, secondo comma, cod. pen. con riferimento all'art.445 n.2 cod. proc. pen. e 62 bis, 163 cod. pen. La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena sulla base di plurimi precedenti i cui effetti erano, tuttavia, estinti ai sensi dell'art.444 segg. cod. proc. pen.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo del ricorso di G.M. è inammissibile. 
2. Si ripropone una censura già sottoposta all'esame dei giudici di appello, i quali hanno ribadito, conformemente a quanto accertato dal giudice di primo grado, che ai dipendenti dell'impresa di cui G.M. era legale rappresentante all'epoca dell'infortunio era stata fornita una cintura con un solo cordino, anziché con un cordino doppio, e non era stata fornita adeguata imbracatura; i lavoratori, inoltre, non erano specificamente addestrati all'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) salvavita contro le cadute dall'alto, in violazione degli artt.115, comma 1, e 77, comma 5 lett.a) d. Lgs. 9 aprile 2008, n.81.
2.1. Tali dispositivi erano indispensabili per l'esecuzione di lavori in altezza, come quelli svolti dai dipendenti di imprese che svolgono attività di montaggio di prefabbricati, cosicché è stato escluso che la lavorazione che l'infortunato eseguiva al momento dell'infortunio potesse collocarsi in un'area di rischio esterna a quella gestita dal datore di lavoro, in quanto tale imprevedibile.
2.2. Si tratta di pronuncia conforme alla regola cautelare dettata dall'art.71 d. Lgs. n.81/2008, in base alla quale il datore di lavoro, fermi gli altri obblighi specifici, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate. Questa norma evidenzia che il presupposto dell'obbligo di sicurezza incombente sul datore di lavoro è sempre un rischio strutturalmente inerente al tipo di lavoro svolto, indipendentemente dall'occasionale contesto in cui l'incarico sia stato conferito.
2.3. Da tale premessa deriva la logica conseguenza che non è esente da responsabilità il datore di lavoro che sia venuto meno all'obbligo di fornire ai suoi dipendenti i presìdi antinfortunistici previsti per le mansioni tipiche loro assegnate, anche nel caso in cui l'infortunio si sia verificato in occasione di un'attività non preventivata, qualora l'evento concretizzi il rischio che i predetti presìdi avrebbero dovuto prevenire; in tale evenienza si tratta, infatti, di rischio prevedibile in quanto strutturalmente connesso al tipo di lavoro ordinariamente svolto.
3. Il secondo motivo del ricorso di G.M. è inammissibile. Occorre ricordare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell’Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'alt.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, consistenti nel caso in esame nella gravità della violazione cautelare ascrivibile al datore di lavoro e nell'entità del danno cagionato (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). Va, peraltro, sottolineato che la pena irrogata è stata determinata in misura pari al minimo edittale previsto per le lesioni gravi determinate dalla violazione di norme antinfortunistiche, con chiara sottolineatura dell'esigenza di mantenere la sanzione adeguata al disvalore del fatto in relazione alle norme cautelari violate.
4. Il primo motivo del ricorso di G.R. è inammissibile perché manifestamente infondato.
4.1. Come già chiaramente esposto nella sentenza impugnata, G.R. aveva il ruolo di direttore tecnico della G. s.a.s. ed ha fornito l'assenso all'esecuzione del lavoro senza preventivamente accertare che i lavoratori fossero dotati dei DPI a tal fine indispensabili.
4.2. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non si tratta di responsabilità «da posizione» ma di responsabilità direttamente derivante da una condotta imputabile al ricorrente. Esula, peraltro, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Desslmone, Rv. 20794501).
5. Il secondo motivo del ricorso di G.R. è inammissibile perché generico.
5.1. L'estinzione degli effetti penali legati ad un reato giudicato con sentenza di patteggiamento dipende da una serie di presupposti, meglio elencati nell'art.445, comma 2, cod. proc. pen., concernenti la pena concordata e la condotta successiva al reato, che avrebbero dovuto formare oggetto di specifica allegazione.
5.2. Nel motivo di ricorso non è indicato alcuno dei presupposti dai quali il codice di rito fa discendere l'estinzione degli effetti penali di una sentenza di applicazione della pena e, per altro verso, dal certificato del casellario giudiziario a disposizione dell'autorità giudiziaria è emerso che Roberto G. ha plurimi precedenti specifici, l'ultimo dei quali accertato nel 2013.
6. I ricorsi devono, dunque, dichiararsi inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, nella misura di euro 2.000,00 ciascuno.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.