Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell'interno
Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi
Circolare 31 maggio 2000
Direttive concernenti i rapporti dei Comandi provinciali VV.F. e le Amministrazioni comunali titolari degli sportelli unici per le attività produttive.
 

Premessa
Al fine di favorire la migliore attuazione del D.P.R. n. 447 del 1998, come interpretato dalla circolare 8 luglio 1999, n. 4364 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per consentire la creazione delle più adeguate condizioni di esercizio dell'attività dello Sportello Unico, con la presente si impartiscono specifiche direttive ai Comandi provinciali vigili del fuoco.
Il D.P.R. n. 447 del 1998 stabilisce che i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, assicurando che l'intero procedimento sia affidato ad un'unica struttura (Sportello Unico per le attività produttive), alla quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi. Il procedimento si conclude con il provvedimento finale del Comune.
Pertanto i Comandi provinciali vigili del fuoco, per gli adempimenti di propria competenza in materia di prevenzione incendi, qualora l'insediamento sia ricompreso nell'ambito delle attività di cui al D.P.R. n. 689 del 1959 o del D.M. 16 febbraio 1982, diventano parte integrante del citato Sportello Unico, con conseguenti responsabilità nella relativa fase endoprocedimentale.
I Signori Comandanti provinciali VV.F. sono invitati a promuovere, tenendo conto anche delle presenti direttive, le opportune intese con le Amministrazioni comunali al fine di facilitare il funzionamento del sistema dello Sportello Unico attraverso appositi protocolli di intesa.

Responsabilità
Il Comando VV.F. è tenuto a nominare uno o più responsabili per i rapporti con la struttura dello Sportello Unico che:
- rispondano degli adempimenti affidati al Comando VV.F. e del rispetto dei tempi;
- garantiscano il flusso delle informazioni, con particolare riguardo alla indicazione dei responsabili dei singoli procedimenti.

Doveri di collaborazione del Comando VV.F. con lo Sportello Unico
Il Comando provinciale VV.F. provvede a:
- trasmettere allo Sportello Unico l'elenco dei documenti necessari, in relazione al tipo di procedimento, al fine di consentire allo stesso la verifica formale dell'istanza;
- comunicare l'ammontare delle spese, la modulistica e la modalità di pagamento del servizio in relazione a quanto previsto dalla vigente normativa, per permettere allo Sportello Unico di trasmettere al Comando l'attestazione dei relativi pagamenti effettuati, unitamente alla documentazione di cui al punto precedente;
- garantire la sollecita risposta, anche telefonica, alle richieste di informazioni o valutazioni, la cui necessità emerga nel corso del procedimento avviato od in fase di avvio presso lo Sportello Unico;
- informare preventivamente lo Sportello Unico di eventuali modifiche organizzative o regolamentari interne che possono influenzare la gestione della suddetta struttura;
- organizzare, su proposta del responsabile dello Sportello Unico, corsi di formazione e aggiornamento al personale addetto allo Sportello Unico, così come già indicato nella circolare n. 15 del 2 giugno 1999 MI.SA. del Ministero dell'interno.

Rapporti tra Comando provinciale ed utenza
Dal momento dell'attivazione dello Sportello Unico il Comando VV.F., invita il richiedente a presentare l'istanza corredata della necessaria documentazione direttamente allo Sportello Unico.
Infatti il procedimento di prevenzione incendi si configura come un subprocedimento, nell'ambito del procedimento unico autorizzativo che si instaura presso lo Sportello Unico.

Procedimento semplificato
Nel caso in cui la documentazione trasmessa dallo Sportello Unico al Comando VV.F. risulti incompleta o comunque carente, il Comando stesso per una sola volta fa pervenire allo Sportello Unico entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione la motivata richiesta di integrazione.

Procedimento per autocertificazione
Il Comando si impegna a richiedere allo Sportello Unico, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
In applicazione del comma 1 dell'articolo 6 del D.P.R. n. 447 del 1998, anche la richiesta del parere di conformità di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 37 del 1998 può essere autocertificata da parte di tecnico abilitato professionalmente.
Il Comando effettua la verifica prevista dall'articolo 7 del D.P.R. n. 447 del 1998, comunicando gli esiti allo Sportello Unico, entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza o da quella del suo perfezionamento, al fine di consentire allo Sportello Unico di rispettare anche i termini di cui all'articolo 6, comma 6, del citato D.P.R.
Se l'autocertificazione è redatta da un professionista iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, si applica l'istituto del silenzio-assenso previsto dall'articolo 6, comma 10, del D.P.R. n. 447 del 1998. In tutti gli altri casi il Comando ha l'obbligo di esprimersi nei termini previsti dalla legge.
Il Comando mantiene agli atti del proprio ufficio, una copia della documentazione inerente i procedimenti per i successivi controlli previsti dalla vigente normativa.

Conferenze di servizi ed audizioni
Oltre che nei casi previsti dal D.P.R. n. 447 del 1998, il Comando garantisce, salvo prioritarie esigenze legate ai servizi di soccorso tecnico urgente, la partecipazione tramite propri tecnici qualificati anche a Conferenze dei servizi di carattere istruttorio ed alle audizioni convocate dal responsabile dello Sportello Unico, quando l'insediamento presenti caratteristiche di particolare complessità.

Controlli
Nei casi in cui ricorre l'obbligo di richiedere al Comando provinciale VV.F. il rilascio del Certificato di prevenzione incendi, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 3 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
L'istanza di sopralluogo corredata della prevista documentazione tecnica, nonché l'eventuale dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 3, comma 5, del citato D.P.R. n. 37 del 1998, dovranno essere presentate da parte dell'interessato, allo Sportello Unico, che provvederà all'immediato inoltro al Comando Vigili del Fuoco.
L'acquisizione da parte dello Sportello Unico della dichiarazione di inizio di attività di cui sopra, costituisce autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, fino alla comunicazione dell'esito del sopralluogo da parte del Comando VV.F.
L'esito dei controlli effettuati dal Comando a seguito di sopralluogo, dovrà essere comunicato anche allo Sportello Unico, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del D.P.R. n. 447 del 1998.