Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 27 DEL D.LGS N. 105/2015 PER IL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI PER GLI STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE


TRA

La Regione Calabria, di seguito denominata "Regione", con sede in Catanzaro, località Germaneto, rappresentata dal Direttore Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Arch. Orsola Reillo,

E

L'Istituto Nazionale per L'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), rappresentato, nel presente atto, dal Direttore Regionale, dott.ssa Caterina Crupi
di seguito indicate congiuntamente come "le Parti":
 

PREMESSO CHE

- il 4 luglio 2012 è stata emanata la direttiva europea 2012/18/UE (c.d. Seveso III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose che sostituisce integralmente, a partire dal 1 giugno 2015, le direttive 96/82/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05;
- con decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 di seguito nominato Decreto, l'Italia ha recepito la suddetta direttiva Seveso III, che ha aggiornato la normativa precedentemente vigente in materia di aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, prevedendo tra l'altro:
1. l'attribuzione alle Regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. b del medesimo Decreto;
2. l'introduzione di un rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27 del Decreto);
3. la definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I del Decreto);
- l'art. 6 del Decreto attribuisce al Comitato Tecnico Regionale, istituito presso la Direzione Regionale o Interregionale dei Vigili del fuoco, funzioni nell'attività di controllo per gli stabilimenti dì soglia superiore come definiti all'alt. 3 lettera c) del medesimo Decreto;
- l'art. 7 del Decreto attribuisce alla Regione o al soggetto da essa designato funzioni nell'attività di controllo per gli stabilimenti di soglia inferiore come definiti all'art. 3 lettera b) del medesimo Decreto;
- la Regione o il soggetto da essa designato nell'ambito delle funzioni attribuite dall’articolo 7 del Decreto svolge, tra l'altro, le seguenti attività:
• predispone il piano regionale di ispezioni di cui all’articolo 27, comma 3 del medesimo Decreto, e svolge le ispezioni ordinarie e straordinarie adottandone i provvedimenti conseguenti;
• disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'art. 30 del medesimo Decreto;
- in base all'art. 27 del Decreto, devono essere attuate ispezioni presso gli stabilimenti al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi tecnici organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
- l'art. 27, comma 4 del Decreto, prevede che la Regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopò incaricato, predispone ogni anno il programma delle ispezioni ordinarie e straordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti;
- l'art. 29, comma 1 del Decreto prevede che per l'attuazione dello stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati devono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili è legislazione vigente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo, e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con particolare riferimento all'art. 15 in tema, di sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni in materie di interesse comune".
 

CONSIDERATO CHE

- la Regione Calabria non dispone allo stato attuale di personale tecnico appositamente individuato, formato e qualificato al fine di poter effettuare autonomamente le funzioni demandatale dal d.lgs. n. 105 del 2015, e nelle more di un organico recepimento del disposto normativo, al fine di procedere in tempi brevi all'effettuazione delle ispezioni degli stabilimenti di soglia inferiore e prevenire rischi per la salute pubblica e per l'ambiente derivanti da incidenti rilevanti, occorre intraprendere accordi con gli organi tecnici nazionali e regionali, per come consentito dall'art. 9 del d.lgs. 105/15;
- la Regione Calabria deve definire il Piano Regionale triennale e il Programma Regionale per l'anno 2018 delle "Ispezioni" presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 105/2015;
- l'art. 7 comma 2, del Decreto prevede che la Regione, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, può stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio;
- l’art. 30 del Decreto stabilisce che gli oneri previsti per le attività oggetto della convenzione sono a carico dei Gestori, così come definiti ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. i, del Decreto stesso, secondo le tariffe e le modalità previste nell'Allegato I al medesimo Decreto;
- la Regione intende costituire le commissioni ispettive con personale in possesso dei requisiti previsti dal p.to 7 dell'Allegato H del Decreto;
- le ispezioni investono la personale professionalità e responsabilità (anche in campo penale) del personale designato dalle amministrazioni di appartenenza, fermi restando tutti gli incarichi cui ognuno di essi è istituzionalmente preposto;
 

RILEVATO CHE

- si rende necessario definire le linee e le metodologie di collaborazione tra la Regione e la Direzione regionale INAIL per la Calabria, di seguito denominata "Direzione regionale", chiarendo le modalità anche contabili per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 27 del Decreto;
- la Giunta della Regione Calabria con atto n. 9740 del 11/09/2018 ha approvato lo schema della presente convenzione, individuando appositi capitoli nel bilancio regionale;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto

Le premesse nonché i documenti, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o regolamentare in essere costituiscono parte integrante del presente atto.
La presente convenzione disciplina:
- le modalità di collaborazione tra la Regione e la Direzione regionale per lo svolgimento delle ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore di cui all'art. 27 del Decreto;
- i criteri di trasferimento alla Direzione regionale degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori alla Regione ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Decreto, in funzione dell'attività ispettiva svolta;
Tali attività ispettive, adeguate al tipo di stabilimento, sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il Gestore possa comprovare:
- di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito.
 

Art. 2
Impegni della Regione

La Regione:
- disciplina i criteri di pianificazione, programmazione, svolgimento delle ispezioni di competenza regionale sulla base dell'art 27 e dell'allegato H ed adotta il Piano delle ispezioni e il programma annuale dei controlli ai sensi dell'art. 27 del Decreto;
- promuove la collaborazione con la Direzione VV.F per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del controllo dei rischi di incidente rilevante, relativi agli stabilimenti di soglia inferiore mediante l'utilizzo di unità di personale tecnico qualificato, appartenente al CNVVF (anche integrandolo con personale in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 105/15 di organi tecnici nazionali e regionali coinvolti con atto indipendente rispetto al presente), finalizzato alle attività di cui sopra;
- effettua le ispezioni ordinarie, straordinarie, supplementari presso gli stabilimenti di soglia inferiore siti sul proprio territorio, incaricando apposite commissioni ispettive composte da tre unità di personale in possesso dei requisiti di cui all'Allegato H del Decreto, di cui almeno una appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- predispone tutti gli atti necessari per l'avvio di ciascuna ispezione;
- conferisce apposito incarico ai componenti della commissione per l'effettuazione delle ispezioni;
- trasmette gli esiti delle ispezioni agli Enti competenti;
- adotta i provvedimenti discendenti dagli esiti dell'attività ispettiva svolta dalla Commissione incaricata, comunicando al gestore dello stabilimento interessato, le modalità e i tempi di attuazione delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni contenute nel rapporto;
- riscuote i proventi derivanti dagli oneri finanziari a carico dei gestori dovuti per lo svolgimento delle ispezioni sulla base delle tariffe stabilite di cui all'Allegato I del Decreto;
- versa, entro il primo semestre di ciascun anno finanziario, la quota spettante per le attività ispettive effettivamente svolte e concluse nell'anno precedente, come risultanti dai verbali di ispezione;
- fa fronte agli oneri, derivanti dalle spese connesse alle attività ispettive di cui trattasi, esclusivamente con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe poste a carico dei Gestori degli stabilimenti oggetto delle ispezioni secondo le modalità di cui al successivo articolo 4 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale;
- destina parte dei proventi, derivanti dal versamento delle tariffe da parte dei gestori per l'elaborazione e promozione di corsi di formazione e di aggiornamento anche avvalendosi di soggetti terzi, rivolti ai dirigenti e funzionari ispettori inerenti la materia dei rischi di incidente rilevanti, al fine di garantire un'applicazione coordinata e omogenea delle norme e dei controlli sul proprio territorio.
 

Art. 3
Impegni della Direzione regionale

La Direzione regionale si impegna a comunicare alla Regione, una volta approvato il programma annuale delle ispezioni, i nominativi dei dirigenti o funzionari tecnici, in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto, al fine di consentire la composizione della commissione ispettiva alla quale attribuire specifico incarico.
Il personale appartenente ad INAIL da designare quale componente delle commissioni ispettive di cui al precedente articolo 2, sarà individuato dal Direttore regionale INAIL della Calabria, in relazione all'accertamento da effettuare, tra quelli in possesso dei requisiti di cui all'allegato H al Decreto.
L'impegno del personale appartenente ad INAIL sarà subordinato alla prioritaria esigenza di controllo degli stabilimenti di soglia superiore.
 

Art. 4
Tariffe a carico dei Gestori e ripartizione fra Enti partecipanti alla visita ispettiva

La tariffa relativa alle ispezioni di cui all'art. 27, interamente a carico del Gestore e che sarà versata dallo stesso alla Regione secondo le modalità da questa indicate, è quella prevista dall'Allegato I al Decreto - Appendice 1 - Tabella II di seguito riportata, ed è determinata in funzione dell'appartenenza ad una delle classi dello stabilimento e della circostanza che si tratti della prima verifica ispettiva o delle successive:
 

TARIFFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI (Euro)
D.lgs. 105/2015 Tabella II, Appendice 1, dell'Allegato I

 

Classe dello stabilimento

PROCEDIMENTO

1

2

3

4

5

Prima verifica ispettiva

3.159,72

3.940,62

4.709,58

5.558,54

7.809,30

Successive verifiche ispettive

2.090,46

2.631,06

3.159,72

3.700,32

5.250,18


Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle ispezioni fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore col Modulo di cui all'allegato 5 del Decreto, sezione A2.
Resta fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste al punto 3.2 dell'Allegato I al Decreto.
L'erogazione dei compensi dovuti a ciascuno dei tre ispettori componenti la Commissione incaricata allo svolgimento dell'attività ispettiva, verrà effettuata dalla Regione nella misura del 25% dell'importo derivante dalle tariffe versate dai gestori decurtata degli oneri a carico dello Stato pari al 32,7% come da tabella seguente.
 

Tabella B - Compensi individuali per i componenti delle Commissioni ispettive

Compenso lordo per componente *

 

CLASSE DELLO STABILIMENTO

PROCEDIMENTO

1

2

3

4

5

Prima verifica ispettiva

595,28

742,39

887,26

1.043,43

1.471,23

Prima verifica ispettiva in stabilimento soggetto ad AIA, con sistema di certificazione volontario (DLgs 105/2015, allegato 1, paragrafo 3.2)

476,22

593,91

709,81

834,74

1.176,98

Successive verifiche ispettive

393,83

495,68

595,28

697,12

989,11

Successive verifiche ispettive in stabilimento soggetto ad AIA, con sistema di certificazione volontario (DLgs 105/2015, allegato 1, paragrafo 3.2)

325,06

396,54

476,22

557,70

791,29

* la misura del compenso è calcolata suddividendo tra i componenti della commissione ispettiva la quota del 75% dell'importo della tariffa, decurtata degli oneri a carico dello Stata pari al 32,7%
 

Il restante 25% dell'Importo derivante dalle tariffe versate dal gestori saranno destinate dalla Regione Calabria prioritariamente al rimborso delle eventuali spese di missione dei componenti della commissione ispettiva e in subordine all'implementazione delle attività interne correlate all'applicazione del Decreto stesso e a corsi di formazione.
La Regione provvede, entro il primo semestre dell'anno finanziario, a versare la quota spettante alla Direzione regionale per le attività disciplinate dalla presente convenzione, effettivamente svolte e concluse nell'anno precedente riscontrate nei verbali finali di ispezione che dovranno essere trasmessi nel medesimo termine.
La Regione Calabria si impegna ad effettuare il versamento ad INAIL sul conto corrente entrate *** con la seguente causale "rimborso per ispezioni ex art. 27 del D.Lgs. n. 105/2015".
Rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza la presenza di eventuali uditori durante i sopralluoghi nello stabilimento.
Agli oneri derivanti da eventuali ispezioni straordinarie, previste dal Decreto, si provvede secondo le modalità di cui ai commi precedenti e con gli importi relativi alla seconda verifica ispettiva qualora si siano già effettuate le verifiche ordinarie.
Le somme versate a favore degli ispettori si intendono fuori campo IVA in quanto trattasi di collaborazione tra Enti Pubblici per lo svolgimento di attività di interesse comune e non di attività commerciale.
 

Art. 5
Responsabile dell'esecuzione contrattuale

Al fine di coordinare in modo ottimale lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione e di vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:
Regione: Dirigente del settore n. 3 - Tutela Acque e Contrasto Inquinamento
Direzione INAIL: dott.ssa Curtale Maria Teresa, funzionario dell'Unità Operativa Territoriale di Catanzaro.
 

Art. 6
Modifiche

Il presente atto potrà essere modificato anche a seguito di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 32, comma 7 relativo all'aggiornamento dell'allegato I al Decreto, o alla rideterminazione delle tariffe da parte della Regione ai sensi dell'articolo 30, comma 2 dello stesso Decreto.
Qualora lo si ritenga necessario, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, la presente convenzione potrà essere modificata, dietro richiesta motivata, durante il periodo di vigenza mediante Atto integrativo sottoscritto dalle Parti.
 

Art. 7
Durata

La presente convenzione, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà la durata di quattro anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per iscritto su richiesta di ciascuna delle parti e previo consenso della controparte.
 

Art. 8
Diritto di recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente atto previa comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di almeno trenta (30) giorni a mezzo posta elettronica certificata.
 

Art. 9
Impegni assicurativi

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale, che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste dall'accordo medesimo.
Il personale di entrambe le Parti contraenti, è tenuto ad uniformarsi alle norme disciplinari e di sicurezza vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
 

Art. 10
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardi le informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, a non divulgare a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'accordo stesso.
Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, oggetto del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità oggetto della convenzione stessa, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Le Parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto decreto.
 

Art. 11
Foro competente

Le Parti accettano, anche in base al principio di leale collaborazione, di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.
Nel caso non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Tar Calabria ai sensi dell'art.133, comma 1, lett. A), numero 2), del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
 

Art. 12
Sottoscrizione, esecutività della Convenzione, registrazione e spese

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
La presente convenzione diviene esecutiva a seguito dell'esito positivo dei controlli di legittimità e di regolarità amministrativo - contabile previsti degli artt. 3, comma 1, lettera g, della L. 20/1994 e 5, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 123/2011.
La presente convenzione sarà registrata e assunta al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/72, Allegato B, art.16 e s.m.i.
 

Letto confermato e sottoscritto
 

Per la Regione Calabria
Arch. Orsola Reillo
  Il Direttore Regionale INAIL per la Calabria
dott.ssa Caterina Crupi

Fonte: inail.it