Ministero dei trasporti e della navigazione
Decreto 17 ottobre 2001
Corso antincendio di base ed avanzato.
G.U. del 14 novembre 2001, n. 265

IL DIRIGENTE GENERALE

del Dipartimento della navigazione marittima ed interna presso il Ministero dei trasporti e della navigazione - unità di gestione trasporti marittimi e per le vie d'acque interne;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;
Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata pertanto in vigore per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV del comunicato stesso;
Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore il 1 febbraio 1997;
Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla Regola VI/1 dell'annesso sopra richiamato;
Vista la Sezione A-VI/l-2, paragrafo 2.1.2 del Codice STCW'95 relativo all'addestramento base di sicurezza sulle tecniche di sopravvivenza personale;
Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopracitato e della corrispondente sezione A-I/8 del Codice STCW 1995 relativa agli standards di qualità dell'addestramento fornito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987, con il quale è stato istituito il corso antincendio di base ed avanzato;
Considerato che il programma del corso antincendio di base ed avanzato, istituito con decreto ministeriale 4 aprile 1987, sopra citato, risulta conforme alle disposizioni emanate dalla Convenzione STCW'95 regola AVI/l;
Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla sopra citata regola VI/1 con l'adeguamento della relativa certificazione;
 

Decreta:

Art. 1.
Finalità e durata

1. Il programma di attuazione, le strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso ed i requisiti del corpo istruttori del corso di antincendio di base ed avanzato di cui agli allegati A/1, A/2, B e C del decreto 4 aprile 1987, sono conformi alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW'95 capitolo VI, e dalla Sezione AVI/1 del Codice STCW.
2. I centri di addestramento devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito, secondo le disposizioni dettate dalla Sezione A-I/8 del Codice STCW'95.
3. Gli stessi centri dovranno adeguare i propri standard di addestramento, nel contesto dei programmi  previsti dagli allegati al citato decreto 4 aprile 1987 ed alle eventuali innovazioni tecnologiche intervenute.
4. Il corso antincendio di base ed avanzato, effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, è considerato valido ai fini di cui al presente decreto.
 

Art. 2.
Attestato di frequenza del corso

1. I centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a rilasciare gli attestati di superamento del corso di antincendio di base ed avanzato, dovranno adeguare la certificazione secondo i modelli di cui agli allegati A e B del presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  Roma, 17 ottobre 2001

Il dirigente generale: Noto         
 

Allegati