Tipologia: DPR*
Data decreto: 13 maggio 1987
Firma Accordo: 12 febbraio 1987(1)
Validità: 01.01.1985 - 31.12.1987
Parti: Delegazione di parte pubblica e OO.SS.
Comparti: PA, Enti locali
Fonte: CNEL
Note*: DPR 13 Maggio 1987, n. 268. Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli Enti Locali. In G.U. 11.07.1987 n. 160
Sommario:
Preambolo Capo I Disposizione generale Art. 1. Campo di applicazione e durata Capo II Occupazione Art. 2. Piano occupazionale Art. 3. Progetti finalizzati Art. 4. Rapporto di lavoro a termine Art. 5. (il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti). Art. 6. Mobilità Art. 7. Pari opportunità Capo III Produttività ed organizzazione del lavoro Art. 8. Produttività Art. 9. Progetti pilota Art. 10. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti). Art. 11. Orario di lavoro Art. 12. Orario flessibile Art. 13. Turnazioni Art. 14. Part-time Art. 15. Permessi - recuperi Art. 16. Lavoro straordinario Art. 17. Riposo compensativo Art. 18. Formazione e aggiornamento professionale Art. 19. Diritto allo studio Capo IV Struttura organizzativa degli enti Art. 20. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della corte dei conti). Art. 21. Strutture organizzative degli enti Art. 22. Profili professionali Art. 23. Tabelle di equiparazione Art. 24. Uffici informazioni e reclami Capo V Contrattazione decentrata e relazioni sindacali Art. 25. Livelli di contrattazione Art. 26. Composizione delle delegazioni Art. 27. Materie di contrattazione decentrata Art. 28. Procedure di raffreddamento dei conflitti Art. 29. Informazione Art. 30. Attività sociali, culturali, ricreative Art. 31. Trattenute per scioperi brevi Art. 32. Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro • A) Visite mediche di controllo. • B) Accertamento in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro. • C) Libretto sanitario. Capo VI Trattamento economico Art. 33. Stipendi Art. 34. Indennità Art. 35. Scaglionamento degli aumenti delle indennità Art. 36. Retribuzione individuale di anzianità per gli IIAACCPP e Consorzi Industriali Art. 37. Destinazione acconto art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 Art. 38. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della corte dei conti). Art. 39. Passaggi di qualifica | Capo VII Dirigenza Art. 40. Principi generali Art. 41. Mobilità dei dirigenti Art. 42. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti). Art. 43. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti). Art. 44. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti). Art. 45. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti). Art. 46. Funzioni dirigenziali nelle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Art. 47. Coordinatori di diritto Capo VIII Personale della formazione professionale e delle istituzioni scolastiche Art. 48. Personale dei corsi di formazione professionale Art. 49. Primo inquadramento Art. 50. Personale delle istituzioni scolastiche ed educative Art. 51. Personale insegnante delle scuole materne Art. 52. Personale educativo asili nido Art. 53. Personale non docente Art. 54. Organismi di gestione sociale Art. 55. Norme di salvaguardia Capo IX Norme varie, finali e di rinvio Art. 56. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica Art. 57. Compensi ISTAT Art. 58. Lavoro elettorale Art. 59. Eventi straordinari e calamità nazionali Art. 60. Bilinguismo Art. 61. Documentazione dello stato di infermità Art. 62. Norma per i dipendenti del comune di campione d'Italia Art. 63. Case da gioco Art. 64. Trattamento a regime Art. 65. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti). Art. 66. Equo indennizzo Art. 67. Patrocinio legale Art. 68. Mensa Art. 69. Professionisti legali Art. 70. Vice segretari nei comuni e province Art. 71. Area di vigilanza Art. 72. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti). Art. 73. Arricchimento professionale Art. 74. Aspettativa per motivi sindacali per il personale delle camere di commercio Art. 75. Accordo intercompartimentale Art. 76. Verifica Art. 77. Norma finale e di rinvio Art. 78. Copertura finanziaria Art. 79. Entrata in vigore Allegati Allegato a Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero Confederazioni sindacali Cgil - Cisl - Uil - Cida - Cisal - Confedir Confsal - Cisas - Usppi. Allegato b Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero Confederazione sindacale Cisnal. |
Decreto del Presidente della Repubblica 13 Maggio 1987, n. 268.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli Enti Locali. G.U. 11.07.1987 n. 160
Il presente testo entra in vigore secondo quanto dispone l'art.: 79
Il Presidente della Repubblica
Visto l' art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 347;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 Aprile 1987, registrato alla Corte dei Conti il 22 Aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27, con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza Portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all' art. 5 della legge - quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all' art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 Dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 Aprile 1987, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dagli Enti Locali di cui all' art. 4(2) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 12 Febbraio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 4(2) e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisnal, Cida, Cisal, Confedir, Confsal, Usppi e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e la organizzazione sindacale Confail-Failel; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative(1): la Confill in data 26 Febbraio 1987, la Cildi in data 5 Marzo 1987, la Consal in data 14 Aprile 1987 e la Casil in data 16 Aprile 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 Aprile 1987, ai sensi dell' art. 6 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 28 Aprile 1987 dalle stesse confederazioni e organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed inoltre dalla confederazione Cisas e dalla relativa organizzazione sindacale di categoria, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dagli Enti Locali, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;
Visto il decreto-legge 29 Aprile 1987, n. 163;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli Affari Regionali, Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dell'Interno, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Lavoro e della Previdenza Sociale;
Emana
Il seguente decreto:
Capo I Disposizione generale
Art. 1. Campo di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all' art. 4(2) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.
2. Gli effetti giuridici del presente decreto, concernenti il triennio 1 Gennaio 1985-31 Dicembre 1987, decorrono dall'1 Gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dall'1 Gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 Giugno 1988.
3. Ai sensi dell' art. 10 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, la disciplina contenuta nell'accordo sottoscritto il 28 Aprile 1987, recepita nel presente decreto è approvata con provvedimento regionale, in conformità ai singoli ordinamenti, per il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti.
Capo III Produttività ed organizzazione del lavoro
Art. 11. Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. I dirigenti sono inoltre tenuti a prestare la propria attività oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.
[…]
4. Nel rispetto dell'arco massimo giornaliero previsto dal quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordi decentrati secondo i seguenti criteri:
Migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;
Più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
Rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
Ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;
Riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.
5. L'orario settimanale di lavoro, può essere distribuito su sei o cinque giornate lavorative. sulla base di accordi decentrati, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o serali.
6. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, da definire con accordi decentrati, saranno individuate le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.
7. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
[….]
9. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.
10. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi quattro nell'anno, individualmente non consecutivi.
[…]
Art. 13. Turnazioni
1. Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.
3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.
4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.
5. Gli enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.
[…]
Art. 16. Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.
3. A partire dall'1 Gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.
[…]
5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all'anno pari rispettivamente a 70 ore o a 100 ore annue per il numero dei dipendenti per i comuni superiori o inferiori a 10.000 abitanti, con un limite massimo individuale di 200 ore.
6. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente terzo comma.
7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.
[…]
12. Le camere di commercio per specifiche esigenze e in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale possono essere autorizzate dall'amministrazione vigilante ad elevare il monte ore di lavoro straordinario secondo le previsioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.
13. Analoghe autorizzazioni e con le stesse modalità potranno essere concesse dalle regioni per gli istituti autonomi case popolari e per i consorzi di sviluppo industriale.
Art. 17. Riposo compensativo
1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
Art. 18. Formazione e aggiornamento professionale
1. Gli enti promuovono e favoriscono forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione, e la specializzazione professionale del personale.
2. Gli enti istituiscono un apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio.
3. Annualmente, le Regioni, e gli enti di cui al precedente art. 1, in accordo con le organizzazioni sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale; limitatamente a profili specifici della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli istituti autonomi case popolari, i programmi di formazione di ciascun settore potranno essere definiti e coordinati anche a livello di associazione nazionale.
4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti di appartenenza. qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
5. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
6. La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
7. La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.
8. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.
Capo V Contrattazione decentrata e relazioni sindacali
Art. 25. Livelli di contrattazione
1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui al precedente art. 1, il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale nonché le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto;
b) territoriale, sub regionale, che riguarda materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello regionale di cui alla precedente lettera a) nonché le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto;
c) a livello di singolo ente;
d) a livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente (regione, provincia, comune, consorzio, etc.).
2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.
3. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell' art. 14 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui al precedente art. 1.
Art. 26. Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante, al livello di contrattazione regionale e sub regionale, è costituita dal presidente della regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza:
Della Anci per i Comuni e i loro consorzi;
Dell'Upi per le Province e loro consorzi;
Dell'Uncem per le Comunità Montane;
Dello Union-Camere per le Camere di Commercio;
Degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;
Da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o suo decentramento, la delegazione trattante è costituita:
Dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato;
Da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce;
Da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
(il comma terzo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
4. Per le Regioni a Statuto Speciale la delegazione di parte pubblica è presieduta dal commissario di Governo o dall'organo che per legge ne svolge le funzioni.
Art. 27. Materie di contrattazione decentrata
1.Nell'ambito della disciplina di cui all' art. 14 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, al decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, ed al presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:
La organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
L'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;
[…]
Le "pari opportunità";
[…]
La struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;
[…]
Le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);
La agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;
Le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.
Art. 29. Informazione
1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani d'intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.
2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. La informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.
3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi decentrati.
4. Le organizzazioni sindacali di cui all' art. 14 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
6. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della legge n. 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.
8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 25 saranno definite le modalità e i tempi dell'informazione.
Art. 32. Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro
A) Visite mediche di controllo.
1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
B) accertamento in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro.
2. Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video-terminali, come dispone la vigente normativa CEE.
3. Le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle amministrazioni.
4. Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne lavoratrici dipendenti in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
C) - Libretto sanitario.
5. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210.
Capo VI Trattamento economico
Art. 34. Indennità
[…]
f) l'indennità di rischio di cui all'allegato b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 ed all'allegato b) dell'accordo delle regioni è elevata da l. 120.000 a l. 240.000 annue (dodici mensilità);
g) l'indennità di reperibilità di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347, e al punto 13 dell'accordo delle regioni è elevata da l. 15.000 a l. 18.000 per 24 ore giornaliere;
[…]
Capo IX Norme varie, finali e di rinvio
Art. 56. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente, con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.
Art. 59. Eventi straordinari e calamità nazionali
1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui al precedente art. 16.
Art. 79. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 Maggio 1987
Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 Luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 9, con esclusione di: art. 4, commi primo, terzo, quarto e quinto; art. 10; art. 20; art. 21, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo; art. 26, comma terzo; art. 38; articoli 42, 43, 44 e 45; art. 46, commi primo; art. 48, comma quarto; art. 65; art. 72; ai sensi della delibera n. 1804 della sezione di controllo in data 3 Luglio 1987.
________________
(2)DPR 5 Marzo 1986, n. 68
Art. 4 Comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province delle comunità montane loro consorzi o associazioni
1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, comprende il personale dipendente da:
regioni a statuto ordinario;
enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
comuni; province; comunità montane;
consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane;
ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);
consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativa federazione italiana.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro dell'interno;
dal Ministro per gli affari regionali;
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario designato dalle stesse;
da un rappresentante dell'Unioncamere;
da cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
da quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI);
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.