Categoria: Prassi amministrativa
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ENPI
Circolare 24 maggio 1973, n. 42
Verifiche ponti mobili sviluppabili.
 

1 - Piattaforma di lavoro (cestello) montata su auto-gru
Si va diffondendo l'impiego di cestelli per una o due persone, montati su auto-gru, per l'esecuzione di determinati lavori da parte degli operatori a bordo dei cestelli stessi.
La destinazione operativa e le caratteristiche di impiego sono tali da far attribuire a queste attrezzature la classificazione di "ponti mobili sviluppabili", soggetti a specifico collaudo e verifica da parte dell'ENPI; va pertanto contrastata la tendenza a ritenere applicabile in questi casi l'art. 184 del D.P.R. n. 547/1955, in quanto detto articolo prevede soltanto il sollevamento eccezionale di persone a mezzo di apparecchi di sollevamento/trasporto, ma non l'esecuzione di lavori a bordo dell'apparecchio stesso.
Da quanto sopra discende che i cestelli semplicemente sospesi al gancio delle gru vanno considerati irregolari, e come tali non vanno in alcun caso verificati, nemmeno a titolo volontario; nel caso si venga a conoscenza dell'impiego di attrezzature del genere, si dovrà provvedere a segnalare il fatto all'Ispettorato del lavoro come situazione di pericolo.
Possono invece essere collaudate e verificate, con le procedure di cui in appresso, le attrezzature che rispondano ai seguenti requisiti tecnici:
a) il cestello risulti chiuso su tutti i lati con parapetti normali fissi e fascia ferma-piede di 15 cm. Il passaggio per l'accesso sia munito di chiusura non apribile verso il basso né verso l'esterno;
b) il cestello sia vincolato rigidamente alla struttura portante (braccio della gru) a mezzo di elementi di adeguata resistenza e sia munito di sistema di autolivellamento; è ammesso il livellamento a gravità, purché integrato da dispositivo per lo smorzamento delle oscillazioni e purché il sistema di sospensione garantisca lo stato di equilibrio stabile;
c) il cestello sia munito di un sicuro sistema di bloccaggio in posizione di lavoro e di un idoneo attacco per la cintura di sicurezza;
d) l'operatore sulla piattaforma possa avere a sua disposizione, mediante commutatore installato sul carro, tutti i comandi di manovra normali.
Per le procedure di collaudo di stabilisce quanto segue:
- per ogni cestello va compilato un libretto mod. E, con relativo numero di matricola, e vanno eseguite le prove prescritte in detto libretto nonché la prova supplementare di cui al punto 2 della presente circolare (sviluppo con operatore a bordo); in detto libretto si indicherà che la struttura portante è costituita dalla gru matricola....;
- per la auto-gru si provvederà a compilare il regolare libretto I, annotando su di esso che l'apparecchio è predisposto per il montaggio di un cestello avente matricola....;
- nel caso di più cestelli intercambiabili, destinati ad essere impiegati su un determinato gruppo di gru, nei libretti si segneranno i reciproci riferimenti relativi a tutto il gruppo di gru o cestelli; le prove di collaudo di ogni cestello verranno effettuate con montaggio su una sola gru (purché le gru siano tutte dello stesso tipo);
- criteri di fatturazione: alle gru si applica la normale procedura di fatturazione; per il cestello aggiuntivo, immatricolato come ponte sviluppabile, sulla scheda verrà segnalato: "fatturazione a cura della Sede"; quest'ultima emetterà una fattura a tempo, in relazione al tempo aggiuntivo che si è reso necessario per le prove e l'immatricolazione nel cestello stesso.
Criteri analoghi di fatturazione verranno adottati per le verifiche periodiche; dette verifiche possono essere effettuate in tempi separati per la gru ed il cestello (ad es. nel caso in cui il cestello sia in magazzino, ecc.).; in tal caso, nella fatturazione a tempo per la verifica del cestello si terrà conto anche dei tempi di accesso. La verifica del cestello deve essere comunque effettuata con montaggio sulla gru di riferimento.
Per assicurare la uniformità nella applicazione dei criteri di collaudo e verifica sopra indicati, le presenti disposizioni saranno considerate vincolanti a partire dal 1° luglio 1973.
Nel frattempo le Sedi provvederanno ad informare i costruttori e gli utenti interessati.
Per le attrezzature già in servizio prima del 1° luglio 1973, potrà essere concesso parere favorevole accettando, in alternativa al requisito tecnico di cui al punto d), l'installazione di un impianto interfonico o radiofonico tra l'operatore a bordo del cestello e il manovratore della gru.

2 - Ponti sviluppabili con operatore a bordo
Nuovi modelli di ponti sviluppabili presentano l'assoluta necessità di essere sviluppati con l'operatore a bordo; per altri tipi, l'accesso a ponte sviluppato, pur essendo teoricamente possibile, presenta condizioni di rischio e di affaticamento tali da consigliare il ricorso allo sviluppo con l'operatore già a bordo.
Per uniformare i criteri di collaudo e verifica in tali casi, di dispone, in analogia a quanto già stabilito per le scale aeree con circolare n. 9 del 7 gennaio 1972, che nel libretto si possa dare atto che il ponte è costruito per lo sviluppo con l'operatore a bordo; in conseguenza, in sede di collaudo e di verifica verrà effettuata una prova integrativa, consistente nel far sviluppare e rientrare completamente il ponte, disponendo sulla piattaforma di lavoro un carico pari a 1,5 volte la portata dichiarata.
La regolarizzazione di cui sopra può essere effettuata in sede di verifica anche per i ponti già collaudati senza la annotazione di agibilità con sviluppo con operatore a bordo; detta regolarizzazione va considerata obbligatoria, a partire dal 1° luglio 1973, per i ponti per i quali l'accesso a ponte sviluppato è praticamente impossibile.

3 - Ponti sviluppabili verticalmente a mezzo funi
Il calcolo di verifica delle funi di sviluppo dei ponti in oggetto va condotto adottando un coefficiente di sicurezza minimo di 10 e un rapporto tra funi e pulegge o tamburi non minore di 1 a 12, come indicato nelle istruzioni per verifiche e collaudi, fascicolo 2 pag. 23.
Le funi dovranno essere calcolate per la sollecitazione effettiva loro applicata; per la determinazione di questo elemento sarà utile consultare l'esempio riportato nei numeri 7 e 8 di "Sicurezza nel lavoro" 1972.

4 - Ponti abilitati a lavorare con il carro in pendenza
Si è constatato che alcuni costruttori nelle istruzioni di servizio indicano che i ponti sono abilitati a lavorare con il carro disposto entro certi limiti di pendenza.
È evidente il vantaggio di impiego che può derivare da una simile disposizione.
Dal punto di vista della sicurezza, ove la stabilità del ponte sia ugualmente assicurata, non vi sono specifici motivi di opporsi a tali condizioni di lavoro del ponte; è necessario peraltro disciplinare la cosa in sede di collaudo e di verifica.
Si dispone pertanto che possono essere accettate dichiarazioni del costruttore di agibilità del ponte con il carro in pendenza sino ad un massimo dell'8% (circa 5° di inclinazione); in tal caso le prove di stabilità vanno eseguite con il carro posizionato nella inclinazione massima ammessa e con la piattaforma di lavoro disposta nelle condizioni più sfavorevoli nei confronti della stabilità.
Si ricorda che per i ponti sviluppabili destinati a lavorare in pendenza è necessaria la presenza di un dispositivo di frenatura anche sulla eventuale struttura girevole.