Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 dicembre 2018, n. 32715 - Schiacciamento delle dita delle mani. Presupposto per il diritto al risarcimento del danno da infortunio è la prova di un rapporto di lavoro subordinato


 

Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 18/12/2018

 

Fatto

 


1. Con sentenza n. 30 depositata il 21.3.2014, la Corte di appello di Trieste, confermando la pronuncia del Tribunale di Pordenone, ha respinto la domanda di risarcimento del danno proposta da A.F. nei confronti della società Easyply s.r.l. in relazione all'infortunio sul lavoro che il 25.2.2010 aveva provocato lo schiacciamento delle dita delle mani.
2. La Corte ha rilevato che non poteva ritenersi sussistente il presupposto costitutivo della domanda di risarcimento del danno contrattuale ossia un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorrente tra le parti, in considerazione della documentazione presentata dalla società (due contratti di agenzia stipulati l'1.4.2008 e l'1.1.2010), delle dichiarazioni rese dal A.F. alla Polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni, della mancanza di allegazioni nel ricorso introduttivo del giudizio in ordine agli elementi qualificanti il vincolo della subordinazione (e della inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale in quanto generici e suggestivi) e, infine, del decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari del giugno 2013 che confermava le "funzioni di agente plurimandatario" dei A.F. stesso.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il A.F., deducendo tre motivi di impugnazione, illustrati da memoria. La società è rimasta intimata.
 

 

Diritto

 


4. Con i primi due motivi il ricorrente deduce vizio di motivazione (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, errato nel ritenere inammissibili ("generici e contenenti valutazioni non demandabili ai testi", pag. 27 della sentenza impugnata) i capitoli di prova testimoniale articolati nel ricorso introduttivo del giudizio, in realtà idonei a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e tali da invalidare l'efficacia della altre risultanze istruttorie. Inoltre, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso solamente in ordine alla loro emissione, mentre sono rimesse alla libera valutazione del giudice in ordine all'intrinseca veridicità, e il capo di imputazione relativo al decreto penale di condanna del legale rappresentante della società sottolineava che il A.F. rivestiva l'effettivo ruolo di lavoratore subordinato. Infine, la domanda di risarcimento dei danni (a differenza della contestuale domanda di condanna al pagamento di retribuzioni non corrisposte) è indipendente dall'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti in virtù del principio generale dettato dall'art. 2043 cod.civ. e della necessaria riforma in punto di subordinazione che la sentenza impugnata subirà.
5. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 414 cod.proc.civ. e dei contratti e accordi collettivi di lavoro motivazione (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, il Tribunale di Pordenone, errato nel ritenere tardiva la produzione del CCNL (sulla base del quale sono stati effettuati i conteggi per differenze retributive) depositato dal lavoratore a seguito della contestazione, da parte della società, della sua esistenza e del suo contenuto (ed avendo, la Corte distrettuale, ritenuto assorbita tale questione sul presupposto del rigetto della domanda di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti).
6. Il ricorso, con riguardo ai primi due motivi, è inammissibile.
L'accertamento in fatto della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c., applicabile alla fattispecie nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la disposizione sopra richiamata ha introdotto "nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie." ( Cass. S.U. n. 8053 del 2014).
Costituisce, inoltre, principio consolidato, quello secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (v., fra le altre, v. Cass. n. 11511 del 2014; 12988 del 2013). Questa Corte ha, inoltre, già affermato che il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova - che va comunque condotto non solo alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti - costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato (v. Cass. n. 2201 del 2007).
Ebbene, la Corte di merito (concordemente al Tribunale) ha, innanzitutto, rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio era carente di allegazioni in ordine alla caratteristica essenziale del lavoro subordinato ossia alla c.d. eterodeterminazione della prestazione ("primo fra tutti l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro", pag. 26 e 27 della sentenza impugnata), e, sul piano probatorio, ha ritenuto, valutando il concorso di plurimi e convergenti elementi documentali (i contratti di agenzia sottoscritti dalle parti, le dichiarazioni rese dal A.F. alla polizia giudiziaria, e, a conferma, il tenore del decreto penale di condanna del legale rappresentante della società), che non poteva ritenersi accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Non è, quindi, ravvisabile alcuna lacuna o contraddizione motivazionale secondo il parametro del c.d. minimo costituzionale attualmente imposto dal novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. e, in definitiva, le doglianze del ricorrente, si sostanziano nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità.
7. Ulteriore profilo di inammissibilità ricorre, con specifico riguardo al secondo motivo di ricorso, in ordine alla domanda di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod.civ. La Corte di appello ha, invero, rilevato che il lavoratore-appellante non ha contestato l'affermazione del Tribunale secondo cui "presupposto per pretendere il diritto al risarcimento del danno da infortunio è che vi sia la sussistenza e la prova di un rapporto di lavoro subordinato" (pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata) e il ricorrente, ha prospettato la censura con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio e del motivo di appello ove si proponeva (oltre che un'azione di responsabilità contrattuale ex art. 2087 cod.civ. altresì) una domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, cod.proc.civ. Invero, l'obbligo di sicurezza previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 cod.civ. è titolo giuridico diverso dalla responsabilità extracontrattuale derivante dal principio del neminem ledere dettato dall'art. 2043 cod.civ., con conseguenti temi di indagine e di decisione ben differenti che richiedono specifiche allegazioni e azioni giudiziarie (per la configurazione di una mutatio libelli in caso di richiesta di ampliamento della domanda cfr. Cass. n. 20355 del 2005, Cass. n. 25764 del 2013, Cass. n.5751 del 2015).
8. Il terzo motivo di ricorso, che presuppone l'accoglimento della domanda di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, va ritenuto assorbito.
9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione della controparte.
8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti di impugnazione iniziati in data successiva al 30.1.2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre 2018.