Tipologia: CPL
Data firma: 25 luglio 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Fai-Cisl, Flai- Cgil, Uila - Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri ed impiegati agricoli, Mantova

Sommario:

 

Art. 1 - Decorrenza e durata del CPL
Art. 2 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 3 - Classificazione e nuovi inquadramenti professionali
Art. 4 - Congedi parentali
Art. 5 - Lavoro straordinario, festivo notturno

 

Art. 6 - Indennità sostitutiva mensa
Art. 7 - Formazione e sicurezza
Art. 8 - Esclusività di stampa
Parte Economica (Riferimento art. 2 e 27 CCNL)
Retribuzione contrattuale


Accordo 25 luglio 2018

Il 25.7.2018, in Mantova, presso la sede Cimi di Mantova, via Principe Amedeo 27, tra: la Confagricoltura Mantova […], la Federazione Provinciale Coldiretti di Mantova […], la Cia Est Lombardia di Mantova […] e la Confederdia Nord-Est […], la Fai - Cisl Asse del Po Territorio di Mantova […], la Flai - Cgil di Mantova […], la Uila - Uil di Mantova […], è stato stipulato il seguente CPL per gli Impiegati e Quadri delle Aziende Agricole della Provincia di Mantova da valere per il periodo dall’1.1.2018 - 31.12.2021.

Art. 2 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
(Riferimento art. 11 CCNL)
Tutte le lavoratrici madri, o in alternativa, i lavoratori padri con figli di età inferiore ai 3 anni, compatibilmente con le esigenze aziendali, possono richiedere di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Resta inteso che al compimento del 3° anno di età la ditta valuterà, tenendo conto delle esigenze aziendali e come previsto dall'art. 11 del CCNL, di prorogare il rapporto di lavoro part-time fino al compimento del 14° anno con facoltà, al termine del periodo, di ripristinare il rapporto a tempo pieno.

Art. 5 - Lavoro straordinario, festivo notturno
(Riferimento art. 19 del CCNL)
Al fine di attuare una maggiore flessibilità temporale della prestazione lavorativa, nelle aziende adeguatamente strutturate, potrà essere istituita una banca delle ore, consistente nell'accantonamento, su un conto individuale, del numero delle ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro e del successivo recupero delle stesse, ferma restando la corresponsione della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario prestato.
La fruizione del recupero deve essere preventivamente concordata fra datore di lavoro e impiegato. Questi dovrà formalizzare per iscritto i periodi nei quali ritiene di fruire delle ore accantonate e il datore di lavoro, compatibilmente al rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, comunicherà il proprio consenso.
in caso di pluralità di richieste di fruizione di recupero nello stesso arco temporale si adotteranno criteri oggettivi di priorità, salvo accordi fra gli impiegati interessati.
Il monte ore massimo che potrà essere accantonato annualmente è pari a 200 ore.
Le ore accantonate verranno recuperate tassativamente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione. La mancata fruizione delle ore nel periodo fissato, così come la cessazione del rapporto di lavoro, fa sorgere il diritto alla monetizzazione delle stesse. A far data dall’1.7.2018, le parti concordano di applicare agli impiegati degli Agriturismi una maggiorazione unica del 25% per il calcolo del lavoro straordinario feriale, festivo e/o notturno, tenuto conto che l’attività viene svolta prevalentemente nelle ore serali, festive e nei fine settimana.

Art. 6 - Indennità sostitutiva mensa
L'azienda può attivare i buoni pasto o il loro valore sostitutivo tramite accordi aziendali sindacali tra le parti.

Art. 7 - Formazione e sicurezza
Le parti stipulanti il presente contratto concordano di attivare tutte le iniziative utili, sia sul piano formativo che quello pratico al fine di ridurre i rischi di infortuni e malattie professionali.
A tal fine le parti ricercheranno e favoriranno tutte le opportunità utili ad una crescita professionale dei lavoratori attraverso percorsi formativi.
Il settore agricolo è ancora oggi un settore interessato dagli infortuni sul lavoro ed è in aumento l’incidenza delle malattie professionali, pertanto, in ottemperanza al T.U. sulla sicurezza e D.Lgs. 81/2008, le parti si impegneranno ad attivare tutte le iniziative formative utili e finalizzate a contrastare tali fenomeni.