Categoria: Prassi amministrativa
Visite: 3763

Ministero dell'Interno
Circolare 20 giugno 2003, n. 11
Influenze della direttiva 97/23/CE, concernente gli equipaggiamenti a pressione, nelle procedure di autorizzazione alla commercializzazione degli estintori d'incendio ed al rinnovo.
 

Ai signori Prefetti della Repubblica
Al sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento
Al sig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al sig. Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Ai signori Direttori centrali del Dipartimento
Al sig. Dirigente dell'ufficio coord. e relazioni esterne del Dipartimento
Ai signori Direttori regionali dei Vigili del fuoco
Ai signori Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco
Al C.S.I. S.p.a.
All'Istituto Giordano S.p.a.
All'Istituto M. Masini S.r.l.
Al TE.S.I. S.r.l.
All'UMAN
 

La direttiva 97/23/CE, concernente gli equipaggiamenti a pressione, nel seguito indicata con la dicitura PED, recepita con il decreto legislativo n. 93/2000, ha previsto un periodo transitorio di «coesistenza» che si è concluso il 29 maggio 2002.
Dopo tale data infatti la PED costituisce in tutti i Paesi contraenti l'accordo SEE l'unica disposizione che regolamenta le condizioni per l'accettabilità del rischio connesso alla presenza di fluidi in pressione superiore a 0,5 bar in valore assoluto.
Tali condizioni rappresentano il regime cogente comunitario di autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti che presentano il rischio suddetto, denominati «equipaggiamenti in pressione».
È bene precisare che la regolamentazione PED prescinde dall'efficacia dell'utilizzo, limitandosi a disciplinare l'aspetto connesso alle rischiose condizioni strumentali necessarie per l'uso efficace.
Pertanto ogni disposizione nazionale avente l'obiettivo di regolamentare l'uso efficace non è in conflitto con la direttiva in argomento e permane cogente.
Di contro, ogni disposizione nazionale avente l'obiettivo di regolamentare condizioni per l'accettabilità del rischio connesso alla presenza di pressioni superiori a 0,5 bar in valore assoluto (o caratteristiche costruttive finalizzate alla determinazione di queste) è in conflitto con la direttiva in argomento e conseguentemente abrogata dalla maggiore rilevanza giuridica della direttiva stessa e del relativo decreto di attuazione (decreto legislativo n. 93/2000).
Nel caso particolare degli estintori portatili e carrellati di incendio, il quadro delle disposizioni cogenti applicabili non può che continuare a fare riferimento, rispettivamente, al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 e al decreto ministeriale 6 marzo 1992 i quali, sia al fini dell'approvazione di tipo od omologazione del prototipo che per la sua produzione, già impongono esplicitamente l'utilizzo di «recipienti che abbiano superato i controlli nei casi prescritti da normative vigenti in materia di apparecchi a pressione» che oggi sono indiscutibilmente identificabili con le procedure di attestazione della conformità indicate dalla «PED».
Per l'applicazione delle procedure previste dal decreto ministeriale 20 dicembre 1982 e dal decreto ministeriale 6 marzo 1992 si forniscono le istruzioni che seguono.

1. Applicazione dell'allegato A al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 per l'emissione della relazione tecnica ai fini dell'approvazione di tipo degli estintori portatili d'incendio.
Per il rilascio della relazione tecnica ai fini dell'approvazione di tipo degli estintori portatili di incendio da parte del Ministero dell'Interno, i laboratori autorizzati al sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 devono effettuare tutte le prove previste dall'allegato A al decreto ad eccezione di quelle indicate nel seguente prospetto.

Descrizione

Punto

Capoverso

Periodo

Numero

Dispositivi di scarica

2.2

primo

terzo

-

Dispositivi di scarica

2.2

primo

quarto

-

Dispositivo di sicurezza allo smontaggio. Orificio di riempimento

2.5

primo

primo

1

Dispositivi di sicurezza

2.6

-

-

-

Protezione delle parti esterne e interne dell'estintore dalla corrosione

2.10

primo

terzo

-

Prove idrauliche

4.3

-

-

-

Prove di resistenza meccanica degli organi funzionali

4.4

terzo

terzo

-

Prove di resistenza meccanica degli organi funzionali

4.4

terzo

quarto

-

Prove di corrosione delle parti esterne

4.7.2

primo

secondo

2

Prove di corrosione delle parti interne ....

4.7.2

-

-

-

Si precisa che la conformità, sia alle prove suddette non più espletate ai sensi di disposizioni del Ministero dell'interno che ai requisiti che meglio descrivono la sicurezza in presenza di fluidi in pressione, deve essere riscontrata dal laboratorio mediante l'acquisizione di documentazione attestante la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della PED rilasciata da organismi notificati ai sensi della direttiva medesima. La mancanza di tale documentazione non permette lo svolgimento delle prove previste dal decreto ministeriale 20 dicembre 1982. L'eventuale utilizzo, da parte di un organismo notificato ai sensi della PED, di procedure di prova indicate nell'allegato A al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, per riscontrare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della P.E.D., può avvenire unicamente sotto la responsabilità dell'organismo notificato medesimo.

2. Per l'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione degli estintori carrellati d'incendio.
2. Applicazione della norma UNI 949.2. Per il rilascio del certificato di prova ai fini dell'omologazione degli estintori carrellati di incendio da parte del Ministero dell'interno, i laboratori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 devono effettuare tutte le prove previste dalla norma UNI 9492 ad eccezione di quelle elencate nel seguente prospetto.

Descrizione

Punto

Capoverso

Periodo

Dispositivi di scarica

2.2

terzo

primo

Dispositivi di scarica

2.2

terzo

secondo

Dispositivo di sicurezza allo smontaggio. Orificio di riempimento

2.5

primo

-

Dispositivi di sicurezza ...

2.6

-

-

Protezione delle parti esterne e interne dell'estintore dalla corrosione (1)

2.10

-

-

Prove idrauliche

4.3

-

-

(1) L'eccezione non riguarda quanto riferibile agli aspetti connessi al funzionamento meccanico di tutti gli organi funzionali per i quali il requisito indicato resta vigente.
Si precisa che la conformità, sia alle prove suddette non più espletate ai sensi di disposizioni del Ministero dell'interno, che a requisiti che meglio descrivono la sicurezza in presenza di fluidi in pressione, deve essere riscontrata dal laboratorio mediante l'acquisizione di documentazione attestante la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della PED rilasciata da organismi notificati ai sensi della direttiva medesima. La mancanza di tale documentazione non permette lo svolgimento delle prove previste dal decreto ministeriale 6 marzo 1992.L'eventuale utilizzo, da parte di un organismo notificato ai sensi della PED, di procedure di prova indicate nella norma UNI 9492 per riscontrare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della P.E.D. può avvenire unicamente sotto la responsabilità dell'organismo notificato medesimo.

3. Condizioni per il rilascio del rinnovo quinquennale dell'approvazione di tipo o dell'omologazione.
Fermo restando che estintori portatili e carrellati d'incendio non conformi alla PED possono essere messi in servizio dopo il 29 maggio 2002 solo se già immessi nel mercato (commercializzati) prima di tale data, la rinnovabilità (di cui al punto 9.1 dell'allegato B al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 per gli estintori portatili ed all'art. 8 del decreto ministeriale 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati), deve intendersi per i soli aspetti antincendio. Premesso quanto sopra, per la presentazione della richiesta del rinnovo quinquennale, dopo il 29 maggio 2002, sono ipotizzabili le situazioni che seguono.
a) Rinnovi quinquennali delle autorizzazioni alla commercializzazione rilasciate prima del 29 maggio 2002 per prototipi conformi alla PED. È sufficiente che l'istanza di rinnovo sia accompagnata da una dichiarazione dell'intestatario dell'autorizzazione alla commercializzazione attestante, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l'autorizzazione stessa è riferita ad un prototipo di estintore di incendio conforme alla PED e riportante i riferimenti dell'atto emesso ai sensi della stessa PED da cui risulti la conformità suddetta. Le istanze prive della dichiarazione suddetta saranno intese riferite al caso trattato nella successiva lettera b).
b) Rinnovi quinquennali delle autorizzazioni alla commercializzazione rilasciate prima del 29 maggio 2002 per prototipi non conformi alla PED. Non è possibile procedere al rinnovo.
c) Rinnovi quinquennali delle autorizzazioni alla commercializzazione rilasciate dopo il 29 maggio 2002 (per prototipi conformi al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 e successive modificazioni e alla PED ovvero al decreto ministeriale 6 marzo 1992 e alla PED). Il rinnovo viene rilasciato secondo le consuete procedure. Si ricorda, infatti, che dopo il 29 maggio 2002 l'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione (approvazione del tipo ovvero omologazione) è sempre subordinata alla conformità alla PED.

4. Condizioni per l'effettuazione di eventuali variazioni comportanti l'indicazione della conformità alla PED su estintori d'incendio con approvazione di tipo antecedente al 29 maggio 2002.
La legittima esigenza di indicare la conformità alla PED non comporta alcun atto del Ministero dell'interno qualora questa avvenga in forma disgiunta dall'apposizione dell'etichetta sull'estintore divisa in cinque parti. Se l'intestatario dell'autorizzazione alla commercializzazione decide di riportare l'indicazione della conformità alla PED nell'etichetta suddivisa in cinque parti, questa informazione deve essere inserita nella parte quarta conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni del Ministero dell'interno. In tal caso deve essere richiesta al Ministero dell'interno la variazione dell'etichetta e ciò non comporterà l'esecuzione di prove aggiuntive.

5. Adempimenti dei comandi provinciali nell'ambito delle procedure per il rilascio del C.P.I. Nulla varia per quanto concerne gli adempimenti dei comandi provinciali la cui valutazione continua a prevedere l'esame della dichiarazione di conformità ed il suo riscontro con i dati punzonati ed apposti sull'etichetta. Si ricorda, infatti, che dopo il 29 maggio 2002 l'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione (approvazione del tipo ovvero omologazione) è sempre subordinato alla conformità alla PED e pertanto l'esistenza di questa è garantita dall'autorizzazione alla commercializzazione (approvazione del tipo ovvero omologazione). Per quanto riguarda gli estintori già messi in servizio, risulta utile dare le seguenti istruzioni. Gli estintori legittimamente immessi nel mercato anteriormente alla data di pubblicazione della presente circolare possono continuare ad essere utilizzati anche se corrispondenti ad un prototipo con autorizzazione non rinnovata.

Roma, 20 giugno 2003

Il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile Morcone