Tipologia: Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro
Data firma: 28 settembre 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri ed impiegati agricoli, Terni


Sommario:

 

Accordo
Premessa
Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Provincia di Terni
Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Art. 3 - Decorrenza, durata del Contratto territoriale e procedure di rinnovo
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Relazioni sindacali
Art. 6 - Sistema di formazione professionale continua
Art. 11 - Rapporti di lavoro a tempo parziale

 

Art. 13 - Apprendistato
Obblighi assicurativi
Art. 18 - Orario di lavoro
Art. 19 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 27 - Retribuzione
Premio di produttività
Impegno a verbale
Art. 30 - Aumenti periodici per anzianità di servizio
Art. 33 - Mezzi di trasporto
Art. 34 - Trasferte
Art. 40 - Tutela della salute
Art. 66 - Esclusività di stampa


Accordo 28 settembre 2018
Premessa

le Organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti, CIA-Agricoltori Italiani e dei lavoratori Confederdia, Flai - Cgil, Fai - Cisl, Uila - Uil, di Terni
preso atto della Politica Agricola Comunitaria che spinge le imprese agricole a perseguire competitività sui mercati delle produzioni primarie,
tenuto conto che le evoluzioni dei mercati generano scenari non facilmente definibili, determinati da fenomeni di fluttuazione ed instabilità dei prezzi dei prodotti e nel contempo una crescita costante del costo dei mezzi tecnici e dell'energia,
tenuto conto che i dati statistici evidenziano una forte contrazione del redditi delle imprese agricole tanto che Eurostat ha certificato che nel 2009, il reddito agricolo nell'U.E. - 27 è calato dell'11,6 per cento rispetto al 2008 ed in Italia addirittura del 20,6%, che tra il 2000 ed il 2009 il reddito agricolo reale per occupato è aumentato del 5 per cento in media nella U.E. a 27, mentre in Italia, nel decennio, la diminuzione è stata del 36 per cento,
dato atto che le aziende che assumono manodopera danno un contributo importante per assicurare occupazione e reddito ai lavoratori del settore, rientrano a pieno titolo tra le aziende portanti per una agricoltura moderna, adeguatamente inserita nel macrosettore agroindustriale,
rilevato che l’attuale normativa richiede giustamente il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva,
confermano quanto riportato nel protocollo d'intesa sottoscritto il 21.9.2006.
Ritengono che quanto sopra detto debba impegnare la Regione ad assicurare le giuste priorità, nei bandi per le misure del P.S.R. 2007/2013 rivolte alle aziende agricole, assegnando a quelle che assumono e mantengono stabili i livelli di occupazione una forte preferenza relativamente all’attribuzione dei punteggi. Questo, partendo dal presupposto fondamentale, che il P.S.R. è innanzi tutto strumento destinato al consolidamento di un settore economico e delle filiere produttive di beni e servizi che esso genera o che per esso operano. Evidenziano che sono da considerare imprese agricole quelle che producono redditi da impresa e redditi da lavoro tali da fornire adeguata occupazione.
Ritengono inoltre che vadano superati tutti gli impedimenti che oggi non consentono alle imprese agricole umbre di accedere ai finanziamenti del P.O.R. 2007/2013 relativi all'ob. 2 inerenti la “competitività regionale ed occupazione”. Le grandi incognite che attanagliano tutte le produzioni agricole, debbono spingere a rendere accessibili alle stesse tutti gli strumenti forniti dal F.S.E. anche con l’obiettivo di qualificare gli addetti e attivare meccanismi di stabilizzazione dei livelli occupazionali. È inoltre inaccettabile che le minime risorse disponibili nella misura 111 del P.S.R. 2007/2013, con i molteplici obiettivi assegnati, debbano considerarsi le sole risorse da destinare alla formazione nel settore primario impedendo che esso possa accedere per la formazione al F.S.E. che da sempre è strumento di formazione professionale e politiche per l’occupazione trasversali a tutti i settori economici.
Evidenziano che oggi l’agricoltura umbra, e della provincia di Terni nello specifico, assolve a molteplici obiettivi di interesse imprenditoriale ma anche sociale, sia nell'espletamento quotidiano della produzione sia sviluppando la complessità delle attività connesse dando origine ad un modello multifunzionale anche nella generazione del reddito. Ricordano che alla base di tutto deve rimanere centrale la funzione produttiva sia nello sviluppo delle nicchie dei prodotti di “qualità” sia nel dare nuova forza alla produzione di materie prime alimentari divenute così strategicamente fondamentali nella società attuale, sia intraprendendo sulle nuove frontiere cui l’agricoltura può esplorare come la produzione di energia rinnovabile. Ritengono sia fondamentale assicurare azioni e politiche che indirizzino e sostengano le imprese realmente capaci di consolidarsi e svilupparsi stabilizzando e accrescendo occupazione autonoma e dipendente.
In un ottica di “qualità” globale assumono fondamentale centralità i temi della sicurezza alimentare e della sicurezza sul lavoro. Il primo, oggetto centrale di tutte le politiche comunitarie, è destinato a sostenere produzioni con elevati standard igienico sanitari, divenuti diritti imprescindibili del consumatore europeo e del consumatore del made in Italy. Fare qualità ha un costo spesso superiore di quanto si verifica fuori dai confini europei, per questo mentre si rafforza il concetto e necessario rafforzare le politiche di compensazione al settore primario definite dai primo pilastro della P.A.C.; oltre a ciò vanno rafforzate le politiche che generano scelte produttive ancora più virtuose previste dal secondo pilastro della P.A.C.. Tutto ciò senza prescindere dall'ottenimento di prodotti con standard adeguati alle filiere produttive per mantenere competitività delle materie prime interne. Tutto ciò considerando che la sicurezza alimentare va perseguita anche assicurando quantitativi di produzione sufficienti alla domanda attuale e futura di alimenti, valutata da ogni fonte internazionale accreditata, in crescita costante con tassi superiori alla capacità di crescita dei quantitativi prodotti. Tutto quanto esposto richiede anche l’avvio di serie politiche di salvaguardia dei redditi dal rischio di mercato che sta divenendo un fenomeno strutturale delle materie prime agricole, rischio che può mettere in dubbio la stessa sopravvivenza delle imprese professionali con la conseguente perdita di occupazione, di indotto, di controllo del territorio, di produzioni primarie.
La sicurezza negli ambienti di lavoro è un obiettivo prioritario, che richiede informazione, formazione, indirizzi precisi e risorse a sostegno degli investimenti. Le organizzazioni datoriali e sindacali hanno congiuntamente il dovere di evidenziare gli obiettivi strategici del settore affinché se ne tenga conto nella programmazione dell'utilizzo dei fondi pubblici e privati da destinare alla formazione ed agli investimenti. Le parti si impegnano a sottoscrivere documenti e/o ad intraprendere azioni di sensibilizzazione verso il decisore pubblico per premiere o sostenere aziende che assumono manodopera, col fine di stabilizzare, consolidare ed aumentare il livello occupazionale nel comparto agricolo ma anche per sostenere le politiche auspicate come definite in queste premesse.
Le parti si impegnano, inoltre, a sottolineare l’esigenza di politiche chiare e atti conseguenti attraverso linee guida, norme, incentivi e disincentivi che accompagnino le imprese strutturate a recuperare e consolidare il ruolo strategico dell'agricoltura nell'economia regionale.

Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Provincia di Terni
Il 28.9.2018, in Terni, presso la sede della Confagricoltura Umbria, tra: la Confagricoltura Umbria […], la Federazione Provinciale Coldiretti Terni […], la Cia - Agricoltori Italiani dell'Umbria […] e la Confederazione Dirigenti Quadri e Impiegati dell’Agricoltura Confederdia Tosco-Umbria […], la Flai - Cgil dell'Umbria […], la Fai - Cisl dell'Umbria […], la Uila - Uil dell'Umbria, viene stipulato il presente Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per gli Impiegati Agricoli da valere in tutto il territorio della provincia di Terni.
Il testo del presente Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro riporta, mantenendo la stessa numerazione del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 23.2.2017, gli articoli che in sede provinciale sono stati modificati o integrati, ferma restando l’accettazione e la piena validità, anche per la provincia di Terni, di tutte le norme previste dal CCNL del 23.2.2017 che non vengono riportate nel testo del presente CPL.
Il Contratto si compone di 16 articoli; la premessa ed il verbale di accordo di cui agli allegati fanno parte integrante del contratto.

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Il presente Contratto Collettivo Territoriale assieme al vigente Contratto Collettivo Nazionale regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche(1) e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
Il CCTL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
Le norme del presente CCTL si intendono pertanto sostitutive e integrative delle corrispondenti norme contenute nel CCNL.
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(1) Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.


Art. 5 - Relazioni sindacali
Le Parti firmatarie del presente contratto si impegnano a riunirsi almeno una volta l'anno, su richiesta di una delle organizzazioni firmatarie, per discutere e confrontarsi in materia di osservatorio del mercato del lavoro, formazione professionale, individuazione di nuove figure professionali.

Art. 11 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Alle lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri con figli conviventi di età inferiore ai tredici anni o portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, è riconosciuta, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla norma vigente.

Art. 13 - Apprendistato
Le Parti, considerata l’importanza dell'apprendistato ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro, recepiscono l’Accordo del settore agricolo del 19.6.2018 per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore (primo livello) e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello) per gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015.

Obblighi assicurativi
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i propri dipendenti, che svolgono l’incarico di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008, contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento dell'incarico, nonché alla copertura delle spese legali in caso di responsabilità penali conseguenti a colpa. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti che, a seguito di formali incarichi assegnatigli, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità penale e civile verso terzi.

Art. 18 - Orario di lavoro
L'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita, a richiesta dell'azienda, concordata con il dipendente, nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.
Si intende applicabile a tali ore aggiuntive l’ordinaria retribuzione.
La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.
Per particolari motivi organizzativi e produttivi aziendali, entro un orario massimo di 48 ore settimanali, è consentita, a richiesta dell'azienda, concordata con il dipendente, un'ulteriore variabilità dell'orario ordinario settimanale nei limiti complessivi di ulteriori 10 ore annue; si intende come sopra applicabile, a tali ore aggiuntive, l’ordinaria retribuzione.
Fermo restando il limite di orario delle 39 ore settimanali è possibile anche per periodi limitati nell'anno, previa intesa tra le parti, una distribuzione dell'orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
In caso di effettuazione della cosiddetta “settimana corta” si applicano le disposizioni di legge previste in materia contributiva.

Art. 19 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Banca delle ore
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato.
I termini, le quote e le modalità per attivare la Banca delle ore sono i seguenti:
- il lavoratore che intende utilizzare la banca delle ore deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento;
- al lavoratore, che ne farà richiesta, saranno corrisposte, con la retribuzione del mese di competenza, le sole maggiorazioni retributive per le ore di lavoro straordinario prestate;
- la quota massima di ore di straordinario fruibili in riposi compensativi e fissata in 100 ore annue, da utilizzare nell'arco di 18 mesi, e cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo. Alla stessa data, le ore di riposi compensativi non ancora godute saranno interamente retribuite;
- il lavoratore che intende usufruire dei riposi compensativi per le ore di lavoro straordinario prestate, dovrà effettuare apposita comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 48 ore. Il datore di lavoro, in caso di diniego, dovrà motivarlo nelle 24 ore successive alla richiesta.

Art. 40 - Tutela della salute
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ed a fare in modo che l’organizzazione del lavoro nelle aziende sia rispettosa delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nella convinzione che il raggiungimento della completa sicurezza nei luoghi di lavoro è un obiettivo prioritario e che a tal fine devono essere formati e operanti tutte le figure previste dalla normativa vigente, ivi compresi il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza. Le Organizzazioni firmatarie del presente accordo, inoltre, nel ricordare che il ruolo di RSPP può essere svolto anche da un dipendente aziendale adeguatamente formato, ribadiscono che l’accettazione di tale incarico, da parte del dipendente deve risultare da apposito atto scritto liberamente contratto tra le parti.