Cassazione Penale, Sez. 7, 28 novembre 2018, n. 53274 - Nessuna particolare tenuità del fatto se le norme violate incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro


 

Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 12/10/2018

 

 

 

FattoDiritto

 

 

 

 

 

1. Con sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bari ha condannato V.T. alla pena di € 700,00 di ammenda relativamente ai reati, unificati dalla continuazione, di cui agli art. 81, 138 e 146, d. lgs. 81/2008; commessi il 26 gennaio 2012.
2. L'imputato ha proposto appello, trasmesso a questa Corte di Cassazione, tramite il difensore, con distinti motivi di ricorso: assoluzione perché il fatto non sussiste, in relazione all'assenza di operai al lavoro, in cantiere; fatto di particolare tenuità ex art. 131 bis, cod. pen.
2. 1. Con memoria l'imputato ha insistito nell'ammissibilità del ricorso, rilevando anche l'errore della data di nascita (il 5 settembre 1986 e non il 3 novembre 1961) con la conseguenza che la giovane età potrebbe incidere sulla particolare tenuità del fatto.
3. Il ricorso risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici, articolato in fatto.
La sentenza impugnata con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità rileva che nel cantiere erano presenti operai, anche se non sul ponteggio; relativamente al 131 bis, cod. pen. rappresenta che le norme violate incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e quindi non possono ritenersi di particolare tenuità. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorrente, del resto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistenti i presupposti per la particolare tenuità del fatto. L'errore sulla data di nascita non ha comunque inciso sul giudizio del Tribunale che non ha riguardato l'età del ricorrente ma altri presupposti oggettivi.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2018