Categoria: Normativa regionale
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Regione Marche
Regolamento regionale n. 7 del 13 novembre 2018, concernente:
Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)
B.U.R. 22 novembre 2018, n. 103

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l’articolo 121, comma 4, della Costituzione;
Visto l’articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 12 novembre 2018;
 

emana il seguente regolamento:

Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)
 

Art. 1
(Oggetto)

1. Questo regolamento detta le disposizioni necessarie all’attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), nei casi previsti all’articolo 2 della legge regionale medesima e in particolare:
a) individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all’articolo 4, comma 1, lettera a), della L.r. 7/2014;
b) specifica la documentazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2014, nonché le modalità di presentazione della medesima.
2. Le disposizioni di cui alla l.r. 7/2014 e di questo regolamento non sostituiscono gli obblighi disposti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), a carico delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi, di cui all’articolo 89, comma 1, lettera d), del medesimo decreto, relativi all’adozione delle idonee misure preventive e protettive nello svolgimento di lavori sulle coperture dei fabbricati.
 

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:
a) accesso permanente alla copertura: il punto di accesso alla copertura, comprensivo del percorso interno o esterno al fabbricato, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuale materiale e utensili di lavoro;
b) transito sulla copertura: il percorso sicuro sulla copertura individuato in sede di progettazione;
c) elaborato tecnico della copertura: il documento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della L.r. 7/2014;
d) sistema permanente di protezione collettiva dalla caduta dall’alto: il complesso delle opere fisse di sicurezza di protezione dalla caduta dall’alto, quali parapetti e passerelle permanenti;
e) sistema provvisorio di protezione collettiva dalla caduta dall’alto: il complesso delle opere provvisionali di sicurezza di protezione dalla caduta dall’alto, quali parapetti e passerelle provvisionali;
f) sistema permanente di protezione individuale contro la caduta dall’alto: l’insieme di elementi fissati permanentemente sulla copertura atti ad assicurare una persona che indossa un’imbracatura del corpo e il collegamento al sistema stesso, in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall’alto secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento;
g) sistema provvisorio di protezione individuale contro la caduta dall’alto: l’insieme di elementi fissati provvisoriamente sulla copertura atti ad assicurare una persona che indossa un’imbracatura del corpo e il collegamento al sistema stesso, in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall’alto secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento;
h) sistema di arresto della caduta: l’insieme di opere atte a impedire al lavoratore, che indossa un dispositivo di protezione individuale, l’impatto su un piano stabile sottostante la copertura conforme alle norme tecniche di riferimento;
i) sistema di trattenuta della caduta: l’insieme di opere atte a impedire al lavoratore, che indossa un dispositivo di protezione individuale, di raggiungere le zone dove esiste il rischio di caduta dall’alto.
 

Art. 3
(Documentazione da presentare)

1. L’elaborato tecnico della copertura di cui all’articolo 4 della L.r. 7/2014, redatto in fase di progettazione da un professionista abilitato, contiene i seguenti documenti:
a) relazione tecnica illustrativa di cui al comma 2 di questo articolo;
b) elaborati grafici della copertura di cui al comma 3 di questo articolo;
c) relazione di calcolo strutturale dei sistemi permanenti di accesso e di protezione collettiva o della sola protezione collettiva di cui al comma 4 di questo articolo;
d) relazione di calcolo strutturale dei fissaggi degli elementi del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall’alto a parti strutturali della copertura di cui al comma 4 di questo articolo;
e) dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall’alto o dei sistemi di ancoraggio di cui al comma 5 di questo articolo;
f) dichiarazione di corretta installazione del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall’alto di cui al comma 6 di questo articolo;
g) manuale d’uso, manutenzione e programma di manutenzione del sistema di protezione permanente collettiva o individuale dalla caduta dall’alto.
2. La relazione tecnica illustrativa di cui al comma 1, lettera a), descrive le soluzioni progettuali adottate per la protezione contro la caduta dall’alto delle coperture, in particolare evidenziando in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive in conformità alle norme vigenti e considerando i seguenti aspetti:
a) accesso sicuro alla copertura;
b) transito sicuro sulla copertura;
c) protezione dei bordi e delle superfici fragili per sfondamento della copertura.
3. Gli elaborati grafici della copertura di cui al comma 1, lettera b), redatti in scala adeguata, indicano l’ubicazione e specificano le caratteristiche degli accessi e degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori di copertura. Nel caso di installazione di un sistema di protezione permanente individuale contro la caduta dall’alto, gli elaborati grafici riportano in scala opportuna la configurazione geometrica e i dettagli del sistema, conformemente alle norme tecniche di riferimento.
4. Le relazioni di calcolo di cui al comma 1, lettere c) e d), sono redatte da un professionista abilitato competente per materia e sono comprensive della verifica statica o della dichiarazione di idoneità statica della struttura di supporto, conformemente alle norme tecniche di riferimento.
5. La dichiarazione di conformità alla normativa tecnica vigente del sistema di protezione permanente individuale dalla caduta dall’alto e dei sistemi di ancoraggio, di cui al comma 1, lettera e), è acquisita presso il produttore.
6. La dichiarazione di corretta installazione del sistema di protezione permanente individuale dalla caduta dall’alto, di cui al comma 1, lettera f), è redatta dall’installatore nel rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del fabbricante, del progetto della configurazione del sistema di ancoraggio e del progetto strutturale dei fissaggi alla struttura.
7. La redazione dell’elaborato tecnico della copertura costituisce attestazione di conformità del progetto alle disposizioni di cui alla L.r. 7/2014.
8. L’elaborato tecnico della copertura è conservato in cantiere per tutta la durata dei lavori di cui all’articolo 2, comma 1, della L.r. 7/2014 ed è messo a disposizione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 13 del d.lgs. 81/2008 degli organi di vigilanza, nonché di tutti i soggetti, quali utilizzatori, imprese esecutrici, lavoratori autonomi, che accedono alla copertura a qualsiasi titolo.
9. L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato in occasione di interventi di manutenzione straordinaria sugli elementi che costituiscono il sistema di accesso e protezione contro le cadute dall’alto.
10. L’elaborato tecnico della copertura è redatto anche nei casi di varianti che prevedono i lavori di cui all’articolo 2, comma, 1 della L.r. 7/2014 non contemplati nel progetto iniziale.
11. La modulistica per la compilazione e la presentazione della documentazione progettuale per la prevenzione delle cadute e la realizzazione delle opere in sicurezza è predisposta con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente entro centoventi giorni dall’entrata in vigore di questo regolamento.
 

Art. 4
(Realizzazione dei sistemi di protezione)

1. Nella realizzazione dei sistemi di protezione si applicano le norme tecniche di riferimento europee e statali.
2. Le scelte progettuali devono essere orientate, quando possibile, alla realizzazione di coperture intrinsecamente sicure, senza dover ricorrere per l’accesso e il transito di persone su di esse alla predisposizione di particolari mezzi o misure di sicurezza provvisorie di protezione dalla caduta dall’alto e dal rischio di scivolamento.
3. Nella scelta delle misure più appropriate di protezione dalla caduta dall’alto va data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale, in base a quanto stabilito dal d.lgs. 81/2008.
4. Nel caso in cui non siano adottabili misure permanenti di protezione dalla caduta dall’alto, in particolare in presenza di dichiarati vincoli costruttivi derivanti da norme urbanistico-edilizie o di tutela del patrimonio storico e paesaggistico o di impedimenti tecnici che non consentono l’adozione di misure fisse di prevenzione e protezione, l’elaborato tecnico della copertura specifica le ragioni ostative all’adozione di tali misure e individua sistemi adeguati di protezione. In tal caso, devono essere progettate le misure provvisorie di protezione dalla caduta dall’alto, sostitutive di quelle permanenti, quali ad esempio parapetti provvisori da fissare all’occorrenza ad ancoraggi presenti permanentemente sulla copertura.
5. I sistemi di protezione permanente collettiva o individuale contro le cadute dall’alto devono essere sottoposti a regolare manutenzione periodica, secondo le norme di buona tecnica, del manuale d’uso e manutenzione e del programma di manutenzione, al fine di garantirne l’efficienza e l’efficacia per tutta la durata del sistema di protezione.
 

Art. 5
(Sistemi di accesso alle coperture dei fabbricati)

1. L’accesso alla copertura, lo spostamento e lo svolgimento di attività che espongano la persona al rischio di caduta richiedono la predisposizione all’interno o all’esterno dell’edificio, quando realizzabili, di opere fisse quali:
a) aperture di accesso;
b) percorsi verticali;
c) percorsi orizzontali.
2.1 sistemi di accesso di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento europee e statali.
 

Art. 6
(Sistemi di protezione per il transito)

1. Il transito sulle coperture, a partire dal punto di accesso, deve avvenire in condizioni di sicurezza.
2. Le passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali sulle parti non portanti della copertura (ad es. coperture fragili, lucernari, cupolini, ecc.) e per passaggi sul vuoto, nonché le reti permanenti predisposte al di sotto delle parti non portanti della copertura stessa (ad es. lucernari, cupolini, ecc.) devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento.
3. Sono ammessi piani di camminamento e scalini posapiede realizzati e installati conformemente alle norme tecniche di riferimento.
4. Qualora non sia possibile predisporre, in tutto o in parte, le misure di protezione collettiva di cui ai commi 2 e 3, è necessario predisporre strutture quali, ad esempio, elementi di appoggio delle passerelle, che consentono all’occorrenza la facile applicazione di apprestamenti di sicurezza provvisori.
 

Art. 7
(Sistemi di protezione dei bordi)

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il lavoro sulla copertura devono essere previsti:
a) elementi permanenti di protezione;
b) elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di elementi provvisori.
2. I parapetti permanenti di protezione dei bordi prospicienti il vuoto delle coperture e sul perimetro delle parti non portanti della copertura (ad es. lucernari, cupolini, ecc.) devono resistere ai carichi orizzontali di esercizio secondo quanto stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni in funzione della destinazione d’uso dell’opera e avere caratteristiche geometriche e dei materiali conformi alle norme tecniche di riferimento.
3. Qualora non sia possibile predisporre, in tutto o in parte, misure di protezione collettiva (ad es. parapetti, ecc.), è necessario predisporre strutture, quali elementi di aggancio dei parapetti, che consentono all’occorrenza la facile applicazione di apprestamenti di sicurezza provvisori.
 

Art. 8
(Sistemi di protezione individuale)

1. Nei casi in cui non è ottenibile in tutto o in parte la dovuta protezione contro la caduta dall’alto mediante misure di protezione collettiva, si devono adottare misure permanenti di protezione individuale. In tal caso il professionista abilitato che redige l’elaborato tecnico della copertura deve indicare nella relazione tecnica i motivi che impediscono l’adozione di misure di protezione collettiva in luogo di quelle individuali.
2. Nella progettazione dei sistemi permanenti di protezione individuale dalla caduta dall’alto, si devono preferire, nei limiti del possibile, le soluzioni di sistemi di trattenuta della caduta in luogo di quelli con arresto della caduta.
3. Nella configurazione del sistema di protezione individuale contro la caduta dall’alto i dispositivi devono:
a) avere una dislocazione che consente di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso fino al punto più lontano;
b) essere chiaramente identificabili per forma o colore o con altro mezzo analogo;
c) essere utilizzabili in modo da consentire l’ancoraggio senza rischio di caduta;
d) possedere i requisiti previsti dalle norme tecniche di riferimento;
f) garantire nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;
g) essere oggetto di periodiche verifiche e manutenzioni a cura del proprietario dell’immobile secondo le indicazioni del costruttore. Degli interventi eseguiti deve essere data apposita attestazione nel programma di manutenzione.
4. In caso di adozione di sistemi di protezione individuale dalla caduta dall’alto, in prossimità delle aperture di accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere apposti cartelli su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità e riportanti almeno le seguenti indicazioni:
a) obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, identificazione e posizione dei dispositivi fissi ai quali ancorarsi e modalità di ancoraggio;
b) numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d’ancoraggio;
c) necessità o divieto di utilizzare assorbitori di energia;
d) dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati (dispositivi anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con suola in gomma antiscivolo, elmetto di protezione, ecc.);
e) raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta (ad es. eventuali scadenze, manutenzioni e loro periodicità, ecc.).
 

Art. 9
(Informazione, formazione e addestramento)

1. I lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008 e i lavoratori autonomi di cui all’articolo 89, comma 1, lettera d), del d.lgs. 81/2008 addetti alle operazioni di installazione e di utilizzo dei sistemi di prevenzione e protezione dai rischi di cadute dall’alto sulle coperture devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati riguardo alla loro installazione e al loro utilizzo, nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.

Ancona, 13 novembre 2018
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli