Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 13 novembre 2018, n. 29029 - Crollo della copertura di un capannone. Ruolo del coordinatore per la sicurezza


Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 13/11/2018

 

 

 

Fatto

 

1. Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2002 F.lli Rossetti s.n.c. conveniva davanti al Tribunale di Padova Dab Pumps S.p.A. per ottenerne la condanna a risarcirle i danni derivati dal crollo - avvenuto il 3 dicembre 2001 - della copertura di un capannone della convenuta. Quest'ultima si costituiva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in manleva Euganea Precompressi S.p.A., cui aveva appaltato la costruzione del capannone con contratto stipulato il 15 giugno 2001. La società chiamata si costituiva, resistendo e attribuendo la responsabilità del crollo al progettista S.D., per omessa indicazione delle istruzioni per il montaggio, nonché a G.L. - progettista architettonico -, M.L.A. - coordinatore della progettazione per il committente e coordinatore per l'esecuzione dei lavori -, P.M. - dipendente della committente e responsabile dei lavori - e U.S. - titolare della ditta Ipermontaggi, cui era stato affidato il montaggio -, ottenendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di tutti costoro oltre a quella della sua compagnia assicuratrice ITAS Assicurazioni S.p.A.
Si costituiva il S.D., resistendo; si costituiva resistendo anche il U.S., che otteneva di chiamare in garanzia Milano Assicurazioni S.p.A. e V.M., e proponeva altresì domanda risarcitoria in via riconvenzionale. Si costituiva pure M.L.A., resistendo e ottenendo l'autorizzazione di chiamare in garanzia Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.A.; lo stesso faceva G.L.. P.M. a sua volta si costituiva resistendo e ottenendo l'autorizzazione a chiamare la sua compagnia assicuratrice Axa S.p.A. Si costituiva inoltre V.M., che otteneva l'autorizzazione a chiamare L.M. - che gli avrebbe dato istruzioni - e chiedeva di essere tenuto indenne da quest'ultimo e da Euganea Precompressi S.p.A. Si costituivano pure le compagnie assicuratrici Lloyd Adriatico S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A.
Con sentenza del 27 novembre 2008 il Tribunale condannava Dab Pumps S.p.A. a risarcire i danni all'attrice nella misura di € 87.848,79 oltre accessori, Euganea Precompressi S.p.A. a rimborsare la suddetta di quanto veniva condannata a pagare, ITAS Assicurazioni S.p.A. a rimborsare Euganea Precompressi S.p.A. nella misura di € 70.408,43, e infine S.D. a corrispondere la differenza tra quanto preteso da Dab Pumps S.p.A. e quanto versato da ITAS Assicurazioni S.p.A. nonché a rimborsare a quest'ultima quanto pagato a Euganea Precompressi S.p.A.
Veniva proposto appello principale da S.D. e venivano altresì proposti appelli incidentali rispettivamente da M.L.A., G.L., Euganea Precompressi S.p.A., L.M., U.S., V.M., Milano Assicurazioni S.p.A. e ITAS Assicurazioni S.p.A.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 29 dicembre 2014, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava solidalmente S.D., U.S., G.L. e M.L.A. a corrispondere a Euganea Precompressi S.p.A. il 60% della differenza tra quanto preteso da Dab Pumps S.p.A. e quanto rimborsato da ITAS Assicurazioni S.p.A., nonché a rimborsare a quest'ultima il 60% di quanto da essa versato a Euganea Precompressi S.p.A.; li condannava altresì a rimborsare il 60% delle spese rifuse da Euganea Precompressi a Dab Pumps S.p.A.; condannava infine le compagnie assicuratrici a tenere indenni gli assicurati.
2.1 Ha presentato ricorso M.L.A. sulla base di quattro motivi.
2.1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza ai sensi degli articoli 132, primo comma, n. 4 c.p.c. e 111 Cost..
Lamenta il ricorrente che in ordine alla sua posizione "è del tutto omessa la rappresentazione e la documentazione dell'iter" decisionale seguito dalla Corte d'appello. Quest'ultima avrebbe aderito in modo totale alla c.t.u. sulle cause del crollo (il motivo trascrive passi della c.t.u. che il giudice di secondo grado avrebbe condiviso) ma non alle conclusioni del consulente in ordine alla posizione di M.L.A.. La corte territoriale richiamerebbe la prima "bozza della perizia", che sarebbe stata poi, a seguito di osservazioni del consulente di parte, totalmente modificata dal consulente d'ufficio. La corte non spiegherebbe il suo discostarsi dalle "conclusioni successive" del consulente d'ufficio, che "in realtà sono le uniche": in tal modo incorrerebbe in violazione della giurisprudenza per cui sussiste vizio motivazionale nel caso in cui il giudice non motivi la sua divergenza dal parere dell'ausiliario tecnico su un punto decisivo.
2.1.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 9, quarto comma, l. 1086/1971, 2, 4, 5, 9 e 12 d.lgs. 494/1996 e 22 della Circolare 20 gennaio 1982 n. 13 del Ministero del Lavoro.
Il giudice d'appello avrebbe valutato M.L.A. responsabile tramite una motivazione apparente, ignorando apoditticamente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio ed imputandogli di non aver rispettato né l'articolo 22 della suddetta circolare né l'articolo 9, quarto comma, l. 1086/1971. Se tale "apodittica affermazione" costituisse motivazione (il che comunque non sarebbe, secondo il ricorrente) integrerebbe violazione e falsa applicazione delle norme relative agli obblighi, alle competenze e alla responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE).
Segue una ricostruzione della vicenda della realizzazione del capannone, richiamandosi ancora elementi della c.t.u. in ordine alle cause del crollo della copertura e norme che sarebbero coinvolte nonché la differenza che sussisterebbe tra la "prima bozza" della consulenza e la conclusione finale, riproponendosi l'asserto che il giudice d'appello avrebbe seguito la tesi abbandonata nella versione definitiva della relazione dal consulente d'ufficio, tesi che sarebbe normativamente erronea. Si sostiene che il consulente sarebbe caduto in un equivoco in ordine alla circolare invocata nella rubrica del motivo, e si riporta uno stralcio della relazione che sarebbe stato poi corretto "recependo integralmente le osservazioni del CTP" dell'attuale ricorrente. Seguono argomentazioni in ordine alla sequenza del montaggio - invocanti pure le relative norme - e in ordine ai documenti presenti agli atti relativi al ruolo delle varie imprese in tale sequenza, per concludere che il giudice d'appello potrebbe affermare la responsabilità di M.L.A. per aver "omesso di verificare se erano state fornite le necessarie istruzioni di montaggio" soltanto violando tutte le norme relative al ruolo di CSP e CSE nei cantieri edili nonché tutte le norme indicate in rubrica. L'inesistenza della violazione di norme ed obblighi da parte del ricorrente sarebbe stata accertata, inoltre, dal Collegio peritale del processo penale celebrato a seguito dell'evento, che avrebbe raggiunto conclusioni identiche a quelle della c.t.u. Viene riportato un passo della perizia penale e richiamato il ruolo del ricorrente nella vicenda penale (dapprima si sarebbe disposta nei suoi confronti l'archiviazione, poi vi sarebbe stata la ritrasmissione degli atti al PM da parte del Tribunale dopo il dibattimento, ma anche dopo ciò egli non sarebbe risultato penalmente responsabile) che confermerebbe la violazione da parte della corte territoriale delle norme invocate in rubrica.
2.1.3 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo in ordine alla esistenza e alla fornitura di una sequenza di montaggio da parte del prefabbricatore.
La corte territoriale avrebbe ritenuto responsabile il ricorrente per aver omesso di verificare se fossero state fornite le necessarie istruzioni di montaggio; in tal modo avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo, l'esistenza di una sequenza di montaggio, determinata da Euganea Precompressi S.p.A. Segue una descrizione delle relative vicende, richiamandosi pure, al riguardo, la sentenza di primo grado.
2.1.4 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità del procedimento in relazione agli articoli 91 e 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulle spese di lite.
Qualora non fossero accolti i motivi precedenti, si adduce che nella motivazione la corte territoriale avrebbe dichiarato di condannare Lloyd Adriatico S.p.A., attualmente Allianz S.p.A., a rifondere le spese dei due gradi all'attuale ricorrente, condanna però omessa quanto al primo grado nel dispositivo della sentenza, che sarebbe pertanto nulla.
2.2 Ha presentato ricorso G.L., articolandolo in quattro motivi.
2.2.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza in relazione agli articoli 132, primo comma, n. 4, c.p.c. e 111 Cost.
Il giudice d'appello non avrebbe esternato l'iter seguito in ordine alla decisione sulla posizione del ricorrente. Avrebbe aderito, poi, alla c.t.u. sulla causa del crollo: e si riportano passi della consulenza, lamentando che una parte di essa, a differenza delle parti precedenti, non sarebbe stata riprodotta nella sentenza ma comunque recepita. Il giudice d'appello però non avrebbe condiviso la consulenza sulla posizione del ricorrente: si richiama la pagina 25 di quella che viene definita "prima bozza", e che poi il consulente avrebbe modificato in toto accogliendo le osservazioni del CTP e quindi negando la responsabilità del direttore dei lavori; da ciò si sarebbe discostata la corte territoriale con una motivazione "apparente", ovvero senza spiegare le ragioni per cui nega le conclusioni della consulenza. La corte avrebbe violato così la giurisprudenza per cui, nel caso in cui il giudice intenda discostarsi da una consulenza tecnica d'ufficio su un punto decisivo, occorre che fornisca una motivazione specifica, pena vizio motivazionale.
2.2.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3 l. 5 novembre 1971 n. 1086 e dei punti 1.6 - 2.6 - 4.4.2 D.M. LL.PP. 3 dicembre 1987.
La Corte d'appello offrirebbe una motivazione soltanto apparente in ordine alla responsabilità del ricorrente, con apodittica negazione delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio e adesione alla prima bozza del consulente. Se ciò fosse (e lo si esclude) una motivazione, sarebbe stata violata la normativa invocata in rubrica. Segue una ricostruzione 
della vicenda, richiamandosi anche le osservazioni della consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla responsabilità di altri, invocando in particolare il consulente norme relative alla responsabilità del progettista S.D. e del prefabbricatore Euganea Precompressi S.p.A. Nella prima bozza il consulente d'ufficio avrebbe rilasciato una "opinione personale" nel senso che la direzione dei lavori avrebbe dovuto acquisire le prescrizioni riguardanti il montaggio; ciò sarebbe derivato, secondo il motivo, da un'erronea interpretazione dell'articolo 3, secondo comma, I. 1086/1971, per cui anche il direttore dei lavori, per la parte di sua competenza, ha responsabilità "della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto" e, per gli elementi prefabbricati, "della posa in opera". Nella I. 1086/1971 e nel decreto ministeriale richiamato in rubrica non vi sarebbe riferimento alla direzione dei lavori sull'ordine di montaggio; né varrebbe il generico riferimento dell'articolo 3, secondo comma, I. 1086/1971 in quanto non menziona la "sequenza di montaggio" e circoscrive la responsabilità del direttore dei lavori alla "parte di sua competenza". E infatti il consulente tecnico d'ufficio avrebbe poi modificato la sua posizione, e pure il collegio peritale del processo penale sarebbe giunto a identica soluzione. In sede penale, invero, la posizione del ricorrente fu archiviata.
2.2.3 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo sulla esistenza e sulla fornitura di una sequenza di montaggio da parte del prefabbricatore.
Ritenendo responsabile l'attuale ricorrente per omessa verifica della fornitura delle necessarie istruzioni di montaggio, la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo: la sequenza del montaggio sarebbe stata determinata da Euganea Precompressi S.p.A. e impartita mediante il geometra V.M. ai lavoratori di Ipermontaggi. Segue una ricostruzione probatoria di ciò, che viene qualificato circostanza discussa in primo grado e poi "risultata comprovata": una sequenza di montaggio sarebbe dunque esistita in cantiere. Al riguardo si riporta anche un passo della sentenza di primo grado.
2.2.4 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità del procedimento, nonché violazione degli articoli 91 e 112 c.p.c. La censura corrisponde a quella proposta nel quarto motivo del ricorso di M.L.A..
2.3 S.D. si difende dal ricorso di M.L.A. con controricorso in cui presenta pure ricorso incidentale, articolato in quattro motivi.
2.3.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo in ordine alla resistenza e alla fornitura di una sequenza di montaggio da parte del prefabbricatore. Aderisce il ricorrente al terzo motivo del ricorso di M.L.A., argomentando sulla relativa condotta di Euganea Precompressi S.p.A. e sostenendo che il crollo sarebbe avvenuto per avere tale società "direttamente ordinato ai montatori della Ipermontaggi" di realizzare il montaggio "secondo una sequenza difforme" da quella usuale, su questo riferendosi ad alcuni elementi tratti dal compendio probatorio. L'aver ordinato Euganea Precompressi S.p.A. tale anomala sequenza costituirebbe un fatto atto a escludere la responsabilità del ricorrente, fatto che peraltro "non è stato valutato" dal giudice d'appello.
2.3.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo in ordine alla mancanza di richiesta della sequenza di montaggio.
La corte territoriale non avrebbe tenuto in conto che "nessuno ha mai chiesto" al ricorrente di indicare una sequenza di montaggio; e ciò sarebbe "ovvio" tenendo poi conto che la sequenza sarebbe stata impartita da Euganea Precompressi S.p.A. e che il ricorrente non avrebbe avuto alcun ruolo nella esecuzione della costruzione del capannone.
2.3.3 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 9, quarto comma, l. 1086/1971, 21 e 22 della Circolare del Ministero del Lavoro 20 gennaio 1982 n. 13.
Avrebbe errato il giudice d'appello nell'applicare le norme relative ai doveri dei produttori di fabbricati in serie, dei montatori di fabbricati in serie e dei professionisti con responsabilità di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza del cantiere, e specialmente quelle invocate in rubrica. In particolare, l'articolo di legge ivi richiamato imporrebbe ai produttori di "fornire tutte le prescrizioni" riguardo il trasporto e il montaggio dei loro manufatti; e l'invocata circolare all'articolo 21 imporrebbe a produttori e montatori di dare istruzione scritta e all'articolo 22 di fornire specifica documentazione tecnica. Pertanto il ricorrente non avrebbe responsabilità per quanto accaduto.
2.3.4 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza in relazione agli articoli 132, primo comma, n. 4 c.p.c. e 111 Cost..
Il giudice d'appello non avrebbe indicato "i passaggi logici" che sosterrebbero l'attribuzione al ricorrente della responsabilità nella misura del 42%, a Euganea Precompressi S.p.A. del 40% e del 6% ciascuno a M.L.A., G.L. e U.S.. Ciò non avrebbe correlazione con il giudizio, da cui invece emergerebbe la responsabilità di Euganea Precompressi S.p.A., di Ipermontaggi, del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza.
2.4 S.D. si difende con altro controricorso dal ricorso di G.L., proponendo altresì ricorso incidentale articolato in quattro motivi.
2.4.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo sull'esistenza e sulla fornitura di una sequenza di montaggio da parte del prefabbricatore.
Il motivo aderisce alla terza censura del ricorso di G.L.. Si adduce che sarebbe emerso che fu Euganea Precompressi S.p.A. a indicare ai montatori la sequenza del montaggio che avrebbe causato il crollo. Tale società avrebbe adottato specifici protocolli di montaggio, che forniva poi ai professionisti esterni come il ricorrente; la società informava preventivamente i professionisti esterni dell'eventuale necessità di montare prefabbricati con modalità diverse da siffatti protocolli. In base ai protocolli di Euganea Precompressi S.p.A. il ricorrente avrebbe predisposto correttamente i progetti strutturali di quattordici capannoni; e anche nel caso in esame avrebbe seguito il protocollo fornito dalla società. Il capannone sarebbe crollato perché Euganea Precompressi S.p.A., essendo in ritardo, avrebbe ordinato direttamente ai montatori una sequenza di montaggio diversa da quella del protocollo. Si richiamano elementi probatori al riguardo per concludere che quest'ordine di Euganea Precompressi S.p.A. avrebbe dovuto "portare il Giudice a escludere qualsiasi responsabilità" del ricorrente.
2.4.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo sulla mancata richiesta della sequenza di montaggio, e presenta un contenuto analogo a quello del secondo motivo del ricorso incidentale proposto avverso M.L.A.; parimenti il terzo e il quarto motivo sono identici al terzo e al quarto motivo del ricorso incidentale proposto avverso il suddetto.
2.5 Si sono difesi con controricorso avverso i ricorsi di M.L.A., G.L. e S.D. rispettivamente P.M. e Dab Pumps S.p.A.; M.L.A. si è difeso con controricorso avverso il ricorso incidentale di S.D. avverso di lui proposto; parimenti G.L. si è difeso con controricorso avverso il relativo ricorso incidentale di S.D..
Hanno presentato memoria ai sensi deN'articolo 378 c.p.c. rispettivamente M.L.A., G.L. e S.D..
3. Il ricorso di M.L.A. è parzialmente fondato.
3.1.1 II primo motivo, sotto il profilo della pretesa carenza di apparato motivazionale, lamenta anzitutto che la sentenza sarebbe totalmente priva di motivazione, in quanto avrebbe aderito alla consulenza tecnica d'ufficio in ordine alle cause del crollo della copertura del capannone richiamando tuttavia la "prima bozza della perizia" che, a seguito dei rilievi del consulente tecnico di parte, sarebbe però pervenuta a cambiare le sue conclusioni: e da queste ultime il giudice d'appello divergerebbe senza illustrarne le ragioni.
Questa parte della censura è manifestamente infondata, perché il giudice d'appello fornisce sulle cause del crollo una motivazione, seppur concisa, la quale offre una sostanza specifica ed effettiva, onde non può essere qualificata apparente.
Come segue infatti motiva la corte territoriale in ordine alla responsabilità (anche) del ricorrente nelle pagine 38-39 della impugnata sentenza: "Non appare... giustificata né condivisibile l'esclusione di responsabilità degli appellati G.L. e M.L.A., rispettivamente Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dell'opera nonché Coordinatore della Sicurezza per la progettazione. Il C.T.U. invero ha richiamato la legislazione relativa agli obblighi dei suddetti professionisti rilevando che la Direzione Lavori avrebbe dovuto acquisire le prescrizioni relative allo schema, ordine, sequenza e successione di montaggio mentre l'arch. M.L.A. non aveva ottemperato completamente alla normativa vigente risultando nei POS le condizioni di sicurezza dei singoli elementi prefabbricati ma ignorando la partecipazione degli stessi a gueii'organismo strutturale più complesso che durante la fase di montaggio in itinere si forma (v. pag. 25 e 28 C.T.U.). Le considerazioni di cui sopra appaiono convincenti e congruamente motivate, mentre le conclusioni successive con le quali si esclude la responsabilità di detti professionisti non appaiono sufficientemente motivate soprattutto in relazione alle affermazioni più sopra riportate".
Non si comprende, poi, quale sarebbe "la prima bozza della perizia" che secondo il motivo sarebbe richiamata nella sentenza (ricorso, pagina 38): la consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'origine del crollo, affidata all'ingegner P. (ne fu successivamente espletata un'altra relativa ai conseguenti danni, affidata ad un ulteriore consulente), venne disposta dal Giudice Istruttore del Tribunale con ordinanza del 9 giugno 2005, come illustra lo stesso ricorso nella premessa che descrive i fatti processuali (a pagina 17). E alla causa in esame, instaurata nel 2002, si applica ictu oculi l'articolo 195, terzo comma, c.p.c. nel testo previgente alla I. 69/2009, nel quale non si prevede alcuna "bozza" che si tramuti in definitiva relazione dopo un formale contraddittorio tecnico (nello stesso testo novellato, si nota ad abundantiam, viene peraltro prevista una sola relazione, cui il contraddittorio tecnico porta ad aggiungere soltanto "una sintetica valutazione" delle osservazioni delle parti).
3.1.2 Il residuo del motivo in esame presenta un contenuto che, a ben guardare, merita vaglio congiunto con quello del secondo motivo, che ne costituisce contemporaneamente riproposizione e sviluppo, incentrando entrambe le doglianze il loro nucleo sul diniego della responsabilità di M.L.A. per il crollo della copertura del capannone, diniego che si fonda sulla natura dei ruoli che il suddetto rivestiva, ovvero Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE), argomentandosi sulle norme specifiche che, ad avviso del ricorrente, sarebbero in sostanza le uniche a determinare gli obblighi, le competenze e le responsabilità di chi riveste i ruoli suddetti.
In realtà, a prescindere dal fatto che in massima parte la censura scende su un piano direttamente fattuale - o al più riconducibile all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. nel testo previgente - tentando di schermare la conseguente inammissibilità con il richiamo delle norme indicate nella rubrica del secondo motivo (qualificato infatti come riferentesi all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.), il centro della questione della responsabilità del G.L. M.L.A., e correlativamente dell'accertamento effettuato e, seppur concisamente, esternato dalla corte territoriale non risiede, evidentemente, soltanto in tali norme specifiche. Queste, invero, secondo i principi generali si affiancano, infatti, alle norme del codice civile: e dal codice emerge, per quanto concerne l'adempimento in generale delle obbligazioni, che, nel caso in cui l'obbligato sia un professionista, egli è tenuto ad una peculiare diligenza professionale (la diligenza qualificata: articolo 1176, secondo comma, c.c.); il che non solo regola obbligazioni contrattuali, ma si riverbera anche sulle obbligazioni derivanti da fatto illecito (articoli 1173 e 2043 c.c.), laddove la carenza della diligenza imprime appunto di colpa il fatto (da ultimo, sull'applicazione dell'articolo 1176, secondo comma, c.c. tra gli altri a un ingegnere progettista e a un direttore dei lavori, cfr., p. es, Cass. sez. 3, 15 giugno 2018 n. 15732).
E allora, nel caso in esame, come emerge dalle stesse argomentazioni coltivate dal ricorrente, la reale questione, come sopra si è anticipato, prende forma. La corte territoriale, a seguito del passo sopra integralmente trascritto a proposito della prima parte del primo motivo, continua a sviluppare il suo ragionamento, così esprimendosi: "Ne deriva che... il progettista..., non fornendo le prescrizioni per il montaggio, com'era suo preciso obbligo, ha concorso con la propria committente, che si è autonomamente assunta la responsabilità di dar corso al montaggio senza pretenderle, alla causazione del sinistro così come... G.L. e M.L.A., che, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno omesso di verificare se erano state fornite le necessarie istruzioni di montaggio". È del tutto evidente che la corte territoriale ha ritenuto condotta negligente da parte di chi operava come Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dell'opera nonché Coordinatore della Sicurezza per la progettazione l'omessa verifica della fornitura delle necessarie istruzioni di montaggio, istruzioni che, ovviamente, dovevano essere fornite dal tecnico progettista, e non dalla impresa Euganea Precompressi. 
Il che costituisce una valutazione elementare, considerando che l'oggetto del montaggio era addirittura la copertura del capannone, ovvero l'elemento di una costruzione che, alla luce del notorio, per la maggior parte non si sostiene su altri elementi, bensì si protende sul vuoto: da ciò consegue il massimo livello di necessità tecnica in questo aspetto della costruzione. E non si comprende, allora, come il tecnico cui era affidata quanto meno la sicurezza dell'esecuzione dell'opera potesse omettere di verificare, appunto, come rimarca la corte territoriale, il pervenimento delle istruzioni tecniche di montaggio da parte del progettista strutturale, o comunque potesse ritenere bastanti istruzioni non provenienti dal suddetto progettista bensì meramente dall'impresa appaltatrice dei lavori per realizzare il progetto.
La vigilanza sulla sicurezza dell'esecuzione non può, infatti, attestarsi in limiti formali, ma deve elasticamente e appropriatamente conformarsi alla situazione concreta in cui il cantiere viene a trovarsi: e qui proprio rileva l'inevitabile incidenza delle norme generali regolanti la condotta di un professionista come condotta necessariamente esente da ogni negligenza in rapporto alle sue conoscenze tecniche. Se, infatti, un quisque de populo ben poteva non avvertire l'importanza delle istruzioni di montaggio da parte del progettista strutturale, al contrario un tecnico non poteva non avvertirla come elemento di carenza e quindi di insicurezza immediatamente percepibile.
Entrambi i primi due motivi del ricorso, in conclusione, non sono fondati.
3.2 Il terzo motivo, a tacer d'altro, non ha consistenza perché eccentrico: sul fatto, ritenuto dalla corte territoriale, che il ricorrente si era occupato delle "condizioni di sicurezza dei singoli elementi prefabbricati, ma ignorando la partecipazione degli stessi a quell'organismo strutturale più complesso che durante la fase di montaggio in itinere si forma", non incide per nulla l'avere Euganea Precompressi fornita la sequenza di montaggio. Q E al riguardo, infatti, si rimanda a quanto appena osservato in riferimento ai motivi precedenti. 
3.3.1 Il quarto motivo è parzialmente fondato.
Realmente, nel caso in esame, la sentenza impugnata nella motivazione (a pagina 42), a proposito della regolazione delle spese processuali così enuncia: "Condanna Lloyd Adriatico s.p.a., ora Allianz s.p.a. alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizi in favore rispettivamente di G.L. e M.L.A.". Peraltro, nell'ultima parte del dispositivo (a pagina 44 della sentenza), così dichiara: "condanna Lloyd Adriatico s.p.a., ora Allianz s.p.a., alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 3200,00, oltre € 200,00 per spese, ciascuno, in favore di G.L. e M.L.A.".
È dunque evidente che si è verificata un'omissione materiale, mancando nel dispositivo il riferimento alle spese del primo grado e la relativa liquidazione.
Che ciò integri, come prospetta il ricorrente, la totale nullità della decisione è palesemente insostenibile: la divergenza tra motivazione e dispositivo è talmente circoscritta da non inficiare la comprensione del decisum, ma anzi consente di percepire con agevolezza l'esistenza di un mero lapsus calami di natura omissiva.
Assai di recente le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sentenza 21 giugno 2018 n. 16415) hanno peraltro stabilito che, se manca la liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza (anche ex articolo 429 c.p.c.), benché in motivazione il giudice abbia espresso la volontà di porre le spese a carico del soccombente, l'interessato deve esperire il procedimento di correzione ai sensi dell'articolo 287 c.p.c. per ottenerne la quantificazione. Non si può tuttavia non rilevare che questo insegnamento nomofilattico, come ben risalta dalla chiara motivazione che ne sorregge la pronuncia, viene dettato per l'ipotesi in cui il soggetto che patisce l'errore, anziché avvalersi appunto della specifica procedura, propone ricorso per cassazione, in tal modo evidentemente fraintendendo la ratio di entrambi i due diversi mezzi di tutela e giungendo a gravare il giudice di legittimità di un'attività correttiva/integrativa che nulla ha a che fare con la legittimità stessa, avendo appunto un contenuto meramente materiale, che il legislatore affida quindi a chi ne ha fatto insorgere la necessità, anche nel caso in cui sia il giudice di merito.
3.3.2 Diversa è la fattispecie in cui l'interessato alla correzione intende altresì veicolare avverso la pronuncia che l'errore contiene ulteriori doglianze, astrattamente sussumibili nell'articolo 360 c.p.c.: id est nella ipotesi in cui il ricorrente non apporta soltanto, come unica censura, l'esistenza dell'errore materiale - anche qualora cerchi di mascherarlo, come nel caso in esame, sotto la facies di uno dei mezzi tassativamente previsti dall'articolo 360 -, bensì lamenta ulteriori motivi, i quali, persino se inammissibili, nulla hanno a che fare con l'errore materiale. In questo caso, se non si può negare la erroneità formale dell'introduzione di una doglianza per cui il legislatore detta una diversa e specifica tutela, non si può neppure obliare gli effetti e le ricadute del valore costituzionale in cui si è da tempo riversato quello tradizionale dell'economia processuale, ovvero della durata ragionevole del processo.
Invero, non appare corrispondente al vigente dettato dell'articolo 111, secondo comma, Cost. interpretare la fattispecie nel senso che il giudice di legittimità non possa procedere a conoscere appieno anche tale motivo oltre agli altri proposti nel ricorso, vale a dire debba limitarsi a qualificarlo censura da devolvere al procedimento di coscrizione materiale, così imponendosi al soggetto che è comunque vittima di un errore di attivare, eventualmente anche a distanza di un tempo notevole dalla emissione della pronuncia di merito, la suddetta procedura, e protraendosi quindi, non ragionevolmente rispetto al caso concreto, la durata della vicenda processuale. Il rispetto dei principi sopra richiamati - economia processuale e ragionevole durata - risulta, in ultima analisi, un adattamento in sede processuale del principio conservativo, noto nel diritto sostanziale ma sussistente proprio anche nella vita del processo, nel senso di valorizzazione dello strumento del processo nella massima ampiezza delle sue potenzialità risolutone e stabilizzanti. Né, infine, l'effettuazione della correzione materiale - che, "tradotta" nella cognizione di un motivo di ricorso per cassazione, diventa accoglimento del motivo stesso e sua decisione di merito - lede il diritto di difesa degli avversari del ricorrente, controricorrenti o intimati che siano, essendo stato pienamente posto il contraddittorio a monte anche della decisione di una siffatta doglianza.
Il motivo, pertanto, si deve ritenere ammissibile, qualificandolo come denuncia di errore materiale che, non avendo da sola suscitato il ricorso per cassazione dal momento che questo ha veicolato anche altri motivi, ben può essere vagliata dal giudice di legittimità, pur essendo stato l'addotto errore commesso da giudici di merito, in considerazione dei valori costituzionali di cui all'articolo 111, secondo comma, Cost., peraltro conforme pure - si osserva ad abundantiam - a noti paradigmi sovranazionali come quello di cui all'articolo 6, par.l, CEDI). E, come già sopra si illustrava, gode di evidente fondatezza tanto per omissione nel dispositivo del riferimento alle spese del primo grado di giudizio la cui condanna a carico di Allianz S.p.A. era stata già chiaramente esternata nella parte motiva, quanto per omissione della relativa liquidazione. Decidendolo quindi nel merito per la sua chiara compatibilità a tale espansione cognitiva, lo si accoglie, valutando congrua la liquidazione del relativo grado che aveva effettuato il giudice di prime cure e dunque stabilendo che nel punto del dispositivo dove è scritto "condanna Lloyd Adriatico s.p.a., ora Allianz s.p.a., alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 3200,00, oltre € 200,00 per spese, ciascuno, in favore di ... M.L.A." deve aggiungersi "nonché alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, come liquidate dal Tribunale".
4. Deve ora vagliarsi il ricorso proposto da G.L..
4.1 Il primo motivo è sostanzialmente analogo a quello del ricorso precedente (non a caso la corte tratta l'una dopo l'altra le posizioni di responsabilità dei due tecnici, M.L.A. e G.L., nel passo sopra riportato delle pagine 38-39 della motivazione). Parimenti il secondo motivo è sostanzialmente analogo: vi è riproposizione degli argomenti del primo motivo e sviluppo direttamente fattuale mascherato con le norme di rubrica. Ai primi due motivi, pertanto, è applicabile quanto già rilevato a proposito del precedente ricorso: in sintesi, l'assenza di un vizio motivazionale - essendo dinanzi ad una motivazione sintetica ma non apparente e comunque di agevole comprensibilità - nella sentenza impugnata e, altresì, l'assenza di violazione di norme di diritto sostanziale, emergendo ictu oculi la negligenza anche in capo al direttore dei lavori per la mancata reazione alla omessa trasmissione da parte del progettista strutturale delle istruzioni di montaggio, che, nell'ottica di un professionista come appunto il direttore dei lavori, non poteva non essere rilevata per la sua fondamentale importanza e non poteva essere sostituita da istruzioni fornite dall'impresa appaltatrice. Si rimanda, pertanto, a quanto si è illustrato a proposito della negligenza del professionista e della incidenza dei principi generali evincibili dal codice civile, autonomi dal dettato di norme specifiche come quelle invocate dal ricorrente.
Parimenti analogo nel suo contenuto al terzo motivo del ricorso precedente è il terzo motivo del presente ricorso, eccentrico e inconsistente per le stesse ragioni, cui perciò si rimanda.
4.2 Anche il quarto motivo corrisponde integralmente al quarto motivo del ricorso G.L. M.L.A., per cui esige la stessa soluzione. Ritenendolo ammissibile, fondato e idoneo ad essere deciso nel merito, dunque, si reputa congrua la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure delle spese processuali di primo grado. Pertanto, nel punto del dispositivo dell'impugnata sentenza dove si condanna "Lloyd Adriatico s.p.a., ora Allianz s.p.a., alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 3200,00, oltre € 200,00 per spese, ciascuno, in favore di G.L...." deve aggiungersi "nonché alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, come liquidate dal Tribunale".
Complessivamente, allora, in conseguenza dell'accoglimento del quarto motivo del ricorso di M.L.A. e del quarto motivo del ricorso di G.L., al punto del dispositivo che statuisce "condanna Lloyd Adriatico s.p.a., ora Allianz s.p.a., alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 3200,00, oltre € 200,00 per spese, ciascuno, in favore di G.L. e M.L.A." deve aggiungersi "nonché alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, per ciascuno come liquidate dal Tribunale".
5. A questo punto devono essere esaminati i ricorsi proposti da S.D., premettendo che, come si è visto più sopra, si tratta di ricorsi incidentali rispettivamente in rapporto al ricorso di M.L.A. e in rapporto al ricorso di G.L.. Ciascuno è affidato a quattro motivi, dei quali il secondo, il terzo e il quarto sono perfettamente sovrapponibili in entrambi i ricorsi. Sussiste una qualche minima divergenza di contenuto esclusivamente nel primo motivo del ricorso avverso il ricorso proposto da M.L.A. rispetto al primo motivo del ricorso proposto da G.L..
5.1 Prendendo le mosse, allora, proprio dai due primi motivi, si deve ribadire che la differenza è in effetti alquanto limitata, considerato che ’ entrambi expressis verbis aderiscono al terzo motivo rispettivamente del . ricorso di M.L.A. e del ricorso di G.L..
Tale terzo motivo, come pure si è visto, è coincidente nei ricorsi di M.L.A. e di G.L., e si impernia sulla indicazione da parte della impresa appaltante, Euganea Precompressi, di una sequenza di montaggio. Si rimanda pertanto a quanto osservato nei suddetti ricorsi sulla effettiva inconferenza di tale fatto, ictu oculi inidoneo ad esonerare i tecnici dall'obbligo di diligenza giacché le suddette istruzioni devono essere rilasciate da chi è specificamente esperto al riguardo, e nella concreta vicenda pertanto onerato, cioè dal progettista strutturale.
Nel caso di specie, appunto, il progettista strutturale è stato proprio S.D., il quale aggiunge, nella censura posta nel ricorso avverso quello di Marco G.L., argomenti di fatto relativi alla condotta di Euganea Prefabbricati: argomenti che, oltre ad essere fattuali e pertanto estratti da alcuni elementi del compendio probatorio, consistono in una critica alla condotta della impresa che sfocia tuttavia nell'asserto che la "anomala sequenza" ordinata da Euganea Prefabbricati porterebbe ad escludere la responsabilità del ricorrente, il che non sarebbe "stato valutato" dalla corte territoriale.
La conclusione del percorso argomentativo è chiaramente inconsistente. A tacer d'altro, il ricorrente non ha affatto negato di essere stato il progettista strutturale per il capannone de quo, onde già su un piano puramente logico prima ancora che giuridico non si comprende come si possa prospettare un esonero dall'adempimento della propria obbligazione per avere un altro soggetto dato indicazioni sulla sequenza di montaggio. È infatti evidente che il progettista strutturale doveva comunque, in quanto tale, fornire le suddette indicazioni alla luce della sua specifica cognizione tecnica, e che il non fornirle era già sufficiente a integrare l'inadempimento. Il fatto che indicazioni siano state rilasciate dal prefabbricatore dunque non è per nulla qualificabile come fatto decisivo; e d'altronde non corrisponde al vero che il giudice d'appello non abbia considerato nella motivazione il fatto che Euganea Precompressi si sia "inserita" in un compito che spettava al progettista strutturale, deducendone invece espressamente - e condivisibilmente - il verificarsi di un concorso di responsabilità.
Così infatti si esprime la sentenza impugnata, a pagina 37 s.: "...la Corte rileva che, secondo quanto accertato dal C.T.U.... la causa del crollo... è dovuta alla rottura al piede dei pilastri centrali... per snervamento dell'acciaio provocata dalla spinta orizzontale prodotta dalla copertura a shed nella fase di montaggio della copertura in quanto la procedura di montaggio della copertura non era coerente con le ipotesi di progettazione statica degli elementi verticali-pilastri scelta dai progettista strutturale. Ciò è avvenuto... perché non vi è stata da parte dei progettista strutturale alcuna indicazione o prescrizione utili e necessarie in merito alla procedura di montaggio della copertura... Considerato quanto sopra, va confermata la già accertata responsabilità" del progettista, dovendosi inoltre affermare "la concorrente responsabilità di Euganea Precompressi s.p.a. che, invece di richiedere al progettista le prescrizioni mancanti, ha deciso autonomamente di impartire direttamente dette istruzioni...".
Da questa linea risultata quindi inconsistente non si allontana, in sostanza, neppure il primo motivo del ricorso incidentale proposto contro il ricorso di G.L.. Il motivo è ancora più intensamente fattuale, in quanto elabora argomentazioni sul contenuto delle indicazioni di montaggio, per cui Euganea Precompressi avrebbe fornito protocolli da essa stessa però non rispettati nella vicenda in esame per avere ordinato ai montatori, essendo in ritardo, una sequenza diversa. Considerato tutto quanto già illustrato più sopra, la censura non ha pregio, anche a prescindere dalla sua natura inammissibile per fattualità.
5.2 Il secondo motivo che offrono entrambi i ricorsi del S.D. lamenta un omesso esame di fatto discusso e decisivo in ordine alla mancanza di t richiesta della sequenza di montaggio: il giudice d'appello non avrebbe tenuto in conto che "nessuno ha mai chiesto" al ricorrente di indicare una sequenza di montaggio; e ciò sarebbe "ovvio", tenuto conto che il prefabbricatore l'aveva impartita e che il S.D. non avrebbe avuto alcun ruolo nella esecuzione del capannone.
Si tratta di una doglianza priva di pregio, dal momento che indica come decisivo un fatto invece del tutto irrilevante: la pretesa omessa richiesta delle indicazioni di montaggio al progettista strutturale, laddove, come si è visto più sopra, quest'ultimo era tenuto a fornirla proprio per tale sua qualità, come chiaramente esposto dalla sentenza impugnata nel passo, poco sopra trascritto, in cui ha sintetizzato l'esito della consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla responsabilità del progettista strutturale.
5.3 Il terzo motivo di entrambi i ricorsi non si distoglie da tale erronea impostazione. Anch'esso invero è prevalentemente fattuale, pur se schermato in tale inammissibile natura con le norme invocate; e per il resto deve constatarsi che la corte non ha applicato alla posizione del ricorrente norme relative ai doveri di altre categorie professionali, bensì ha seguito l'accertamento del consulente tecnico d'ufficio sulla sua funzione di progettista strutturale (si rimanda ancora alla pagina 37 della motivazione), dal quale, in ultima analisi, sortisce un quadro di evidente negligenza - anche per il S.D. in riferimento ai principi generali codicistici - del progettista strutturale nella vicenda.
5.4 Il quarto motivo, pure presente, come già si accennava, con analogo contenuto in entrambi i ricorsi, imputa alla corte territoriale una radicale carenza di motivazione in ordine alla determinazione delle percentuali di corresponsabilità del ricorrente, di Euganea Precompressi S.p.A., di M.L.A., di G.L. e di U.S..
La doglianza è manifestamente infondata: la quantificazione della responsabilità del ricorrente al 42% (motivazione della sentenza, pagina 40) e parimenti la quantificazione della responsabilità degli altri soggetti si comprendono agevolmente tramite un ovvio, anche se implicito, rinvio alla ' precedente descrizione dell'accertamento dei fatti, e in particolare a . quanto esposto a pagina 37 come esito dell'accertamento tecnico, cui il giudice d'appello ha consapevolmente aderito. Non si è pertanto dinanzi a una motivazione assente né apparente.
Entrambi i ricorsi del S.D., quindi, meritano rigetto.
6. Quanto alle spese processuali del grado, tra M.L.A. e S.D. sussiste una reciproca soccombenza, poiché solo il quarto motivo del ricorso principale viene accolto, per cui si ritiene equo disporne la compensazione. Identica è la situazione nel rapporto processuale tra G.L. e S.D., anche in essa quindi disponendosi la compensazione. Nei confronti degli ulteriori controricorrenti Dab Pumps S.p.A. e P.M., visto appunto il parziale accoglimento dei ricorsi proposti da M.L.A. e G.L., si deve condannare S.D. alla rifusione delle spese - liquidate come da dispositivo - per totale soccombenza.
Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento, da parte di S.D., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
 

 

P.Q.M.

 


Accoglie i ricorsi rispettivamente di M.L.A. e di G.L. limitatamente al quarto motivo di entrambi, e decidendo nel merito dispone che nel punto del dispositivo della sentenza impugnata dove si legge: "condanna Lloyd Adriatico s.p.a., ora Allianz s.p.a., alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 3200,00, oltre € 200,00 per spese, ciascuno, in favore di G.L. e M.L.A." si aggiunga "nonché alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, per ciascuno come liquidate dal Tribunale". Rigetta i ricorsi proposti rispettivamente da M.L.A. e da G.L. quanto agli ulteriori motivi e rigetta altresì i due ricorsi proposti da S.D..
Compensa le spese processuali del grado tra M.L.A. e S.D., nonché tra G.L. e S.D..
Condanna S.D. a rifondere le spese processuali del grado rispettivamente a Dab Pumps S.p.A. e a P.M., per ciascuno liquidate in un totale di € 6000, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di S.D., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per i ricorsi da lui proposti, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2018