ISPESL
Circolare 29 settembre 1992, n. 74
Ponti sviluppabili adibiti al controllo e riparazione corpi illuminanti e linee elettriche di gallerie autostradali.
 

In relazione a quesiti pervenuti alla Sede centrale da Dipartimenti periferici e da talune Ditte utilizzatrici,
- visto il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 25;
- visto il decreto ministeriale 12 settembre 1959, mod. E;
- vista la circolare Ispesl del 13 gennaio 1988, n. 3/88;
- vista la lettera circolare del 1 ° luglio 1988, n. 6801,
su conforme parere del Comitato tecnico apparecchi di sollevamento e piattaforme di lavoro elevabili dell'Ispesl, acquisito il documento elaborato dal gruppo di lavoro "ad hoc" costituito in seno al Comitato tecnico apparecchi di sollevamento e piattaforme di lavoro elevabili, al fine di uniformare la attività omologativa, si danno in allegato ulteriori disposizioni tecnico operative relative alla omologazione delle attrezzature in oggetto.
 

Allegato

Ponti sviluppabili adibiti al controllo e riparazione corpi illuminanti e linee elettriche di gallerie autostradali
(Art. 25, D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955  - Decreto ministeriale 12 settembre 1959 mod. E)
 

1) Descrizione
I ponti sviluppabili adibiti al controllo e riparazione corpi illuminanti e linee elettriche di gallerie autostradali sono costituiti da una piattaforma di lavoro installata su autocarro.
La piattaforma può cambiare di quota e spostarsi trasversalmente e rispetto all'asse del veicolo, con operatore a bordo. Un dispositivo di stabilizzazione appositamente predisposto assicura la necessaria stabilità anche in fase di spostamento dell'autocarro.
In conformità a quanto già precisato nella circolare Ispesl n. 62/1989 del 20 ottobre 1989 gli apparecchi in oggetto non rientrano tra quelli previsti dall'art. 52 del D.P.R. n. 164/1956; ad essi si applicano i disposti degli artt. 22 e 25 del D.P.R. n. 547/1955 senza alcun impedimento alla traslazione con operatore a bordo.
In fase di omologazione dovrà essere controllata l'installazione e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza e dovranno essere effettuate le prove e verificate le caratteristiche operative come descritto nei successivi punti 2, 3 e 4; tali dispositivi, prove e caratteristiche sono integrativi rispetto a quanto previsto dalla circolare Ispesl n. 3/88 del 10 gennaio 1988.

2) Dispositivi di sicurezza
- Il comando del movimento di traslazione durante la fase di lavoro, con operatore a bordo del mezzo, deve avvenire dalla piattaforma di lavoro e deve escludere automaticamente tutti gli altri movimenti;
- deve esistere un collegamento interfonico tra l'operatore sulla piattaforma di lavoro ed il manovratore in cabina;
- nella cabina di manovra del veicolo deve essere installato un dispositivo di consenso ad uomo presente per la traslazione dell'apparecchio ed un pulsante per l'arresto di emergenza;
- il manovratore del veicolo può comandare i soli movimenti di sterzatura;
- i rulli del sistema di stabilizzazione devono essere provvisti di anelli di gomma piena; in alternativa possono essere dotati di pneumatici il cui carico massimo utile deve risultare da apposita certificazione del costruttore degli stessi; in ogni caso il carico gravante su tali pneumatici nelle peggiori condizioni di lavoro del ponte sviluppabile deve essere non superiore alla metà del carico certificato dal fabbricante;
- deve essere installato un inclinometro che interrompa automaticamente la traslazione se vengono superate le pendenze di lavoro del carro di base previste dal costruttore;
- con cancello di accesso alla piattaforma in posizione di apertura deve essere interdetta la traslazione mediante apposito dispositivo;
- deve essere installato un dispositivo automatico per l'arresto del mezzo e della piattaforma quando questa venga in contatto con un ostacolo durante la traslazione.

3) Prove
- Prove d'urto contro un ostacolo avente una sezione trasversale di 0.10x0.10 m con un sovraccarico del 10%, nelle più sfavorevoli condizioni, alla massima velocità prevista dal costruttore;
- prova di affossamento totale di un rullo su una fossa di altezza pari a 0.1 m;
- prova di afflosciamento improvviso di un pneumatico dell'autocarro e di affossamento in una fossa di altezza pari al raggio del pneumatico stesso;
- prova del dispositivo di controllo della velocità e di arresto automatico nelle condizioni di massima pendenza previste dal costruttore.

4) Caratteristiche e disposizioni operative
- la velocità di traslazione del mezzo in condizioni di lavoro non deve, in ogni caso, essere superiore a 0.125 m/s;
- i valori di accelerazione e decelerazione del movimento di traslazione non devono essere maggiori di 0.3 m/s²;
- deve essere garantita la visibilità completa per la zona relativa alla traslazione del mezzo sia dalla postazione di comando in piattaforma sia dalla cabina di guida del mezzo.