Nuovo Protocollo d'Intesa sul
Sistema Informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro
 

1) Bilancio dell'iniziativa Flussi informativi e premesse per una nuova fase
 

(documento propedeutico)

L'iniziativa "Nuovi Flussi informativi", attivata nel 2002 da parte di INAIL, ISPESL, Regioni e Province Autonome, ha rappresentato in questi anni una delle più interessanti novità nel panorama della prevenzione occupazionale.
L'iniziativa è partita dalla consapevolezza di fondo che per "fare" correttamente ' prevenzione è indispensabile avere a disposizione adeguate conoscenze, quindi un organico sistema informativo basato su una congrua base di informazioni e su idonei indicatori di rischio, tenendo presente che un Sistema informativo è naturalmente fondamentale non solo per definire priorità, per mirare le azioni, per valutarne i risultati, per "governare" i problemi, ma anche a fini generali e complessivi di informazione, comunicazione, socializzazione delle conoscenze ed educazione alla sicurezza ed alla salute.
Con il Protocollo d'Intesa siglato il 25 luglio 2002, INAIL, ISPESL, Regioni e Province Autonome hanno appunto convenuto sulla fondamentale importanza della conoscenza per orientare, programmare e pianificare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, condividendo conseguentemente l'esigenza di disporre di un Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione e sottoscrivendo l'impegno per la sua realizzazione attraverso un programma di collaborazione sistematica. Sulla base del Protocollo d'Intesa, è stato creato un Gruppo di lavoro nazionale, costituto da rappresentanti dei 3 soggetti firmatari: a 5 anni dal Protocollo d'Intesa, l'attività del Gruppo e l'impegno dei soggetti firmatari hanno portato a molti notevoli risultati, sia di merito attraverso un'intensa produzione, sia di metodo con la concreta attivazione di un nuovo modo di rapportarsi e sviluppare iniziative e progetti integrati verso il Sistema.
L'obiettivo principale dell'iniziativa dei Flussi informativi è stato di impostare gradualmente un sistema dinamico in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di programmazione e pianificazione territoriali, contribuendo con dati utili, analitici e di sintesi, alle informazioni utili complessivamente e territorialmente, a partire dall'esistenza e dalla collocazione delle imprese in ogni territorio e dalla distribuzione in tali imprese degli infortuni e delle patologie professionali.
In sintesi sono stati definiti i seguenti obiettivi intermedi e di medio periodo:
■ supportare con informazioni adeguate e strutturate il "sistema" della prevenzione, e quindi le iniziative/attività di intervento diretto di vigilanza e prevenzione, di informazione, formazione, assistenza e consulenza nei confronti del mondo del lavoro;
■ contribuire alla realizzazione di strategie di prevenzione sinergiche e in rete.
La produzione finora garantita comprende dati stratificabili sugli eventi infortunistici e tecnopatici secondo alcuni principali raggruppamenti e dimensioni:
> azienda, comparto, territorio, andamento temporale;
> modalità di accadimento, mansioni, sesso, età, nazionalità;
> frequenza e gravità (per gli infortuni)
A partire dal 2002 ad ogni Regione-Provincia Autonoma e ad ogni ASL, ad ogni Direzione regionale e Sede INAIL e all'ISPESL, pervengono annualmente dati analitici, elaborazioni di sintesi, indicatori - su aziende, infortuni, patologie da lavoro - utili per la conoscenza del proprio territorio, fondamentali per definire priorità di rischio e d'intervento, per pianificare e programmare attività ed iniziative. I dati immessi nei CD consegnati fino all'anno in corso comprendono l'Archivio aziende, attualmente aggiornato al 2004, gli Archivi degli eventi (infortuni e m.p.), attualmente aggiornati al 2005, le chiavi di lettura (e glossario) per l'interpretazione dei fenomeni e dei dati, gli indicatori statistici di sintesi riguardanti gli infortuni, il software di gestione dei dati, aggiornato ogni anno sulla base delle esperienze e degli aggiornamenti tecnologici.
Caratteristiche peculiari dell'operazione sono la periodicità annuale ed il processo di adeguamento in progress dei dati anche sulla base delle esperienze e dei "ritorni" dagli utilizzatori, ovviamente nell'ambito dell'aspetto di fondo di rendere disponibili i dati per tutti i territori del paese.
A latere, ma in piena sinergia con le modalità dell'iniziativa dei flussi, è proceduta l'integrazione dei Progetti INAIL-Comitati Paritetici e ISPESL- Regioni sugli infortuni mortali, con la realizzazione del conseguente Progetto integrato d'indagine mirato all'approfondimento di cause e circostanze degli eventi mortali (e di un certo numero di eventi con esiti gravi), che dopo la recente positiva conclusione ha portato alla creazione ed all'attivazione dal 1.1.2007 di un Sistema di sorveglianza nazionale permanente sugli infortuni mortali (progetto CCM-ISPESL insieme alle Regioni ed all’INAIL).
Un elemento che da subito è stato ritenuto strategico all'interno dell'iniziativa, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'uso dei nuovi flussi informativi nell'attività corrente delle strutture deputate alla prevenzione, ed anche al fine di contribuire alla crescita in ogni Regione di gruppi di riferimento in grado di seguire l'iniziativa (utilizzi, problemi, ricadute, "ritorni"), è stato l'aggiornamento metodologico e professionale. In questa logica sono state organizzate nel corso degli anni numerose iniziative che hanno raggiunto un grande numero di operatori delle Regioni e Province Autonome, delle ASL e dell'INAIL sia sui Russi informativi sia sul Progetto Infortuni mortali.
Le ricognizioni effettuate e le informazioni di monitoraggio raccolte evidenziano che si vanno progressivamente diffondendo in tutto il territorio nazionale, seppur in misura e con modalità non omogenee, esperienze d'uso dei dati, anche "incrociate" tra Regioni/ASL e INAIL, nell'ambito di una sempre maggiore collaborazione, integrazione e di sinergie locali e nazionali.
L'auspicio e l'obiettivo ispiratore dell'iniziativa è stato ed è tuttora che in tutte le Regioni, in tutto il paese, si implementi e diffonda la pratica di "mirare" alla prevenzione partendo dai due cardini fondamentali: sistema informativo e programmazione/pianificazione per priorità, cercando di utilizzare al meglio e di rendere sempre più fruibili le conoscenze esistenti ma anche le risorse umane e strumentali disponibili, evitando le duplicazioni e ricercando le sinergie.
Tra i presupposti di partenza dell'iniziativa sono da evidenziare in particolare:
■ lo "sfruttamento" massimo dei contenuti delle banche dati disponibili, di derivazione essenzialmente assicurativa, per finalità prevalentemente preventive;
■ il miglioramento in. progress della qualità dei dati, tenendo conto del diverso livello di completezza dei dati sugli eventi infortunistici rispetto a quelli sul fenomeno delle malattie professionali, che merita specifiche iniziative in tutto il sistema sanitario ai fini di una maggiore emersione ed aderenza alla realtà.
Un altro obiettivo in progress che si sta perseguendo è quello di mettere in relazione i dati dei flussi con altri dati ed archivi, nell'ambito di un'iniziativa di sistema, a livello nazionale ma anche regionale/locale: questo uno degli sviluppi fondamentali che il Nuovo Protocollo d'Intesa si pone.
Il Protocollo d'Intesa del 2002 definiva già di puntare, con l'apporto di tutti i soggetti e di tutte le competenze ed esperienze disponibili, alla realizzazione di un sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Si tratta quindi di passare ad una nuova fase, tenendo conto delle positive esperienze realizzate in questi anni sia con l'operazione Russi informativi sia nel contesto dei rapporti tra le istituzioni e le parti sociali, orientandosi su due direttrici fondamentali:
- l'implementazione ulteriore delle conoscenze grazie ad un potenziamento dei soggetti concorrenti alle stesse, organizzandole e finalizzandole sempre più a fini preventivi;
- il potenziamento e la diffusione sempre maggiore delle possibilità di fruizione delle informazioni che si rendono disponibili.
Una delle più interessanti prospettive è naturalmente quella dell'utilizzo sinergico dei dati. L'utilizzo comune da parte di diversi soggetti può consentire da un lato l’arricchimento delle capacità di lettura e d'interpretazione, partendo dal bagaglio conoscitivo di ognuno, dall'altro una possibilità di verifica sui diversi punti di vista e sulle diverse ottiche, con l'obiettivo di incrementare complessivamente le informazioni/conoscenze disponibili.
Nella fase recente, la pianificazione del Ministero della Salute, con le linee operative per la prevenzione degli infortuni emanate dal CCM e con i conseguenti adempimenti di ogni Regione e Provincia autonoma, ha evidenziato la centralità del sistema informativo ai fini della programmazione e pianificazione delle iniziative di prevenzione degli infortuni sul lavoro in tutto il territorio nazionale, riponendo al centro l’indispensabilità di disporre di un adeguato sistema informativo ("conoscere") per programmare/pianificare iniziative e azioni di controllo e di soluzione ai problemi individuati ("prevenire"), procedendo per priorità.
L'emersione del lavoro sommerso ed irregolare rientra tra le attività strategicamente prioritarie del Ministero del lavoro e della previdenza sodale, da realizzare tramite l'incrocio delle informazioni sulle aziende contenute nelle banche dati contenute degli organi amministrativi preposti istituzionalmente allo svolgimento di attività connesse.
Lo Schema di disegno di legge approvato il 13.4.2007 dal Consiglio dei ministri, per il conferimento al Governo della delega all'emanazione di un Testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro, indica tra le priorità (al punto m) la "definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi"
Un sistema informativo (punto n) costituito da Ministeri, Regioni e Province Autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, cui partecipino le parti sociali ed al cui sviluppo concorrano gli organismi paritetici e le associazioni e istituti di settore a carattere scientifico.
Si tratta quindi di procedere ad un progressivo sviluppo del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, il quale, partendo dalle positive iniziative ed esperienze originate dal Protocollo d'Intesa del 2002, tenga conto delle opportunità e nuove esigenze che oggi si presentano e che, quindi, parta dal confermato impegno di INAIL, ISPESL, Regioni e Province autonome per assicurare il concorso di nuove adesioni, a partire dall'impegno dei Ministeri della Salute e del Lavoro e dall'integrazione recentemente iniziata anche con l'IPSEMA, prevedendo via via il concorso e l'apporto di ulteriori soggetti portatori di conoscenze.

 

PROTOCOLLO D'INTESA
 

Il Ministero della Salute
nella persona del Ministro Sen. Livia Turco
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
nella persona del Ministro On. Cesare Damiano
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
nella persona del Presidente Dott. Vasco Errani
L'Istituto Nazionale per l'Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
nella persona del Presidente Avv. Prof. Vincenzo Mungali
L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)
nella persona del Presidente Prof. Antonio Moccaldi
L'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA)
nella persona del Presidente Dott. Antonio Parlato

Visto il vigente quadro normativo di riferimento in materia di competenze legislative, regolamentari ed amministrative dei Ministeri e delle Regioni e Province Autonome in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Visto il Decreto legislativo n. 502/92 nel testo modificato dal Decreto legislativo n. 229/99 che individua le strutture del Servizio Sanitario Regionale cui compete la tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conferma la titolarità delle Regioni per uno stretto coordinamento operativo tra tutti gli enti che hanno competenze, dirette o indirette, in tema di tutela della salute dei lavoratori;
Visto in particolare l'art. 7 che, nell'attribuire ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali compiti di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, al comma 3, stabilisce che gli stessi, tramite la Regione, acquisiscono dall’ISPESL e dall'INAIL ogni informazione utile al fine della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro e che l’INAIL garantisce la trasmissione delle predette informazioni anche attraverso strumenti informatici;
Vista la normativa che affida al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale i compiti di lotta al lavoro sommerso;
Visto il Capo III del D.Lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, che regolamenta la Borsa Continua nazionale del lavoro, operante presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto dei principi di cui al decreto interministeriale 13 ottobre 2004;
Visto 1'articolo 1 comma 1169 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) che stabilisce che i dati provenienti da enti fornitori di energia elettrica, servizi telefonici, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai’ fini della lotta al lavoro sommerso siano messi a disposizione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale anche mediante collegamenti telematici;
Vista la normativa infortunistica che affida all’INAIL l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nell'ambito della quale l'Istituto persegue obiettivi di tutela integrale dei lavoratori e di sostegno alle imprese per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché l'art. 95 legge finanziaria 2001, che nel ribadire la tutela privilegiata per gli infortunati ed invalidi del lavoro, impegna le Regioni e l'INAIL a coordinare le proprie competenze in funzione di una tempestiva e piena tutela di detti soggetti, confermando così la stretta interdipendenza delle funzioni delle due Istituzioni;
Vista la normativa che affida all’IPSEMA l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nel settore marittimo, nonché l'assistenza per la malattia nell'ambito delle quali l'Istituto persegue, attraverso strumenti di informazione, consulenza ed assistenza, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi;
Visti i compiti che la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi affida al Servizio di Assistenza Sanitaria al personale Navigante (SASN) del Ministero della Salute;
Visto il DPR n. 303/2002 che affida all'ISPESL, in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, del quale si avvalgono il Ministero della Salute, le Regioni e, tramite queste, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, compiti di ricerca, sperimentazione, elaborazione delle tecniche per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la salute e sicurezza sul lavoro, controllo, informazione, formazione e consulenza;
Visto il Decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 24, comma 1 (così come modificato dall’art. 11 del Decreto legislativo n. 242/96) che prevede che le Regioni e altre Istituzioni ed Organismi, tra cui l'INAIL e l'ISPESL, svolgano attività di informazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e l'art. 29 che prevede che l'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni e alle malattie-professionali anche con strumenti telematici nelle logiche della Conferenza permanente di servizio - per la quale i due Istituti hanno stipulato Accordo attuativo, per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8 , comma 3 del Decreto legislativo n. 517/93 nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno infortunistico e delle malattie professionali;
Visto il Protocollo d'intesa siglato il 25 luglio 2002 con cui le Regioni e Province autonome, l'INAIL e l'ISPESL hanno convenuto sulla fondamentale importanza della conoscenza per orientare, programmare e pianificare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, condividendo l'esigenza di disporre di un Sistema informativo integrato nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro e sottoscrivendo l'impegno per la sua realizzazione attraverso un programma di collaborazione sistematica;
Vista la legge 3 agosto 2007 n. 123, recante il conferimento al Governo della delega per l’emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, che indica tra le priorità la definizione di un assetto istituzionale fondato sull' organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi, costituito da Ministeri, Regioni e Province Autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e Istituto di Previdenza per il Settore marittimo, cui partecipino le parti sociali ed al cui sviluppo concorrano gli organismi paritetici e le associazioni e istituti di settore a carattere scientifico;
Visto l'accordo Governo- Regioni del 22 febbraio 2001 (Nuovo Sistema Informativo Sanitario);
Visti gli obiettivi del P.N.P. di cui all'accordo Stato Regioni del 25.3.2005.
 

CONSIDERATO CHE

con il Protocollo d'intesa del 25 luglio 2002 è stato avviato un processo elaborativo e strutturato delle informazioni con caratteristiche di miglioramento in progress in relazione sia alla qualità che alla fruibilità delle stesse, in considerazione dell'obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di programmazione e pianificazione territoriali, in termini di supporto al sistema della prevenzione, e quindi alle iniziative/attività di vigilanza e prevenzione, di informazione, formazione, assistenza e consulenza e realizzazione di strategie di prevenzione sinergiche e in rete;
in attuazione del richiamato Protocollo d'intesa, a partire dal 2002 ad ogni Regione-Provincia autonoma ed ad ogni ASL, ad ogni Direzione regionale e Sede INAIL e all'ISPESL, pervengono con periodicità annuale i "Russi informativi su infortuni e malattie professionali", adeguati anche in base alle esperienze ed ai ritorni degli utilizzatori, e contenenti dati analitici, elaborazioni di sintesi, indicatori su aziende, infortuni, patologie da lavoro - utili per la conoscenza1'del proprio territorio, fondamentali per definire priorità di rischio e d'intervento;
in piena sinergia e continuità con l’iniziativa dei Russi informativi si è proceduto all'integrazione dei progetti INAIL - Comitati Paritetici e ISPESL - Regioni sugli infortuni mortali con la realizzazione del Progetto integrato d'indagine mirato all'approfondimento di cause e circostanze relative agli infortuni mortali e di elevata gravità che, dopo la recente positiva conclusione della sperimentazione, ha portato alla creazione ed all'attivazione di un sistema di Sorveglianza Nazionale permanente sugli infortuni mortali (progetto CCM-ISPESL insieme alle Regioni ed all’INAIL);
sulla tematica specifica delle malattie professionali l’INAIL è impegnato a mettere a punto il Registro in attuazione dell’art. 10 del D.L.svo 38/2000 e che presso lo stesso ente è attiva una Commissione composta come previsto dalla richiamata normativa;
il tema delle malattie professionali è oggetto anche di uno specifico progetto Ministero della Salute - ISPESL - Regioni, attraverso le segnalazioni dirette ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL utilizzando il modello MALPROF per l’analisi e lo studio del fenomeno, al fine di integrare le informazioni disponibili negli archivi dell’INAIL ed attivare congiuntamente le conseguenti iniziative di prevenzione, oltreché di tutela;
l'ISPESL, secondo l'art. 71 del D.Lgs 626/94 e successive modifiche 'Registrazione dei Tumori professionali" e secondo il DPCM 308/2002 per l'istituzione del Registro Nazionale dei Mesoteliomi, ha sviluppato un sistema integrato per la sorveglianza epidemiologica dei tumori di sospetta origine professionale che si articola in particolare nella ricerca attiva dei casi di mesotelioma maligno (ReNaM) ed anche nel monitoraggio di altri tumori professionali attraverso un sistema di interazione con gli archivi delle storie professionali (OcCaM);
i Flussi informativi sono stati indicati dal Ministero della Salute nel Piano Nazionale per la Prevenzione quale riferimento per la definizione dei Piani Territoriali di Prevenzione 2006;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha riservato, nell'ambito delle attività di promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di promozione dell'emersione del sommerso, una importanza strategica all'incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati degli organismi amministrativi preposti allo svolgimento di attività connesse;
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è operante la Borsa Continua del lavoro la quale, secondo la disposizioni di cui al Capo III del D.Lgs. 9 ottobre 2003, n 276, ed al decreto interministeriale 13 ottobre 2004, è diretta a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e, di conseguenza, ima maggiore efficienza del mercato del lavoro;
il Protocollo d'intesa 2002 già prefigurava, quale strategia di sviluppo e consolidamento, la realizzazione di un sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
è condivisa l'esigenza, sottolineata da ultimo durante i lavori della seconda Conferenza Nazionale sulla sicurezza e salute e confermata nella legge 3 agosto 2007 n. 123, della circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell'assetto indicato assume particolare rilievo il Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione, che costituisce l'osservatorio nazionale, e la rete degli osservatori regionali;
è condivisa, altresì, l'esigenza di coordinare e razionalizzare le attività di vigilanza dei vari enti e Ministeri, condividendo calendari ed esiti delle attività ispettive;
l'osservatorio nazionale e gli osservatori regionali sono costituiti con l'obiettivo di valutare insieme i dati e sviluppare anche in sinergia le azioni di prevenzione del livello territoriale di riferimento. Gli osservatori regionali si realizzano nell'ambito dei Comitati regionali di coordinamento previsti dall'art. 27 del D.Lgs. 626/94, con la partecipazione delle parti sociali. Gli stessi costituiscono punto di riferimento per le azioni di prevenzione da realizzarsi a livello provinciale.

CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO IL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE ARTICOLATO COME SEGUE:

Art. 1
Obiettivo del presente protocollo d'intesa è la realizzazione del Sistema Informativo Nazionale integrato per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il SINP costituisce la base di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro integrata e condivisa, per orientare la programmazione e pianificazione della Pubblica Amministrazione di azioni ed interventi di prevenzione e di tutela, definiti con riferimento al quadro normativo complessivo in materia, ai diversi livelli ed ambiti di ruoli e competenze, alla finalizzazione delle risorse, nonché alla valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese.
Il SINP offrirà a tutti i soggetti operatori del "sistema prevenzione" riferimenti utili per le iniziative di propria competenza.
Il SINP sarà alimentato in fase di prima attuazione dai soggetti di cui all’art. 2.

Art. 2
I Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale e della Salute, le Regioni e Province Autonome, 1'INAIL, l’ISPESL, l’IPSEMA, per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, si impegnano a realizzare un programma di collaborazione finalizzato all'impostazione ed allo sviluppo in progress del Sistema informativo integrato nazionale per la prevenzione sul lavoro (SINP) con articolazioni in tutto il territorio nazionale (osservatori regionali e provinciali), anche attraverso la declinazione di rapporti di collaborazione a livello di singola Regione, che, in coerenza con le finalità e le logiche del presente Protocollo d'intesa, valorizzino le specificità territoriali, nonché alla realizzazione di piani integrati e sinergici di informazione, diffusione delle conoscenze, assistenza, formazione. L'impostazione e lo sviluppo del Sistema informativo integrato nazionale per la prevenzione sul lavoro terrà conto delle specificità e dell'organizzazione dei servizi degli Enti, Istituzioni, ed Organismi preposti alla tutela della salute e sicurezza nel settore marittimo, al fine di garantire il coordinamento e l'integrazione dei programmi di attività.

Art. 3
Per le finalità e gli obiettivi posti e dichiarati, il SINP si basa e si alimenta progressivamente della produzione e dell'utilizzo dell'elaborazione in chiave prevenzionale delle informazioni derivanti dalle banche dati dei Soggetti Firmatari e si implementa altrettanto progressivamente con quelle esistenti e gestite da Enti, Istituzioni, Organismi diversi. Punto fondamentale per il suo ulteriore sviluppo, a partire dalla base dati sopra indicata ed annualmente consegnata alle Regioni ed ai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, nonché alle altre strutture territoriali di INAIL, ISPESL (a seguito del Protocollo d'Intesa del 25/7/2002) e IPSEMA è la progressiva integrazione ed interoperabilità con altre banche dati in un'ottica di sinergia tra enti e nella prospettiva di accrescimento quantitativo e qualitativo delle informazioni utili per lo sviluppo della conoscenza e delle conseguenti attività di prevenzione.

Art. 4
Ai fini di cui all'art. 3 e per garantire ogni utile azione di indirizzo e coordinamento su tutto territorio nazionale in base al quadro normativo di riferimento, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, le Regione e Province Autonome partecipano quali soggetti dell'intesa, rivestendo il ruolo di committenti ed utilizzatori, ciascuno in coerenza con il proprio ruolo istituzionale, nell'ambito ed ai fini della propria attività di programmazione ed elaborazione dei rispettivi Piani Nazionali e Territoriali, nonché di fornitori di dati ed informazioni utili all’implementazione del SINP.
In particolare, in quanto committenti ed utilizzatori, rispettivamente
Il Ministero della Salute svolge le proprie prerogative di indirizzo e coordinamento, anche attraverso la definizione di obiettivi strategici del SINP ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro. In tal senso utilizza le informazioni del SINP per:
■ la definizione di obiettivi prioritari di salute nei luoghi di lavoro da inserire nel Piano Nazionale della Prevenzione;
■ gli indirizzi alle Regioni e Province autonome tesi ad assicurare omogeneità e sostenibilità degli interventi di prevenzione sulla base di criteri di conoscenza del contesto produttivo, dei rischi e dei danni;
■ la valutazione dei risultati.
Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale svolge le proprie prerogative di indirizzo e coordinamento delle proprie strutture in materia di lavoro. In tal senso utilizza le informazioni del SINP per obiettivi prioritari per la regolarità dei rapporti di lavoro, per assicurare omogeneità e sostenibilità degli interventi basandosi su criteri di conoscenza dei contesti produttivi e del mercato del lavoro, per la valutazione dei risultati ottenuti.
Le Regioni e Province Autonome svolgono le proprie prerogative di indirizzo e coordinamento dei Servizi e Dipartimenti delle Aziende Sanitarie Locali tenendo conto degli obiettivi e degli indirizzi formulati dal Ministero della Salute e dal Piano Sanitario Nazionale. Utilizzano le informazioni del SINP per la formulazione dei piani regionali di prevenzione e di specifici progetti volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nelle attività produttive del territorio di propria competenza, nonché per la valutazione dei risultati ottenuti.
Nel ruolo di fornitori di dati e informazioni utili alla realizzazione e implementazione del SINP, in particolare
• il Ministero della Salute contribuisce con la fornitura delle informazioni derivanti anche da progetti speciali finanziati:
sulla salute (con particolare riferimento alle malattie correlate al lavoro) utilizzando il sistema delle dimissioni ospedaliere (SDO), il registro delle malattie infettive, il registro delle malattie da lavoro derivante dal sistema di sorveglianza MALPROF e dal sistema Sorveglianza Nazionale sugli infortuni mortali, nonché attraverso le informazioni disponibili nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ed ogni altro registro e sistema informativo in suo possesso;
sugli archivi delle Sostanze e Preparati pericolosi realizzati e gestiti presso l'Istituto Superiore di Sanità;
sull'utilizzo di sostanze tossiche o derivanti dall'applicazione di REACH; sulle attività svolte dai Dipartimenti di prevenzione, sulle risorse impegnate, sull'efficacia degli interventi.
sulle attività svolte dal Servizio di Assistenza Sanitaria al personale Navigante.
• il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale contribuisce con la fornitura delle informazioni sull'andamento del mercato del lavoro nelle sue diverse articolazioni (settori, aree geografiche, tipologie di contratti, ecc.) e sulla stima del lavoro irregolare;
sulle attività svolte dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, sulle risorse impegnate, sull'efficacia degli interventi attuati.
• le Regioni e Province Autonome collaborano con il Ministero della Salute per le informazioni di cui sopra e contribuiscono con le informazioni acquisite nei diversi settori di intervento, con particolare riferimento
• agli archivi aziende;
• alle conoscenze acquisite sulle esposizioni ai rischi;
• ai dati ed alle conoscenze sul fenomeno infortunistico;
• ai dati ed alle conoscenze sulle patologie professionali e/o correlate al lavoro, anche utilizzando informazioni ottenute da elaborazione dei dati provenienti dai registri regionali dei mesoteliomi e da altri registri eventualmente istituiti (es. Sistema MAL PROF, Sistema di Sorveglianza sugli infortuni mortali);
• ai risultati di progetti speciali e/o locali (es. OCCAM).
• all'attività di prevenzione, vigilanza, prescrizione e verifica

Art. 5
Ai fini della raccolta, elaborazione e validazione delle informazioni necessarie per la realizzazione del SINP, l'INAIL, l'ISPESL e l’IPSEMA partecipano quali soggetti dell'intesa - per l'attuazione degli specifici compiti attribuiti dalla normativa richiamata in premessa - in quanto primarie fonti di dati e informazioni acquisite per i rispettivi ruoli e per la programmazione e pianificazione finalizzata al raggiungimento dei propri obiettivi prevenzionali, assicurativi, di tutela e di ricerca, nell'ambito delle finalità di realizzazione e diffusione del SINP.
In particolare
L'INAIL contribuisce mediante il proprio apparato informativo/informatico per l'elaborazione dati in termini di miglioramento, della qualità e della fruibilità degli stessi, con le proprie banche dati e informazioni a partire da quelle relative agli archivi delle aziende e degli eventi (infortuni, malattie professionali, tabellate e non); alla denuncia nominativa degli assicurati per il calcolo degli addetti a rischio;
alle attività svolte in ambito preventivo ed ispettivo delle proprie strutture, alle risorse impiegate, all'efficacia degli interventi attuati; al Registro delle malattie correlate al lavoro di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 38/2000.
Quanto sopra anche attivando progressivamente con le strutture territoriali competenti flussi integrati di set informativi parziali, significativi degli andamenti temporali.
L'ISPESL, contribuisce con le proprie Banche dati, con le informazioni derivanti dal Sistema di Sorveglianza nazionale permanente sugli infortuni mortali, dal Sistema informativo MALPROF sulle patologie correlate al lavoro, dal Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM), e dal Progetto sui tumori di origine professionale (OCCAM) e con le conoscenze in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro derivanti dai risultati della attività di ricerca e dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. L'ISPESL opererà attraverso le proprie strutture centrali e territoriali in termini di validazione, raccordo e divulgazione dei risultati delle attività svolte dalle stesse.
LTPSEMA contribuisce mediante il proprio apparato informativo/informatico per l'elaborazione dati in termini di miglioramento della qualità e della fruibilità degli stessi, con le proprie banche dati e informazioni a partire da quelle relative agli archivi delle aziende e degli eventi (infortuni, malattie professionali e malattie fondamentali e complementari) nonché dell'Osservatorio dei sinistri; alla denuncia nominativa degli assicurati per il calcolo degli addetti a rischio; alle attività svolte in ambito preventivo ed alle risorse impiegate ed all'efficacia degli interventi attuati;
Le Parti Firmatarie si impegnano a garantire l'effettiva disponibilità di risorse umane, professionali e strumentali dedicate per l'espletamento di quanto previsto dalla presente intesa e sulla base delle necessità individuate dai soggetti di cui all'allegato all'art. 12.

Art. 6
Le Regioni e Province Autonome, l'ISPESL, l’INAIL, l'IPSEMA, il Ministero della Salute ed il Ministero del lavoro e della previdenza sodale (ovvero le Parti Firmatarie) confermano, in attuazione del quadro normativo di riferimento, i "flussi informativi" di cui al Protocollo d'intesa del 25 luglio 2002 quale "nucleo informativo di continuità" in funzione della loro evoluzione a Sistema Informativo Integrato per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
A seguito del presente Protocollo e nel rispetto del quadro complessivo di riferimento, ivi compresa la normativa della privacy, stante quanto disposto al comma precedente, vengono fomiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero della Salute, con la stessa cadenza degli attuali "flussi informativi", la edizione regionale degli stessi e la visione nazionale a seguito di elaborazione integrata congiunta.

Art. 7
Le Regioni e le Province Autonome coordinano la gestione dei dati sul territorio, promuovendone la fruizione e l'utilizzo, nonché garantendo il loro trasferimento al gruppo Integrato di Coordinamento Nazionale di cui all'allegato all'art. 11, per l'attivazione delle fasi consequenziali dei Flussi informativi (e delle evoluzioni informative derivanti dal Presente Accordo) a fini della programmazione delle iniziative ed azioni a carattere prevenzionale nei luoghi di lavoro, anche attraverso l'elaborazione di mappe di rischio in collaborazione con l'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA.
Le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito dei Comitati di coordinamento previsti dall'art. 27 del D.Lgs. 626/94, promuovono e coordinano l'analisi dei dati del SINP e il loro utilizzo da parte di tutti gli enti che operano nel "sistema di prevenzione", nonché delle parti sociali, anche al fine di promuovere azioni sinergiche di prevenzione sul territorio.

Art. 8
Le Regioni e Province Autonome, in accordo con il Ministero della Salute ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, definiscono e realizzano modalità di utilizzo integrato - con quelle già presenti nel SINP - delle informazioni gestionali e sull' attività di prevenzione dei Servizi delle ASL e delle Direzioni Provinciali del lavoro. In particolare saranno registrate e saranno oggetto di specifica reportistica le informazioni relative all7attività di vigilanza sul territorio, di prescrizione e verifica. A tal fine istituiscono un sistema omogeneo sul territorio nazionale di registrazione dei dati inerenti l'organizzazione, le risorse, l'attività dei servizi territoriali di prevenzione nonché sull'efficacia della stessa.

Art. 9
Le Regioni e Province Autonome, il Ministero della Salute e del Lavoro e della previdenza sociale promuovono e coordinano, in collaborazione con gli Istituti firmatari, fasi di informazione elaborate specificatamente dal SINP, e di confronto, anche per specifiche aree e settori di intervento, con i Comitati Paritetici Territoriali/Parti Sociali, secondo modalità che valorizzino la partecipazione per la realizzazione di azioni di sistema.

Art. 10
Le Regioni e Province Autonome, l’ISPESL, l'INAIL e l’IPSEMA contribuiscono alla realizzazione concorde - ed in coordinamento tra loro e con i Ministeri della Salute e del Lavoro e della previdenza sociale - di iniziative/campagne di informazione in relazione alla definizione del programma di collaborazione stabilito dal Comitato di Direzione di cui all'allegato all'art. 11.
Le Parti Firmatarie progettano ed organizzano iniziative di "aggiornamento professionale ad hoc" finalizzate a facilitare la gestione e l'utilizzo dei. dati, nell'ambito di un più ampio progetto, destinato al personale, mirato a favorire la circolazione delle informazioni e ad integrare maggiormente le conoscenze e le modalità operative.

Art. 11
I soggetti firmatari del presente protocollo d'intesa si impegnano a favorire a livello territoriale, regionale e provinciale, lo scambio di informazioni sulle attività di vigilanza rispettivamente svolte e sui relativi esiti al fine di programmare meglio le rispettive attività ed azioni sinergiche.

Art. 12
Il modello organizzativo e funzionale, così come le attività generali previste ed i criteri generali di funzionamento del SINP sono definiti nell'allegato 1 del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 13
I Componenti del Comitato di Direzione e del Gruppo di lavoro nazionale integrato sono designati dalle rispettive Amministrazioni/Soggetti.
Il Gruppo di lavoro integrato nazionale di coordinamento è coadiuvato da Gruppi di progetto ad hoc composti di professionalità valutate per le esigenze che di volta in volta emergeranno per la elaborazione e realizzazione dei singoli progetti attuativi programmati e appartenenti ai Soggetti firmatari, nonché a Soggetti (Istituzioni /Enti/Organismi) fonti/sorgenti, di informazioni ritenute necessarie per la realizzazione e lo sviluppo e l'implementazione del SINP. A tali fini verranno definitivi specifici Accordi di settore.

Art. 14
Le Parti Firmatarie, attraverso il Comitato di Direzione, organizzano a cadenza annuale una Conferenza del SINP per l'illustrazione del Rapporto SINP ed il confronto sul piano di lavoro definito. L'organizzazione della Conferenza sarà affidata a rotazione tra le Parti Firmatarie della presente intesa.

Art. 15
Le Parti Firmatarie si impegnano a ricercare ed attivare il confronto e la collaborazione con le parti sociali, perseguendo l'osservazione partecipata degli eventi dannosi conseguenti ai rischi lavorativi e nella prospettiva della realizzazione di iniziative condivise di informazione e prevenzione sul lavoro.

Art. 16
In sede di Comitato di Direzione saranno valutate le proposte dì adesione presentate da altre Amministrazioni/Istituzioni, con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o in possesso di informazioni utili sulla stessa, non firmatarie del presente Protocollo d'intesa, per la successiva fase di formalizzazione e sottoscrizione di specifico atto.

Art. 17
Il presente protocollo d'intesa ha la durata quinquennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta scritta di una delle Parti da comunicare almeno entro sei mesi dalla data di scadenza.
Le Parti potranno concordemente definire modifiche ed integrazioni al presente atto a seguito dell'evoluzione del complessivo quadro normativo di riferimento.

Il Ministro della Salute Sen. Livia Turco
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale On. Cesare Damiano
Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Dott. Vasco Errani
Il Presidente dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) Avv. Prof. Vincenzo Mungari
Il Presidente dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) Prof. Antonio Moccaldi
Il Presidente dell'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA) Dott. Antonio Parlato


 

Allegato al Protocollo d'intesa
 

Modello organizzativo e funzionale
Criteri generali dell'attività

Modello organizzativo e funzionale
Per assicurare ¡'effettivo avvio e funzionamento del Sistema Informativo Nazionale Integrato di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, e per garantirne l'efficienza, sono individuati e costituiti due livelli organizzativi e funzionali.

1. Comitato di Direzione (livello decisionale-politico)
Composizione:
Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e della previdenza sodale, Rappresentanti delle Regioni e P.A., INAIL, ISPESL, IPSEMA. Tali soggetti rappresentano la committenza generale dell'attività complessiva finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del Sistema Informativo Nazionale.
Funzioni:
■ individuazione e definizione degli obiettivi strategia del sistema informativo nazionale, sia nelle priorità che nella loro articolazione, per il lungo e per il breve-medio periodo;
■ definizione delle strategie complessive e indirizzo per il funzionamento del SINP e per il suo sviluppo;
■ definizione delle linee di sviluppo del Sistema Informativo Nazionale di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e del relativo programma di attuazione;
■ individuazione delle azioni a sostegno dell'eventuale implementazione organizzativa, gestionale e normativa necessaria al funzionamento del SINP e dei conseguenti programmi di investimento necessari;
■ definizione - in riferimento agli sviluppi della normativa sulla privacy e nella logica della facilitazione dello scambio dei dati all’interno del sistema - della struttura dei dati e delle informazioni accessibili per ogni destinatario nell'ambito delle proprie funzioni, competenze e responsabilità;
■ valutazione dell'attività complessiva e del raggiungimento degli obiettivi del SINP con eventuale aggiornamento periodico (con periodicità triennale) del Protocollo d'Intesa.

2. Gruppo nazionale di lavoro integrato (per il coordinamento gestionale e tecnico)
Composizione: Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Rappresentanti delle Regioni e P.A., INAIL, ISPESL, IPSEMA.
Funzioni:
■ contributo alla progettazione degli sviluppi strutturali del SINP e del suo adeguamento tecnologico;
■ definizione della modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, individuazione e proposizione di soluzioni efficaci, attività comunicative sinergiche che coinvolgano tutti i soggetti interessati;
■ coordinamento ed indirizzo dell'utilizzo delle informazioni in funzione del supporto sia del livello decisionale "centrale", sia di quello gestionale delle Regioni, sia di quello operativo delle strutture territoriali che, a vario titolo, contribuiscono alla prevenzione nei luoghi di lavoro;
■ individuazione e coordinamento di Gruppi di lavoro "tecnici", costituiti ad hoc su specifiche tematiche rilevanti per l'attività del Sistema informativo nazionale;
■ redazione periodica al Comitato di Direzione sull'andamento delle attività ai fini dei necessari monitoraggi e valutazioni delle stesse e delle necessità eventuali di adeguamento;
■ predisposizione di iniziative di comunicazione ai soggetti del "sistema prevenzione" al fine di diffondere le conoscenze derivanti dall'attività svolta e aggiornare gli operatori, ai vari livelli territoriali, sullo stato di avanzamento dello sviluppo del Sistema Informativo;
■ monitoraggio delle attività conseguenti all'utilizzo del sistema informativo;
■ indirizzi e supporto all'aggiornamento del personale utilizzatore delle informazioni.

Criteri generali dell'attività
- Nello svolgimento delle funzioni attribuite a ciascun livello organizzativo devono essere assicurate attività che, in coerenza con gli obiettivi strategia generali e con le necessità di efficienza ed efficacia in risposta ai bisogni del sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro, riguardino:
- la conoscenza dei fenomeni legati agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali (in termini di rischi, di danni, di soluzioni, etc.), a supporto delle scelte strategiche e degli obiettivi di intervento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la produzione di reportistica periodica destinata ai soggetti che realizzano azioni e programmi d'intervento per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza lavorative;
- la definizione di studi ad hoc a supporto della programmazione di azioni mirate a specifiche problematiche di prevenzione, tenendo conto dell'evoluzione del mercato del lavoro (frammentazione, immigrazione, lavoro irregolare, etc.);
- la realizzazione di momenti di comunicazione e diffusione delle informazioni che riguardino l'intero ambito studiato, rivolte ai soggetti portatori di interesse in merito, al fine anche di promuoverne il confronto;
- la definizione dei contenuti e delle modalità di utilizzo integrato delle informazioni correnti, nell'ambito dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti nei confronti del sistema informativo complessivo.
Il complesso delle attività è, inoltre, regolato da criteri specifici quali in particolare:
• partecipazione di ciascun soggetto all'attività complessiva del Sistema informativo nazionale quale fornitore e utilizzatore dei dati e delle informazioni da essi prodotte, con modalità che saranno ulteriormente definite;
• utilizzazione dei dati e delle informazioni tenendo in debito conto: le esigenze e le specificità di utilizzo delle informazioni che ciascun soggetto ha (ruolo e mission istituzionale, prerogative derivanti da norme e regolamenti, etc.), i vincoli derivanti da specifiche normative sul trattamento dei dati dei sistemi informativi, le possibilità tecniche di utilizzo e fruizione in base all'architettura ed al funzionamento attuale dei sistemi informativi esistenti;
• definizione dei debiti/crediti informativi di ciascun soggetto nei riguardi del sistema informativo nel suo complesso e dei livelli di aggregazione e di produzione delle informazioni, utili e coerenti con le finalità generali di utilizzo e specifiche di ciascun soggetto;
• costituzione e utilizzo di gruppi tecnici per tutti i livelli di approfondimento relativi allo sviluppo di particolari tematiche.

Modalità di funzionamento:
Le modalità di funzionamento di ciascun livello organizzativo sono disciplinate da un Regolamento, da emanare quale primo atto dopo la loro costituzione formale.