Ministero della Salute
Decreto 27 gennaio 2006
Nomina degli ispettori preposti alla vigilanza sulle sostanze e preparati pericolosi
G.U. 18 febbraio 2006, n. 41

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la circolare del Ministro della sanità del 12 settembre 2000, n. 13 sull’attività di vigilanza nel settore delle sostanze chimiche pericolose e dei relativi preparati, cooperazione tra amministrazione centrale ed autorità locali;
Vista la nota DGFDM/9/28793/I.S.h.c., del 23 settembre 2005, della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, di comunicazione del personale in servizio presso la medesima direzione, interessato alle attività ispettive;
Vista la nota DGVA.I/26978/P/I.5.h.c., del 21 luglio 2005, della Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, di comunicazione del personale in servizio presso la medesima direzione, interessato alle attività ispettive;
Vista la nota 34751/PRE 4 del 25 luglio 2005 dell'Istituto superiore di sanità, di comunicazione del personale in servizio presso il medesimo istituto, interessato alle attività ispettive;
Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2005, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, di costituzione del Gruppo tecnico per la vigilanza delle sostanze e preparati pericolosi;
Considerata la necessità di promuovere iniziative nell'ambito delle politiche europee sulla implementazione di dispositivi comunitari, con particolare riguardo alle attività del CLEEN - Chemical Legislation European Enforcement Network;
 

Decreta:

Art. 1.

1. Le ispezioni delle realtà produttive, nonché delle Unità dedite all'importazione di sostanze e preparati pericolosi e loro articoli, sono effettuate da ispettori del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità ed, eventualmente, da esperti di altre Amministrazioni pubbliche, inseriti nella seguente lista nazionale:
dott. Alessi Mariano, dirigente medico, Ministero della salute;
dott. Attias Leonelo, ricercatore, Istituto superiore di sanità;
dott.ssa Apuzzo Germana, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott.ssa Capasso Monica, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott. Covino Lucio, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott. Consolino Antonio, dirigente chimico, Ministero della salute;
dott. Chiavoni Marcello, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott.ssa Cuomo Immacolata, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott.ssa Quaresima Emma Teresa, dirigente chimico, Ministero della salute;
dott.ssa Di Marzio Graziella, primo ricercatore, Istituto superiore di sanità;
dott.ssa Di Prospero Fanghella Paola, primo ricercatore, Istituto superiore di sanità;
dott.ssa Fornarelli Laura, ricercatore, Istituto superiore di sanità;
dott.ssa Izzo Paola, ricercatore, Istituto superiore di sanità;
dott.ssa Marseglia Marisa, dirigente chimico, Ministero della salute;
dott.ssa Perrone Raffaella, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott. Pistolese Pietro, dirigente chimico, Ministero della salute;
dott.ssa Ricci Vittoria, ricercatore, Istituto superiore di sanità;
dott.ssa Rubbiani Maristella, primo ricercatore, Istituto superiore di sanità;
dott. Secchi Stefano, dirigente chimico, Ministero della salute;
dott. Strincone Marco, chimico, Ministero dell'ambiente;
dott.ssa Terzulli Giuseppina, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott.ssa Terracciano Maria, dirigente chimico, Ministero della salute.
2. I predetti ispettori, in qualsiasi momento, possono procedere ad ispezioni presso i luoghi di produzione, di deposito e vendita di sostanze chimiche pericolose e loro preparati, richiedere dati, informazioni e documenti e, ove sia necessario, prelevare campioni da sottoporre ad analisi e valutazione presso i laboratori di propria competenza.
3. La designazione ha la durata di un anno ed è tacitamente rinnovabile.
 

Art. 2.

1. L’attività amministrativa e contabile è svolta dall'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria.
 

Art. 3.

1. Le spese per l'effettuazione delle ispezioni, effettuate dagli ispettori di cui all'art. 1, sono a carico del bilancio del Ministero della salute e gravano sul capitolo n. 312, relativo alle notifiche delle nuove sostanze pericolose dello stesso Ministero.

Roma, 27 gennaio 2006

Il Ministro: Storace