Ministro dell'Interno
Circolare 12 marzo 1997 prot. n. 770/6104
Direttive sui corsi di formazione e modalità personale di accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato di svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 626/94 in base al disposto art. 3 del decreto legge 512 del 1 ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609.

 

Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, stabilisce all'art. 22 comma 5 che i lavoratori incaricati dal datore di lavoro di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono essere adeguatamente formati secondo criteri definiti in un decreto da emanare a cura del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-b dello stesso decreto legislativo.
La legge 28 novembre 1996, n. 609 ha disposto all'art. 3 che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede all'attività di formazione ed accerta l'idoneità tecnica dei lavoratori di cui sopra mediante le proprie strutture tecniche operative e didattiche previo corrispettivo determinato sulla base di apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto già firmato dai Ministri interni è di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Ciò premesso, in attesa dell'emanazione del citato decreto interministeriale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 626/94 si rende necessario fornire le seguenti direttive, suddivise per argomento, al fine di garantire una uniformità di applicazione degli adempimenti normativi sul territorio nazionale:
A) Adempimenti dei datori di lavoro;
B) organizzazione dei corsi di formazione da parte delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
C) attività di accertamento;
D) contenuti minimi dei corsi di formazione.

A) ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
È opportuno premettere che il numero dei lavoratori aziendali incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze deve essere stabilito dallo stesso datore di lavoro che ha la responsabilità della gestione e della sicurezza della propria azienda. Una volta individuati i lavoratori di cui sopra, anche in relazione alla valutazione dei rischi, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere specifici adempimenti in materia di formazione e di accertamento dell'idoneità tecnica degli stessi.

A. 1) RICHIESTA DI FORMAZIONE
I datori di lavoro interessati o por essi le associazioni di categoria inoltrano direttamente formale richiesta scritta agli uffici del C.N.VV.F., di cui al successivo punto B, per l'effettuazione dei corsi di formazione, che potranno essere tenuti o presso le sedi VV.F. o presso le strutture messe a disposizione dal richiedente.
Le istanze, corredate della quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sulla base delle tariffe previste dall'apposito decreto interministeriale, devono indicare
- tipo di corso di formazione richiesto in relazione alla casistica riportata nel successivo punto D
(N.B. potrà essere richiesto dall'utente una integrazione del programma previsto per il corso prescelto con argomenti specifici sulla base di intese con la struttura VV.F. interessata);
- numero dei lavoratori corsisti;
- il nominativo del responsabile incaricato dal datore di lavoro per seguire gli adempimenti di v" natura connessi con l'organizzazione e l'espletamento del corso.
Nel caso in cui il corso si svolga presso una sede messa a disposizione dal richiedente, lo stesso dovrà assicurare l'organizzazione logistica del corso predisponendo una idonea struttura, nonché i1 necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche.
Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità

A.2) RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ
La richiesta per il rilascio dell'attestato di idoneità ai lavoratori in argomento, va inoltrata dai datori di lavoro o per essi dalle associazioni di categoria al Comando provinciale dei vigili del fuoco ove ha sede l'unità produttiva.
L'istanza deve essere corredata da:
- quietanza di versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato dei corrispettivi previsti dal decreto interministeriale.
- attestato di frequenza al corso di formazione rilasciato da una struttura del C.N.VV.F. ovvero da enti pubblici e privati.
Al fine di conseguire quanto disposto dall'art. 3 della legge 609/96 è l'obiettivo fissato dal D.Lgs. 626/94, miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in attesa dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 13. comma 1, del D.Lgs. 626/94, l'accertamento idoneità tecnica è da ritenersi prioritario per gli addetti alla sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro caratterizzati da rischio di incendio elevato e medio così come indicato nel successivo punto D. Si ritiene utile evidenziare che nell'ambito di tali categorie ricadono sicuramente i luoghi di lavoro caratterizzati da attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (attività elencate nelle tabelle A e B del DPR 689 del 1959 e nel D.M. 16/2/1982 e successive modifiche ed integrazioni).

B) ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DELLE STRUTTURE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzate ad effettuare corsi di formazione per lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze sono:
- il Comando delle Scuote centrali antincendio;
- la Direzione del Centro studi ed esperienze;
- i Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
Il Servizio tecnico centrale sulla base di intese con le Scuole centrali antincendio, con il Centro studi ed esperienze e con il Comando provinciale vigili del fuoco di Roma, può organizzare specifici corsi di formazione su richiesta di enti od imprese aventi rilevanza e diffusione nazionale. Gli Ispettorati regionali e quelli del S.I.A.A.P. d'intesa con i Comandi provinciali dipendenti possono organizzare corsi di formazione su richiesta di enti aventi rilevanza e diffusione regionale.

B. 1) MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DEI CORSI
Presso ciascuna delle predette strutture, sulla base di apposita contrattazione decentrata e tenendo conto delle indicazioni di seguito riportate, saranno stabilite l'organizzazione ed i criteri applicativi del servizio, favorendo in via preliminare la partecipazione volontaria del personale.
Il dirigente in relazione alle richieste che perverranno, incaricherà il personale con criteri di rotazione, valutando la professionalità e le esperienze maturate dal personale dipendente nelle specifiche discipline e garantendo la massima trasparenza.
Le lezioni teoriche svolte da c. e C.S. coadiuvati da operatori con la qualifica di vigile per le esercitazioni dimostrative.
I dirigenti delle strutture, previa valutazione del grado di esperienza e professionalità, incaricano per lo svolgimento di lezioni propedeutiche alla esercitazione pratica, anche personale appartenente alla qualifica di capo reparto o capo squadra.
L'effettuazione dei corsi presso le sedi del C.N.VV.F. deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Servizio tecnico centrale affinché sia verificata la compatibilità con le eventuali esigenze interne di formazione già programmate a livello centrale.
Al fine di garantire un agevole espletamento dei corsi è consigliabile un numero massimo di discenti per ciascun docente non superiore a 6 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.
Ciascun corso sarà articolato su più moduli formativi, teorici e pratici.
II personale del C.N.VV.F. incaricato di tenere il modulo formativo dovrà sottoscrivere una dichiarazione di cui si riporta un facsimile (ALLEGATO 1), che dovrà essere consegnata in originale alla struttura del C.N.VV.F. che ha organizzato il corso ed in copia al richiedente.
Gli Uffici VV.F. sopraindicati devono istituire un registro dei corsi tenuti.
Ciascun corso sarà individuato da un numero progressivo, dalla tipologia del corso, dalla sede e dalla data di svolgimento, nonché dall'elenco dei nominativi dei docenti e dei corsisti.
Si riporta facsimile di una pagina del registro (ALLEGATO 2).
Al termine del corso dovrà essere rilasciato a ciascun partecipante un attestato di frequenza (ALLEGATO 3). Su ciascun attestato dovrà essere riportato il numero progressivo del corso.

C) ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
C.1) COMMISSIONE DI ACCERTAMENTO
L'accertamento di idoneità, consistente in un colloquio e/o in un questionario, va effettuato da una Commissione nominata dall'Ispettore Regionale competente per territorio costituita presso il Comando provinciale. La Commissione, presieduta dall'Ispettore Regionale o su sua delega dal Comandante provinciale o da altro dirigente del C.N.VV.F. è composta da un funzionario del ruolo tecnico antincendio e da un Capo reparto o Capo squadra in servizio presso la sede dove ha svolgimento l'esame. La segreteria della Commissione è affidata ad una unità del supporto amministrativo del Comando, designata dal Comandante provinciale. Qualora l'Ispettore Regionale o il Comandante provinciale non possano presiedere la Commissione per motivi di servizio, la Commissione sarà presieduta dal sostituto del Comandante Provinciale.
Presso ciascun Comando provinciale deve essere istituito un registro dei verbali di accertamento (ALLEGATO 4) sul quale per ciascun candidato saranno riportate le domande nonché il giudizio della Commissione. Sul predetto registro dovranno essere apposte le firme dell'esaminando e dei membri della commissione esaminatrice.

C.2) ADEMPIMENTI DEL COMANDO PROVINCIALE
I Comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori che abbiano superato la prova tecnica con esito positivo.
Si riporta in allegato 5 facsimile dell'attestato di idoneità.
Su ciascun attestato dovrà essere altresì riportato il numero progressivo del registro dei verbali di accertamento.

D) CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE
I contenuti minimi dei corsi di formazione per il personale di cui all'oggetto, devono essere correlati alla tipologia di attività ed al livello di rischio di incendio dell'azienda.
Tenendo conto dei suddetti criteri, sono state previste le seguenti tipologie di corsi di formazione, i contenuti sono da ritenersi i minimi necessari per fornire ai soggetti interessati un primo ed essenziale approccio alle problematiche della sicurezza antincendio e della sua gestione.
Pertanto, in relazione ai particolari e specifiche situazioni di rischio, su richiesta degli utenti, i contenuti dei corsi previsti nella presente disposizione, possono essere oggetto di una adeguata implementazione.
In particolare enti ed aziende pubbliche o private caratterizzate da una dimensione a livello nazionale ovvero da una diffusa presenza sul territorio, qualora intendano adottare corsi standardizzati i cui contenuti tengano conto di specifiche esigenze, dovranno acquisire sugli stessi il preventivo parere del Servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

D. 1) ATTIVITÀ' RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
Tenendo anche conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 626/94, rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro che presentano un livello di rischio di incendio più elevato a causa del quantitativo e della natura delle sostanze in lavorazione o in deposito che in caso di incendio possono determinare danni gravi alle persone, dell'elevato numero delle persone presenti, della permanenza di persone impedite nella loro mobilità, nonché a causa degli ambienti di lavoro che comportano difficoltà in caso di evacuazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a rischio di incendio elevato:
a) industrie e depositi di cui all'art. 4 e 6 del DPR 175/88 e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
g) attività commerciali ed espositive con superficie coperta superiore a 10.000 mq;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura;
m) case di ricovero per anziani con oltre 100 posti letto;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti.
o) scali aeroportuali ed infrastrutture ferroviarie di primaria importanza, metropolitane.
La formazione del personale designato, presso le sopra riportate attività, per lo svolgimento delle mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, deve essere basata sui contenuti minimi riportati all'allegato 6.

D.2) ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nel DPR 689 del 1959, con esclusione delle attività di cui al precedente punto A.
La formazione del personale addetto deve essere basata sui contenuti riportati nell'allegato 7.

D.3) ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Rientrano in tale categoria le attività non ricomprese nei precedenti punti D.1 e D.2. e per le quali si può ritenere che i fattori di rischio, che possono determinare l'insorgere di un incendio e le conseguenze, siano limitati.
La formazione del personale addetto deve essere basata sui contenuti minimi riportati nell'allegato 8.
Per quanto riguarda i compensi individuali da attribuire al personale non dirigente del C.N.VV.F., che espleta l'attività di formazione ed accertamento al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, straordinario e di turnazione, o entro breve termine comunicati o relativi importi, che sono oggetto di contraddizione decentrata nazionale in via di perfezionamento.
Per il personale dirigente l'erogazione dei compensi è condizionata a quanto previsto in materia nel contratto di lavoro che sarà definito in sede A.R.A.N.

ALLEGATI