ISPESL
Circolare 13 gennaio 1988, n. 3
Omologazione ponti mobili sviluppabili.
Viste le richieste pervenute dai Dipartimenti periferici, al fine di uniformare l'attività omologativa per gli apparecchi in oggetto, sentito il Consiglio tecnico "Apparecchi di sollevamento materiali e piattaforme elevabili" si danno in allegato disposizioni tecnico-operative necessarie allo svolgimento dell'attività in questione.
Si invitano i responsabili dei dipartimenti periferici a promuovere gli opportuni incontri con i costruttori delle rispettive zone di competenza al fine di concretizzare le necessarie informazioni per l'integrale applicazione.
Allegato
Ponti mobili sviluppabili - Procedure per l'omologazione (Mod. E - D.M. 12 settembre 1959)
1. Denuncia
La richiesta di omologazione di ciascun ponte mobile sviluppabile (1) dovrà essere presentata dal costruttore o dall'utente in conformità all'art. 6 del D.M. 12 settembre 1959, con allegata documentazione tecnica firmata da tecnico laureato dipendente dalla Ditta costruttrice o iscritto al relativo Albo professionale, abilitato a norma di legge all'esercizio della professione nell'ambito delle rispettive competenze.
Tale documentazione tecnica deve contenere i seguenti elementi:
a) Generalità (costruttore, tipo, anno di costruzione, n. di fabbrica, massa complessiva del mezzo, descrizione).
b) Disegno dell'apparecchio in condizioni di riposo e di lavoro.
c) Caratteristiche delle strutture principali portanti (dimensioni, materiali impiegati):
- carro di base
- controtelaio
- torretta, bracci (e relativi martinetti di sollevamento e di sfilo)
- piattaforma
- meccanismi di azionamento e di trasmissione per i quali devono essere presentate dichiarazioni attestanti quanto richiesto al punto 2.2.3.
- perni, bulloni di collegamento
- elementi di stabilizzazione.
d) Schemi elettrici e fluidodinamici con relazione illustrativa.
e) Caratteristiche dei dispositivi (tipo, ubicazione):
- di comando
- di controllo
- di sicurezza
- di emergenza.
f) Dichiarazioni contenenti le caratteristiche delle funi, delle catene, dei pignoni e cremagliere, delle viti e madreviti e coefficienti di sicurezza secondo quanto indicato al punto 2.2.3.
Dichiarazione di idoneità della ralla.
g) Norme per l'uso e la manovra dell'apparecchio
2. Compilazione del certificato di omologazione
2.1. Generalità
2.1.1. Casa costruttrice
Oltre ad essa deve essere indicata anche, ove esista, la Ditta allestitrice (caso di piattaforma applicata su braccio di autogrù o di gru su autocarro, ecc.)
2.1.2. Portata dichiarata dal costruttore ed indicata sull'apparecchio (2):
La portata della piattaforma è quella complessiva della massa delle persone e delle attrezzature. La massa di ciascuna persona deve essere assunta pari ad 80 kg; la massa delle attrezzature non può essere inferiore a 20 kg per persona.
Sono ammesse portate variabili e/o diagrammi di lavoro differenziati stabiliti dal costruttore, in relazione a specifici assetti dell'apparecchio e/o della piattaforma, purché:
- sia provata la stabilità dell'apparecchio nelle diverse condizioni di esercizio più gravoso secondo le modalità previste al punto 3.1;
- siano installati dispositivi automatici di sicurezza che non permettano l'utilizzo dell'apparecchio al di fuori del diagramma di lavoro prescelto.
Il diagramma, nelle diverse configurazioni, deve essere allegato al certificato e ne farà parte integrante.
2.2. Caratteristiche principali
2.2.1. Carro
I ponti sviluppabili montati su carro munito di sospensioni elastiche non previsti per operare su stabilizzatori
0 destinati ad operare, in relazione ai diagrammi di lavoro stabiliti dal costruttore, su appoggi misti (sospensioni elastiche e stabilizzatori) devono essere dotati di dispositivi di scarico delle sospensioni, oppure di bloccaggio delle stesse (3) atti ad impedire:
a) l'elevazione della piattaforma prima dello scarico o del bloccaggio delle sospensioni;
b) lo sblocco del medesimo dispositivo mentre la piattaforma è sollevata.
In questo caso deve essere indicato il tipo di sospensione e il relativo dispositivo di scarico o di bloccaggio.
1 ponti sviluppabili azionati a motore e previsti per operare solo su stabilizzatori a posizionamento motorizzato o previo ampliamento della base di appoggio devono essere dotati di dispositivo che impedisca:
a) l'elevazione della piattaforma prima del posizionamento degli stabilizzatori e/o dell'ampliamento della base di appoggio;
b) il rientro degli stessi e/o la riduzione della base di appoggio mentre la piattaforma è sollevata.
Per gli stabilizzatori a posizionamento manuale il dispositivo di cui sopra non è necessario, tuttavia apposite istruzioni devono ricordare l'obbligo del posizionamento degli stessi prima della elevazione della piattaforma o dell'ampliamento della base di appoggio.
Gli stabilizzatori in posizione di lavoro devono mantenere comunque la posizione di fermo. In particolare per quelli ad abbassamento oleodinamico devono essere installate valvole di blocco pilotate, per quelli a vite e madrevite l'inclinazione dell'elica del filetto non deve superare il 4° oppure devono essere muniti di controdado.
Deve essere indicato sull'apparecchio, in modo chiaramente visibile, il valore massimo della pressione specifica esercitata dallo stabilizzatore sul terreno considerando la piastra standard in dotazione all'apparecchio.
2.2.2. Piattaforma
La proiezione in pianta della superficie interna minima deve avere un'area non inferiore a 0,25 m² per la prima persona, con incrementi minimi di 0,35 m² per ogni persona in più. La dimensione minima trasversale non deve essere inferiore a 0,50 m.
In assetto di lavoro la piattaforma deve essere provvista, su tutti i lati, di protezione rigida solidamente fissata alla base e costituita da almeno:
- un parapetto di altezza non inferiore a 1 m dotato di corrimano, uno o più correnti intermedi in modo da presentare uno spazio libero verticale non superiore a 0,50 m, una fascia di arresto al piede di altezza non inferiore a 0,15 m.
Laddove particolari situazioni lo richiedano, il parapetto può presentare settori comunque smontabili. Tale possibilità è in via provvisoria ammessa solo quando gli operatori a bordo della piattaforma siano protetti con mezzi equivalenti al parapetto.
Il passaggio per l'accesso alla piattaforma deve essere dotato di chiusura non apribile verso il basso né verso l'esterno. Qualora gli elementi di apertura dell'accesso interrompano la continuità del parapetto, essi devono tornare nella posizione di chiusura automaticamente.
L'eventuale inclinazione del carro di base rispetto al piano orizzontale deve essere mantenuta nei limiti previsti dal costruttore; in assetto di lavoro la piattaforma deve in ogni caso risultare automaticamente livellata con una tolleranza rispetto al piano orizzontale di 5°; le piattaforme di lavoro con livellamento a gravità sono ammesse solo se con portata massima £ 200 kg e superficie complessiva £ 1 m²e a condizione che l'equilibrio sia sempre stabile per qualsiasi punto di applicazione del carico ed esista un dispositivo di smorzamento delle oscillazioni e di blocco in posizione di lavoro. Le piattaforme di lavoro devono essere dotate di attacchi per le cinture di sicurezza.
2.2.3. Apparecchio di manovra
Nel caso di movimenti motorizzati va indicato il tipo e la potenza dei motori.
Nella descrizione deve essere riportato il sistema di azionamento con le relative caratteristiche principali.
A) Azionamento a mezzo funi o catene
L'azionamento a mezzo funi o catene è ammesso, purché:
- le funi o le catene siano almeno due indipendenti e, quando necessario, dotate di dispositivo di ripartizione del carico;
- le funi siano di acciaio ed abbiano un diametro non inferiore a 6 mm; siano composte da almeno 114 fili, con carico di rottura unitario compreso fra 1570 N/mm² e 1960 N/mm²;
- il coefficiente di sicurezza statico delle funi sia almeno 10 ed il rapporto tra il diametro primitivo tamburo e diametro fune e tra diametro primitivo pulegge e diametro fune sia almeno di 12 per gli argani azionati a mano e almeno 20 per quelli azionati a motore; nel caso di avvolgimento a più strati della fune sul tamburo il coefficiente di sicurezza della fune sia maggiorato del 10%;
- il coefficiente di sicurezza statico delle catene sia almeno 8.
Inoltre, gli organi di trasmissione del moto devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
1) essere calcolati per la coppia max del motore;
2) essere calcolati per la coppia trasmissibile dal motore al riduttore, attraverso un limitatore di coppia;
3) sia prevista l'applicazione sul tamburo di un freno a frizione atto a limitare la velocità di discesa ad un valore prefissato, in caso di rottura di un elemento del meccanismo di trasmissione;
4) sia prevista l'applicazione di un dispositivo paracadute che intervenga entro il 40% di incremento della velocità di esercizio.
Su certificato di omologazione vanno indicati:
- Caratteristiche dell'argano:
Sistemi di riduzione
Tamburo: diametro primitivo
Sede fune/catena
Dispositivo contro la fuoriuscita fune/catena
Pulegge di rinvio: diametro primitivo
Freno tipo
Dispositivo di arresto automatico in mancanza di f.m. Dispositivo automatico di fine corsa
- Caratteristiche delle funi:
Materiale Composizione
Carico unit.rott Diametro max fili elementi.
Diametro
Numero dei tratti portanti
Carico di rottura effettivo
Sforzo massimo su ciascun tratto di fune (dichiarato)
Coeff. di sicurezza statico
Attacco delle funi: tipo ed accessibilità Rapporti di avvolgimento: diametro prim. tamburo Diametro fune diametro prim. pulegge Diametro fune
- Caratteristiche delle catene:
Materiale Tipo
N. tratti portanti
Carico di rottura effettivo
Sforzo massimo su ciascun tratto di catena (dichiarato)
Coeff. di sicurezza statico
Attacchi delle catene; tipo e accessibilità.
B) Azionamento a cremagliera
L'azionamento a cremagliera per il sollevamento è ammesso, purchè:
- le cremagliere ed i pignoni siano di acciaio ed il coefficiente di sicurezza dichiarato rispetto alla rottura sia almeno 6, assumendo che l'intero carico sia sopportato da un solo dente;
- su ogni cremagliera vi siano due gruppi motoriduttore-pignone ciascuno dei quali sia in grado di sollevare la piattaforma a pieno carico oppure un solo motoriduttore-pignone con un secondo pignone di sicurezza di caratteristiche non inferiori al primo e che agisca nel caso di rottura del pignone motore.
Sul certificato di omologazione vanno indicati:
Sistema di riduzione
Pignone: materiale e carico di rottura unitario
Diametro primitivo
Cremagliera: materiale e carico di rottura unitario
passo modulo
Freno: tipo
Dispositivo di arresto automatico in caso di mancanza di firn
Dispositivo automatico di fine corsa
Coeff. di sicurezza statico degli elementi in presa
C) Azionamento a vite e simili
L'azionamento a vite è consentito purché:
- la vite e madrevite siano di acciaio ed abbiano un coefficiente di sicurezza dichiarato rispetto alla rottura almeno pari a 6;
- la trasmissione abbia una madrevite di carico ed un'altra di sicurezza, scarica, che agisca solo dopo la rottura della prima.
Sul certificato di omologazione vanno indicati:
Sistema di riduzione
Vite: materiale e carico di rottura unit
Passo Filettatura tipo
Madrevite: materiale e carico di rottura unit
Dispositivo di arresto automatico in mancanza di f.m
Dispositivo automatico di fine corsa
Coeff. di sicurezza statico degli elementi in presa
D) Azionamento oleodinamico
L'azionamento oleodinamico è consentito purché:
- su tutti gli attuatori oleodinamici siano previsti dispositivi che garantiscano: il fermo della piattaforma nella posizione di impiego, l'arresto in caso di mancanza di f.m., l'arresto in caso di rottura delle tubazioni flessibili, la protezione contro le sovrappressioni, uguali spostamenti degli steli quando l'azionamento è ottenuto con più attuatori in parallelo e la discesa controllata della piattaforma;
- la posizione di arresto dei vari movimenti non sia realizzata dal distributore ma da apposita valvola.
In ogni caso i comandi devono essere tali da consentire la gradualità dei movimenti.
Sul certificato di omologazione dovrà essere riportato un prospetto che nel caso generale, potrebbe essere il seguente:
Stabi- Solle- Sfilo Arti- Livellaz. Rotaz.strut.lizz. vam. colaz. piattaforma e/o piatì.
Pompa: tipo cilindrata (m³/giro) portata (m³/sec.) valvola di non ritorno Motore: tipo cilindrata (m³/giro) portata (m³/sec.)
dispositivo contro il trascinamento da carico
Martinetti: tipo
camicia: De/di (mm)
stelo: De/di (mm)
corsa (mm)
Valvole controllo discesa Valvole di blocco (tipo)
Distributori di comando: tipo di azionamento Pressione di esercizio
Pressione di taratura valvole di sovraccarico (Pa)
Attacco per manometro (4)
2.2.4. Manovra
La manovra contemporanea da posti diversi non è consentita.
Nei ponti mobili, sviluppabili con operatore a bordo, l'operatore sulla piattaforma deve avere a sua disposizione, mediante commutatore installato su carro, tutti i comandi di manovra normale. Il comando degli stabilizzatori può avvenire dalla piattaforma solo se dalla stessa può essere comandata la traslazione; in tal caso la traslazione deve essere impedita non appena la piattaforma abbandona la posizione di riposo, a meno della deroga di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 164/1956.
Nel caso in cui le piattaforme abbiano incorporato il gruppo di sollevamento, in alternativa alla duplicazione dei comandi a terra tramite commutatore sul carro, le stesse possono essere utilizzate solo in presenza di almeno due operatori a bordo della piattaforma.
I ponti sviluppabili devono essere dotati di dispositivi di recupero del personale a bordo della piattaforma in caso di mancanza di alimentazione dei motori di sollevamento.
2.2.5. Accessori ed attrezzature di lavoro predisposti sulle piattaforme
È ammessa sulle piattaforme di lavoro l'installazione di accessori ed attrezzature di lavoro, purché il costruttore ne abbia garantito la congruità in sede di progetto; in particolare è consentita l'installazione di piccoli apparecchi di sollevamento, ad esclusivo servizio della piattaforma, a condizione che:
- il carico di servizio dello stesso non superi il 20% della portata nominale della piattaforma e comunque non sia superiore a 200 kg;
- la piattaforma di lavoro sia stata predisposta dal costruttore all'installazione dell'accessorio e il costruttore stesso ne garantisca la congruità di cui sopra con apposita dichiarazione;
- la piattaforma o l'apparecchio di sollevamento accessorio siano provvisti di limitatore di carico.
L'esistenza e le caratteristiche di tali accessori ed attrezzature vanno indicate nella voce "Osservazioni e note".
3. Prove di collaudo
3.1. Prova di carico statica
La prova ha il fine di accertare l'idoneità strutturale e la stabilità al ribaltamento dell'apparecchio.
Essa va eseguita disponendo l'apparecchio nelle posizioni più sfavorevoli ed applicando un carico in conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti; allo stato attuale l'entità del carico e le modalità di prova sono stabilite dal D.M. 12 settembre 1959.
Qualora il numero di persone ammesso sia inferiore a P/100 (P = portata) la prova va condotta applicando il carico di 2 x n.100 (n = numero persone) a filo esterno del parapetto più distante dall'asse di ribaltamento fino alla concorrenza di un numero (arrotondato per intero al successivo) pari alla lunghezza del parapetto diviso per 0,50 m. ed applicando il carico relativo alle restanti persone a 0,50 m. dal filo esterno. Il rimanente carico di 2 (P-n x 100) va disposto nel baricentro della semiarea più sfavorevole della piattaforma.
L'esito della prova è da ritenersi soddisfacente se le reazioni su almeno 3 punti di appoggio non allineati risultano positive.
3.2 Prova di carico dinamica
La prova ha il fine di accertare il regolare funzionamento di tutti gli organi ed il permanere della integrità delle strutture sotto il carico di prova, nonché l'efficienza dei dispositivi di cui al punto 1, voce e).
La prova per apparecchi sviluppabili con operatore a bordo, va eseguita applicando un carico pari a 1,50 volte la portata massima dichiarata dal costruttore nelle condizioni più gravose; il carico di prova per questi apparecchi può essere ridotto a 1,25 volte la portata max dichiarata dal costruttore, se l'apparecchio è dotato di limitatore di momento o di altro dispositivo automatico atto ad impedire il superamento del diagramma di lavoro previsto.
La prova è da ritenersi con esito positivo se non sono state riscontrate deficienze funzionali e strutturali, nei limiti consentiti di accesso e di ispezionabilità dell'apparecchio presentato in condizioni di normale esercizio.
3.3 Prova dei dispositivi limitatori di momento o similari
La prova ha il fine di accertare l'efficienza dei dispositivi, ammettendo una tolleranza massima del 10% del momento rispetto alle prestazioni di targa della macchina.
___
(1) Agli effetti dell'adempimento dell'art. 25 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 sono considerati ponti mobili le piattaforme di lavoro atte a ricevere persone e attrezzature per un lavoro specifico, installate su proprio carro di base, aventi la possibilità di essere variate di quota rispetto a quella di riposo per l'intervento di apparecchiature di manovra comunque azionate e senza necessità di ancoraggi a strutture esterne.
(2) La portata dichiarata per l'apparecchio deve esprimere il carico ammesso comprensivo del numero delle persone previste, per le quali deve essere comunque garantita la superficie minima prevista al punto 2.2.2.
(3) Nel caso in cui le reazioni dei 4 stabilizzatori durante l'esercizio siano sempre positive, è consentita la collaborazione dei pneumatici alla stabilità senza blocco delle relative sospensioni.
(4) Va previsto per ogni circuito idraulico con alimentazione indipendente.