Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
DIREZIONI. GENERALE PREVENZIONE SANI ARIA
UFFICIO II
DELL’EX MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero della Salute
0035984-P-06/08/2009
DGPREV

  Agli Assessorati per la Sanità delle Regioni e Province Autonome
Loro sedi

Al Ministero della Difesa
Direzione Generale della Sanità Militare Via S. Stefano Rotondo 4
00185 ROMA

Alla FNOMCeO
Piazza Cola di Rienzo 80/A
00192 ROMA


OGGETTO: Esecuzione esami radiologici per l'accertamento di requisiti di possesso idoneità fisica.

Sono pervenute alla scrivente Direzione Generale alcune segnalazioni, l'ultima da parte della FNOMCeO, riguardante l'effettuazione sistematica di accertamenti radiologici, quali RX torace e del rachide, finalizzati esclusivamente all'accertamento di requisiti di idoneità fisica in addetti a pubblici servizi di trasporto o per l'ammissione a corsi nell'esercito, effettuati indistintamente a tutti gli interessati, in relazione a previsioni contenute in bandi di concorso o in specifici decreti ministeriali che ne prevedono l'esecuzione. In riferimento a tale prassi, che si presenterebbe diffusa, occorre preliminarmente sottolineare che l'esposizione a radiazioni ionizzanti può determinare effetti dannosi sulla salute di natura stocastica anche a dosi relativamente basse e che la probabilità di insorgenza di danni aumenta con la dose ricevuta, mentre la gravità degli effetti risulta essere indipendente da essa.
Al fine di assicurare la protezione sanitaria delle persone, contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, il D.lgs 187 del 30 maggio 2000 ha previsto all'articolo 3 che tutti gli esami radiodiagnostici devono risultare giustificati ed ottimizzati, prevedendo all'articolo 14 sanzioni penali (arresto o ammenda) in caso di inosservanza. Nel caso specifico di procedure medico-legali il comma 7, articolo 3, del sopra citato D.lgs prescrive condizioni di particolare giustificazione per l'effettuazione di esami radio-diagnostici con tali finalità.
Appare superfluo precisare che il criterio di giustificazione per l'esecuzione di accertamenti radio-diagnostici con finalità medico-legali non è da ricondurre alla ovvia esistenza di una previsione normativa che ne preveda l'esecuzione, ma attiene all'aspetto radio-protezionistico introdotto dal D.lgs 187/2000 di valutazione preliminare dei potenziali vantaggi, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e della collettività, rispetto al danno che l'esposizione potrebbe causare a livello individuale e collettivo.
Alla luce di quanto premesso appare evidente che in via generale, secondo le disposizioni vigenti, non possono essere considerate giustificate le pratiche aventi esclusive finalità medico-legali di verifica di requisiti di idoneità che comportano l'esecuzione in via routinaria e generalizzata di accertamenti radiografici , in assenza di valutazioni che in maniera individualizzata accertino, caso per caso, se la pratica stessa in relazione agli obiettivi specifici e alle caratteristiche e condizioni della persona interessata sia preliminarmente giustificata.
Si sottolinea al riguardo che modalità operative che non prevedano l’accertamento preventivo della sussistenza di giustificazione, oltre che censurabili per gli inutili pericoli di esposizione a radiazioni ionizzanti a cui verrebbero sottoposti i singoli e la popolazione e per l’inutile spreco di risorse, risultano anche penalmente perseguibili, comportando la violazione del punto 3 dell’articolo 3 del Dlgs 187/2000, fermo restando la piena legittimità dell’esecuzione di accertamenti radio-diagnostici, finalizzati a verificare il possesso della idoneità fisica, ove sia stata correttamente valutata in maniera preliminare la particolare giustificazione in riferimento alla sussistenza di elementi che ne supportino la necessità, in relazione agli obiettivi specifici dell’esposizione, alle caratteristiche clinico-anamnestiche della persona interessata, da valutare caso per caso, anche in riferimento alla esistenza di indagini pregresse o alla possibilità del ricorso ad indagini alternative non comportanti un’esposizione a radiazioni ionizzanti, se esistenti.
Al fine di evitare scorrette e pericolose modalità operative si ravvisa l’opportunità che da parte dei soggetti in indirizzo vengano diramate opportune direttive nei rispettivi ambiti di competenza che richiamino al rispetto delle prescrizioni di legge sopra ricordate e invitino ad operare alla luce delle lince guida nazionali di riferimento, oggetto dell’accordo del 28 ottobre 2004 tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto al fine di ridurre il numero di esami radiologici inappropriati, chiarendo in maniera limpida che in relazione a previsioni di bandi concorsuali o in applicazione di decreti fissanti specifici requisiti fisici di idoneità deve essere evitata, per finalità medico-legali, ogni forma di esposizione ad accertamenti radio-diagnostici in via routinaria, aspecifica e generalizzata e pertanto non giustificata.
 

Il Direttore Generale
Dr. Fabrizio Oleari
 

Il direttore dell’Ufficio II
Dr. Giancarlo Marano