Cassazione Penale, Sez. 4, 20 dicembre 2018, n. 57709 - Infortunio mortale durante i lavori di scavo nel manto stradale: assenza delle più elementari norme di sicurezza


 

 

 

 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 03/10/2018

 

Fatto

 

1. Con sentenza emessa in data 18/10/2018 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, con cui G.S. e T.M. erano ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo in danno dell'operaio F.B., con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
I fatti, come ricostruiti dai giudici di merito possono essere così riassunti: G.S., datore di lavoro di F.B., aveva ricevuto incarico di svolgere lavori alla rete fognaria per eliminare il problema di una infiltrazione di acqua che interessava un condominio. Il F.B., in data 4/5/2006, nell'ambito del cantiere allestito per lo svolgimento di tale lavoro, era sceso in una buca per tentare di estrarre delle pietre. La buca scavata nel manto stradale (una fossa longitudinale lunga 15 metri, con una larghezza variabile da cm 80 a m, 3,20 e profonda circa metri 3), era stata realizzata da T.M. alla guida di un’escavatrice. Durante i lavori il traffico veicolare non era stato interdetto, ma veniva regolato dagli operai del cantiere. A seguito del passaggio di un camion e delle vibrazioni che ne erano conseguite, si verificava il franamento del terreno che sommergeva la vittima la quale decedeva in seguito al gravissimo politrauma riportato.
I giudici di merito ritenevano dimostrata la responsabilità "di posizione" del G.S., in qualità di datore di lavoro della vittima, avendo egli provveduto alla esecuzione dei lavori di scavo sulla pubblica via, senza richiedere le necessarie autorizzazioni e senza l’osservanza delle più elementari norme di sicurezza. I profili di responsabilità individuati a suo carico erano ricondotti alla mancata adozione di un documento di valutazione dei rischi; alla mancata armatura dello scavo; alla mancata segnalazione dei lavori; alla mancata interruzione del traffico veicolare. Per quanto riguarda T.M., quale conducente dell’escavatore, al predetto era addebitato di avere eseguito lavori di scavo in assenza di misure idonee e necessarie ad evitare eventi franosi e a tutelare l’Incolumità degli operai e dei terzi che circolavano sulla pubblica via.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione G.S., a mezzo di difensore e T.M., personalmente, articolando i seguenti motivi di ricorso, richiamati in sintesi, in ossequio al disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La difesa di G.S. deduce quanto segue.
Primo motivo: nullità delta sentenza per assoluta carenza di motivazione. Lamenta l'esponente che la Corte territoriale non si sarebbe soffermata sulle plurime contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni dei testi escussi nel corso dibattimento, mancando di prendere in considerazione le censure che erano state puntualmente rappresentate nei motivi di appello.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di travisamento delle prove acquisite. Nel corpo motivazionale dell'impugnata sentenza, nella parte relativa alla effettiva partecipazione del ricorrente a tutte le fasi della lavorazione, si registrerebbe un evidente travisamento delle prove dichiarative raccolte.
Esisterebbe un netto contrasto tra quanto riferito dal teste R.S. e quanto dichiarato dai testi della difesa D'A. e M., In base alle testimonianze raccolte da tali ultimi testimoni, l'infortunio si sarebbe verificato in modo del tutto diverso rispetto a come è stato ricostruito in sentenza: il G.S. non sarebbe mai stato presente sul cantiere e la vittima non sarebbe stata sommersa dalla frana mentre si trovava all'interno della buca, ma sarebbe caduto all'interno di essa a causa della frana provocata dal transito di un camion di rilevanti dimensioni.
Il T.M. deduce quanto segue.
Primo motivo: vizio di motivazione. Le argomentazioni espresse dalla Corte territoriale sarebbero del tutto inconferenti e slegate dagli aspetti fattuali emergenti dal compendio probatorio e da ogni logica giuridica. Le dimensioni dello scavo non furono decise dal T.M., mero esecutore materiale del lavoro, ma dal G.S., che aveva ricevuto l'incarico di effettuare lo scavo. Quindi, la Corte di merito avrebbe manifestamente travisato gli elementi probatori acquisiti.
Secondo motivo: erronea applicazione degli artt. 113 e 589 cod. pen. Sulla base degli elementi raccolti all'esito della istruttoria, deve escludersi che il ricorrente abbia rivestito una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore deceduto.
Terzo motivo: erronea applicazione dell'art. 4 d.lgs. 626/94, la cui violazione è riferibile al solo datore di lavoro.
Quarto motivo: estinzione del reato per intervenuta prescrizione
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi proposti risultano inammissibili per i motivi di seguito precisati.
2. Quanto alla posizione di T.M., mette conto osservare, con rilievo di carattere preminente, come il ricorso sia stato presentato in data 14/2/2018 dall'imputato personalmente: l'impugnazione, sebbene redatta su carta intestata dell'Avv. A.T., presso il quale l'imputato è domiciliato, reca la sola firma di T.M. il quale, in epigrafe, afferma di impugnare "in proprio" la sentenza emessa della Corte di appello di Napoli.
La legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, all'art.l, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per Cassazione debba essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché nel caso in esame il ricorso risulta essere stato promosso senza ministero del difensore, esso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Manifestamente infondate sono le doglianze espresse nel ricorso promosso da G.S..
Occorre rilevare come i contenuti motivazionali della sentenza impugnata abbiano offerto adeguata risposta alle censure mosse dalla difesa, sotto ogni profilo rilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente.
Per altro verso, le critiche difensive si sostanziano in una mera riproposizione di tematiche che attengono allo svolgimento del fatto ed alla valutazione del compendio probatorio in atti, che esulano dal sindacato proprio della Corte di legittimità.
Più nel dettaglio, il primo motivo di ricorso è tutto incentrato sulla lamentata genericità della motivazione offerta in sentenza dalla Corte d'appello la quale avrebbe trascurato di prendere in esame le doglianze difensive riguardanti l'asserito contrasto esistente tra le dichiarazioni assunte dai testi privati escussi in dibattimento.
La censura è manifestamente infondata, la Corte di merito nell'aderire alle ragioni sostenute dal primo giudice, ha evidenziato come alla ricostruzione del fatto si sia addivenuti in maniera convincente non solo attraverso le prove testimoniali delle persone presenti sul luogo del sinistro al momento dell'accaduto, ma anche attraverso i rilievi e gli accertamenti effettuati dal personale dell'ASL Napoli Nord e dai Carabinieri della Stazione di Giugliano. Dal complesso dì tali elementi e dalla testimonianza resa dal fratello della vittima, il quale ha dichiarato che F.B. da anni lavorava alle dipendenze del G.S., la Corte di merito ha ricavato, conformemente al primo giudice, il fondato convincimento che G.S. fosse il datore di lavoro della vittima e che nella gestione del rischio collegato alla tipologia dei lavori in corso di svolgimento, avesse mancato di adottare "le più elementari norme di sicurezza" tese a salvaguardare la salute del lavoratore. Ha quindi proceduto alla corretta individuazione delle norme violate, corrispondenti a quelle indicate nella contestazione elevata dall'Accusa, in rapporto alle quali la difesa non muove alcuna censura.
L'obbligo di motivazione, il cui difetto viene addotto dal ricorrente che censura la tecnica motivazionale del richiamo per relationem alle argomentazioni della sentenza di primo grado, risulta compiutamente soddisfatto.
Deve evidenziarsi che, in caso di una doppia conforme affermazione di responsabilità, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. E' invero giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sul punti denunciati, costituiscano un unico organico corpo motivazionale, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare la congruità della motivazione (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Riv. 197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079).
Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto, sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall’appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estende alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, senza che sia necessaria una espressa confutazione di ogni deduzione difensiva logicamente incompatibile con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià, ed altri Rv.2541D7, Sez 3, n.7406 del 15/01/2015, Rv.262423).
4. Nel secondo motivo di ricorso, oltre a denunciare un vizio logico della motivazione, sub specie di contraddittorietà e manifesta illogicità del ragionamento seguito dal giudice d'appello, la difesa lamenta il travisamento della prova.
Quanto al primo aspetto giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, che devono rivelare una macroscopica ed evidente ìncongruenza logica senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali.
Tale principio, più volte affermato dalle varie sezioni di questa Corte, è stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali che risulti più adeguata per i ricorrenti (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945).
Venendo al caso in esame, occorre rilevare come il dedotto vizio di motivazione, si sostanzi, nella realtà, in una sollecitazione ad una rivisitazione del contenuto dì talune prove testimoniali, sulla base di una chiave interpretativa diversa da quella propugnata dai giudici di merito.
Ebbene, la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito, per cui è necessario ribadire che il significato delle prove viene stabilito dal giudice dì merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggerita attraverso il ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, dep. 17/05/2006, Rv. 233464).
Tale orientamento deve essere evocato con riferimento a quella parte del ricorso in cui si richiamano le testimonianze di D'A. e M. per affermare che il ricorrente non era presente sul luogo dell'infortunio, non aveva partecipato in alcun modo allo svolgimento dei lavori e non rivestiva la qualifica di datore di lavoro del F.B., in contrapposizione a quanto risulterebbe accertato dai giudici di merito, sulla base di altre prove testimoniali preferite alle prime due. Sul punto, le motivazioni dei giudici di merito danno conto, in maniera del tutto logica e coerente, delle ragioni poste a fondamento della scelta di ritenere maggiormente attendibile la versione fornita dagli altri testimoni presenti al fatto e dal fratello della vittima in ordine al rapporto di lavoro di questi con il G.S..
E' quindi alieno alla motivazione della sentenza impugnata il lamentato vizio del travisamento della prova, il quale ricorre nel caso della utilizzazione di un'informazione inesistente, ovvero, in una omissione decisiva della valutazione 
di una prova (Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, Rv. 233460), ipotesi non ravvisabili nel caso in esame sotto entrambi i profili.
5. Alla inammissibilità dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento dell'ammenda di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 3 ottobre 2018