Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 novembre 2018, n. 30438 - Malattia professionale da asbesto correlata. Indennizzabilità


Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 23/11/2018

 

 

 

Rilevato che
con la sentenza n. 113/2015 la Corte d'Appello di Genova, In parziale riforma della sentenza appellata, respingeva integralmente il ricorso proposto da DN.M. il quale aveva chiesto l'accertamento di aver contratto una malattia professionale da asbesto correlata (placche pleuriche) ai fini di conseguire la rivalutazione dei periodi contributivi per i lavoratori esposti all'amianto ai sensi dell'articolo 13, comma 7 legge n. 257/1992 a prescindere dal raggiungimento della soglia di indennizzabilità;
la Corte d'Appello, andando di contrario avviso rispetto al primo giudice, sosteneva che l'interesse alla pronuncia di mero accertamento sulla natura professionale della malattia non può farsi discendere dalla previsione di cui all'articolo 13, comma 7, legge n. 257/1992 atteso che nel sistema dell'assicurazione obbligatoria gestito dall'Inail l'indennizzabilità è presupposto costitutivo del riconoscimento della sussistenza di una malattia professionale da parte dell'Istituto, essendo perciò inammissibile una domanda di mero accertamento dell'infermità non essendo in tal caso configurabile una questione pregiudiziale di cui, ai sensi dell'articolo 34 c.p.c., possa chiedersi l'accertamento con efficacia di giudicato; nè si poteva diversamente sostenere che l'interesse alla pronuncia di mero accertamento sussistesse in ragione dell'articolo 13, comma 7 in quanto il diritto alla certificazione presupponeva la sussistenza di una malattia indennizzabile nella specie insussistente; ed inoltre perché il diritto alla certificazione e l'accertamento giudiziale dei periodi di provata esposizione da cui origina la malattia (sui quali la sentenza nulla ha statuito con decisione coperta da giudicato per non essere stata attinta da appello incidentale) doveva esercitarsi nel necessario contraddittorio con l'Inps, atteso che la malattia professionale e la durata dell'esposizione all'amianto che l'ha cagionata rappresentano nella costruzione del legislatore elementi frazionistici della fattispecie complessa di cui all'articolo 13,comma 7 da accertarsi ove venga azionato il diritto alla supercontribuzione riconosciuta dalla norma;
contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione DN.M. con un motivo al quale ha resistito l'Inail con controricorso, illustrato da memoria;
 

 

Considerato che
con unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 c.p.c., dell'articolo 13 comma 7 legge 257/92, nonché della tabella delle malattie professionali dell'industria allegata al testo unico 1124/65 ed approvata con D.M. 9/4/2008 in quanto erroneamente la Corte aveva ritenuto inammissibile la pronuncia di mero accertamento dell'esistenza della malattia professionale dedotta in giudizio dal momento che la menomazione ad essa conseguente non raggiungeva il grado minimo indennizzabile; mentre è pacifico che il ricorrente sia affetto da una patologia correlata all'amianto prevista come tale dalla tabella allegata al testo unico e per la quale la tabella di valutazione Inail associa un grado di menomazione tra l' 1% e il 5% ossia sempre inferiore al minimo indennizzabile;
il ricorso è infondato, pur non potendosi condividere l'interpretazione operata dalla Corte genovese sul primo punto che la fattispecie in oggetto solleva in merito al diritto dei lavoratori affetti da malattia professionale non indennizzabile a vedersi documentata prima la natura professionale della malattia e riconosciuta dopo la rivalutazione contributiva per i periodi di esposizione, in base al comma 7 dell'articolo 13 della legge 257/1992;
ed invero appare errato, oltre che logicamente contraddittorio sostenere, come ha fatto la Corte territoriale, ad un tempo, che la norma non prevede che detto beneficio sia subordinato all'indennizzabilità della malattia e che tuttavia l'Inail sia tenuta a certificarla solo se la malattia fosse indennizzabile;
in realtà su tale problema - ovvero se il beneficio contributivo previsto dal comma 7 dell'articolo 13 l. cit. consegua all'accertamento di una qualsiasi malattia correlata all'asbesto o solo alle malattie superiori al minimo indennizzabile - occorre registrare come la norma parli di lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Inail; e quindi non distingue tra l'una e l'altra malattia; e non parla dell'indennizzabilità della malattia, ma della documentazione della malattia, che è un concetto diverso dall'indennizzare la malattia; documentare vuol dire accertare, comprovare l'esistenza della malattia; e le placche pleuriche sono una malattia professionale, prevista pure nella tabella allegata al TU 1124/65; ma il discorso non cambierebbe se si trattasse di altra malattia asbesto correlata, tabellata o non tabellata, alla quale venga associata una percentuale di invalidità non superiore al 5%;
né, come ha pure sostenuto l'Inail, si può riconoscere che la norma faccia riferimento alle sole malattie professionali già riconosciute dal TU al momento della emanazione della stessa legge 257/1992, quando le placche pleuriche senza compromissione funzionale non venivano nemmeno considerate come malattia professionale; posto che tale tesi, che l'INAIL fonda sulla legge 326/2003, non si giustifica al lume dell'ordinamento e sarebbe anzi suscettibile di introdurre una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori parimenti ammalati (dell'una o dell'altra malattia correlata all'asbesto), a seconda che la relativa associazione causale si conoscesse o non si conoscesse all'epoca dell'emanazione della legge 257/1992;
pertanto alla prima questione che si dibatte in giudizio non si può che rispondere positivamente; per rispondere negativamente occorre sostenere che per malattie professionali, qualunque esse siano, documentate dall'Inail s'intenda solo le malattie professionali che raggiungono il grado indennizzabile, nonostante la legge non ne parli e nonostante che nel testo unico le placche pleuriche siano previste come malattie professionali che non raggiungono mai il grado indennizzabile;
peraltro l'esistenza di una malattia professionale non indennizzabile non esclude, ovviamente, né la natura professionale della malattia; né che essa venga "documentata" proprio dall'Inail ; ad esempio ai fini del pagamento dell'indennità per inabilità temporanea; ai fini del calcolo del periodo di comporto; ai fini della valutazione di postumi che discendano da una menomazione complessiva dell'Integrità psicofisica che comprende altre patologie già riconosciute dall'Inail; e quindi anche ai fini della certificazione dei periodi di provata esposizione all'amianto onde ottenere la relativa rivalutazione contributiva (come previsto anche dalla specifica norma in discorso); e quindi non è sostenibile che l'Inail possa documentare soltanto l'esistenza di malattie professionali indennizzabili anche quando l'oggetto del diritto che discende dall'accertamento della malattia e l'interesse del lavoratore che muove alla richiesta non sia non un'indennizzo ma un'altra posizione soggettiva, come qui si tratta;
sulla seconda questione che la causa pone in merito all'individuazione del soggetto passivo - nei cui confronti proporre la domanda in caso di rifiuto dell'INAIL di riconoscere e documentare la malattia ed i periodi di esposizione che la legge pone a fondamento del diritto alla rivalutazione contributiva - questo Collegio ritiene che tale soggetto vada comunque individuato nell'INPS tenuto per legge ad accreditare la maggiorazione contributiva; e che pertanto, come per i benefici previsti nel comma 8 dell'art.13, non sia possibile alcun frazionamento tra una domanda di accertamento dei presupposti da tenersi nei confronti dell'INAIL e una di condanna all'accredito della contribuzione da effettuarsi nei confronti dell'INPS, dovendo invece la complessa fattispecie essere azionata in un unico contesto processuale qualificato dalla persistente presenza ed attualità dell'interesse ad agire in vista, appunto, dello ottenimento della stessa tutela della posizione soggettiva finale; 
in forza delle ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto; le spese devono essere compensate considerata la complessità e la novità della questione; esistono invece i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato come in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del Dpr 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma Ibis dello stesso art. 13.
Roma, così deciso in data 26.09.2018.