ISPESL
Circolare 17 marzo 1988, n. 21
Omologazione ponti mobili sviluppabili - Chiarimenti alla circolare n. 3 del 13 gennaio 1988.
 

Da parte di taluni Dipartimenti e di alcune Associazioni di categoria sono pervenute a questa Sede, anche per le vie brevi, richieste di applicazione non immediata di alcuni punti della circolare in oggetto, al fine di consentire al settore un adeguamento alle nuove disposizioni solo per gli apparecchi di nuova costruzione.
Tanto premesso a chiarimento della circolare medesima, tenuto conto che come per tutte le circolari la loro applicazione decorre dalla data di ricezione della stessa e preso atto delle difficoltà obiettive che si sono venute a creare nel settore, si specifica quanto segue.
Limitatamente a quelle disposizioni che comporterebbero la modifica di taluni particolari strutturali delle macchine in parola, su espressa richiesta dei costruttori e qualora le macchine stesse siano già in corso di fabbricazione, può essere ammessa, previo accertamento del tecnico ISPESL preposto ai collaudi di omologazione, la applicazione delle disposizioni preesistenti la circolare in oggetto, fino e non oltre il termine del 30 giugno 1988.
In tal caso al certificato di omologazione, in osservanza alla presente, va allegata la documentazione fornita dal costruttore a sostegno della richiesta.
Non avendo la circolare carattere di retroattività, la stessa non si applica per tutti gli apparecchi già omologati antecedentemente e già in funzione sul territorio, nonché per quelli già denunciati.
Per quelle macchine che, a seguito di modifiche sostanziali che non siano già in corso, diventino oggetto di riomologazione da parte dell'ISPESL, le disposizioni tecniche e procedurali contenute nella circolare di cui trattasi andranno applicate integralmente.