Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 novembre 2018, n. 30547 - Assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale: trattamento retributivo


 

Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: CURCIO LAURA Data pubblicazione: 26/11/2018

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza n. 1675 del 2013 la Corte d'appello di Napoli ha respinto il gravame di Poste spa ed ha confermato la sentenza del tribunale di S.Maria Capua Vetere che aveva accolto, ritenendola fondata, la domanda di M.DG. diretta ad ottenere la restituzione delle retribuzioni relative al periodo dal settembre 2004 all'aprile 2005, in cui la stessa era stata assente in malattia, somme trattenute dalla società a titolo di recupero del trattamento corrispondente (pari a 198 giorni lavorativi) erogato, che secondo la società non spettavano.
La corte di merito, dopo aver premesso che erano pacifici i fatti oggetto del giudizio relativamente alla causa della malattia, in parte ascrivibile ad una patologia di origine professionale, il periodo di assenza e l'entità delle trattenute operate da Poste spa per recuperare i 198 giorni di retribuzione erogata, ha condiviso l'interpretazione fornita dal Tribunale che aveva ritenuto che andassero retribuiti anche i primi 16 mesi di assenza, ove dovuta a malattia professionale come nel caso in esame, ai sensi dell'art.48 comma 5 del CCNL, che non considera utile tali mesi ai fini del computo del comporto, regolato a sua volta dall'art.40 che, al secondo comma, prevede che il diritto alla conservazione del posto di lavoro cessa ove si effettuino 24 mesi di assenze anche discontinue nell'arco di 48 mesi e che durante il periodo di comporto la corresponsione della retribuzione fissa è prevista per un periodo complessivo di 18 mesi.
Per la corte napoletana solo sul piano letterale l'art.48 si riferisce alla proroga del diritto alla conservazione del posto per il lavoratore affetto da malattia professionale, ma quanto al relativo trattamento retributivo, in assenza di esplicita esclusione, la normativa contrattuale deve essere interpretata nel suo complesso, avuto riguardo , nella cornice della garanzia costituzionale, allo scopo della disciplina. Pertanto l'art.48 citato costituisce una norma di favore, tesa ad attenuare il pregiudizio patito dal lavoratore che sia colpito anche da malattia professionale. Secondo i giudici di merito, ove si accedesse alla tesi della società, limitando la garanzia alla sola estensione della durata del periodo di comporto, si determinerebbe una situazione iniqua per il dipendente, inabile per ragioni connesse al lavoro, che resterebbe privo del relativo trattamento retributivo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane affidato ad un solo articolato motivo, poi illustrato da memoria ex art.378 c.p.c, a cui ha opposto difese con controricorso la M.DG..
 

 

Diritto

 


Con l'unico motivo si deduce la violazione a falsa applicazione degli artt. 40 comma 2 e comma 5A e dell'art.48 del CCNL del settore , in relazione all'art.360 c.l n.3 c.p.c.: per la società ricorrente la motivazione della corte avrebbe violato sia il tenore letterale sia la ratio delle disposizioni che regolano le assenze nel periodo di comporto, perché l'art.48 comma 5A citato prevede chiaramente un'estensione solo temporale del periodo di comporto, nulla dicendo in merito al presunto beneficio del diritto alla piena retribuzione per un periodo complessivo di 18 mesi che deve pertanto ritenersi immutato nella sua durata. Ciò in quanto la clausola contrattuale si limiterebbe solo ad escludere dal limite di 24 mesi entro l'arco massimo di 48 mesi consecutivi, i primi 16 di assenza dovuti a infortunio o malattia, così da prolungare esclusivamente il periodo di comporto.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Va premesso che nel caso in esame la società ricorrente denuncia la violazione di norme del contratto collettivo nazionale ai sensi dell'art. 360, comma l^ n. 3, c.p.c. (come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ) che è equiparata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all'errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato, inteso come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione( così Cass. n.6535/2014, Cass. 19507/2014 ).
In base a quanto previsto nell'art.40 del CCNL , in caso di assenze per malattia il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore , anche a seguito di una pluralità di episodi morbosi, raggiunge un periodo di ventiquattro mesi entro l'arco di tempo massimo di quarantotto mesi consecutivi. Durante tale periodo al lavoratore verrà corrisposto un importo di retribuzione fissa per un periodo complessivo di 18 mesi.
Quando tuttavia l'assenza per malattia è dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, l'art.48 - che regola anche il trattamento economico dovuto al lavoratore in tale periodo di assenza - al 5A comma prescrive che " per il raggiungimento del limite di cui all'art.40 comma 2A del presente contratto , i primi 16 mesi di assenza dovuti ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale , non sono considerati utili ai fini del relativo computo. Tale previsione consente che per il lavoratore che si assenta dal lavoro a causa di un infortunio o di una malattia di origine professionale , il periodo di comporto, come regolato dalle previsioni di cui all'art.40 secondo comma prima ricordate, inizi a decorrere solo trascorsi i primi 16 mesi di assenza dal lavoro. La norma infatti espressamente chiarisce che tali primi 16 mesi "non sono considerati utili ai fini del relativo computo" previsto dal secondo comma dell'art.40.
Ed infatti il quarto comma dell'art.48 garantisce ai lavoratori assenti per malattia o per infortunio il diritto al trattamento economico stabilito (ossia l'integrazione dell'indennità Inail) per tutto il periodo dell'inabilità, "fatto salvo quanto previsto dal successivo V comma", che esclude dal computo del comporto i primi 16 mesi, nulla precisando in punto di trattamento retributivo.
Deve pertanto ritenersi che tali primi 16 mesi vengano del tutto esclusi dalla regolamentazione del periodo di comporto di cui al citato art.40 secondo comma, sia in termini di conteggio temporale delle assenze, sia in termini di erogazione della "intera retribuzione fissa", che viene limitata ad un periodo complessivo di 18 mesi, a far tempo dall'inizio del comporto regolamentato per la malattia generica, la quale inizia a decorrere dalla scadenza del "tetto" del 16 mesi di conservazione del posto, comunque garantito dalla previsione contrattuale di cui all'art. 48 Prima esaminata.
In sostanza, in caso di assenza dovuta a ragioni connesse alla prestazione lavorativa, la norma prevede la posticipazione della regolamentazione prevista dall'art.40 secondo comma citato allo scadere dei primi 16 mesi di assenza e ciò al fine di garantire a colui che ha già patito un pregiudizio alla salute dipendente proprio dal contesto lavorativo, di non far ricadere su di lui anche un ulteriore pregiudizio economico che il solo prolungamento del comporto di altri 16 mesi - rispetto ai 24 mesi garantito per le assenza per malattia non dipendente da causa di lavoro- certamente non attenua.
Pertanto tenuto anche conto dell'assenza di un esplicito riferimento, nell'art. 48 comma V, ad una corresponsione della retribuzione per un periodo complessivo di 18 mesi da computarsi rispetto all'intero periodo di assenza dal lavoro - ossia con l'inclusione anche dei 16 mesi antecedenti all'inizio del computo previsto dal comma 2^ dell'art.40 - , l'interpretazione seguita dalla corte di merito risulta corretta e va condivisa. Si tratta infatti di una coerente lettura delle norme che devono nel loro complesso essere interpretate, " nella cornice della garanzia costituzionale" - come osservato dalla corte territoriale - tendendo conto appunto dello scopo della disciplina in esame, finalizzata a realizzare una regolamentazione di miglior favore per coloro che hanno subito il più grave pregiudizio di un'assenza causata dall'ambiente di lavoro.
Il ricorso deve quindi essere respinto con condanna della ricorrete, soccombente, alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, a cui va aggiunto il pagamento anche del contributo di cui all'art.13 quater Dpr N.115/72002.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Spese distratte in favore del difensore della contro ricorrente , avv. OMISSIS, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 .
Roma, 7.6.2018