Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 29 gennaio 2003
Recepimento della decisione 2002/886/CE della Commissione del 7 novembre 2002, che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 94/55/CE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini dello spazio economico europeo).
G.U. 16 aprile 2003, n. 89

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
Vista le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale è stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Vista la decisione 2002/886/CE della Commissione del 7 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 308 del 9 novembre 2002, che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 94/55/CE del Consiglio;
 

Adotta il seguente decreto
(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, è modificato come segue:
a) all'art. 5, comma 4, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti, rispettivamente, dai due seguenti periodi: "Restano in vigore le disposizioni della legislazione nazionale vigenti al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione ai sensi della disposizione speciale di cui al punto 3. dell'allegato C e delle cisterne di recente costruzione che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, fino a quando in detti allegati siano inseriti riferimenti a norme di costruzione e di impiego di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole aventi la stessa efficacia vincolante delle disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricate anteriormente al 1 luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1 luglio 2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza prescritti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data alle stesse condizioni."
 

Art. 2.

1. Il presente decreto si applica dal 1 luglio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto di territorio Registro n. 1, foglio 147.