Categoria: Normativa statale
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 22 novembre 2018
Individuazione del percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera.
G.U. del 30 novembre 2018, n. 279

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente i requisiti di formazione per la gente di mare;
Vista la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (codice STCW), adottato dalla Conferenza delle parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di autorità competente, disciplina i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali;
Visto, inoltre, l'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che prevede che con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di autorità competente, possono essere determinate disposizioni più favorevoli, che soddisfano le disposizioni della sez. A/1-3 del codice STCW, in materia di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, recante istituzione di abilitazioni di coperta su unità adibite a navigazione costiera nonché per il settore di macchina per unità con apparato motore principale fino a 750 KW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 16 settembre 2011;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2016, recante requisiti per il rilascio dei titoli per la navigazione nazionale costiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2016;
Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2013;
Visto il decreto direttoriale 22 novembre 2016, recante programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2016;
Vista la procedura di infrazione n. 2017/2124 inerente la non corretta applicazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Considerata la necessità di dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva 2008/106/CE, secondo quanto indicato nel rapporto della Commissione europea allegato alla procedura di infrazione n. 2017/2124;
Considerata la necessità, al fine della definizione della procedura di infrazione citata, di individuare un percorso professionale integrativo per marittimi in possesso delle abilitazioni di coperta su unità adibite a navigazione costiera di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011 convertiti in titoli per la navigazione nazionale costiera ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2016;
 

Decreta:

Art. 1
Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto individua il percorso professionale integrativo per i marittimi in possesso dei titoli per la navigazione nazionale costiera di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2016 al fine di dare corretta attuazione alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012.
2. Il presente decreto si applica ai marittimi in possesso delle abilitazioni di coperta su unità adibite a navigazione costiera di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011 convertiti in titoli per la navigazione nazionale costiera ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2016.
 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
 

Art. 3
Percorso professionale integrativo

1. I marittimi in possesso dei titoli per la navigazione nazionale costiera di cui all'art. 1, comma 2, per ottenere il rinnovo degli stessi e conseguire le abilitazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto seguono il percorso professionale integrativo di cui agli articoli seguenti.
 

Art. 4
Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri

1. Il percorso professionale integrativo dell'ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, si compie come segue:
a) essere in possesso dell'attestato di addestramento di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) avere frequentato, con esito favorevole, i corsi ECDIS e leadership and teamwork presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) avere effettuato almeno sei mesi di navigazione in servizio di guardia di navigazione;
d) avere sostenuto con esito favorevole un esame integrativo sulle competenze di cui alla sezione A/II-1 del codice STCW secondo il programma indicato nell'allegato 1 del presente decreto.
2. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta di cui al comma 1 non è in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS, il certificato è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
 

Art. 5
Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri

1. Il percorso professionale integrativo del primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, si compie come segue:
a) essere in possesso dell'attestato di addestramento di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) avere frequentato, con esito favorevole, i corsi ECDIS, leadership and teamwork e uso della leadership e delle capacità manageriali presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A/II-2 del codice STCW per comandanti e primi ufficiali, di cui al decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni;
d) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione in servizio di guardia di navigazione;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), un esame integrativo sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo.
2. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta di cui al comma 1 non è in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS, il certificato è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
 

Art. 6
Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT adibite a viaggi costieri

1. Il percorso professionale integrativo del comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT adibite a viaggi costieri di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, si compie come segue:
a) essere in possesso dell'attestato di addestramento di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) avere frequentato, con esito favorevole, i corsi ECDIS, leadership and teamwork e uso della leadership e delle capacità manageriali presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A/II-2 del codice STCW per comandanti e primi ufficiali, di cui al decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni;
d) aver effettuato almeno trentasei mesi di navigazione in servizio di guardia di navigazione, ovvero ventiquattro mesi in servizio di guardia di navigazione di cui almeno dodici mesi effettuati come primo ufficiale di coperta;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), un esame integrativo sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo.
2. Nel caso in cui il comandante di cui al comma 1 non è in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS, il certificato è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
 

Art. 7
Comandante su unità di stazza fino a 2000 GT adibite alla navigazione litoranea

1. Il percorso professionale integrativo del comandante su unità di stazza fino a 2000 GT adibite alla navigazione litoranea di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, si compie come segue:
a) essere in possesso dell'attestato di addestramento di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) avere frequentato, con esito favorevole, i corsi ECDIS, leadership and teamwork e uso della leadership e delle capacità manageriali presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A/II-2 del codice STCW per comandanti e primi ufficiali, di cui al decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni;
d) aver effettuato almeno trentasei mesi di navigazione in servizio di guardia di navigazione, ovvero ventiquattro mesi in servizio di guardia di navigazione di cui almeno dodici mesi effettuati come primo ufficiale di coperta;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), un esame integrativo sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo.
2. Nel caso in cui il comandante di cui al comma 1 non è in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS, il certificato è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
 

Art. 8
Procedure per lo svolgimento dell'esame integrativo

1. L'esame integrativo di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) è effettuato presso le direzioni marittime nell'ambito delle sessioni di esame di cui all'art. 2 del decreto direttoriale 22 novembre 2016, con le procedure di cui all'art. 3, commi 1, 3 e 4, e con la commissione di cui all'art. 4, comma 1, punto 1.1, dello stesso decreto.
2. Gli esami integrativi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera e), 6, comma 1, lettera e) e 7, comma 1, lettera e) sono unificati agli esami effettuati ai sensi dell'art. 3 del decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.
 

Art. 9
Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011;
b) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2016.
 

Art. 10
Diposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2018

Il Ministro: Toninelli

 

Allegato 1
Art. 4, comma 1, lettera d)

PROGRAMMA DI ESAME INTEGRATIVO SULLE COMPETENZE DI CUI ALLA SEZ. A/II-1

L'esame per il completamento del percorso professionale integrativo dell'ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri consiste nello svolgimento di una prova pratica, della durata non inferiore a quaranta minuti, finalizzata all'accertamento delle competenze possedute dal candidato sull'utilizzo delle apparecchiature e degli ausili alla condotta della navigazione e verte sul seguente programma:
1. uso di carte generali e particolari per pianificare la navigazione;
2. uso di attrezzi da carteggio e carte nautiche per risolvere i problemi della navigazione;
3. uso di tavole nautiche, portolani, tavole di marea e correnti di marea, effemeridi nautiche, tavole a soluzione diretta, elenco fari e fanali, radioservizi per la navigazione, pubblicazioni meteomarine;
4. uso del sestante per misurare angoli verticali e orizzontali, verifiche e rettifiche dello strumento;
5. uso di GPS, uso del calcolatore e di software specifici ed approvati per risolvere i problemi di navigazione con l'uso del PC;
6. risoluzione dei problemi connessi con la movimentazione del carico, stabilità, assetto, sollecitazioni sullo scafo, con l'ausilio di tavole, tabulati e di software specialistici per i vari tipi di nave;
7. uso dell'ecoscandaglio e della bussola;
8. ricezione ed interpretazione di carte e bollettini meteo, capacità di impiegare le informazioni meteomarine per la condotta sicura ed economica della navigazione;
9. abilità nell'uso e gestione delle carte elettroniche.