Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 novembre 2018, n. 29784 - Infortunio mortale in cantiere: risarcimento. Spetta all'azienda dimostrare l'assenza di un legame affettivo del de cuius con figlio e fratello in caso di lontananza


 

 

 

Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 19/11/2018

 

 

Rilevato che:
1.1. con ricorso al Tribunale di Reggio Emilia i ricorrenti indicati in epigrafe, eredi di N.C., deceduto in data 26 ottobre 2005 a seguito di infortunio sul lavoro di cui era rimasto vittima all'interno del cantiere edile ubicato in Felino (RE) dove la società datrice di lavoro - Valsecchia s.n.c. - stava svolgendo lavori di costruzione di un immobile ad uso abitativo, avevano convenuto in giudizio la società chiedendo il risarcimento del danno morale ed esistenziale subito in conseguenza di detto infortunio;
1.2. il Tribunale respingeva la domanda;
1.3. la decisione era confermata dalla Corte d'appello di Bologna;
riteneva la Corte territoriale che il c.d. danno da lesione parentale non fosse in re ipsa, ma richiedesse precise allegazioni e prove nella specie del tutte mancate;
rilevava, in particolare, che tra i ricorrenti (residenti in Tunisia) e il congiunto (deceduto in Italia) non vi fosse più alcuna convivenza, ma una lontananza protrattasi per molti anni senza alcun tipo di contatto con il defunto, significativa del venir meno di qualsiasi legame affettivo;
evidenziava che ai ricorrenti fosse stata comunque già liquidata la somma euro 70.000,00 e che fosse mancata ogni prova di un danno più grave di quanto già risarcito;
2. avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale propongono ricorso i suddetti eredi fondato su quattro motivi;
3. G.G. in proprio e nella qualità di socio e legale rappresentante della Valsecchia resiste con controricorso;
4. la Cange Assicurazioni è rimasta intimata;
5. il Procuratore Generale ha presentato requisitoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso; 
6. i ricorrenti hanno depositato memoria.
 

 

Considerato che:
1.1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 1226, 2697 e 2729 cod. civ.;
lamentano che la Corte territoriale, pacifico essendo l'art. della pretesa risarcitoria, avrebbe dovuto attribuire rilevanza, ai fini del richiesto risarcimento, all' id quod plerumque accidit e considerare presunta la prova del danno non patrimoniale e ciò anche a prescindere dalla mancanza di convivenza tra i ricorrenti (tutti residenti in Tunisia) e il familiare deceduto in Italia, a tal fine considerando quali fatti notori il legame affettivo e la sofferenza per la scomparsa del congiunto;
1.2. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione delle tabelle di Milano vigenti per non aver la Corte territoriale tenuto conto del fatto che la corrisposta somma di euro 70.000,00 fosse di gran lunga inferiore al minimo previsto per il danno non patrimoniale;
1.3. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
lamentano carenze ed illogicità della motivazione circa la ritenuta mancata allegazione da parte dei ricorrenti di elementi a sostegno della pretesa risarcitoria ed evidenziano di aver dedotto, a fondamento della invocata integralità del ristoro, la sussistenza di un legame ben definito con il de cuius che rappresentava, in un contesto di emigrazione, il vanto e l'orgoglio di un figlio e fratello che, per farsi strada nella vita, aveva scelto tale doloroso percorso lasciando il proprio ambiente ed il proprio originario nucleo familiare; 
1.4. con il quarto motivo i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
rilevano una contraddittorietà della sentenza impugnata che, da un lato ha riconosciuto che un danno parentale vi era stato, ma poi si è rifiutata di quantificarlo;
2. è fondato il primo motivo, il che determina l'assorbimento degli altri;
2.1. l'equivoco in cui è incorsa la Corte territoriale è stato innanzitutto quello di identificare il danno non patrimoniale del quale i ricorrenti avevano chiesto il ristoro con il solo danno parentale;
2.2. inoltre, erronea è stata la rilevanza attribuita, al fine di negare il preteso danno da lesione parentale (ritenuto danno non sussistente in re ipsa), alla mancanza di convivenza;
2.3. questa Corte ha già precisato (v. già Cass. Sez. U., 11 novembre 2008, n. 26972) che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno;
tuttavia, come è stato evidenziato (v. le recenti Cass. 5 ottobre 2018, n. 24558; Cass. 12 giugno 2018, n. 15213) la liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza Interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una suggestiva simmetria legislativa, il danno emergente in guisa di vulnus 'interno' arrecato al patrimonio del creditore) quanto sotto quello dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo profilo, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. "lucro cessante" quale proiezione 'esterna' del patrimonio del soggetto);
anche se, dunque, il 'danno non patrimoniale' costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella relativa liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, individuando quali ripercussioni negative sul valore- uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione oltre che ad un adeguamento della misura di tale danno, indicando il criterio di «personalizzazione» adottato, che dovrà risultare logicamente coerente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti a esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica (principio, questo, che rappresenta l'evoluzione naturale di quanto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite con le note sentenze nn. 26972-26975 dell’ 11 novembre 2008);
2.4. in sintesi, dunque, natura unitaria sta a significare che non v'è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dalla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, che sia costituito dalla lesione alla reputazione, alla libertà religiosa o sessuale, o al rapporto parentale;
natura onnicomprensiva sta invece a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite dì 
evitare duplicazioni risarcitone, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagatellari (in tali termini, Cass. 7 marzo 2016, n. 4379; Cass. 20 aprile 2016, n. 7766);
2.5. così, nella specie, viene in primo luogo in considerazione la sofferenza morale intesa quale turbamento dell'animo, dolore intimo sofferto (non risultano lamentate degenerazioni patologiche della sofferenza);
2.6. sempre nell'ambito del danno patrimoniale suddetto può esservi, poi, un particolare profilo costituito dal danno da perdita del rapporto parentale, danno che, come è stato evidenziato (v. Cass. 9 maggio 2011, n. 10107), va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e sulla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti, danno che può presumersi allorquando costoro siano legati da uno stretto vincolo di parentela, ipotesi in cui la perdita lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (v. Cass. 16 marzo 2012, n. 4253; Cass. 14 giugno 2016, n. 12146; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3767); 
ed infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare e di ribadire, la prova del danno da perdita dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Cass. 19 agosto 2003, n. 12124; Cass. 15 luglio 2005, n. 15022), le quali al riguardo assumono anzi 'precipuo rilievo' (v. Cass., Sez. U., 24 marzo 2006, n. 6572);
le presunzioni, vale osservare, come affermato in giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. U., n. 6572/2006 cit.) e sostenuto anche in dottrina, non costituiscono uno strumento probatorio di rango 'secondario' nella gerarchia dei mezzi di prova e 'più debole' rispetto alla prova diretta o rappresentativa;
va anche sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale, la presunzione vale sostanzialmente a facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria;
2.7. solo affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di dello stretto nucleo familiare (es. nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico;
la presenza di un dato esteriore certo, a fondamento costituzionale, che elimina le incertezze in termini di prevedibilità della prova caso per caso - della quale non può escludersi la compiacenza - di un rapporto affettivo intimo intenso, si sostituisce, così, al dato legalmente rilevante della parentela stretta all'Interno della famiglia nucleare e, parificato a quest'ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio, per presunzione della particolare intensità degli affetti, che la giurisprudenza di legittimità ammette per i parenti stretti (v. Cass. 13 maggio 2011, n. 10527);
2.8. dunque la morte di un prossimo congiunto costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i familiari stretti dello scomparso, i quali sono stati privati di un valore non economico ma personale, costituito dal godimento della presenza del congiunto ed hanno subito la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare, abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi;
una prova del genere non può, evidentemente, consistere, nel caso di detto legame parentale stretto, nella mera mancanza di convivenza, atteso che il pregiudizio presunto, proprio per tale legame e le indubbie sofferenze patite dai parenti, prescinde già, in sé, dalla convivenza;
la mancanza di quest'ultima, quindi, non può rilevare al fine di escludere o limitare il pregiudizio, bensì al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione, tenuto conto di ogni ulteriore elemento utile e così, ad esempio, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell’età della vittima, di quella dei singoli superstiti, ecc. (v. Cass. 21 agosto 2018, n. 20844);
anche la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l'indifferenza dei familiari - madre, padre, fratelli - alla morte del congiunto - figlio, fratello - trattandosi di elemento 'neutro', in quanto interpretabile anche quale rafforzativo dei vincoli affettivi, 'a misura che la mancanza della persona cara acuisce il desiderio di vederla' (v. in tal sento la citata Cass. n. 3767/2018);
è il convenuto che deve dedurre e provare l'esistenza di circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite;
2.9. ne consegue che, nel presente giudizio, non spettava ai ricorrenti (madre e fratelli della vittima) provare di avere sofferto per la morte del rispettivo figlio e fratello, ma sarebbe stato onere dei convenuti provare a mezzo di precise e concordanti circostanze, che, nonostante il rapporto di parentela, la morte di N.C. lasciò indifferente la madre ed i fratelli della vittima;
2.10. la Corte d'appello ha dunque effettivamente violato non solo l'art. 2697 cod. civ. ma anche l’art. 2729 cod. civ., perché ha negato rilievo ad un fatto di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza del danno (il rapporto di filiazione e di fratellanza) al contempo attribuendo alla mancanza di convivenza ed alla lontananza la valenza di elementi idonei a superare tale presunzione;
2.11. le considerazioni che precedono non collidono con la giurisprudenza menzionata nella requisitoria del PG (Cass. n. 21060/16 e Cass. n. 10527/11), che aveva ad oggetto casi in cui era stato negato, in aggiunta al risarcimento per danno morale sofferto per la perdita in sé del congiunto, un risarcimento ulteriore in rapporto alla pura e semplice asserita alterazione delle abitudini di vita (e ciò per constatato difetto di idonea allegazione e prova); nella vicenda in esame, invece, i ricorrenti non hanno chiesto nuove, diverse e autonome poste di danno, ma hanno pur sempre chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, nel cui ambito il riferimento al dato (se allegato e provato) della convivenza o dei perduranti contatti (epistolari o in altra forma) con la persona deceduta può fungere da mero concorrente - ma non esclusivo - indice di ponderazione dell'entità della sofferenza complessivamente risarcibile;
3. alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento degli altri;
la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Firenze che, oltre a provvedere in ordine alla spese del presente giudizio di legittimità, procederà ad un nuovo esame sulla base dei principi sopra affermati, verificando nel caso di specie quale debba essere l'entità complessiva del risarcimento per il danno non patrimoniale, globalmente inteso, spettante ai ricorrenti, tenuto conto di tutti i profili (provati in via diretta e/o presuntiva) incidenti sulla sofferenza per la perdita dello stretto congiunto e verificando - infine - se la somma già liquidata in favore degli attori sia congrua o meno.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2018.