Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 2018
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2019
Parti: Federdistribuzione e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl/Fist-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, DMO
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Premessa
Ambito di applicazione
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)
1. Strumenti paritetici nazionali
2. Bilateralità
3. Assistenza sanitaria integrativa
4. Trattenuta contributi sindacali
5. Composizione delle controversie
6. Apprendistato
6.1 Proporzione numerica
6.2 Procedure di applicabilità
6.3 Periodo di prova
6.4 Percentuali di conferma
Dichiarazione a verbale Apprendistato 1° e 3° livello
7. Contratto a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato
8. Nuovo articolo 69 bis ad integrazione della "Disciplina 2013"
9. Part-time

 

10. Previdenza complementare e fondo interprofessionale per la formazione continua
11. Classificazione del personale
12. Mansioni del lavoratore
13. Trasferimenti
14. Quadrifor
15. Orario di lavoro
16. Lavoro domenicale
17. Congedi e permessi per handicap
18. Trattamento economico di malattia
19. Nuovo articolo 188 bis ad integrazione della "Disciplina 2013"
20. Aumenti retributivi mensili
21. Erogazioni una tantum
22. Mensilità supplementari
23. Elemento economico di garanzia
24. Protocollo per la gestione di gravi crisi aziendali
25. Stesura testo contrattuale
26. Contributi di assistenza contrattuale
27. Decorrenza e durata
Allegati


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)

In Roma, addì 19 dicembre 2018, tra Federdistribuzione, la Federazione delle Associazioni, delle Imprese e delle Organizzazioni associative della Distribuzione Moderna Organizzata […], e Filcams - Cgil, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi […], Fisascat - Cisl, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo, affiliata alla Fist-Cisl […], Uiltucs - Uil, l'Unione italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi […] è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Aziende della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Premessa
Le Parti, con il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, intendono definire una disciplina specifica per il settore della Distribuzione Moderna Organizzata che presenta per dimensioni, per ampia presenza territoriale anche delle attività indotte, per volume d'affari realizzato e di risorse occupate, caratteristiche del tutto specifiche.
È intenzione delle Parti contribuire alla creazione di una nuova e diversa consapevolezza e visibilità sulla presenza e sulle crescenti necessità del settore, dando risalto al peso ed al ruolo ricoperto dal medesimo all'interno delle dinamiche macroeconomiche del Paese.
Il settore della DMO dovrà sapersi confrontare con le emergenti forme di commercio (per esempio l'e-commerce), con il dinamismo delle altre formule distributive e, allo stesso tempo, con le difficoltà che interessano alcuni formati distributivi. Dovrà inoltre essere in grado di interpretare in anticipo esigenze ed abitudini dei consumatori, in modo da continuare a garantire la qualità del servizio, l'innovazione, la professionalità e la competenza.
Le Parti, preso atto di quanto sopra, nell'assumere come proprio lo spirito del Protocollo tra Governo e Parti sociali del 23 luglio 1993 nonché dei successivi accordi interconfederali che hanno regolato e continuano a regolare i rapporti tra le Parti intendono individuare soluzioni contrattuali rispettose delle esigenze e dei diritti dei lavoratori e delle necessità aziendali regolamentando la disciplina dei rapporti di lavoro attraverso un sistema di regole certe e condivise orientato alla prevenzione e al superamento dei motivi di conflitto, che sappia definire ambiti di confronto ai diversi livelli di contrattazione.

Ambito di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato, tra le Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata ed il relativo personale dipendente.
Per Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciati, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali ad esempio ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formula distributive.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)
Le Parti stipulanti convengono che il complesso normativo definito dal presente testo rappresenta ii Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (di seguito denominato più brevemente CCNL o CCNL DMO).
Le Parti sono altresì concordi nel ritenere qui richiamati come parte integrante del presente Contratto, gli istituti, gli articoli e le clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro TDS del 18 luglio 2008 - così come integrati e modificati dal Contratto Collettivo Nazionale in vigore al 31 dicembre 2013 applicato dalle Aziende aderenti a Federdistribuzione (di seguito denominata "Disciplina 2013") - il cui contenuto non risulti modificato dal presente CCNL DMO.
Le Parti convengono, infine, di recepire integralmente il contenuto, gli articoli e le clausole, che devono qui intendersi richiamati, dell'Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994 in materia di RSU e dell'Accordo Interconfederale applicativo del D.lgs. 626/1994 del 18 novembre 1996, attualmente in applicazione nelle Aziende del settore della DMO, che costituiscono nella loro formulazione alla data di sottoscrizione del presente Contratto Collettivo, la specifica disciplina del presente nuovo CCNL DMO in materia di RSU e di salute e sicurezza sul lavoro.
I contenuti rimarranno in applicazione, quindi, fino alla sottoscrizione di nuovi accordi in materia ad opera delle Parti stipulanti il presente CCNL o contenuti in una disciplina sottoscritta anche da Federdistribuzione.
Le Parti sono altresì concordi e dichiarano che ogni riferimento diretto ed indiretto all'Associazione imprenditoriale previsto dalla contrattazione collettiva e dagli Accordi Interconfederali di cui sopra è da intendersi riferito a Federdistribuzione.

1. Strumenti paritetici nazionali
Gli istituti e gli organismi di cui agli Artt. 11; 12; 13; 14; 15; 16 della "Disciplina 2013" denominati "strumenti paritetici nazionali" sono abrogati e regolamentati sulla base dei seguenti principi:
Le Parti si impegnano a costituire entro il 31 marzo 2019 la Commissione Nazionale per l'evoluzione a livello Europeo in materia sociale; la Commissione Paritetica permanente per le Pari Opportunità; la Commissione Paritetica Nazionale.

2. Bilateralità
Il sistema della bilateralità regolato dal Capo I, Titolo IV, Sezione Prima, della "Disciplina 2013" è abrogato e regolamentato sulla base dei seguenti principi:
Le Parti sono concordi nel ritenere che una bilateralità efficace, strutturata, efficiente, trasparente nella gestione e rispondente alle esigenze del settore, rappresenti un fondamentale strumento di supporto per i lavoratori e le Aziende, soprattutto in un difficile periodo congiunturale come quello che sta attraversando il Paese, ed anche in considerazione del ruolo sociale da essa svolto.
Le Parti concordano di costituire entro 90 giorni dalla firma del presente CCNL un nuovo ente bilaterale per il settore della DMO di cui le Parti definiranno, attraverso apposita Commissione Paritetica, struttura, governance, statuto, regolamento di funzionamento e materie ad esso demandate. La Commissione Paritetica dovrà essere costituita entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL e sarà composta da sei componenti dei quali tre designati da Federdrstribuzione e tre da Filcams-Cgil - Fisascat-Cisl - Uiltucs-Uil.
[…]
In attesa che si definiscano ruoli e funzioni da attribuire al nuovo sistema di bilateralità della DMO, Federdistribuzione e Filcams-Cgil - Fisascat-Cisl - Uiltucs-Uil ai rispettivi livelli saranno destinatarie di eventuali comunicazioni previste dalla "Disciplina 2013".

6. Apprendistato
La materia dell'apprendistato di cui alla "Disciplina 2013" è regolamentata sulla base dei seguenti principi.
Le Parti confermano che i contenuti, gli articoli e le clausole, che devono qui intendersi richiamati, dell'Accordo di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato del 24 marzo 2012 attualmente applicato nelle Aziende del settore della DMO nonché della "Disciplina 2013" se non modificata dal suddetto Accordo di riordino complessivo del 24 marzo 2012, costituiscono, nella loro formulazione al 31 dicembre 2013, il contenuto del presente nuovo CCNL del settore della DMO in tema di apprendistato, fatta eccezione per le specifiche previsioni in materia di proporzione numerica, procedura di applicabilità, periodo di prova e percentuali di conferma, successivamente indicate. Anche con riguardo a tale Accordo, ogni riferimento diretto ed indiretto all'Associazione imprenditoriale è da intendersi riferito a Federdistribuzione. Il contenuto dell'Accordo, immodificabile se non per accordo scritto tra le Parti stipulanti il presente CCNL, rimarrà in applicazione fino alla individuazione e sottoscrizione di una nuova disciplina in materia ad opera delle Parti che sottoscrivono il presente CCNL

6.1 Proporzione numerica
Considerato quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2015, le Parti confermano che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere, purché occupi almeno 10 lavoratori, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso i! medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. É in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

6.2 Procedure di applicabilità
In attesa che si definisca il nuovo sistema di bilateralità operante nel settore della DMO ed i conseguenti nuovi ruoli e funzioni che a esso dovranno essere attribuiti, le Aziende che intendano assumere apprendisti /invieranno alle OO.SS. ai rispettivi livelli ed a Federdistribuzione apposita comunicazione.

Dichiarazione a verbale Apprendistato 1° e 3° livello
Le Parti - in considerazione del perdurare della crisi occupazionale che interessa soprattutto la popolazione giovanile; del fenomeno sempre più esteso della dispersione scolastica; della necessità di consentire l'acquisizione nonché il costante aggiornamento delle competenze delia forza lavoro ai fabbisogni espressi dalle Aziende della Distribuzione Moderna Organizzata – riconoscono l’apprendistato quale strumento finalizzato all’occupabilità dei giovani a tempo indeterminato, nonché quello più idoneo a consentire un efficiente incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso l'integrazione tra momento educativo-formativo e quello lavorativo.
Le Parti ritengono pertanto utile avviare una fase di confronto tecnico per la costruzione di un vero e proprio "sistema dell'apprendistato" con particolare riguardo all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e all'apprendistato di alta formazione e ricerca.

7. Contratto a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato
Gli Artt. 63; 65 66 della "Disciplina 2013" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 63 - Contratto a tempo determinato
Le Parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva nell'esercizio precedente, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 67 "Disciplina 2013", per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione di cui all'art. 69 bis.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l'Azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive.
Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva nell’esercizio precedente.
In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, primo periodo, D.lgs. 81/2015, nel caso in cui l'assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
Art. 65 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Le Parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva nell'esercizio precedente, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 67 "Disciplina 2013" e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso fa stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
Art. 66 - Limiti percentuali
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva nell'esercizio precedente, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 67 "Disciplina 2013"; per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 63, commi 2 e 3 del presente CCNL; 65 commi 2 e 3 della “Disciplina 2013” nonché dell’art. 69 bis che segue.
La presente percentuale non è cumulabile con quella prevista dal sesto comma dell’art. 63 del presente CCNL.

8. Nuovo articolo 69 bis ad integrazione della "Disciplina 2013"
Art. 69 bis - Contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione
Al fine di favorire l'inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati, per la vigenza dei presente CCNL, potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo soggetto, contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione con soggetti che, ai sensi del regolamento CE n. 800/2008, art. 2, punto 18, lettera a), non hanno un impiego retribuito da almeno sei mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra Azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito.
Il suddetto contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione avrà una durata di dodici mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 63 e 66 del presente CCNL.
Al fine di favorire l'inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell'apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamelo per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul libro unico del lavoro.
La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi presentati al Fondo interprofessionale per la Formazione continua, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli avvisi.
[...]
I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della determinazione del numero complessivo dei dipendenti previsto dall'art. 27, D.Lgs. n. 81/2015, per la durata del contratto di sostegno all'occupazione e per il successivo periodo di ventiquattro mesi in caso di conferma a tempo indeterminato.
La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da realizzarsi secondo le previsioni dell’art. 69 “Disciplina 2013” e di verifica delle Parti in occasione del presente CCNL.

9. Part-time
Gli Artt. 72 e 90 della "Disciplina 2013" so no abrogati è sostituiti dai seguenti:
Art. 72 - Rapporto a tempo parziale […]
Art. 90 - Part-time post maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le Aziende accoglieranno, nell'ambito del 3% della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa, e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.

15. Orario di lavoro
Gli Artt. 121; 124; 125; 126; 127 della "Disciplina 2013" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 121 - Articolazione dell’orario settimanale
In relazione alle particolari esigenze del settore della DMO, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l'Azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 124 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a) 40 ore settimanali.
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalie norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le Parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.
Nelle Aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di aperture e chiusure dei negozi, nelle quali - prima dell'entrata in vigore del presente Contratto - l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle Aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura negozi, le Parti concordano di esaminare - in sede di Commissione di cui al 1° comma della presente lettera a) - la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un'intera giornata di riposo.
Resta ferma in ogni caso l’applicabilità dell’art. 125 lettera a).
b) 39 ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell'art. 146 "Disciplina 2013".
Le rimanenti ore di cui all'art 146 della "Disciplina 2013", sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'art. 125 lettera a).
c) 38 ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retributivo delle quali 16 al primo comma dell'art. 146 della "Disciplina 2013" e 56 al terzo comma dell'art. 146 della "Disciplina 2013".
Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell'art. 146 "Disciplina 2013", ferma restando l'applicabilità dell'art. 125 lettera a).
Art. 124 - Procedure per l'articolazione dell'erario settimanale
L'eventuale variazione dell'articolazione dell'orario in atto, tra quelle previste al precedente art.121, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'Azienda, sarà comunicata almeno 45 giorni prima della sua attivazione, dal datore di lavoro ai dipendenti interessati secondo le modalità di cui all'art. 133 "Disciplina 2013", e contestualmente, per iscritto all'Ente bilaterale nazionale della DMO.
Al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell'orario, l'articolazione dell'orario settimanale prescelta avrà validità di norma annua, salvo diversa comunicazione da parte del datore di lavoro, che dovrà essere realizzata con il medesimo preavviso previsto nel precedente comma del presente articolo.
A seguito della comunicazione effettuata all'Ente bilaterale nazionale della DMO, i dati aggregati relativi all'applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali anche al fine di consentire il confronto a livello territoriale.
Art. 125 - Flessibilità dell'orario
a) Flessibilità

Fatto salvo il confronto sull'orario di lavoro demandato al secondo livello di contrattazione dal presente CCNL, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa in particolari periodi dell'anno, l'Azienda potrà superare l'orario settimanale individuato ai sensi dell'art. 121, lettere a), b), c), sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Il suddetto confronto sarà finalizzato al raggiungimento di intese e dovrà esaurirsi entro e non oltre 30 giorni dalia sua attivazione, salvo diverso accordo tra le Parti. Resta salvo quanto previsto in sede di contrattazione aziendale in tema di organizzazione di lavoro.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'Azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
[…]
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito.
L'Azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate […]
b) Flessibilità al secondo livello di contrattazione
A livello aziendale o territoriale possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti previsti dalla flessibilità di cui alla lettera a), con la seguente modalità:
1. Superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell'anno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane:
- ai lavoratori verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 della "Disciplina 2013”, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
2. Superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane:
- ai lavoratori verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 della "Disciplina 2013”, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
3. Superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane:
- ai lavoratori verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 della "Disciplina 2013”, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'Azienda riconoscerà in ogni caso ai lavoratori interessati nel corso dell'anno una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzo del lavoratore con riposi compensativi.

16. Lavoro domenicale
L'Art. 141 della "Disciplina 2013" è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 141 - Lavoro domenicale
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle Aziende dei settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs, n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale.
Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dalla "Disciplina 2013" e dalle norme di legge vigenti, le Parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di secondo livello.
In tale ambito, territoriale o aziendale, le Parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l'anno di riferimento.
In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le Parti convengono, fermo restando le eventuali intese territoriali o aziendali successive all'entrata in vigore del CCNL 18 luglio 2008, di applicare la disciplina di cui ai commi successivi.
Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le Aziende - al fine di garantire lo svolgimento dei servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:
- le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
- i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992.
Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.
In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193 "Disciplina 2013" per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.
Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori - anche con orario di lavoro a tempo parziale - che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dal 1° gennaio 2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193 "Disciplina 2013", per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 195 "Disciplina 2013".
Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore concordati nell’ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 137 "Disciplina 2013".
[…]

17. Congedi e permessi per handicap
L’Art. 164 della "Disciplina 2013" è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 164 - Congedi e permessi per handicap
[…]
b) […] due ore di permesso giornaliero retribuito […]
c) […] tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati […]
Il genitore, parente o affine entro ii terzo grado, convivente di persona con handicap, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
[…]
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.

25. Stesura testo contrattuale
Le Parti convengono sull'opportunità di costituire entro il 1° Febbraio 2019 una Commissione Paritetica composta da tre membri nominati da Federdistribuzione e tre membri nominati dalle OO.SS., allo scopo di addivenire alla redazione complessiva dei testo contrattuale entro la data del 30 giugno 2019.