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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Decreto 19 dicembre 2018, n. 236 / Pres.
Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Il Presidente

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (Finalità e destinatari), 30 (Promozione dell'occupazione), 32 (Lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c), (Concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);
Visto in particolare l'articolo 29, comma 1, della legge regionale 18/2005, il quale prevede il sostegno della Regione all'assunzione, alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e all'inserimento in qualità di soci - lavoratori di cooperative di:
a) donne, con l'obiettivo di promuovere le pari opportunità;
b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale;
Visto l'articolo 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, disciplinante gli interventi di politica attiva del lavoro che possono essere previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;
Visto il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", emanato con proprio decreto 22 dicembre 2016, n. 0255/Pres., con il quale è stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale 18/2005;
Considerato che, all'esito dell'avvenuto perfezionamento a livello nazionale della riforma degli interventi di politica attiva del lavoro, risulta opportuno adottare un nuovo regolamento regionale in materia coerente con la nuova disciplina nazionale, al fine di realizzare un virtuoso coordinamento fra le misure statali e regionali finalizzate a favorire l'occupazione;
Ritenuto opportuno prevedere l'entrata in vigore del nuovo regolamento a decorrere dall’l gennaio 2019, con contestuale abrogazione del sopra citato regolamento di pari oggetto attualmente in vigore;
Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta 20 novembre 2018 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;
Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2018, n. 2273;
 

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga –
 

 

Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32,33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
 

Capo I Requisiti per la concessione degli incentivi
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro, anche al fine dell'attuazione degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla Giunta regionale.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi:
a) ai sensi degli articoli 30, 32 e 48, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative;
b) in via eccezionale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato;
c) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato.
3. Ai fini del presente Regolamento per disoccupati si intendono soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e sottoscrivono il patto di servizio personalizzato presso un centro per l'impiego regionale.

Art. 2 Finalità
1. Attraverso gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative e la stabilizzazione occupazionale dei seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale:
a) donne disoccupate;
b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali donne e uomini disoccupati che hanno compiuto il sessantesimo anno di età;
c) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che hanno perso la propria occupazione e sono disoccupati a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale 18/2005 ovvero sia riconducibile alla crisi industriale complessa di Trieste riconosciuta dall'articolo 1, comma 7 bis, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71:
1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);
3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o dal Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;
4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle di missioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 368/2001 o dal Capo III del decreto legislativo 81/2015, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;
5) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;
d) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave crisi occupazionale: Ai fini del presente regolamento sono tali coloro che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi compreso l'assegno di solidarietà, ovvero posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro ovvero riconducibili alla crisi industriale complessa di Trieste riconosciuta dall'articolo l, comma 7 bis, del decreto legge 43/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 71/2013.
e) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: ai fini del presente regolamento sono tali le donne e gli uomini indipendentemente dall'età anagrafica, che nei cinque anni precedenti alla trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 6 abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a dodici mesi, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l'opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 198 ovvero del Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57 o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:
1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
2) contratto di lavoro intermittente;
3) contratto di formazione e lavoro;
4) contratto di inserimento;
5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
6) contratto di lavoro a progetto;
7) contratto di lavoro interinale;
8) contratto di somministrazione di lavoro;
9) contratto di apprendistato.

Art. 3 Beneficiari degli incentivi
1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 2, i seguenti soggetti:
a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
b) cooperative e loro consorzi.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;
d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane e svolgere la propria attività nel territorio regionale;
e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;
f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;
g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
h) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;
i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori esclusi dal campo di applicazione degli aiuti «de minimis». Se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, quest'ultima non deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

Art. 4 Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative
1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di soggetti che, alla data di assunzione, appartengono ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).
2. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni a tempo indeterminato soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. La previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al Capo III del decreto legislativo 81/2015;
c) rispettare i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni perii riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
d) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;
e) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge europea per il 1990);
f) non riguardare soggetti che siano amministratori o legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, titolare di impresa individuale, libero professionista del beneficiario ovvero in caso di trasferimento d'azienda dell'impresa cedente. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi di inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperativa.
g) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;
3. Possono beneficiare degli incentivi previsti dal presente regolamento gli inserimenti lavorativi a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 2, in qualità di soci lavoratori di cooperative.
4. Per essere ammissibili a incentivo, gli inserimenti lavorativi in cooperativa, di cui al comma 4, possiedono i seguenti requisiti:
a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;
b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5 Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato
1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di cui al Capo III del decreto legislativo 81/2015 di durata non inferiore a otto mesi, riguardanti soggetti che alla data di assunzione, appartengono alla categoria cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni di cui al presente articolo soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 6 Incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato
1. Sono incentivabili i seguenti interventi nel solo caso in cui non vi sia soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro oggetto di trasformazione e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivante dalla trasformazione:
a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal Capo III del decreto legislativo 81/2015,ovvero stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 223/1991, che scadano, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda;
b) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti:
1) contratto di lavoro intermittente indeterminato;
2) contratto di lavoro intermittente a tempo determinato;
3) contratto di lavoro a progetto;
4) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale di durata non inferiore al 70 per cento, di personale che risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;
d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c).
2. Gli interventi previsti dal comma l sono ammissibili a incentivo a condizione che riguardino soggetti che alla data della trasformazione risultano avere una condizione occupazionale precaria.
3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I periodi di vigenza contrattuale inferiore al mese e i resti di giorni risultanti da periodi di vigenza contrattuale superiore al mese concorrono a loro volta a formare un mese se la sommatoria è pari a trenta giorni.
4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a incentivo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;
b) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui ai commi 1, lettera b), numero 1);
c) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;
d) se rispettano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c).
5. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di soggetti che, al momento della trasformazione, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato, a condizione che la stabilizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.
6. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di soggetti che, al momento della trasformazione, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e stavano realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio, a condizione che il tirocinio risulti conforme al decreto del Presidente della Regione 198/2016 ovvero del Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57, e che l'assunzione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

Capo II Ammontare degli incentivi
Art. 7 Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 4
1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento di cui all'articolo 4, l'ammontare dell'incentivo è pari a € 7.000,00;
2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di €1.000,00 nei seguenti casi:
a) individuazione del disoccupato avvenuta attraverso la preselezione effettuata dai Centri per l'Impiego regionali a seguito di una richiesta di personale effettuata dal medesimo datore di lavoro;
b) assunzione di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) assunzione di soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 3, da almeno 12 mesi.
3. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di € 3.000,00 nei seguenti casi:
a) assunzione di donne con contratto di lavoro a tempo pieno, con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti; l'incentivo viene ulteriormente incrementato di € 3.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno un delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:
1) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;
2) nido aziendale o convenzionato;
b) assunzione di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) la cui disoccupazione deriva da un contratto con riconoscimento della qualifica dirigenziale, con contratto di lavoro con riconoscimento della qualifica dirigenziale a tempo pieno.
4. Gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 sono tra loro cumulabili.

Art. 8 Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 5
1. Per ciascuna assunzione a tempo determinato di cui all'articolo 5, di durata non inferiore a otto mesi, l'ammontare dell'incentivo è pari a € 2.000,00.
2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di €1.000,00 nei seguenti casi:
a) individuazione del disoccupato avvenuta attraverso la preselezione effettuata dai Centri per l'Impiego regionali a seguito di una richiesta di personale effettuata dal medesimo datore di lavoro;
b) assunzione di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) assunzione di soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 3, da almeno 12 mesi.
3. Gli incrementi di cui al comma 2 sono tra loro cumulabili.

Art. 9 Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 6
1. Per ciascuna trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato l'ammontare dell'Incentivo di cui all'articolo 6 è pari a € 7.000,00.
2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di € 1.000,00 nel caso in cui la trasformazione riguardi i seguenti casi:
a) soggetti a rischio di disoccupazione che all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero del tirocinio del quale viene prevista la stabilizzazione con conseguente presentazione della domanda di incentivo, soddisfacessero i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) o d);
b) soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) che nei cinque anni precedenti alla data di trasformazione del contratto abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a diciotto mesi.
3. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di €2.000,00 nel caso in cui la trasformazione riguardi soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) che nei cinque anni precedenti alla data di trasformazione del contratto abbiano prestato la loro opera, con lo stesso datore di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a ventiquattro mesi.
4. Gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 sono tra loro cumulabili.

Art. 10 Regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 7, 8 e 9
l. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di incentivo sia a tempo parziale di durata non inferiore al 70 per cento, l’incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato o determinato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.

Capo III Regimi di aiuto
Art. 11 Regime di aiuti de minimis
1. Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5, e 6, sono concessi a titolo di aiuto «de minimis» nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei:
a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013;
b) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190/45 del 28 giungo 2014;
c) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013.
2. Il superamento dei massimali previsti dei regolamenti europei di cui al comma 1, impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 12 Cumulabilità degli incentivi
1. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa europea.
2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento. La presente disposizione non trova applicazione per gli interventi di cui all'articolo 5.

Capo IV Disposizioni procedurali
Art. 13 Presentazione delle istanze
1. La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEG a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 5. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
a) dal legale rappresentante, dal titolare di impresa individuale, dal libero professionista, dal procuratore interno all'impresa;
b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista di cui all'articolo 38 comma 3bis del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
3. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS. Qualora i documenti allegati alla domanda siano con firma autografa, è necessario allegare copia di un documento di identità valido.
4. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente regolamento.
5. Le linee guida a supporto della predisposizione e della presentazione della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento.
6. Le istanze per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate, a pena di inammissibilità, dalle ore 10 del 2 gennaio alle ore 12 del 31 agosto di ciascun anno.
7. Annualmente, il termine finale di presentazione delle istanze di cui al comma 6 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 31 luglio.
8. La deliberazione di cui al comma 7, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 14 Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui agli articoli 4 e 5
1. Le istanze di incentivo sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo ovvero anche successivamente all'assunzione o all'inserimento lavorativo, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato e devono essere corredate da: a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:
1) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione;
2) l'esercizio della propria attività in Friuli Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo;
b) una comunicazione contenete i dati del lavoratore da cui rilevi il possesso da parte dello stesso, dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o di cui all'articolo 5, comma ì;
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, nel caso in cui la domanda sia presentata in data antecedente a quella di assunzione, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, a tempo determinato. Il servizio competente in materia di lavoro verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora, all'atto dell'erogazione, la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, il servizio competente in materia di lavoro provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

Art. 15 Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 6
1. Le istanze di incentivo sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente alla trasformazione ovvero anche successivamente alla trasformazione, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato e devono essere corredate da:
a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:
1) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione;
2) l'esercizio della propria attività in Friuli Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo;
3) la vigenza del contratto di apprendistato che si intende stabilizzare ovvero il soddisfacimento, da parte del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione o del tirocinio che si intende stabilizzare, di tutti i requisiti di cui all'articolo 6, commi 2 o 5 o 6;
4) l'impegno a realizzare la trasformazione del rapporto, l’assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a incentivo di cui al presente regolamento;
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, nel caso in cui la domanda sia presentata in data antecedente a quella di assunzione, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio competente in materia di lavoro verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora, all'atto dell'erogazione, la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo io, comma l, il servizio competente in materia di lavoro provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

Art. 16 Disposizioni procedurali comuni
1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Al fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande FEG (Front end generalizzato).
3. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi il Servizio competente in materia di lavoro richiede al soggetto che ha presentato l'istanza:
a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante l'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime «de minimis» applicabile al caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea applicabile di specie;
b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, attestante l'accettazione dell'incentivo.
4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata dal soggetto che ha presentato istanza di incentivo entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della richiesta inviata dal Servizio competente in materia di lavoro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), la documentazione di cui al comma 3 deve essere firmata dal legale rappresentante, titolare di ditta individuale 0 libero professionista. In caso di inadempienza l'istanza viene rigettata.
5. Conclusa l'istruttoria il Servizio competente in materia di lavoro provvede alla concessione del contributo entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di incentivo.
6. Il provvedimento di concessione dell'incentivo, prevede espressamente che l'incentivo ha natura di «de minimis» ai sensi della normativa europea applicabile al caso di specie.
7. Il Servizio competente in materia di lavoro procede all'erogazione dell'incentivo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 2.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 17 Variazioni intervenute nel soggetto richiedente
1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 4, 5, e 6 sia interessato da trasformazione o da fusione di società, realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di azienda, ovvero da cessione del contratto di lavoro, l'incentivo richiesto è concesso o, se già concesso, erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto l'incentivo.
2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata ovvero al quale venga ceduto il contratto di lavoro, presenta istanza di subentro al servizio regionale competente in materia di lavoro entro novanta giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1.
3. L'istanza di cui al comma 2 e corredata da:
a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma ì;
b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione è stato chiesto l'incentivo;
c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
4. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le istanze di cui al comma 2, il Servizio competente in materia di lavoro richiede al soggetto che ha presentato istanza di subentro:
a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante l'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime «de minimis» applicabile al caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea applicabile di specie;
b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, attestante l'accettazione dell'incentivo.

Art. 18 Revoca dei benefici
1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6:
a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui agli articoli 14, comma 2 e 15 comma 2;
b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui agli articoli 14, comma 2 e 15 comma 2.
c) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro dodici mesi dall'assunzione.
2. Comporta la revoca parziale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro cinque anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento.
3. Nel caso di cui al comma 2 il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte dell'incentivo cosi commisurata:
a) nella misura del 70 per cento se la cessazione si verifica dopo dodici mesi ed entro ventiquattro mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;
b) nella misura del 60 per cento se la cessazione si verifica dopo ventiquattro mesi ed entro trentasei mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;
c) nella misura del 50 per cento se la cessazione si verifica successivamente al trentaseiesimo mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione.
4. La revoca parziale dell'incentivo di cui al comma 3, lettera c) non si applica nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore o giusta causa.
5. In relazione all'incentivo di cui all'articolo 5 comporta la revoca totale dell'incentivo:
a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all'articolo 14, comma 2;
b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 14, comma 2;
c) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro otto mesi dall'assunzione.

Capo V Disposizioni finali e transitorie
Art. 19 Abrogazioni
l. È abrogato il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 255.

Art. 20 Disposizioni transitorie.
l. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 19 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1°gennaio 2019.

VISTO: IL PRESIDENTE