Regione Abruzzo
Deliberazione Giunta Regionale 22 marzo 2010, n. 242
Recepimento accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema di controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 117, comma 3, della Costituzione che annovera la “tutela della salute” tra le materie di potestà legislativa concorrente;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
VISTO il Decreto Legge 15 Febbraio 2007, n. 10 convertito in legge, con modificazioni della legge 6 aprile 2007, n. 46 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari internazionali;
VISTO il decreto ministeriale 22 novembre 2007 avente per oggetto: Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art. 5-bis del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, F autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante “attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante “attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006;
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 Dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema di controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/06 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) rep. n. 181 del 29/10/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7/12/2009;
CONSIDERATO che le finalità del reg. CE 1907/2006 sono di assicurare un elevato livello di protezione della salute dell’uomo e anche dell’ambiente;
VISTA la necessità di individuare a livello regionale quale Autorità competente la Direzione Politiche della Salute per l’adempimento dei compiti istituzionali delle Regioni e Province autonome per l’attuazione reg. CE 1907/2006, e precisamente per le competenze di programmazione, coordinamento e indirizzo inerenti i controlli ufficiali, la formazione e l’informazione;
RITENUTO di individuare quale autorità competente per i controlli le AUSL della Regione Abruzzo e l’ARTA quale organo di supporto tecnico;
RITENUTO di dover procedere al recepimento dell’accordo, sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni, il 29 Ottobre 2009 concernente il sistema di controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/06 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di consentire operatività e uniformità di applicazione sul territorio regionale a quanto in esso previsto e di individuare la Direzione Politiche della Salute autorità competente sul territorio regionale per l’attuazione del predetto Regolamento e le AUSL della Regione con il supporto tecnico del l’ARTA autorità che effettuano il controllo sul territorio;
VISTO l’art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 28/08/1997;
VISTA la L.R. 77/99 ss.mm. ed integrazioni;
DATO ATTO che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate
• Di recepire raccordo ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema di controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che si allega quale parte integrante della presente deliberazione;
• Di designare la Direzione Politiche della Salute della Regione autorità competente per le attività di coordinamento e programmazione in ordine agli adempimenti di cui al richiamato accordo e della normativa citata in narrativa inerente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e dei preparati pericolosi;
• Di individuare le AUSL della Regione Abruzzo Autorità per i controlli sul REACH e per tutti gli adempimenti di competenza compreso l’accesso al sistema informativo ed interattivo europeo e nazionale nel rispetto delle indicazioni fomite dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e dell’autorità competente per l’applicazione del REACH in Italia;
• Di individuare l’ARTA quale organo di supporto tecnico - analitico di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modificazioni e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modificazioni;
• Di rinviare a successivo atto del Servizio Prevenzione Collettiva la costituzione di un gruppo di coordinamento regionale interdirezionale per la elaborazione di una proposta di Piano regionale, che individui l’ulteriore specificazione delle modalità organizzative ed applicative nonché le modificazioni e/o integrazioni necessarie a dare piena operatività nel territorio regionale alle indicazioni oggetto dell’Accordo;
• Di pubblicare la presente deliberazione sul B.UR.A.

Allegato CSR 29 ottobre 2009, n. 181