Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma Bolzano
Delibera della Giunta provinciale 25 settembre 2018, n. 965
Disposizioni concernenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, per distributori e per consulenti di prodotti fitosanitari – Revoca delle proprie deliberazioni n. 1410 del 25 novembre 2014 e n. 531 del 5 maggio 2015
 

Allegato A

Disposizioni inerente i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, per distributori e per consulenti di prodotti fitosanitari
 

1. Disposizioni generali
Il decreto ministeriale 22 gennaio 2014 che adotta il Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, prevede un corso di formazione di base, con relativo esame finale ed una formazione di aggiornamento per utilizzatori professionali e distributori di prodotti fitosanitari e per consulenti; tali corsi sono obbligatori e devono essere documentati.
La Provincia Autonoma di Bolzano rilascia i certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, per i distributori e i consulenti. I relativi certificati di abilitazione sono rilasciati previa frequenza di specifici corsi di formazione di base e all’ottenimento di una valutazione positiva nelle materie elencate nell’allegato I del decreto legislativo n. 150/2012 e degli obiettivi formativi elencati nell’allegato I, parte A, del decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
I certificati di abilitazione hanno una validità di cinque anni e alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del/della titolare, previa verifica di partecipazione a una formazione obbligatoria. I certificati di abilitazione sono validi su tutto il territorio nazionale.

2. Certificati di abilitazione
2.1 Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari
A decorrere dal 26 novembre 2015, il possesso del certificato di abilitazione corrispondente costituisce requisito obbligatorio per l’acquisto e/o per l’utilizzo di prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali.

2.2 Certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari
A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all’ingrosso o al dettaglio) di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Per prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro uso.

2.3 Certificato di abilitazione alla consulenza
A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrate e biologiche. Il possesso del certificato rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono consulenza nell’ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalla pubblica amministrazione.

2.4 Campo d’applicazione dei certificati di abilitazione e incompatibilità
La formazione e l’esame per l’ottenimento del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione ed esame per l’ottenimento del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari. La formazione e l’esame per l’ottenimento del certificato di abilitazione alla consulenza valgono anche come formazione ed esame per il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e alla vendita di prodotti fitosanitari.
I soggetti in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non possono svolgere l’attività di consulenza.
L’attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari.

3. Competenze
3.1 Il rilascio e il rinnovo, la sospensione e la revoca del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e del certificato di abilitazione alla consulenza è di competenza dell’Ufficio frutti-viticoltura della Ripartizione Agricoltura;

3.2 Il rilascio e il rinnovo, la sospensione e la revoca del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari è di competenza dell’Ufficio prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica della Ripartizione provinciale Sanità.

4. Formazione
I corsi di formazione obbligatoria per l’ottenimento delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari hanno una durata minima di 20 ore intere e di 25 ore intere per i distributori ed i consulenti.
I corsi di formazione sono articolati in moduli. Per l’ottenimento di tutti i tre tipi di abilitazioni i partecipanti hanno moduli con un’unità didattiche comuni per le prime 20 ore (=corso base). I partecipanti al corso per l’ottenimento dell’abilitazione alla vendita o alla consulenza devono partecipare, in aggiunta, ad appositi moduli di specializzazione di almeno 5 ore.
I corsi di formazione di base e i moduli di specializzazione sono organizzati o realizzati dagli uffici competenti di cui al punto 3 o da altri soggetti formatori.
I requisiti per il riconoscimento di corsi, inclusi i corsi di formazione a distanza (FAD/e-learning), organizzati o realizzati da altri soggetti formatori sono determinati dall’Ufficio rispettivamente competente.

5. Requisiti di accesso ai corsi di formazione di base
5.1 Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione all’attività di distributore di prodotti fitosanitari soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o lauree, anche triennali, in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie.

5.2 Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o lauree, almeno triennali, in discipline agrarie e forestali.

6. Modalità di rilascio dei certificati di abilitazione
6.1 Presupposti per il rilascio
I certificati di abilitazione sono rilasciati dall’ufficio competente ai/alle richiedenti che hanno frequentato il rispettivo corso di formazione e ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell’allegato I del decreto legislativo n. 150/2012 e degli obiettivi generali elencati nell’allegato I, parte A, del decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
La frequenza del corso base non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza emesso dall’organizzatore del corso.
I moduli di specializzazione per venditori e consulenti devono essere frequentati per intero.
I certificati di abilitazione possono essere rilasciati alle/ai richiedenti che hanno compiuto 18 anni.

6.2 Esami
a) Per ottenere il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari la/il richiedente deve avere ottenuto una valutazione positiva ad un esame scritto in forma di quiz (Single Choice-Test) formato da 20 domande. La valutazione è da considerarsi positiva, se all’80% delle domande viene risposto correttamente. l/le richiedenti che non ottengono una valutazione positiva all’esame scritto possono ripeterlo una volta. Alla seconda valutazione negativa possono richiedere di sostenere l’esame in forma orale davanti alla commissione di esperti di cui al punto 9. Chi non supera l'esame orale, deve ripetere il corso base.
b) Distributori e consulenti devono sostenere in aggiunta ad un esame scritto, che si svolge secondo le modalità di cui al punto a), un esame orale presso la commissione di esperti di cui al punto 9. Chi non supera l'esame orale, può ripeterlo una volta.
c) Gli esami di cui al punto a) e b) devono essere sostenuti entro 12 mesi dalla data di fine corso, altrimenti il candidato deve frequentare nuovamente il corso di formazione.

7. Eccezioni
7.1 Esenzione dall’obbligo della frequenza del corso di formazione per l’ottenimento del certificato di abilitazione per l’acquisto ed utilizzo professionale di prodotti fitosanitari.
Sono esentati dall’obbligo di frequenza del corso di formazione per ottenere il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari i/le richiedenti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.
Ai fini dell’acquisizione della suddetta abilitazione, i/le richiedenti sono comunque tenuti a superare l’esame di abilitazione.

7.2 Esenzione dall’obbligo della frequenza dei corsi di formazione per consulenti
Sono esonerati dall’obbligo di frequenza del corso e dall’esame per ottenere il certificato di abilitazione come consulenti le seguenti persone:
a) Ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e successive modifiche, se svolgono istituzionalmente un’attività di consulenza di cui al punto 2.3;
b) docenti universitari che operano nell’ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria; tale fattispecie deve essere opportunamente documentata da parte dell’Università;
c) ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria, tale fattispecie deve essere opportunamente documentata da parte dell’Università o di altre strutture pubbliche di ricerca.

8. Rinnovo dei certificati di abilitazione
8.1 Modalità di rinnovo
I certificati di abilitazione sono rinnovati dall’ufficio competente, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione all’aggiornamento obbligatorio nell’arco del periodo di validità dell’abilitazione.
La richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione può essere effettuata sei mesi prima e fino a dodici mesi dopo la scadenza della validità del certificato.
I certificati di abilitazione per distributori di prodotti fitosanitari emessi ai sensi del DPR 290/2001 possono essere rinnovati anche se il/la richiedente non ha i requisiti secondo il punto 5.1.

8.2 Aggiornamento obbligatorio
Al fine del rinnovo del certificato di abilitazione il richiedente deve documentare la frequenza ad attività formativa di aggiornamento di almeno dodici ore intere inerenti i contenuti minimi di cui all’allegato I del decreto legislativo n. 150/2012 e degli obiettivi formativi elencati nell’allegato I, parte A, del decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
La formazione obbligatoria di aggiornamento può essere svolta attraverso iniziative di aggiornamento e/o basata su un sistema di crediti formativi.
Sono ammessi come crediti formativi inoltre iniziative di aggiornamento approvate da altre Regione o Provincie come aggiornamento obbligatorio per il rinnovo dei certificati di abilitazione.
In casi eccezionali e previa richiesta all’Ufficio competente sono riconosciute anche iniziative di formazione che si svolgono all’estero.
I corsi per il rinnovo dei rispettivi certificati di abilitazione sono organizzati o realizzati dagli uffici competenti di cui al punto 3 o da altri soggetti formatori.
I requisiti per il riconoscimento di corsi, inclusi i corsi di formazione a distanza (FAD/E-Learning), organizzati o realizzati da altri soggetti formatori sono determinati dall’Ufficio rispettivamente competente.

9. Commissione di esperti
9.1 Istituzione e composizione della commissione di esperti
Con decreto del direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura in base alle comunicazioni delle rispettive amministrazioni che hanno designato i propri rappresentanti, è istituita una commissione di esperti composta, come segue:
a) un/una rappresentante della Ripartizione provinciale agricoltura con funzione di coordinatore;
b) un/una rappresentante dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige;
c) un/una rappresentante della Ripartizione Agenzia provinciale per l’ambiente.

9.2 Compiti della commissione di esperti
La commissione di esperti ha i seguenti compiti:
a) esame orale dei/delle richiedenti che per due volte hanno ottenuto un esito negativo all’esame scritto per l’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari;
b) esame orale dei/delle richiedenti del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei richiedenti del certificato che abilita all’attività di consulente.

10. Tariffe dei corsi
I corsi di formazione organizzati dalla pubblica amministrazione sono tariffati. Le tariffe saranno fissate con decreto del direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura in base alla delibera della Giunta provinciale n. 1992 del 6 dicembre 2010 e successive modifiche.

11. Durata della sospensione e revoca dei certificati di abilitazione
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti, l’Ufficio provinciale competente di cui al punto 3 dispone la sospensione o la revoca dei certificati di abilitazione qualora, a seguito di controlli effettuati anche da altre amministrazioni pubbliche, emergano i criteri di sospensione o di revoca riportati nell’allegato B.
La durata della sospensione dei diversi certificati di abilitazione è fissata rispettivamente a
- tre mesi per gli utilizzatori professionali,
- sei mesi per i distributori,
- nove mesi per i consulenti.

Allegato B

Criteri di sospensione e revoca dei certificati di abilitazione ai sensi dell’allegato I, parte C del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

   

Criteri di sospensione e revoca dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali

sospensione

revoca

Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura.

Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del limite massimo di residuo (LMR) armonizzato.

Reiterazione nell’utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura.

 

Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati.

Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell’ambiente.

Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell’ambiente.

Utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva.

Reiterazione del non corretto utilizzo del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva.

Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l’ambiente.

Non corretta conservazione e la manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all’ambiente.

   

Criteri di sospensione e revoca dei certificati di abilitazione per distributori

sospensione

revoca

 

Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.

Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego.

Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego.

Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale.

Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale.

   

Criteri di sospensione e revoca dei certificati di abilitazione per consulenti

sospensione

revoca

Fornire informazioni non corrette sull’impiego dei prodotti fitosanitari o sull’applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica.

Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull’impiego dei prodotti fitosanitari o sull’applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica.

 

Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati.