Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 08 novembre 2018, n. 28609 - Azienda agricola: incidente e polizza assicurativa


 

 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 08/11/2018

 

 

 

Rilevato
- che con sentenza del 10 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione del Tribunale di Monza - che, investito della domanda proposta da W.M.T. nei confronti di A.C., in proprio e quale titolare dell'azienda agricola l'Oliveta (già podere Imposto) e, in conseguenza della chiamata in causa da parte di quest'ultimo, della Vittoria Assicurazioni S.p.A., mentre rigettava la domanda di riconoscimento del danno biologico differenziale proposta dal W.M.T. a fronte dell'infortunio sul lavoro occorsogli, ritenendo il medesimo essere stato integralmente risarcito in relazione agli importi ricevuti dall'INAIL ed a titolo di provvisionale penale, accoglieva, nei limiti delle spese sostenute per la difesa penale, la domanda di manleva del A.C. nei confronti della Vittoria Assicurazioni S.p.A., ritenendo la polizza operativa in relazione al sinistro denunciato dal A.C. - gravame proposto dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., riformava la decisione del primo giudice, rigettando la domanda di manleva avanzata dal A.C. a carico della Società assicuratrice; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, da un lato infondata l'eccezione sollevata dalla Vittoria Assicurazioni circa la non riconducibilità all'attività di natura agricola oggetto della copertura assicurativa dell'attività in cui era impegnato il W.M.T. in occasione dell'incidente e, di contro, fondata, l'eccezione relativa alla natura e alla portata delle garanzie concordate nella polizza, da intendersi riferite alle sole prestazioni disciplinate dal T.U. 1124/1965, con esclusione di quelle introdotte dal d.lgs. n. 38/2000;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il A.C., affidando l'impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- che il ricorrente ha poi presentato memoria;
 

 

Considerato
- che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare, in una con il vizio di motivazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1370, 1375, 1917 c.c., si duole cumulativamente dell'errata valutazione da parte della Corte d'Appello di Milano circa la portata delle clausole contrattuali di cui alla polizza "responsabilità civile aziende agricole" con decorrenza 31.12.1996 nonché della loro interpretazione alla luce dei dati fattuali e temporali forniti in corso di giudizio;
- che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa motivazione in relazione all'art. 1362 c.c., ribadisce la violazione delle regole sull'interpretazione dei contratti sotto il profilo dell'omessa indagine sulla comune intenzione delle parti;
- che nel terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c e la conseguente nullità della sentenza per omessa pronunzia sulla domanda di manleva estesa alle somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso in relazione all'infortunio del W.M.T.;
- che con il quarto motivo il ricorrente censura l'errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello di Milano nel ricostruire i fatti di causa omettendo di riferire parte della condanna pronunciata a carico della Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal primo giudice;
- che nel quinto motivo è prospettato ancora un errore materiale questa volta riferito al contenuto della condanna pronunciata a carico della Società assicuratrice da parte del primo giudice, relativa non all'obbligo di manleva circa le spese sostenute per la difesa penale ma all'obbligo di rimborso delle spese medesime ed altresì di quelle pagate al difensore della parte offesa;
- che nel sesto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza per omessa pronunzia sulla domanda di condanna della Società assicuratrice al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria riconosciuti sulle somme da versarsi a titolo di spese;
che il primo ed il secondo motivo meritano accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte per il quale le polizze sottoscritte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000 vanno limitate al danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa previsto e disciplinato dal T.U. 1124/1965, a meno che, interpretando il contratto nel suo insieme, non si pervenga a conclusione diversa ai sensi dell'art. 1362 c.c., orientamento di cui la Corte territoriale mostra piena consapevolezza, richiamando in motivazione Cass. n. 25860/2010, cui deve farsi risalire quell'orientamento, ma che non mostra di seguire, non dando conto, così da risultare sindacabile in questa sede, dell'iter logico-valutativo su cui fonda l'interpretazione accolta in relazione alla formulazione letterale della clausola contrattuale, in base alla quale le garanzie risultano riferite "a quanto l'assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i prestatori di lavoro da lui dipendenti e assicurati ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, 1124 per gli infortuni da loro sofferti (escluse le malattie professionali)", formulazione in sé non univoca ed idonea a riflettere un distinto atteggiarsi della comune intenzione delle parti ;
che, pertanto, discostandosi alla proposta del relatore, il primo ed il secondo motivo del ricorso vanno accolti, conseguendone l'assorbimento degli altri e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 settembre 2018