Tipologia: Accordo sindacale
Data firma: 4 giugno 2008
Validità: 04.06.2008 - 01.06.2011
Parti: Unci e Clacs-Cisl
Settori: Co.co.co./pro.
Fonte: CLACS CISL

Sommario:

 Premessa
Sistema di relazioni sindacali
Livelli contrattuali
Campo di applicazione
Articolato contrattuale
1 - Forma scritta del contratto individuale
2 - Compenso
3 - Mutualità per previdenza integrativa
5 - Sospensione del rapporto per recupero psico fisico
6 - Sospensione per malattia
7 - Sospensione per infortunio
 8 - Sospensione per maternità
9 - Salute e sicurezza
10 - Pari opportunità
11 - Recesso anticipato
12 - Commissione paritetica regionale di conciliazione
13 - Diritti sindacali
14 - Formazione
15 - Ente bilaterale
16 - Quota di assistenza sindacale
17 - Durata e verifiche
18 - Norme finali e transitorie

Premessa
Unci - Unione Nazionale Cooperative Italiane […] e Clacs Cisl Nazionale - Coordinamento Lavoratori Autonomi Commercio e Servizi […]
prendono atto che

• il comma III, art. 1, legge n. 142 del 03/04/2001, così come modificato dall'art.9, legge n. 30 del 14/02/2003 prevede la possibilità di instaurare nei confronti dei soci rapporti di lavoro diversi da quello di natura subordinata quali:
a) in forma autonoma;
b) di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale (non modificate dall'art. 9, legge n. 30 del 14/02/2003);
c) collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n.276/2003;
• che le cooperative hanno espressamente indicato di voler istituire detti inquadramenti con i propri soci previa approvazione dell'assemblea e tradotti nel regolamento interno di cui alla lettera c) dell'art.6 legge 142/2001.

Le Parti inoltre prendono atto con soddisfazione che nella legge Finanziaria del 2007 è stata finalmente valorizzato lo strumento della contrattazione collettiva come strumento fondamentale per definire le condizioni lavorative anche dei soci aventi rapporti di lavoro diversi da quelle di dipendenza., superando i limiti e le reticenze della legge 30/03.
E pertanto le Parti (Unci e Clacs Cisl) hanno deciso di stipulare un Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per le Cooperative, finalizzato da una parte ad instaurare relazioni sindacali partecipative tra le Parti e dall'altra ad introdurre una regolazione dell'assetto della contrattazione collettiva relativa ai soci lavoratori con rapporti di "lavoro non dipendente", che tenga conto della specificità di tali rapporti di lavoro.
[…]

Sistema di relazioni sindacali
Le Parti ritengono che sia assolutamente consono al sistema cooperativistico un sistema di relazioni sindacali partecipative.
Infatti il modello cooperativistico nella sua accezione più alta è un modello di forte partecipazione dei soci, e in particolare dei soci lavoratori, alla costruzione dell'impresa cooperativa.
L'esperienza sindacale può inserirsi positivamente dentro questo modello, sviluppando una modalità di azione particolare, quale è quella delle relazioni sindacali partecipative.
Il sistema di relazioni sindacali, qui delineato, è un sistema che ha 4 punti di forza e di significatività:
1. la contrattazione collettiva articolata su 2 livelli (nazionale ed aziendale).
2. la contrattazione individuale, tipica del lavoro autonomo, che si sviluppa all'interno delle direttive fissate nell'accordo collettivo (nazionale e aziendale)
3. il sistema della Bilateralità, che garantisce alle cooperative e alle lavoratrici e ai lavoratori non dipendenti un sistema di servizi indispensabili per il rafforzamento del sistema cooperativo
4. il sistema della rappresentanza sindacale collettiva costituito da rappresentanti aziendali e/o territoriali, che garantisce la partecipazione dei lavoratori/trici non dipendenti a tutte le fasi dei processi decisionali delle cooperative inerenti il ruolo del lavoro

Campo di applicazione
Il presente ACN disciplina i rapporti di lavoro non dipendente intercorrenti tra le cooperative e i loro soci, e in particolare
1. le collaborazioni coordinate non occasionali nella forma a progetto ( in sigla Co.Co.Pro.).
Esso trova la sua definizione a partire dalla legge 30/03 ( legge Biagi) e dal decreto legislativo 276 / 03, con particolare riferimento all'articolo 61 ai commi 1 e 4.
Le Parti sottolineano la peculiarità del rapporto di lavoro a progetto rispetto ad altre tipologie di rapporto di lavoro, nello spirito e nelle finalità del decreto legislativo 276 / 03 in particolare agli articoli dal 61 al 69, dal 75 al 82 e all'articolo 86 comma 1.
Esso ha trovato ulteriori completamenti nella legge finanziaria 2007 (in particolare ai commi dal 788 al 791).
Le parti prendono atto che tale normativa configura uno statuto dei diritti dei collaboratori a progetto, che possono essere raggruppati in 10 punti.
[…]
7. Diritto alla tutela della salute e sicurezza ( articolo 66)
[…]

2. le collaborazioni coordinate non occasionali nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.)
Valgono le stesse considerazioni fatte al punto 1 : non vi è però l'obbligo di allegare il progetto

3. i titolari di partita Iva. Autonomi
Esso trova la sua definizione nel codice civile all'articolo 2222 e seguenti fino al 2238.
Le parti dichiarano un forte interesse per la nuova normativa fiscale prevista dalla legge finanziaria in relazione ai così detti "contribuenti minimi".

Le Parti riconoscono che la natura di tutti questi rapporti di lavoro è di lavoro autonomo.
Le Parti convengono che tali rapporti di lavoro autonomi possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria rilasciata dall'apposito organo di certificazione come previsto dal Titolo Vili del decreto legislativo 276 / 03 e successive modifiche o chiarimenti
Le parti convengono che il costituendo Ente Bilaterale tra le parti stabilirà una convenzione con l'organo certificatorio della Fondazione Biagi dell'Università di Modena, al fine di favorire la certificazione dei rapporti di lavoro non dipendente da parte delle Cooperative che daranno seguito a questo impegno contrattuale.

Articolato contrattuale

5 - Sospensione del rapporto per recupero psico fisico
Il socio che utilizza tali rapporti di lavoro ha diritto ad un periodo di recupero psico fisico da fissare nel contratto individuale qualora la sua prestazione si protragga per almeno 11 mesi consecutivi.

7 - Sospensione per infortunio
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 sull'obbligo assicurativo dei soci che utilizzano tali rapporti di lavoro l'infortunio non comporta l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo.
In caso di sopravvenuta incapacità al lavoro per infortunio il contratto si intende risolto trascorso un periodo minimo di assenza pari a 1/6 della durata del contratto e comunque non inferiore a 30 giorni.
[…]

8 - Sospensione per maternità
Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata con determinati requisiti contributivi, non iscritte ad altra forma di previdenza, hanno il diritto al congedo di maternità e all'astensione anticipata per motivi di salute.
In caso di sopravvenuta incapacità alla prestazione per gravidanza il contratto può essere sospeso senza erogazione del compenso per un periodo di 5 mesi e il termine del contratto è prorogato per un periodo 180 giorni, fermo restando l'ammontare del corrispettivo di cui all'art. 2. Le lavoratrici autonome a progetto, previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della nascita, usufruendo della "flessibilità" e prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.
Se , trascorsi questi periodi, la lavoratrice non riprende l'attività oggetto del presente contratto lo stesso si intende risolto e la lavoratrice riceverà il corrispettivo di cui all'art. 2 maturato fino alla data in cui è stata resa la prestazione lavorativa e il rimborso delle spese di cui all'art. 3 sostenute fino alla data del recesso.
[…]

9 - Salute e sicurezza
Le Parti concordano sulla necessità di potenziare le misure a garanzia della sicurezza dei soci con rapporto di lavoro non dipendente sui posti lavoro.
Le parti si impegnano a sviluppare in sede del costituendo Ente Bilaterale Paritetico iniziative e servizi di supporto alle Cooperative per migliorare i livelli di sicurezza sui posti di lavoro. Ai sensi degli articoli 62 comma 1 e 66 comma 4 del decreto legislativo 276/03, constatato che la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del Committente, questi individua le misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore e ottempera agli adempimenti previsti dagli art. 21 e 22 del Dlgs 626/94 e successive modifiche; con particolare riferimento a quanto previsto all'art.
21 comma 1 lettera b) di detto Decreto provvede ad informare il collaboratore in modo specifico sulla presenza e le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

13 - Diritti sindacali
Le Parti convengono che per il buon funzionamento di un sistema di relazioni sindacali partecipative vada sviluppata la rete dei diritti e delle presenze sindacali
In questa logica ai soci con rapporti di lavoro non dipendente vengono riconosciuti i seguenti diritti sindacali:
[...]
• diritto di partecipare ad assemblee indette dai delegati sindacali aziendali e/o dalle organizzazioni sindacali del settore dei rapporti di lavoro diversi da quelli subordinati, anche indette nel luogo di lavoro per un massimo di 6 assemblee nel corso dell'anno solare;
[…]
Inoltre le parti convengono anche che:
[…]
• le cooperative riconoscono il diritto dei rappresentanti sindacali (aziendali e territoriali) e dei componenti eletti nei direttivi delle organizzazioni di settore a partecipare alle trattative aziendali e alle riunioni dei rispettivi organismi;
[…]

14 - Formazione
Le parti si impegnano a definire in sede di Ente Bilaterale un programma di formazione per i soci con rapporti di lavoro non dipendente delle Cooperative

15 - Ente bilaterale
Le parti firmatarie del presente Accordo Collettivo Nazionale si impegnano a costituire entro 6 mesi dalla data della firma dell'Accordo Collettivo Nazionale un Ente Bilaterale Paritetico.
L'Ente nazionale bilaterale paritetico, denominato "ENUC" opera nel comparto delle Cooperative , relativamente ai propri soci con rapporto di lavoro non dipendente, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore.
L'ente Bilaterale sarà gestito secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento. Il finanziamento dell'Ente bilaterale avverrà attraverso una quota dello 0,15% del compenso lordo a carico delle cooperative iscritte e dello 0,05% a carico del socio con rapporto di lavoro non dipendente, che garantirà le spese di gestione dell'Ente stesso.
1. Le Parti concordano che le prestazioni generali riguarderanno:
[…]
f) la gestione di attività di formazione per i co.co.pro.
g) la fornitura di servizi alle cooperative che permettano di elevare gli standard di sicurezza sui posti di lavoro
[…]
m) eventuali altre prestazioni successivamente definite negli accordi collettivo nazionale di lavoro per le Cooperative Unci/Clacs Cisl
[…]

17 - Durata e verifiche
[…]
Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sulle attività e prospettive dell'organizzazione e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i collaboratori. A tal fine le parti si incontreranno entro gennaio 2009 per una verifica di attuazione dell'accordo
[…]

Roma, lì 04/06/2008