Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. VII
Circolare 30 ottobre 2000, n. 74
 

ALLE DIREZIONI REGIONALI e PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO SEDI
ALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE - DIV. VII -
AGLI ASSESSORATI ALLA SANITÀ DELLE REGIONI
ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI DATORI DI LAVORO
ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI LAVORATORI

 

OGGETTO: Applicazione D.Lgs. 626/94
A) vaporizzatore elettrico (resistenza) in un serbatoio per GPL, normativa di riferimento;
B) requisiti delle porte di uscita di emergenza nelle dipendenze bancarie.

 

A) Resistenza in un serbatoio per GPL.
È stato posto il quesito se la presenza di un vaporizzatore elettrico (resistenza) in un serbatoio per GPL può ritenersi una installazione elettrica in luoghi pericolosi che deve essere sottoposta all'obbligo di verifica almeno una volta ogni due anni come previsto dall'art. 336 del DPR 547/55 e dal DM 12.9.59.
In merito - sentita la Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro - si ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 329 e 331 del DPR 547/55 si riferiscono agli impianti elettrici dei luoghi presso i quali operano lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del citato DPR e non ai singoli componenti; e pertanto non è applicabile l'art. 336 del DPR 547/55. Resta fermo che i componenti elettrici ed i relativi impianti di alimentazione devono essere realizzati a regola d'arte secondo quanto disposto dalle leggi 186/68 (art. 1), 46/90 (art. 7), dal DPR 547/55 (art. 267) e dal D.Lgs. 626/94 (art. 6), allo scopo può applicarsi la normativa tecnica esistente e devono essere mantenuti a regola d'arte secondo le indicazioni del DPR 547/55 (art. 267) e D.Lgs. 626/94 (art. 3 comma i lettera f),
Si ritiene, altresì, opportuno rammentare che, se il serbatoio per GPL genera all'esterno una zona con rischio di esplosione per la presenza di centri di emissione, o è inserito in un luogo con rischio di esplosione, l'impianto elettrico del luogo (compreso quello di alimentazione del serbatoio) deve essere realizzato in sicurezza e cioè nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nel rispetto della regola dell'arte applicabile; inoltre, se il serbatoio ha una capienza superiore a quella prevista dal DM 22 dicembre 1958 del Ministero del Lavoro (kg 200, esclusi i luoghi in cui i gas sono impiegati per uso combustibile) o comunque è posizionato in un luogo di lavoro per il quale si applicano le prescrizioni del DM del Ministero del Lavoro del 22/12/58, l'impianto elettrico è anche soggetto a denuncia all'ente di controllo competente territorialmente (modello C) con le modalità previste dal DM 12 settembre 1959.

B) Porte di uscita delle banche.
È stato posto un quesito circa l'interpretazione dell'articolo 33 comma 1 sub 7 del decreto legislativo 626/94, che relativamente alle porte delle uscite di emergenza specifica "le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificatamente autorizzati dall'autorità competente".
L’interpretazione letterale di tale norma comporta dei problemi applicativi per quelle attività produttive (banche, uffici postali, ecc.) per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di tutela psicofisica dei lavoratori in caso di aggressioni criminose con quelle connesse alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro).
L'Associazione datoriale di categoria ha pertanto chiesto se l'adozione di dispositivi di chiusura elettromagnetici possa ritenersi idonea a garantire il rispetto di entrambe le esigenze appena menzionate.
Il Ministero dell'Interno -Direzione Generale della protezione Civile e dei servizi antincendi al riguardo ritiene che l'adozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza, risulta in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire l'esodo di persone.
Al riguardo, sentita anche la Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro, si esprime parere positivo alle seguenti condizioni:
1. le porte in questione siano dotate di dispositivi di blocco elettromagnetici, installati sulla porta, che in condizioni normali garantiscono la chiusura della stessa, e la cui disattivazione deve avvenire mediante azionamento di pulsanti, distribuiti su più postazioni di lavoro, da parte del personale dipendente appositamente informato sulla loro ubicazione e sulle procedure da seguire per consentire l'apertura delle porte in caso di necessità;
2. in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete, o di quella sussidiaria di emergenza, l’intero sistema risponda ai seguenti requisiti minimi di sicurezza:
A. componenti elettrici del sistema conformi alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (CEE 89/336/EEC);
B. alimentazione a corrente continua con tensione nominale 12 o 24 V;
C. dispositivo di sblocco costituito da interruttore a pulsante dotato di dispositivo meccanico di tenuta a riarmo manuale la cui ubicazione deve essere individuata mediante la segnaletica di sicurezza vigente;
3) siano adottate le seguenti misure organizzative:
1) informazione al personale:
- ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installati i sistemi di sblocco in questione deve essere informato circa la loro ubicazione e le modalità di azionamento;
2) informazione al pubblico:
- sia fornita la necessaria informazione sulle procedure in caso di esodo mediante appositi cartelloni posti in prossimità delle porte.
 

Firmato
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Teresa FERRARO