Tipologia: Accordo-Regolamento
Data firma: maggio 2009
Validità: triennale (2011)
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil Arezzo
Settori: Commercio, Arezzo
Fonte: FISASCAT CISL

Sommario:

 Verbale
Parte prima Regolamento dell'organismo paritetico provinciale
Articolo 1 Costituzione
Articolo 2 Composizione
Articolo 3 Segreteria
Articolo 4 Riunioni
Articolo 5 Deliberazioni
Articolo 6 Finanziamento
Parte seconda Compiti
Articolo 7 Interpretazioni
Articolo 8 Iniziative formative ed informative
Articolo 9 Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Articolo 10 Formazione dei Rappresentanti Territoriali
Articolo 11 Formazione dei Dipendenti
 Articolo 12 Informazione dei Dipendenti
Articolo 13 Designazione di Esperti
Articolo 14 Composizione delle controversie
Articolo 15 Tentativo obbligatorio di conciliazione
Articolo 16 Sistema della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza
Articolo 17 Sistema della Rappresentanza Diretta dei Lavoratori
Articolo 18 Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza
Articolo 19 Accesso del Rappresentante Territoriale ai luoghi di lavoro
Articolo 20 Consultazione del Rappresentante Territoriale
Articolo 21 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
Parte terza Disposizioni finali
Articolo 22 Regolamento
Articolo 23 Nomine
Articolo 24 Validità e decorrenza

Verbale d'accordo regolamento OPP terziario

Addì, maggio 2009 tra da una Parte: Confcommercio Arezzo […]; e dall'altra: la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […] visto:

- l'ex Decreto Legislativo n. 626/94 ed, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 18, 20, 22;
- il Decreto Legislativo n. 81/08;
- l'Accordo Interconfederale Applicativo del Decreto Legislativo n. 626/94 sottoscritto in data 18 novembre 1996 in sede di Ministero del Lavoro tra Confcommercio e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil;

preso atto:
di quanto convenuto con l'Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996 che:
• alla Parte Seconda, articolo 13, in applicazione dell'articolo 20 dell'ex Decreto Legislativo n. 626/94 ed in conformità al D.Lgs n. 81/08, demanda alle Parti sociali la costituzione a livello provinciale di un organismo paritetico al fine prioritario di una gestione condivisa e comunque non conflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia di previdenza e sicurezza sul lavoro;
• alla Parte Prima, articolo 6.b, in applicazione dell'articolo 18 dell'ex Decreto Legislativo 626/94 ed in conformità al D.Lgs n. 81/08, demanda alle Parti Sociali l'istituzione a livello provinciale del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza;

Si stipula
Il presente accordo
Il presente Accordo regolamenta a livello territoriale quanto espressamente demandato alle Parti Sociali dall'ex Decreto Legislativo 626/94 ed in conformità al D.Lgs n 81/08,e dall'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996. Si compone di tre parti così costituite:
1. Prima Parte (articoli da n. 1 a n. 6) che costituisce il Regolamento dell'Organismo Paritetico Provinciale;
2. Seconda Parte (articoli da n. 7 a n. 21) che stabilisce i compiti dell'Organismo Paritetico Provinciale ed istituisce i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. Terza Parte (articoli da n. 22 a n. 24) che contiene le disposizioni finali.

Parte prima Regolamento dell'organismo paritetico provinciale
Articolo 1 Costituzione
(1) Viene istituita l'apposita Sezione dell'Ente Bilaterale del Terziario denominata Organismo Paritetico Provinciale (di seguito OPP) che assolve ai compiti ad esso demandati dall'ex Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed in conformità al D.Lgs n. 81/08, dall'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996 e dalla contrattazione collettiva in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Articolo 2 Composizione
(1) L'Organismo Paritetico Provinciale è formato in modo paritetico tra, da una Parte, i Rappresentanti della Confcommercio e, dall'altra Parte, i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil).
(2) Si compone di n. 6 Rappresentanti, con i relativi supplenti, di cui:
•  n. 3 nominati dalla Confcommercio di Arezzo.
• n. 3 nominati dalle Segreterie Provinciali delle Categorie dei Sindacati dei Lavoratori (un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale).

Articolo 3 Segreteria
(1) È istituita una Segreteria con funzioni di coordinamento presso l'Ente Bilaterale del Terziario che ha sede presso la Confcommercio di Arezzo, che assicura la gestione operativa corrente dei compiti sulla base delle direttive e delle decisioni dell'OPP, salvo successive modifiche.

Articolo 4 Riunioni
(1) L'Organismo Paritetico Provinciale si riunisce ogni volta sia necessario il suo intervento deliberativo connesso all'adempimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente accordo, dall'Accordo Interconfederale e dall'ex Decreto Legislativo 626/94 ed in conformità al D.Lgs n. 81/08. Spetta alla Segreteria avvisare e convocare l'OPP, nei termini previsti dalle disposizioni citate.
(2) L'OPP, comunque, si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi su convocazione di una delle due Parti, e, straordinariamente, quando sia richiesto da almeno due membri effettivi dell'OPP.
(3) La convocazione dell'Organismo Paritetico Provinciale è effettuata con avviso scritto, a mezzo posa elettronica, fax o con qualsiasi altro mezzo idoneo, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle disposizioni citate dal primo comma. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto.
(4) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno da trattare.
(5) Alle riunioni dell'OPP possono partecipare, in considerazione di specificità delle tematiche poste all'ordine del giorno, oltre agli esperti di cui al successivo articolo 13, anche Rappresentanti della Confcommercio di Arezzo e Rappresentanti delle OO.SS. firmatarie della presente intesa, fino ad un massimo di ulteriori 3 membri per ciascuna delle due Parti.

Articolo 5 Deliberazioni
(1) L'Organismo Paritetico Provinciale assume le proprie decisioni all'unanimità. La decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le 4 Organizzazioni stipulanti il presente accordo, con almeno un rappresentante per ciascuna di esse.
(2) L'OPP redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese nell'espletamento delle sue funzioni e dei suoi compiti che sono stabiliti nella Parte Seconda del presente accordo.
(3) La decisione adottata è vincolante per le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) che sono impegnate a metterla in atto.

Articolo 6 Finanziamento
Per le aziende sino a 15 addetti le Parti stabiliscono un finanziamento annuale a carico delle aziende di seguito elencato:
-) euro 10 ad addetto;
-) euro 20 ad azienda:
Le parti, inoltre, stabiliscono che, esclusivamente per il primo anno, è stabilito anche un contributo straordinario di euro 10 a carico delle aziende.
Per le aziende con un numero superiore a 15 addetti e sino a 50 addetti il contributo del finanziamento sarà graduato in base alle dimensioni aziendali e alla tipologia produttiva e comunque non potrà essere inferiore ad euro 50.
Per queste tipologie di azienda l'OPP potrà fornire, su richiesta dell'azienda, consulenza e quanto necessario al rispetto della normativa della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Le parti stabiliscono che il versamento è annuale e decorre dall'anno 2008.
Le parti, tuttavia, si impegnano ad incontrarsi, a semplice richiesta di una delle Parti firmatarie, entro il 31 Ottobre 2009 per esaminare e valutare l'applicazione di tale articolo.

Parte seconda compiti
Articolo 7 Interpretazioni

(1) L'Organismo Paritetico Provinciale assume interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere.
(2) Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiscono pareri ufficiali dell'OPP ed in quanto tali impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate.
(3) I pareri ufficiali sono inviati all'Organismo Paritetico Nazionale ed inoltre possono essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni territoriali competenti ai fini della vigilanza e del controllo, quali Azienda Sanitaria Locale, l'Ispettorato del Lavoro, la Magistratura, la Regione ecc.
(4) L'OPP valuta di volta in volta l'opportunità di divulgare, nei modi concordemente ritenuti più opportuni, tali pareri.

Articolo 8 Iniziative formative ed informative
(1) L'Organismo Paritetico Provinciale svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative ed informative nei confronti dei lavoratori sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(2) L'OPP si attiva pertanto a:
• promuovere l'informazione e la formazione dei lavoratori - così come specificato negli articoli seguenti - ai sensi degli articoli 21 e 22 dell'ex Decreto Legislativo 626/94 ed in conformità al D.Lgs n. 81/08;
• individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del comparto e del territorio, connessi all'applicazione dell'ex Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, nonché del D.Lgs. 81/08 modificazioni ed a proporli all'Organismo Paritetico Nazionale ed ad altri soggetti interessati;
• elaborare progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione, anche in collaborazione con la Provincia ed altri Enti preposti adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario.

Articolo 9 Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(1) L'Organismo Paritetico Provinciale promuove la formazione del Rappresentante o dei componenti la rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza concernente la normativa in materia di sicurezza e di salute ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
(2) La formazione, ai sensi dell'articolo 22, comma quarto, dell'ex Decreto Legislativo 626/94 deve fornire adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
(3) I corsi di formazione sono organizzati dall'OPP o in collaborazione con Enti, Istituti, pubblici e privati da esso scelti.
(4) L'OPP provvede ad elaborare un programma formativo della durata di 32 ore con i seguenti contenuti:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
• conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime di comunicazione.
(5) La formazione del Rappresentante o dei componenti la rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si svolge, ai sensi dell'articolo 22, comma sesto, dell'ex Decreto Legislativo 626/94 ed in conformità al D.Lgs n. 81/08, durante l'orario di lavoro e, come disposto dall'articolo 10 dell'Accordo Interconfederale, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli ad esso spettanti in base agli articoli 4 Bis e 6 Bis dell'Accordo citato.

Articolo 10 Formazione dei Rappresentanti Territoriali
(1) L'Organismo Paritetico Provinciale gestisce, organizza e/o indica le iniziative formative alle quali devono partecipare obbligatoriamente i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza.

Articolo 11 Formazione dei Dipendenti
(1) L'Organismo Paritetico Provinciale organizza la formazione e/o collabora nella realizzazione della stessa che, ai sensi dell'articolo 22, comma primo dell'ex Decreto Legislativo 626/94 ed in conformità al D.Lgs n. 81/08, il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore in maniera sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
(2) L'OPP organizza la formazione e/o collabora nella realizzazione della stessa che, ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, del Decreto Legislativo 626/94 ed in conformità al D.Lgs n. 81/08.
(3) Il datore di lavoro deve assicurare in modo adeguato al lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori.

Articolo 12 Informazione dei Dipendenti
(1) L'Organismo Paritetico Provinciale promuove le iniziative di informazione che il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 626/94 ed in conformità al D.Lgs 81/09, deve assicurare a ciascun lavoratore.
(2) Tale informazione deve riguardare:
• i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
• le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
• i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
• i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
• le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
• il responsabile dei servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
• i nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Articolo 13 Designazione di Esperti
(1) Per l'adempimento delle proprie funzioni e compiti l'Organismo Paritetico Provinciale può avvalersi della consulenza e dell'attività di esperti in materia.
(2) Gli esperti, richiesti congiuntamente dalle Parti firmatarie, sono designati dall'OPP.

Articolo 14 Composizione delle controversie
(1) L'Organismo Paritetico Provinciale è organo di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle normative vigenti.
(2) A tal fine le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno all'OPP, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione dei diritti di cui al comma primo e delle norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata.
(3) Le Parti firmatarie confermano infatti che, per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro, occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise.

Articolo 15 Tentativo obbligatorio di conciliazione
(1) La parte ricorrente deve inviare, con raccomandata a.r., alla Segreteria dell'OPP ed alla controparte il ricorso scritto; la documentazione relativa rimane a disposizione dei Componenti OPP presso la Segreteria dello stesso.
(2) la Segreteria provvederà ad informare immediatamente, a mezzo posta elettronica o fax, i Componenti dell'OPP dell'avvento ricevimento.
(3) la controparte, entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso, potrà inviare, a mezzo raccomandata a.r., all'OPP le proprie controdeduzioni.
(4) la Segreteria provvede a fissare la data della prima riunione per l'esame del ricorso che dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi al termine di cui al punto 3), dandone comunicazione, a mezzo posta elettronica o fax o in qualunque altro mezzo idoneo di comunicazione, ai Componenti dell'OPP
(5) trascorsi 5 giorni dalla comunicazione, la data proposta si intende accettata.
(6) in caso di impedimento a partecipare alla riunione proposta, entro il termine di cui al punto 5), i Componenti dell'OPP si faranno carico di comunicare alla Segreteria una data alternativa, nel rispetto dei termini previsti al punto 14 dell'Accordo interconfederale.
(7) una volta fissata la data della riunione, la Segreteria provvederà ad informarne, con raccomandata a.r., le parti interessate.
(8) le riunioni si svolgeranno presso la sede dell'OPP - via XXV Aprile 12 - 52100 Arezzo;
(9) verrà redatto verbale delle riunioni e delle decisioni prese.
(10) copia del verbale con l'esito del ricorso verrà trasmesso, con raccomandata a.r., alle parti interessate.
(11) trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l'Organismo Paritetico Nazionale, preventivamente al ricorso alla magistratura, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra.
(12) le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentati) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

Articolo 16 Sistema della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza
(1) In applicazione dell'articolo 6.b dell'Accordo Interconfederale, il numero dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza è stabilito nella misura di 6 (due per ciascuna Organizzazione Sindacale dei Lavoratori) e può essere variato solo previo accordo tra le Parti stipulanti il presente accordo.
(2) I Rappresentanti Territoriali sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie e formalmente comunicati all'Organismo Paritetico Provinciale.
(3) L'Organismo Paritetico Provinciale, previa verifica che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti necessari, ratifica con propria delibera la designazione dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, e, contestualmente, assegna a ciascuno di essi il proprio ambito di competenza.
(4) Di tale ratifica, a cura della Segreteria, ne viene data comunicazione ai datori di lavoro delle aziende interessate che a loro volta ne informano i lavoratori.
(5) Nel caso in cui i lavoratori abbiano già provveduto ad eleggere al loro interno il Rappresentante per la Sicurezza, la direzione aziendale deve inviare la copia del verbale di elezione all'Organismo Paritetico Provinciale al più presto.
(6) L'ambito territoriale di competenza assegnato a ciascun Rappresentante Territoriale, in cui devono svolgere le loro funzioni, ai sensi e nei limiti previsti dall'Accordo Interconfederale, è corrispondente alle 6 zone in cui Arezzo e Provincia viene suddivisa dall'OPP

Articolo 17 Sistema della Rappresentanza Diretta dei Lavoratori
(1) Ai sensi degli articoli 3, comma ottavo e 6.a, comma sesto, Prima Parte dell'Accordo Interconfederale, la copia del verbale di elezione del Rappresentante o dei componenti la rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere inviata, a cura della direzione aziendale, tempestivamente all'Organismo Paritetico Provinciale.
(2) Nel rispetto della normativa posta dalla Legge n. 675/96 e successive modificazioni, l'OPP provvede ad inserire il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in apposita lista.

Articolo 18 Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza
(1) L'Organismo Paritetico Provinciale, al fine di realizzare relazioni sindacali finalizzate all'attuazione di una politica concertata di prevenzione e protezione, vigila e coordina l'operato dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza.
(2) I Rappresentanti Territoriali sono tenuti nello svolgimento della loro attività ad operare nello spirito di una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'Accordo Interconfederale e dal Decreto Legislativo 626/94 ed in conformità al D.Lgs n. 81/08. Devono uniformarsi ai pareri, alle direttive ed alle interpretazioni adottate dall'OPP e sono tenuti obbligatoriamente a partecipare ai programmi formativi.
(3) Il rappresentante Territoriale per la Sicurezza, ai sensi dell'articolo 6.b Prima Parte dell'Accordo Interconfederale, dura in carica tre anni ed è ridesignabile, fatta salva la possibilità dell'Organizzazione Sindacale che l'ha designato di revocarlo in qualsiasi momento.
(4) I Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza hanno sede presso l'OPP e svolgono la loro operatività presso gli uffici delle rispettive Organizzazioni Sindacali da cui sono stati designati. La consultazione di tutti i documenti sulla sicurezza delle imprese sono consultabili solo ed esclusivamente presso la sede dell'OPP

Articolo 19 Accesso del Rappresentante Territoriale ai luoghi di lavoro
(1) Il Rappresentante Territoriale che, ai sensi dell'articolo 19, comma primo, lettera a) del Decreto Legislativo 626/94 ed in conformità al D.Lgs 81/09, accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. Nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale.
(2) Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza deve segnalare per iscritto al OPP, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni.
(3) Ricevuta la richiesta, la Segreteria dell'OPP, previo accordo tra le parti interessate sul giorno e l'ora, provvede ad avvertire l'azienda e l'esponente nominato dalla Confcommercio di Arezzo dal quale il Rappresentante Territoriale deve di norma essere accompagnato nelle visite presso le aziende.
(4) Nel periodo transitorio in cui vengono completate le comunicazioni alle aziende il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza consulterà preventivamente la Segreteria dell'OPP e, nel caso in cui venisse richiesta la visita ad una azienda alla quale non è ancora stata inviata la comunicazione, occorrerà prevedere un termine tecnico di almeno 15 giorni per poter procedere all'invio della comunicazione da parte della Segreteria.

Articolo 20 Consultazione del Rappresentante Territoriale
(1) In tutti i casi in cui la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro in tema di consultazione, al fine di garantirne la sua effettività, sono assolti nella sede dell'Organismo Paritetico Provinciale. Il datore di lavoro deve chiedere all'OPP la convocazione del Rappresentante Territoriale.
(2) Il datore di lavoro, anche per il tramite di un esponente della Confcommercio di Arezzo, e comunque con la sua presenza, consulta il Rappresentante Territoriale che ha facoltà di formulare proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
(3) La Segreteria redige il verbale dell'avvenuta consultazione che, controfirmato dal Rappresentante Territoriale, è conservato presso la sede dell'OPP.

Articolo 21 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
(1) Nel caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologia, previsto dall'articolo 11, comma 3°, dell'ex Decreto Legislativo n. 626/94 ed in conformità al D.Lgs n. 81/08, il datore di lavoro ne dà motivata comunicazione scritta all'Organismo Paritetico Provinciale e la Segreteria informa il Rappresentante Territoriale.
(2) Quest'ultimo, valutata la situazione anche con la Segreteria, può chiedere la convocazione di una apposita riunione col datore di lavoro presso la sede dell'OPP con le modalità stabilite dal precedente articolo 20.

Parte terza disposizioni finali
Articolo 22 Regolamento

(1) La Prima Parte del presente accordo (articoli da n. 1 a n. 6), disciplinando il funzionamento dell'Organismo Paritetico Provinciale, costituisce il Regolamento che, sarà adottato, con eventuali integrazioni, dal Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale del Terziario con apposita delibera, nella prima sua riunione successiva alla stipula del presente accordo.
(2) Il Regolamento verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dell'Ente Bilaterale del Terziario.

Articolo 23 Nomine
(1) I nominativi dei membri effettivi coi relativi supplenti, componenti l'OPP, ed i nominativi dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza sono comunicati dalle Parti firmatarie in occasione della riunione, di cui al precedente articolo 22, del Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale del Terziario.

Articolo 24 Validità e decorrenza
(1) Il presente accordo ha carattere e valore di integrazione dell'Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996 e dell'ex Decreto Legislativo 626/94 e del D.Lgs n. 81/08, alle cui norme, per tutto quanto non previsto e disciplinato, si rimanda integralmente.
(2) Si applica alle imprese associate alla Confcommercio di Arezzo ed ai loro dipendenti.
(3) Sarà oggetto di modifica e/o integrazione in base all'evoluzione delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva in materia e comunque, può essere modificato e/o integrato ad opera delle Parti firmatarie.
(4) La validità del presente accordo è di 3 anni e, pertanto, scadrà nell'anno 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

Confcommercio Arezzo
Filcams-Cgil Arezzo
Fisascat-Cisl Arezzo
Uiltucs-Uil Arezzo