Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 20 dicembre 2018, n. 32950 - Investimento nella stazione di servizio. Assicurazione


 

Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 20/12/2018

 

Fatto

 


1. I.Z. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Firenze G.M., I.C., A.A. e la H.D.I. Assicurazioni S.p.A., onde ottenerne la condanna, in contraddittorio con l'I.N.A.I.L., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 8/9/2003, all'interno della stazione AGIP gestita dal G.M., allorquando esso ricorrente, che ivi prestava la propria attività di lavoro, veniva investito dall'autovettura Audi 80 di proprietà dell'A.A. e condotta dal I.C. (sprovvisto di patente di guida), che, dopo avere provveduto a lavarla (siccome addetto a tale mansione presso la medesima stazione di servizio), la stava spostando.
Il G.M., previa autorizzazione, chiamava in causa la Milano Assicurazioni S.p.A. e la Padana Assicurazioni S.p.A. per esserne manlevato in virtù delle polizze in essere con ciascuna di esse.
L'A.A. e la sua assicuratrice per le r.c.a. H.D.I. Assicurazioni S.p.A. chiedevano a propria volta la condanna del G.M. a rilevarli da ogni responsabilità.
L'Inail interveniva in giudizio per ottenere il rimborso della somma erogata allo I.Z. a titolo di rendita in capitale.
Interrotto il processo a seguito del decesso del G.M. e ritualmente riassunto nei confronti degli eredi, spiegava intervento la Eni Insurance Ltd., cessionaria del ramo d'azienda della Padana Assicurazioni S.p.A. che, come già la Milano Assicurazioni S.p.A., contestava l'operatività della garanzia assicurativa invocata dal G.M..
2. Con sentenza del 18/7/2012 il tribunale adito, accertata la concorrente responsabilità dei convenuti, li condannava in solido, per quanto ancora in questa sede interessa, a rimborsare all'Inail il costo dell'infortunio nei limiti di capienza del c.d. danno civilistico; accoglieva la domanda di manleva proposta dall'A.A. e dalla H.D.I. Assicurazioni S.p.A. nonché quella spiegata dal G.M., questa però nei soli confronti della Milano Assicurazioni S.p.A..
3. Pronunciando sugli appelli separatamente proposti dalla Milano Assicurazioni S.p.A., dall'A.A. e dalla H.D.I. Assicurazioni S.p.A., nonché sugli appelli incidentali proposti dagli eredi di G.M. (A.O., Omissis) e dallo I.Z., la Corte d'appello di Firenze, dopo aver riunito i giudizi, ha emesso la sentenza in epigrafe con la quale, per quanto ancora in questa sede interessa, in parziale riforma della decisione impugnata, ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dall'Inail, confermando le altre statuizioni di condanna pronunciate nei confronti degli eredi del G.M..
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, l'inail.
A.O., Omissis propongono a loro volta ricorso incidentale, sulla base di quattro motivi.
L'Inail deposita controricorso per resistere al ricorso incidentale, eccependone preliminarmente l'inammissibilità.
Anche Eni Insurance resiste al ricorso incidentale, depositando controricorso.
H.D.I. Assicurazioni S.p.A. deposita separati controricorsi, per resistere sia al ricorso principale dell'Inail, sia a quello incidentale degli eredi G.M..
Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.
I ricorrenti incidentali e la contro-ricorrente Eni Insurance hanno depositato memorie.
 

 

Diritto

 


I. Con l'unico motivo di ricorso l'Inail deduce violazione degli artt. 39 cod. proc. civ., 1916 cod. civ., 142 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) nonché degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello dichiarato improcedibile la sua domanda di surrogazione sul rilievo che si tratterebbe di «indebita reiterazione di controversia già in corso».
Lamenta che la Corte territoriale, così decidendo, non ha considerato che nel caso di specie l'Inail aveva esercitato tre distinte azioni: 
— quella di regresso nei confronti del G.M. e del suo compagno di lavoro, I.C., ai sensi degli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965;
— quella di surrogazione nei confronti deH'A.A., proprietario del veicolo investitore, ex art. 1916 cod. civ.;
— quella di surrogazione nei confronti della H.D.I. Assicurazioni S.p.A., ex art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005.
Secondo l'istituto ricorrente, pertanto, avendo il giudizio precedentemente instaurato ad oggetto la sola azione di regresso nei confronti del datore di lavoro e del suo dipendente, I.C., responsabile dell'infortunio, ai sensi degli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, la litispendenza avrebbe potuto ravvisarsi solo rispetto a tale domanda, ma non anche rispetto all'azione di surrogazione, diversa dalla prima per causa petendi e rivolta nei confronti di soggetti diversi: l'A.A. e la sua assicuratrice, nei confronti dei quali l'istituto non aveva introdotto in precedenza alcun altro procedimento.
2. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, A.O., Omissis, eredi di G.M., deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, nonché degli artt. 2049 e 2087 cod. civ. e degli artt. 20 e 59 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in relazione all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto la responsabilità del proprio dante causa, quale datore di lavoro, escludendo l'abnormità della condotta del dipendente, I.C., sebbene dall'istruzione acquisita emergesse la prova che egli aveva vietato a quest'ultimo di mettersi alla guida dei veicoli per spostarli.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, nonché degli artt. 2049 e 2087 cod. civ. e degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello escluso, in difetto di prova, che lo stesso infortunato, I.Z., operasse al l'interno della stazione di servizio come preposto al settore del lavaggio delle auto.
4. Con il terzo motivo (rubricato per evidente errore materiale anch'esso con il n. 2) i ricorrenti incidentali denunciano poi violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, nonché degli artt. 1177, 2054, 2222 e 1768 cod. civ. e dell'art. 18 legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi sostituito dall'art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005), in relazione all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello confermato l'accoglimento della domanda di manleva proposta da HDI e da A.A. nei confronti del proprio dante causa.
5. Con il quarto motivo gli eredi del G.M. denunciano infine, ancora ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., per avere la Corte d'appello, in virtù — sostengono — di una erronea interpretazione delle clausole della convenzione assicurativa Eni S.p.A., escluso che la stessa offrisse copertura alla responsabilità risarcitoria derivante dal sinistro de quo.
6. L'unico motivo posto a fondamento del ricorso principale è inammissibile, sotto diversi profili.
6.1. Anzitutto per aspecificità. Non si ricava dalla sentenza impugnata l'applicazione di regole di diritto, processuale o sostanziale, in contrasto con le norme evocate. La Corte d'appello non afferma infatti che la domanda di regresso ex art. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965 sia identica a quelle di surrogazione ex art. 116 cod. proc. civ. o 142 cod. ass., né tanto meno che tale identità possa predicarsi ancorché la prima sia rivolta nei confronti del datore del lavoro e del suo dipendente, le altre nei confronti di altri responsabili civili a diverso titolo.
Nella sentenza, piuttosto, si leggono, dedicati al tema o comunque ad esso in qualche misura inerenti, le seguenti sole (e testuali) considerazioni:
a) (l'Inail) «spiegava intervento in giudizio onde ottenere il rimborso della somma erogata allo I.Z. a titolo di rendita in capitale» (pagina 14);
b) il tribunale «condannava i convenuti in solido ... a rimborsare all'Inail il costo dell'Infortunio ...» (tutti i convenuti, dunque, non solo gli eredi G.M., ma anche il I.C., l'A.A. e l'HDI, n.d.r.);
c) gli eredi G.M., con il sesto motivo di appello incidentale, deducono che «il giudice (di primo grado), in violazione del divieto del ne bis in idem, ha pronunciato condanna in favore dell'Inail la cui domanda in via di rivalsa era stata già accolta dal tribunale in funzione del giudice del lavoro» (pagg. 18-19);
d) detto sesto motivo di gravame incidentale è fondato, atteso che, «come affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 03/04/2014, n. 7813), "il principio del ne bis in idem, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda" (sottolineature dell'estensore) determinando l'improcedibilità del processo nascente dall'indebita reiterazione di controversia già in corso» (pag. 35);
e) sono invece infondati i motivi dell'appello G.M., quarto e ottavo, con i quali gli stessi si dolgono, rispettivamente: e1) dell'accoglimento della domanda di manleva formulata nei loro confronti dall'A.A. e dalla di lui assicuratrice HDI (quarto motivo); e2) della loro condanna a rimborsare ai predetti le spese che essi sono a loro volta tenuti a rifondere all'Inail (ottavo motivo).
Non vi è dunque alcun cenno che consenta di ritenere che, dichiarando l'improcedibilità, la Corte d'appello abbia inteso riferirsi a una domanda diversa da quella di regresso (o rivalsa) esercitata dall'Inail nei confronti del G.M. e del I.C. (la sola sovrapponibile a quella già proposta in separato procedimento avanti il giudice del lavoro), né in particolare che abbia in tale declaratoria inteso coinvolgere anche la domanda di surrogazione, ex art. 1916 cod. civ. e/o ex art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005, nei confronti di soggetti diversi, per la quale peraltro non era stato proposto motivo d'appello dagli unici soggetti a ciò legittimati (ossia l'A.A. e la HDI Assicurazioni S.p.A.).
In altre parole, la censura muove da un postulato (che la dichiarazione di improcedibilità riguardi anche l'azione di surrogazione esercitata nei confronti dell'A.A. e di HDI e non la sola azione di regresso esercitata nei confronti degli eredi G.M.) che non trova alcun riscontro nel testo della sentenza e che è anzi univocamente smentito da una lettura complessiva della motivazione e delle statuizioni contenute nel dispositivo.
Giova in proposito rammentare che, secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, «primo dovere del giudice dell'impugnazione (e perciò anche del giudice di legittimità) è l'interpretazione della pronuncia impugnata e, nell'adempimento di tale attività ermeneutica (anche, ad esempio, in relazione all'individuazione dell'ambito di un eventuale giudicato interno che potrebbe limitarne i poteri), il giudice dell'impugnazione deve tenere presente che ... la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione, che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione» (Cass. 05/03/2003, n. 3245).
6.2. Discende da tali rilievi una ulteriore e anzi preliminare ragione di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse.
Come testé evidenziato, la sentenza non tocca affatto (né del resto avrebbe potuto farlo, come detto, in mancanza di appello) la condanna pronunciata in primo grado, in via solidale, anche dell'A.A. e dell'HDI a «rimborsare all'Inail il costo dell'infortunio nei limiti del c.d. danno civilistico».
Ciò può desumersi indirettamente anche dal rigetto del quarto e dell'ottavo motivo d'appello (sopra ricordati), per effetto del quale devono intendersi confermate:
a) la condanna, statuita in primo grado, degli eredi Manna a manievare l'A.A. e la H.D.I. Ass.ni S.p.A. da ogni obbligo scaturente a loro carico dalla sentenza;
b) la condanna dei primi a rimborsare ai secondi le spese che questi sono tenuti a loro volta a rifondere all'Inail.
Se è vero che gli obblighi che dalla sentenza di primo grado discendevano a carico dell'A.A. e della HDI comprendono, oltre al rimborso dovuto all'Inail di quanto da questo erogato per l'infortunio, anche il pagamento direttamente allo I.Z. del c.d. danno differenziale (ancora riconosciuto in appello nell'an ma non posto ad oggetto di condanna perché dichiarato estinto con il pagamento della provvisionale liquidata in corso di causa), nondimeno le dette statuizioni mantengono, ai fini che occupano, univoco rilievo esegetico nel senso predetto ove si consideri che, se l'improcedibilità della domanda di rimborso dell'Inail fosse da intendere riferita anche alla parte in cui essa era diretta nei confronti dell'A.A. e dell'HDI:
a) si sarebbe ragionevolmente imposta una precisazione in tal senso per gli effetti limitativi che una tale pronuncia avrebbe avuto sulla domanda di manleva di questi ultimi nei confronti degli eredi M.; ma soprattutto:
b) non troverebbe alcuna giustificazione la conferma (con il rigetto dell'ottavo motivo dell'appello G.M.) della condanna di questi ultimi a rimborsare l'A.A. e l'HDI delle spese che questi devono rimborsare all'Inail; tale ultima condanna presupponendo evidentemente una soccombenza nei confronti dell'Inail che non altrimenti può configurarsi se non in ragione dell'accoglimento dell'azione di surrogazione nei loro confronti esercitata dall'ente.
Nessun interesse dunque può sorreggere il ricorso dell'Inail in quanto diretto ad escludere che la dichiarata improcedibilità possa riguardare anche la domanda di rimborso avanzata nei confronti di soggetti diversi dagli eredi G.M., dal momento che deve escludersi che la sentenza impugnata abbia un tale contenuto ed effetto performativo.
7. Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne discende, ai sensi dell'art. 334, comma secondo, cod. proc. civ., l'inefficacia del ricorso incidentale proposto da A.O., Omissis, eredi di G.M., dovendosi lo stesso ritenere tardivo e pertanto soggetto all'applicazione di detta norma.
Il ricorso incidentale risulta invero consegnato per la notifica solo in data 10/3/2017, ben al di là del termine lungo per impugnare, pari a un anno dalla pubblicazione della sentenza (nella specie avvenuta il 18/1/2016) ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis), pur prolungato di 31 giorni per la sospensione dei termini durante il periodo feriale.
8. Avuto tuttavia riguardo alle ragioni che hanno determinato il ricorso dell'Inail, in certa misura determinate dalla non preclara formulazione del dispositivo della sentenza impugnata, si ravvisano «giusti motivi» (art. 92, comma primo, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis) per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
9. Ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalPart. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione, a carico del ricorrente principale, del raddoppio del contributo unificato.
Condizioni invece, per le ragioni dette, non ravvisabili nei confronti dei ricorrenti incidentali tardivi, non essendo ad essi riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v. Cass. 25/07/2017, n. 18348).
 

 

P.Q.M.

 


dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara privo di efficacia il ricorso incidentale tardivo. Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso il 14/11/2018