Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
G.U. 30 agosto 2012, n. 202 - S.O. n. 177
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2010 ed in particolare gli articoli 1 e 20;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno 2010;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Vista la direttiva n. 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva n. 42/2006, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;
Visti i criteri per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e del controllo delle infestanti nell'ambito dell'applicazione della misura «Riduzione o mantenimento della riduzione dei prodotti fitosanitari del regolamento (CEE) n. 2078/1992» approvati con decisione della Commissione n. 3864 del 30 dicembre 1996;
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, che istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), in particolare l'articolo 123;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;
Atteso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere entro il termine previsto;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, per gli affari regionali, il turismo e lo sport, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei pesticidi, che sono prodotti fitosanitari come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine di:
a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
b) promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai prodotti fitosanitari come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano tenendo conto del principio di precauzione, quando è necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente.
3. Le disposizioni del presente decreto sono armonizzate con le politiche di sviluppo rurale predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella fase di programmazione e attuazione dei relativi programmi di sviluppo rurale e dei regimi di sostegno, nonché con la condizionalità ed i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.
4. Il presente decreto si applica fatta salva qualsiasi altra normativa pertinente in materia fitosanitaria.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) prodotti fitosanitari: i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
2) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
3) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
4) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
5) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
b) coadiuvanti: sostanze o preparati costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e immessi sul mercato, che l'utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l'efficacia o le altre proprietà fitosanitarie;
c) utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;
d) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo appartenente al regno animale o vegetale nonché altri agenti patogeni nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;
e) metodi non chimici: metodi alternativi ai prodotti fitosanitari chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, basati su tecniche agronomiche come quelle di cui al punto 1 dell'allegato III, o sistemi fisici, meccanici o biologici di controllo degli organismi nocivi;
f) distributore: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio;
g) consulente: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi;
h) attrezzatura per l'applicazione: ogni attrezzatura specificamente destinata all'applicazione dei prodotti fitosanitari, compresi gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura;
i) irrorazione aerea: l'applicazione di prodotti fitosanitari da un aeromobile (aereo o elicottero);
l) popolazione interessata: le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari;
m) difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della «difesa integrata» è la produzione di colture difese con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario;
n) indicatore di rischio: un parametro o il risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei prodotti fitosanitari per la salute umana e l'ambiente;
o) acque superficiali e acque sotterranee: acque definite ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Art. 4
Attuazione
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla programmazione, all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio delle misure previste dal presente decreto e di quelle previste dal Piano di cui all'articolo 6.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del supporto del Consiglio tecnico-scientifico, di cui all'articolo 5.
Art. 5
Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito Consiglio.
2. Il Consiglio è composto da un massimo di ventitre componenti e loro sostituti scelti fra persone di comprovata esperienza e professionalità nei settori inerenti l'attuazione del presente decreto, designati:
a) quattro dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) quattro dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di vice Presidente;
c) quattro dal Ministero della salute;
d) uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) uno dal Ministero dello sviluppo economico;
f) nove dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui quattro da individuare nell'ambito dell'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.
3. Il Consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati soltanto una volta.
4. Il Consiglio svolge le sue funzioni se è stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.
5. Il Consiglio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di esperti esterni in caso di specifiche necessità, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. Il Consiglio provvede a consultare periodicamente i portatori di interesse.
7. Ai componenti del Consiglio ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.
Art. 6
Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 5.
2. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito denominato Piano, definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Il Piano, inoltre, promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, anche in relazione alla necessità di assicurare una produzione sostenibile, rispondenti ai requisiti di qualità stabiliti dalle norme vigenti.
3. Gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori:
a) la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata;
b) la tutela dei consumatori;
c) la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili;
d) la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.
4. Il Consiglio di cui all'articolo 5, nella stesura del Piano, tiene conto dell'impatto sanitario, socio-economico, ambientale ed agricolo delle misure previste e delle specifiche condizioni esistenti a livello nazionale, regionale e locale. Nella redazione del Piano tiene conto, altresì:
a) dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive, approvate in conformità della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che, una volta sottoposte a rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, non soddisfano i criteri per l'autorizzazione di cui all'Allegato II, punti da 3.6 a 3.8, di tale regolamento;
b) delle restrizioni d'uso in aree ed ambiti particolari, come le aree protette e le aree specifiche di cui all'articolo 15;
c) dell'applicazione del principio di precauzione, ove ne sussistano i presupposti;
d) della definizione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle misure in esso previste;
e) di ogni altra disposizione comunitaria e nazionale concernente la materia fitosanitaria.
5. Il Piano prevede specifici indicatori conformemente a quanto previsto all'articolo 22 ed individua le attività di supporto necessarie per la realizzazione delle misure previste agli articoli 19, 20 e 21, compresa l'attivazione dei servizi di assistenza tecnica all'applicazione della difesa integrata e dei metodi di produzione biologica, l'implementazione delle necessarie attività di ricerca e sperimentazione a supporto delle tecniche di difesa fitosanitaria sostenibile, l'adeguamento e sviluppo di banche dati, nonché la promozione di programmi di formazione ed informazione.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette, entro il 26 novembre 2012, il Piano alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
7. Il Piano è riesaminato periodicamente almeno ogni cinque anni, tenendo anche conto dei dati di cui all'articolo 22, comma 2, e le modifiche sostanziali apportate al Piano sono comunicate tempestivamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, per la prima volta, entro il 31 dicembre 2016 e, successivamente, ogni trenta mesi, ai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, secondo quanto previsto dal Piano e tenendo conto delle scadenze indicate dalla Commissione, una relazione dettagliata sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui al presente decreto.
9. Nell'ambito della definizione e della modifica del Piano si applicano le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la direttiva 2003/35/CE.
Art. 7
Formazione
1. La formazione è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell'allegato I. La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:
a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I;
b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza;
c) le modalità di valutazione;
d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
e) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;
f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l'attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità responsabili per l'istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono specifici sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti. I dati relativi a tali abilitazioni sono consultabili e vengono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite nel Piano.
Art. 8
Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all'attività di consulente
1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I.
3. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.
4. I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono validi cinque anni ed alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.
5. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
Art. 9
Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo
1. A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.
3. Il certificato è valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
Art. 10
Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari
1. A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.
2. A decorrere dal 26 novembre 2015:
a) il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione di cui all'articolo 9 e l'identità dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione;
b) le prescrizioni di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali.
3. All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.
4. Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali.
5. Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».
6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sono stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita «on-line», al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto.
Art. 11
Informazione e sensibilizzazione
1. Il Piano definisce programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente dei prodotti fitosanitari nonché sull'utilizzo di alternative non chimiche. Il Piano definisce, altresì, le modalità di informazione preventiva della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari.
2. Il Piano definisce in quali casi e con quali modalità gli utilizzatori professionali e, se del caso, i non professionali, sono tenuti ad informare o comunque segnalare l'effettuazione del trattamento alle persone che potrebbero essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.
3. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Consiglio di cui all'articolo 5, anche in conformità a quanto indicato nel Piano, adotta idonei piani di controllo sulla base della relazione che l'Istituto superiore di sanità trasmette annualmente al Ministero della salute, relativa alle informazioni sui casi di intossicazione acuta da prodotti fitosanitari, raccolte, classificate e analizzate tramite il Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da pesticidi (SIN-SIAP), attuato secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, avvalendosi del Consiglio di cui all'articolo 5, valuta i dati di cui all'articolo 22, comma 2, rendendo pubblici i risultati dell'attuazione delle misure previste dal Piano e li comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Art. 12
Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari
1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità indicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.
2. Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.
3. Il Piano stabilisce le modalità di organizzazione dei sistemi di controllo di cui al comma 1, nonché i criteri di individuazione dei centri incaricati di effettuare i controlli funzionali e un sistema di verifica dell'attività svolta dagli stessi. Il Piano stabilisce inoltre le procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai centri e ai tecnici abilitati al controllo funzionale e alla regolazione delle attrezzature e ai dati relativi ai controlli effettuati.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono ed organizzano, secondo i propri ordinamenti, nel rispetto delle modalità stabilite al comma 3, sistemi di controllo e di verifica per garantire l'esecuzione dei controlli funzionali in idonei Centri.
5. In deroga al comma 2, ed a seguito di un'analisi del rischio per la salute umana e l'ambiente relativa all'impiego delle attrezzature, il Piano può stabilire scadenze e intervalli diversi per i controlli funzionali di attrezzature specifiche elencate nel Piano stesso, come le attrezzature portatili o gli irroratori a spalla e ulteriori attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari di utilizzo molto limitato. Non possono essere considerate di uso molto limitato:
a) le attrezzature per l'irrorazione montate su treni o aeromobili;
b) le irroratrici a barra di dimensione superiore a 3 m, compresi gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina.
6. Il Piano può stabilire l'esonero dall'obbligo del controllo di cui al comma 1 per le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla, prevedendo una specifica attività di informazione degli utilizzatori professionali sulla necessità di effettuare manutenzioni periodiche e sui rischi specifici legati all'impiego di tali attrezzature.
7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza.
8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7.
9. I certificati rilasciati negli altri Stati membri sono automaticamente riconosciuti, a condizione che rispettino quanto previsto al comma 1.
Art. 13
Irrorazione aerea
1. L'irrorazione aerea è vietata.
2. In deroga al comma 1, l'irrorazione aerea può essere autorizzata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero della salute, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, solo in casi particolari, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non devono esistere modalità di applicazione alternative praticabili dei prodotti fitosanitari, oppure l'irrorazione aerea deve presentare evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente;
b) i prodotti fitosanitari utilizzati devono essere già registrati in seguito ad autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute per l'impiego nell'irrorazione aerea, a seguito di una valutazione specifica dei rischi per la salute umana e per l'ambiente che lo stesso comporta, sentita la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
c) l'utilizzatore professionale che effettua l'irrorazione aerea deve essere in possesso dell'adeguata e specifica formazione di cui all'articolo 7;
d) le attrezzature e gli aeromobili utilizzati per l'irrorazione aerea devono essere certificati secondo le modalità individuate nel Piano;
e) se l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico, nell'autorizzazione sono incluse specifiche misure di gestione dei rischi volte a garantire che non vi siano effetti nocivi sulla salute dei residenti. La zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali;
f) le attrezzature e gli aeromobili utilizzati per l'irrorazione aerea devono essere equipaggiati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti irrorati.
3. Le autorizzazioni in deroga di cui al comma 2 sono rilasciate previa valutazione ed individuazione, effettuate caso per caso dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle condizioni specifiche alle quali l'irrorazione aerea può essere effettuata, e in particolare:
a) le colture e gli organismi nocivi che richiedono l'intervento;
b) i prodotti utilizzabili;
c) le aree da trattare;
d) le circostanze e le prescrizioni particolari di applicazione, incluse le condizioni meteorologiche idonee per l'irrorazione aerea;
e) le misure necessarie per avvertire preventivamente la popolazione interessata e potenzialmente esposta e per tutelare l'ambiente nelle vicinanze dell'area irrorata;
f) le modalità per la realizzazione di un monitoraggio appropriato degli effetti sulla salute e sull'ambiente del trattamento aereo.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano rilasciare un'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 2, devono:
a) verificare l'effettiva necessità del trattamento aereo, se del caso anche con il supporto di dati relativi a specifici monitoraggi sulle infestazioni;
b) verificare la disponibilità di un prodotto fitosanitario già appositamente autorizzato dal Ministero della salute per il trattamento aereo e la sua effettiva utilizzabilità con il tipo di mezzo aereo che si intende utilizzare;
c) valutare l'impatto del trattamento aereo sull'area da trattare tenendo conto delle sue caratteristiche morfologiche, ambientali e della distribuzione della popolazione residente nel territorio interessato ed in quello limitrofo;
d) vigilare affinché siano attuate e rispettate le specifiche misure individuate per garantire la salvaguardia della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente, e la necessaria informazione ai residenti.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano rilasciare un'autorizzazione in deroga, ai sensi del comma 2, devono inviare al Ministero della salute, almeno 30 giorni prima della data prevista per il trattamento aereo, documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche e i risultati delle valutazioni di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d). Copia della domanda deve essere inviata contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Il Ministero della salute, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5, sulla base dell'esame della stessa effettuato dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, esprime un parere in merito alla conformità del previsto trattamento aereo alle disposizioni del presente decreto legislativo.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano mettono in atto procedure per la valutazione dell'efficacia delle misure adottate per la salvaguardia della salute umana e animale e dell'ambiente, e ne informano il Consiglio.
8. In situazioni di emergenza fitosanitaria, nel caso in cui non risultassero disponibili prodotti fitosanitari già registrati a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute per l'irrorazione aerea, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano autorizzare il trattamento aereo conformemente al presente articolo, devono preventivamente individuare uno specifico prodotto fitosanitario per il quale l'impresa produttrice presenti al Ministero della salute domanda di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 finalizzata alla produzione dei soli quantitativi necessari all'effettuazione del trattamento oggetto di autorizzazione in deroga ai sensi del comma 2.
Art. 14
Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
1. Il Piano definisce le misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'attuazione delle misure previste dal Piano ed informano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute sulle misure adottate.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da prodotti fitosanitari previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, ed in particolare con riferimento all'articolo 93.
4. Le misure di cui al comma 1 comprendono, fra l'altro:
a) preferenza all'uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e del regolamento (CE) n. 1272/2008, e che non contengono le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le sostanze dell'elenco di priorità (E) di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) preferenza alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei prodotti fitosanitari volti a minimizzare i rischi associati al fenomeno della deriva, soprattutto nelle colture verticali, quali frutteti, vigneti e pioppeti;
c) ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;
d) aree di rispetto non trattate;
e) riduzione, per quanto possibile, o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee, oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.
Art. 15
Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche
1. Il Piano definisce misure appropriate, per la tutela di aree specifiche, elencate al comma 2, tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità e dei risultati dell'analisi del rischio.
2. Per aree specifiche si intendono:
a) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie;
b) le aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, allegato 9, e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.
3. Le misure di cui al comma 1, tenuto conto delle peculiarità delle aree di cui al comma 2, possono prevedere, fra l'altro:
a) limitazioni o divieti di impiego dei prodotti fitosanitari;
b) ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;
c) uso di prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché misure di controllo biologico;
d) misure di protezione relative alle aree trattate con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o accessibili.
4. Le misure di cui al comma 1 sono compatibili con quelle stabilite dai piani di gestione delle aree di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
5. Il Consiglio elabora, su richiesta delle Amministrazioni di cui all'articolo 4, documenti tecnici di orientamento per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma 3.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le misure di cui al comma 1 e possono individuare ulteriori aree specifiche rispetto a quelle indicate al comma 2 in cui applicare divieti o riduzioni d'uso dei prodotti fitosanitari, informandone tempestivamente i ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.
7. In caso di rinvenimento di organismi nocivi da quarantena durante l'attività di monitoraggio svolta sul territorio dai Servizi fitosanitari regionali potrà essere ammesso l'uso di prodotti fitosanitari anche nelle aree di cui al comma 2, lettera a), dandone preventivamente informazione all'ente gestore dell'area. Tale impiego è da considerarsi necessario al fine di tutelare le specie colpite e la biodiversità dei siti interessati dalla presenza dell'organismo nocivo. I trattamenti dovranno essere effettuati con prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della salute e dovranno avvenire secondo quanto prescritto dai competenti Servizi fitosanitari regionali.
Art. 16
Dati di produzione, vendita e utilizzazione
1. Le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, o su supporto magnetico all'Autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale. I risultati dei dati elaborati dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il mese di dicembre di ogni anno. L'Autorità regionale deve comunicare inoltre al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Servizio informativo agricolo nazionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari ed aggiorna entro il mese di dicembre di ogni anno tale elenco, comunicandone le variazioni ai Ministeri anzidetti. Tale elenco deve essere fornito su supporto magnetico, secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e contenere le seguenti informazioni sui dichiaranti autorizzati: ragione sociale, codice fiscale e indirizzo.
2. La scheda informativa di cui al comma 1 deve riportare:
a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonché la specificazione se titolare dell'autorizzazione o intermediario. Per intermediario si intendono gli esercizi di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari;
b) informazioni relative ai prodotti di cui al comma 1, quali denominazione, numero di registrazione, quantità espresse in chilogrammi o litri.
3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta:
a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.
4. La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo. Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio. Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.
Art. 17
Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze
1. Fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente:
a) stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
b) manipolazione, diluizione e miscela dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione;
c) manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
d) smaltimento dopo l'applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi;
e) pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;
f) recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.
2. Gli utilizzatori professionali e, ove pertinente, i distributori, quali produttori e detentori di rifiuti sono obbligati al recupero o allo smaltimento dei prodotti fitosanitari inutilizzati o scaduti, le rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
3. Il Piano individua, nel rispetto delle norme vigenti, le azioni necessarie e le misure appropriate per la corretta attuazione delle indicazioni riportate ai commi 1 e 2, nonché misure per evitare, nel caso di prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori non professionali, manipolazioni pericolose e, nel caso di prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori professionali, fuoriuscite nelle aree destinate al loro stoccaggio.
Art. 18
Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari
1. La difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari include sia la difesa integrata che l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.
Art. 19
Difesa integrata obbligatoria
1. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1° gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.
2. Il Piano definisce le condizioni necessarie affinché gli utilizzatori professionali dispongano delle informazioni e degli strumenti per l'applicazione dei principi generali della difesa integrata.
3. Il Piano definisce i requisiti dei servizi per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari necessari all'attuazione della difesa integrata obbligatoria, con particolare riferimento al monitoraggio delle specie nocive e alle attività di assistenza tecnica. Il Piano fornisce indicazioni sulla modulistica per la registrazione delle informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno per le proprie competenze, sono le autorità responsabili per la messa a disposizione delle informazioni e degli strumenti e per la realizzazione dei servizi di cui ai commi 2 e 3.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale, per le attività di coordinamento relative all'applicazione della difesa integrata obbligatoria, del supporto delle specifiche competenze in materia, operanti in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, senza oneri per la finanza pubblica.
6. Entro e non oltre il 30 aprile 2013 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le misure messe in atto per la realizzazione delle condizioni e dei servizi di cui al comma 1.
7. Entro il 30 giugno 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 6.
Art. 20
Difesa integrata volontaria
1. La difesa integrata volontaria rientra nella produzione integrata così come definita dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata.
2. Il Piano, tenuto conto degli orientamenti di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'allegato II, paragrafi 3.6 - 3.8, e punto 4, identifica i principi, i criteri generali e gli strumenti attraverso i quali definisce, promuove ed incentiva l'adozione di orientamenti specifici per coltura o settore da parte degli utilizzatori professionali. Ai fini della definizione delle azioni e dei supporti necessari per l'applicazione della difesa integrata volontaria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del supporto delle specifiche competenze in materia, operanti in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, senza oneri per la finanza pubblica.
Art. 21
Agricoltura biologica
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno per le proprie competenze, promuovono ed incentivano l'applicazione delle tecniche di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007, secondo gli orientamenti specifici del Piano.
Art. 22
Indicatori
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, definisce, con il supporto del Consiglio, gli indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità nonché a rilevare le tendenze nell'uso di talune sostanze attive con particolare riferimento alle colture, alle aree trattate e alle pratiche fitosanitarie adottate.
2. In relazione all'applicazione degli indicatori di cui al comma 1, nonché degli indicatori di rischio armonizzati stabiliti a livello comunitario, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sono definite le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati. A tal fine sono utilizzati anche i dati statistici rilevati ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.
Art. 23
Controlli
1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, coordinano i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto. A tale fine, gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
2. Il Piano definisce le modalità di coordinamento tra i soggetti istituzionali di cui al comma 1 per le attività di ispezione e controllo.
Art. 24
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all'atto della vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali di cui all'articolo 10, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea in difformità alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
11. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.
14. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
15. Sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale e regionale.
Art. 25
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Gli oneri relativi alle attività di cui all'articolo 12, comma 2, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le tariffe di cui al comma 2 e le relative modalità di versamento. Le suddette tariffe sono aggiornate ogni tre anni.
Art. 26
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 27, 24, comma 3, e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
2. Fatti salvi gli effetti transitori di cui agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 4, del presente decreto legislativo sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
3. A decorrere dal 26 novembre 2015 è abrogato il comma 6 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Balduzzi, Ministro della salute
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato I
Materie di formazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti
1. Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari, nonché alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi.
2. Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
a) modalità di identificazione e controllo;
b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;
c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale;
e) rischi associati ai prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione.
3. Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area trattata.
4. Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari: principi per la scelta dei prodotti fitosanitari con minori effetti sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente.
5. Misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente.
6. Pratiche di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e smaltimento degli imballaggi vuoti, di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita.
7. Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscela e applicazione dei prodotti fitosanitari.
8. Rischi per le acque di falda e le acque superficiali connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e misure di mitigazione del rischio. Migliori pratiche per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di eventi meteorologici estremi che comportano rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari.
9. Attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:
a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di taratura;
b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio.
10. Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15.
11. Registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Allegato II
Modalità di ispezione e requisiti delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari
L'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari riguarda tutti gli aspetti importanti per ottenere un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente. Dovrebbe essere assicurata la totale efficacia dell'operazione di applicazione mediante un adeguato funzionamento dei dispositivi e delle funzionalità delle attrezzature affinché sia garantito il conseguimento dei seguenti obiettivi.
Le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari devono funzionare in modo affidabile ed essere correttamente impiegate ai fini previsti assicurando che i prodotti fitosanitari possano essere accuratamente dosati e distribuiti. Lo stato delle attrezzature dovrebbe essere tale da consentire di procedere al riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo e di evitare perdite di prodotti fitosanitari. Le attrezzature devono altresì consentire una facile e completa pulizia. Devono inoltre garantire operazioni sicure ed essere controllate e arrestate immediatamente dal sedile dell'operatore. Ove necessario, le regolazioni devono essere semplici, accurate e riproducibili.
1. Elementi di trasmissione: la protezione dell'albero di trasmissione e la protezione della connessione di alimentazione elettrica devono essere montate e in buono stato; i dispositivi di protezione e tutte le parti rotanti o in movimento della trasmissione non devono subire impedimenti durante il funzionamento per garantire la protezione dell'operatore.
2. Pompa: la capacità della pompa deve corrispondere alle esigenze dell'attrezzatura e la pompa deve funzionare correttamente per garantire un'erogazione stabile e affidabile del prodotto. La pompa non deve presentare perdite.
3. Agitazione: i dispositivi di agitazione della miscela devono garantire un adeguato ricircolo per poter ottenere una concentrazione omogenea dell'intero volume della miscela liquida da irrorare contenuta nel serbatoio.
4. Serbatoio per l'irrorazione di prodotti liquidi: i serbatoi degli irroratori, compresi l'indicatore di livello, i dispositivi di riempimento, i filtri e i vagli, i sistemi di svuotamento e di risciacquatura e i dispositivi di miscelazione, devono funzionare in modo da ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite accidentali, di distribuzioni a concentrazione non omogenea, di esposizione dell'operatore e limitare al massimo la presenza di residui nel serbatoio.
5. Sistemi di misura, controllo e regolazione: tutti i dispositivi di misura, accensione e spegnimento e di regolazione della pressione e/o della portata devono essere adeguatamente tarati e funzionare correttamente e non devono presentare perdite. Durante l'applicazione devono poter essere agevolmente controllati la pressione e il funzionamento dei dispositivi di regolazione della pressione. Questi ultimi dispositivi devono mantenere una pressione di esercizio a un numero di giri costante della pompa per garantire un volume di erogazione stabile.
6. Tubi: i tubi (rigidi e flessibili) devono essere in buono stato per evitare ostruzioni al flusso di liquido o fuoriuscite accidentali in caso di guasto. I tubi non devono presentare perdite alla pressione massima consentita dal sistema di irrorazione.
7. Filtraggio: per evitare turbolenze e un'erogazione non omogenea, i filtri devono essere in buono stato e la dimensione delle maglie deve corrispondere alla dimensione degli ugelli montati sull'irroratore. Se presente, il sistema di indicazione di ostruzione del filtro deve funzionare correttamente.
8. Barra irrorante (per le attrezzature che irrorano pesticidi mediante una barra orizzontale situata in prossimità della coltura o del materiale da trattare): la barra irrorante deve essere in buono stato e stabile in tutte le direzioni. I sistemi di fissaggio e di regolazione e i sistemi destinati ad ammortizzare movimenti involontari e compensare eventuali dislivelli devono funzionare correttamente.
9. Ugelli: gli ugelli devono funzionare correttamente per controllare la gocciolatura al termine dell'irrorazione. Per garantire un'erogazione omogenea, la portata di ogni singolo ugello non deve differire significativamente dai dati indicati dal fabbricante.
10. Distribuzione: la distribuzione in senso trasversale e verticale (in caso di applicazione su colture verticali) della miscela da irrorare nell'area interessata deve essere uniforme, ove applicabile.
11. Ventilatore (per le attrezzature che distribuiscono i prodotti fitosanitari con sistema pneumatico): il ventilatore deve essere in buono stato e deve garantire un flusso d'aria stabile e affidabile.
Allegato III
Principi generali di difesa integrata
1. La prevenzione e la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da:
- rotazione colturale,
- utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta),
- utilizzo, ove appropriato, di «cultivar» resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/ certificati,
- utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio, - prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per esempio mediante pulitura regolare delle macchine e attrezzature),
- protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso adeguate misure fitosanitarie o l'utilizzo di infrastrutture ecologiche all'interno e all'esterno dei siti di produzione.
2. Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, così come l'utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente nonché bollettini di assistenza tecnica.
3. In base ai risultati del monitoraggio, l'utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare adeguate misure di controllo. Valori soglia scientificamente attendibili e validi costituiscono elementi essenziali ai fini delle decisioni da prendere. Per gli organismi nocivi, i valori soglia definiti per la regione, aree e colture specifiche e condizioni climatiche particolari devono essere presi in considerazione, ove possibile, prima del trattamento.
4. Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi.
5. I prodotti fitosanitari sono quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere e hanno minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente.
6. L'utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e di altre forme d'intervento ai livelli necessari, per esempio utilizzando dosi ridotte, riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a trattamenti localizzati, avendo cura che il livello di rischio per la vegetazione sia accettabile e che non aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in popolazioni di organismi nocivi.
7. Ove il rischio di resistenza a un trattamento fitosanitario sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti sulla coltura, le strategie antiresistenza disponibili dovrebbero essere messe in atto per mantenere l'efficacia dei prodotti. Ciò può includere l'utilizzo di diversi prodotti fitosanitari con diversi modi di azione.
8. Sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e del monitoraggio di organismi nocivi, l'utilizzatore professionale dovrebbe verificare il grado di successo delle strategie di difesa applicate.